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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8792/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8792/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FATTORI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA e dell'avv. CAMISASCA MATTEO ( ) VIA GOLDONI, 34 20129 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FATTORI
ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO RAFFAELE e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. GAGLIANO VANESSA ( ) VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 39 C.F._2
20145 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA LEONE XII, 14 20121 MILANO presso il difensore avv. CASO RAFFAELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 21/01/22, su ricorso proposto da il Tribunale di Milano Controparte_2
emetteva decreto ingiuntivo n. 1683/2022 nei confronti di per il Controparte_1 pagamento dell'importo pari ad € 117.811,18, oltre interessi di cui all'art. 4, al tasso calcolato ex art. 5 per tempo vigente, D.Lgs. 231/02, dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura azionata sino all'effettivo pagamento, oltre spese legali.
L'ingiunta proponeva opposizione chiedendo, in via preliminare, di rigettare la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, di accogliere l'opposizione e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, di dichiarare che nulla è dovuto da (a socio unico) a Controparte_1 [...]
In via riconvenzionale, di accertare che il corrispettivo dovuto in forza del contratto CP_2 stipulato è pari complessivamente ad € 50.217,93 (+ IVA 22% = € 61.265,87) ovvero alla diversa somma calcolata a fronte dei provvedimenti eventualmente emessi, all'esito dei procedimenti impugnatori pendenti, dalle Commissioni Tributarie provinciali e/o in virtù di eventuali nuovi provvedimenti di annullamento in autotutela emessi dall'
[...]
, nelle more del giudizio;
per l'effetto, accertare che ha CP_3 Controparte_1
diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore dell'opponente di € 21.884,28 (+IVA = € 26.698,82), Controparte_2
ovvero al pagamento della diversa somma di cui l'opposta risulterà debitrice a seguito di eventuali provvedimenti e/o annullamenti in autotutela intervenuti nelle more del giudizio, oltre interessi legali sino al saldo. In ogni caso, con piena vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso spese generali di studio e accessori di legge.
La società opposta si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, di respingere l'opposizione e per l'effetto di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
1683/2022; di accertare e dichiarare che è debitrice di Controparte_1
per l'importo di € 117.811,18, oltre interessi ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. Controparte_2
231/02, dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura sino all'effettivo pagamento, e pagina 2 di 8 spese della procedura di ingiunzione, e/o quella diversa somma risultante in esito alla presente controversia, e per l'effetto, rigettare l'opposizione e condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 117.811,18, oltre interessi ai Controparte_2 sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/02, dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura sino all'effettivo pagamento, e spese della procedura di ingiunzione, e/o quella diversa somma risultante in esito alla presente controversia;
di rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
e, in ogni caso, di rigettare tutte le domande ex adverso formulate. In via subordinata e di reconventio reconventionis, di accertare e dichiarare che la condotta di Controparte_1
integra inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sottoscritto con e, Controparte_2 per l'effetto, condannare l'opponente a risarcire all'opposta tutti i danni subiti e subendi quantificati nell'importo complessivo di € 117.811,18, ovvero nel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di accessori di legge.
Non è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e la causa è stata istruita la con deposito di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e produzione documentale. All'udienza del
12/09/24 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande di parte opponente non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In data 06/09/19 le parti hanno concluso un contratto di consulenza (doc. 1 att.) con il quale
(di seguito anche CPI o ha conferito alla Controparte_1 CP_1 Controparte_2
(di seguito anche solo l'incarico di rideterminare, ai sensi dell'art. 1, co. 21 e 22, L. CP_2
208/15, le rendite catastali di diverse proprietà immobiliari dell'opponente, al fine di aggiornare la relativa banca dati catastale. Ai sensi dell'art. 4 del contratto, l'incarico ha previsto anche “l'assistenza all'eventuale contenzioso tributario relativo alla revisione delle rendite fino al giudizio di primo grado”.
pagina 3 di 8 L'art. 8 del contratto e l'art. 2 dell'Addendum (doc. 2 att.) hanno stabilito che il compenso per l'attività prestata da fosse corrisposto in più tranches, i cui importi erano da CP_2
intendersi tutti al netto di iva: a) un primo acconto in misura fissa di € 19.500,00; b) un secondo acconto pari al 10% del saving (risparmio) IMU prospettato dall'opposta a chiusura delle attività progettuali;
c) il saldo, detratti i due versamenti precedenti, qualificato come premio di risultato e quantificato nella misura del 35% del saving IMU effettivamente ottenuto per il 2020, calcolato sulla base della differenza tra il valore catastale degli immobili prima della rettifica ed il nuovo valore ridotto, trascorso un anno dalla presentazione della denuncia
DOCFA. Con la precisazione che la success fee doveva essere calcolata “al netto di eventuali rettifiche di rendita operate dall'Agenzia delle Entrate-Territorio pervenute entro fine 2020, data oltre la quale tali rendite non” sarebbero risultate “più contestabili dalle autorità competenti per l'esercizio considerato”.
Sono incontestati e documentati l'avvenuta presentazione da parte di per conto CP_2 dell'opponente, nell'anno 2019 di trentaquattro modelli DOCFA per la proposta di rettifiche catastali su diversi immobili ( cfr doc. 13 opposto ), nonché l'avvenuto pagamento da parte di
CPI dei primi due acconti, di cui alle fatture nn. 349 del 31/10/19 (doc. 1 conv.) e 453 del
24/12/19 (doc. 2 conv.). Parimenti non è contestato che il “ saving “ - corrispondente alla differenza tra l'IMU calcolata sulle rendite originarie e l'IMU calcolata sulle “rendite proposte” per il 2020 e divenute definitive per tale anno - sul quale determinare il compenso della società opposta fosse pari ad Euro 485.625,75 . Conformemente a quanto previsto dall'art. 2 dell'Addendum al Contratto, ha emesso, in data 30 dicembre 2020, la CP_2 fattura n. 440/2020, dell'importo di Euro 97.866,54 (oltre IVA, e quindi, per complessivi Euro
119.397,18), per cui è causa (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), corrispondente al 35% del saving legittimamente godibile per il 2020 (pari ad Euro 485.625,75), dedotti l'acconto di Euro
19.500,00 e l'acconto di Euro 52.602,21, oltre IVA (cfr. docc. 1 e 2 opposto).
Parte attrice opponente ha eccepito la non debenza dell'importo di € 97.866,54, oltre iva, di cui alla fattura n. 440/2020 (doc. 4 fasc. mon.) emessa a saldo ed azionata da con il CP_2
decreto ingiuntivo opposto, allegando di aver corrisposto all'erario a titolo di IMU (doc. 9 att.) per l'anno 2020 un importo maggiore rispetto a quello che era stato prospettato dall'opposta. Ciò in quanto, dall'analisi delle visure catastali degli immobili per i quali era stato presentato il modello DOCFA, aveva appreso che trenta delle denunce CP_1 pagina 4 di 8 depositate da erano state rettificate nel corso del 2020 (doc. 3 att.) da parte CP_2
dell'Agenzia delle Entrate, la quale aveva accertato una rendita catastale maggiore di quella proposta. Di conseguenza, il risparmio IMU conseguito dall'attrice opponente per l'anno 2020 sarebbe risultato inferiore rispetto a quello prospettato dalla convenuta e parimenti inferiore, sulla base di tale dato, anche il compenso dovuto in percentuale a CP_2
Premesso che occorre distinguere il momento dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria da quello della notifica del medesimo e rilevato che, nel caso di specie, l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate è stato effettuato nel corso del 2020 e quindi entro il termine di dodici mesi1 per la determinazione della rendita catastale definitiva indicato dall'art. 1, co. 3, D.M. n. 701/94 ( “Tale rendita rimane negli atti catastali come
fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 [id est, i modelli DOCFA], , alla determinazione della rendita catastale definitiva ” ), l'eccezione risulta ad ogni modo infondata sulla base del disposto dell'art. 74, co.1, L. 342/00, in base al quale “ a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita […]”.
Infatti, nel caso di specie, gli atti di accertamento2 modificativi delle rendite, pur intervenuti nel 2020, sono stati notificati a da parte dell'Agenzia delle Entrate soltanto nel corso CP_1
del 2021 ( primi atti di accertamento di rettifica delle “rendite proposte” sono stati notificati dal 30.4.2021 ) ed è solamente a partire dal quel momento che essi sono in grado ex lege di esplicare la propria efficacia nei confronti del contribuente ( cfr Cass. ordinanza n. 22000 del
12.10.2020 ; circolare Agenzia Entrate n.7 del 4.7.2005; Circolare Ministero delle Finanze
13.3.2001 n. 4 ; Cass. ordinanza n. 22701 del 19.10.2020 ; Commissione Tributaria Milano sentenza n. 1454 del 7.7.2020 ), sicché per il periodo di imposta precedente, relativo all'anno
2020, avrebbe dovuto operare la rendita proposta da ( l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. CP_2 n. 504 del 1992, ai fini del calcolo dell'IMU, prevede che “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.”) , i cui effetti sono stati vanificati esclusivamente dal pagamento spontaneo dell'IMU effettuato da CPI in eccedenza sulla base delle indagini autonomamente svolte.
Sul punto, nemmeno quanto eccepito dall'opponente circa la validità della notifica in ragione della proroga del termine trova fondamento. Infatti, a norma del disposto di cui all'art. 157, co.
7-bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la proroga dei termini di notifica stabilita dal cd. Decreto
Rilancio non si applica alle entrate degli enti territoriali, qual è senza dubbio l'IMU, per cui nel caso in esame gli effetti della notifica non possono certamente essere fatti retroagire al periodo d'imposta 2020.
Non solo, è proprio la normativa in materia di imposte comunali sugli immobili ad esplicitare, all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 504/92, che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore degli immobili ai fini del calcolo della base imponibile è calcolato sulla base dell'ammontare “delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione”, che nella fattispecie erano quelle proposte dalla contribuente con i modelli DOCFA nel corso del 2019.
In conclusione, poiché, ove l'accertamento che rettifica la “rendita proposta” sia notificato oltre il termine di dodici (12) mesi dalla presentazione del DOCFA, lo stesso esplica i suoi effetti solo per gli esercizi successivi, mentre i valori di rendita proposti dal contribuente per l'anno in corso (nel caso di specie 2020) rimangono definitivi, non avendo il contribuente l'obbligo di adeguarsi agli accertamenti fiscali che non gli sono stati notificati e avendo provveduto al pagamento in eccedenza dell'IMU per l'annualità 2020 quando CP_1 ancora nessun atto di accertamento le era stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate – notifiche intervenute soltanto nel corso del 2021 e per le quali non valgono le proroghe stabilite dal D.L. 34/19 per le ragioni sopraesposte – , nel momento in cui l'opponente ha versato l'IMU per il 2020 avrebbe legittimamente potuto ed anzi correttamente dovuto farlo sulla base della rendita catastale proposta con i modelli DOCFA presenti nel 2019 ( tanto che la società opposta una volta appreso quanto compiuto da si era resa disponibile a CP_1
gestire le richieste di rimborso presso i vari Comuni coinvolti dell'IMU 2020 versata in pagina 6 di 8 eccesso rispetto a quella dovuta cfr. doc. 18 e 19 opposta ). Pertanto, le conseguenze del comportamento di CPI non possono essere fatte ricadere sulla parte opposta, che conserva quindi il diritto a vedersi pagato il compenso per l'attività svolta sulla base del risparmio che si sarebbe cristallizzato3, come contrattualmente previsto, se solo non Controparte_1
avesse, in mancanza di notifica di un atto di accertamento, deliberatamente e spontaneamente pagato l'IMU in eccedenza rispetto al dovuto.
Ferme dunque le rendite catastali riferite al 2020, in ragione dell'omessa notifica degli atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate entro tale data, di nessuna rilevanza è la circostanza che le rendite definitive per l'anno 2020 siano state rettificate per gli anni successivi con atti di accertamento notificati a partire dal 30.4.2021, posto che il successo del contratto, cui era a agganciata la “success fee”, risiedeva nel fatto che le rendite “proposte” divenissero definitive almeno per l'anno 2020, mettendo la società opposta nelle condizioni di potere beneficiare della riduzione dell'IMU per quell'anno, mentre nessuna clausola del contratto prevedeva che tale premio di risultato andasse ridotto qualora le rendite divenute definitive per l'anno 2020 venissero rettificate per i periodi di imposta successivi, non garantendo il contratto che il risparmio per l'anno 2020 venisse conservato per gli anni successivi
Per le ragioni esposte, va respinta l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1683/2022 e la domanda proposta in via
[...] riconvenzionale dalla stessa parte e finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto asseritamente pagato in eccesso a controparte.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( scaglione compreso tra 52.000/260.000 )
P.Q.M.
3 Come chiarito, tra le altre, da Comm. Trib. regionale Emilia-Romagna Bologna, Sez. VIII, Sent., 28/06/2022, n. 809, che conclude “Correttamente, dunque, i contribuenti hanno liquidato le imposte su una rendita presunta in attesa della notifica della rendita definitiva, mai avvenuta fino al 27.07.2018, data di notifica dell'avviso di accertamento catastatale […]. Quanto alla efficacia di tale atto, si noti come l'art.74 comma 1 sopra menzionato precisi espressamente che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali (...) sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. Dunque, per i periodi d'imposta precedenti devono valere le rendite provvisorie indicate dai contribuenti;
gli avvisi di accertamento in contestazione sono quindi inefficaci”. pagina 7 di 8 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1683/2022, rigetta tutte le domande di parte opponente, condanna a rimborsare alla le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Termine che comunque, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza “non solo per la mancanza di previsione della specifica sanzione, ma anche perché ciò sarebbe in contrasto con la funzione che la legge attribuisce all'accertamento della rendita” (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34246). 2 Vale la pena precisare che gli atti di accertamento de quo nulla hanno a che vedere con il potere di autotutela esercitabile dalla Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 21 ter, quinquies e novies, L. 241/90, il cui presupposto è l'emanazione di un precedente provvedimento amministrativo, nel caso di specie non sussistente essendo la “rendita proposta” un atto di parte del contribuente. pagina 5 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8792/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FATTORI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA e dell'avv. CAMISASCA MATTEO ( ) VIA GOLDONI, 34 20129 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FATTORI
ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO RAFFAELE e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. GAGLIANO VANESSA ( ) VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 39 C.F._2
20145 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA LEONE XII, 14 20121 MILANO presso il difensore avv. CASO RAFFAELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 21/01/22, su ricorso proposto da il Tribunale di Milano Controparte_2
emetteva decreto ingiuntivo n. 1683/2022 nei confronti di per il Controparte_1 pagamento dell'importo pari ad € 117.811,18, oltre interessi di cui all'art. 4, al tasso calcolato ex art. 5 per tempo vigente, D.Lgs. 231/02, dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura azionata sino all'effettivo pagamento, oltre spese legali.
L'ingiunta proponeva opposizione chiedendo, in via preliminare, di rigettare la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, di accogliere l'opposizione e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, di dichiarare che nulla è dovuto da (a socio unico) a Controparte_1 [...]
In via riconvenzionale, di accertare che il corrispettivo dovuto in forza del contratto CP_2 stipulato è pari complessivamente ad € 50.217,93 (+ IVA 22% = € 61.265,87) ovvero alla diversa somma calcolata a fronte dei provvedimenti eventualmente emessi, all'esito dei procedimenti impugnatori pendenti, dalle Commissioni Tributarie provinciali e/o in virtù di eventuali nuovi provvedimenti di annullamento in autotutela emessi dall'
[...]
, nelle more del giudizio;
per l'effetto, accertare che ha CP_3 Controparte_1
diritto alla restituzione degli importi indebitamente versati e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore dell'opponente di € 21.884,28 (+IVA = € 26.698,82), Controparte_2
ovvero al pagamento della diversa somma di cui l'opposta risulterà debitrice a seguito di eventuali provvedimenti e/o annullamenti in autotutela intervenuti nelle more del giudizio, oltre interessi legali sino al saldo. In ogni caso, con piena vittoria di anticipazioni e compensi professionali, oltre rimborso spese generali di studio e accessori di legge.
La società opposta si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, di respingere l'opposizione e per l'effetto di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
1683/2022; di accertare e dichiarare che è debitrice di Controparte_1
per l'importo di € 117.811,18, oltre interessi ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. Controparte_2
231/02, dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura sino all'effettivo pagamento, e pagina 2 di 8 spese della procedura di ingiunzione, e/o quella diversa somma risultante in esito alla presente controversia, e per l'effetto, rigettare l'opposizione e condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 117.811,18, oltre interessi ai Controparte_2 sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/02, dal trentesimo giorno successivo alla data della fattura sino all'effettivo pagamento, e spese della procedura di ingiunzione, e/o quella diversa somma risultante in esito alla presente controversia;
di rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, in quanto infondata in fatto e in diritto;
e, in ogni caso, di rigettare tutte le domande ex adverso formulate. In via subordinata e di reconventio reconventionis, di accertare e dichiarare che la condotta di Controparte_1
integra inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto sottoscritto con e, Controparte_2 per l'effetto, condannare l'opponente a risarcire all'opposta tutti i danni subiti e subendi quantificati nell'importo complessivo di € 117.811,18, ovvero nel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di accessori di legge.
Non è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e la causa è stata istruita la con deposito di memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. e produzione documentale. All'udienza del
12/09/24 le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande di parte opponente non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In data 06/09/19 le parti hanno concluso un contratto di consulenza (doc. 1 att.) con il quale
(di seguito anche CPI o ha conferito alla Controparte_1 CP_1 Controparte_2
(di seguito anche solo l'incarico di rideterminare, ai sensi dell'art. 1, co. 21 e 22, L. CP_2
208/15, le rendite catastali di diverse proprietà immobiliari dell'opponente, al fine di aggiornare la relativa banca dati catastale. Ai sensi dell'art. 4 del contratto, l'incarico ha previsto anche “l'assistenza all'eventuale contenzioso tributario relativo alla revisione delle rendite fino al giudizio di primo grado”.
pagina 3 di 8 L'art. 8 del contratto e l'art. 2 dell'Addendum (doc. 2 att.) hanno stabilito che il compenso per l'attività prestata da fosse corrisposto in più tranches, i cui importi erano da CP_2
intendersi tutti al netto di iva: a) un primo acconto in misura fissa di € 19.500,00; b) un secondo acconto pari al 10% del saving (risparmio) IMU prospettato dall'opposta a chiusura delle attività progettuali;
c) il saldo, detratti i due versamenti precedenti, qualificato come premio di risultato e quantificato nella misura del 35% del saving IMU effettivamente ottenuto per il 2020, calcolato sulla base della differenza tra il valore catastale degli immobili prima della rettifica ed il nuovo valore ridotto, trascorso un anno dalla presentazione della denuncia
DOCFA. Con la precisazione che la success fee doveva essere calcolata “al netto di eventuali rettifiche di rendita operate dall'Agenzia delle Entrate-Territorio pervenute entro fine 2020, data oltre la quale tali rendite non” sarebbero risultate “più contestabili dalle autorità competenti per l'esercizio considerato”.
Sono incontestati e documentati l'avvenuta presentazione da parte di per conto CP_2 dell'opponente, nell'anno 2019 di trentaquattro modelli DOCFA per la proposta di rettifiche catastali su diversi immobili ( cfr doc. 13 opposto ), nonché l'avvenuto pagamento da parte di
CPI dei primi due acconti, di cui alle fatture nn. 349 del 31/10/19 (doc. 1 conv.) e 453 del
24/12/19 (doc. 2 conv.). Parimenti non è contestato che il “ saving “ - corrispondente alla differenza tra l'IMU calcolata sulle rendite originarie e l'IMU calcolata sulle “rendite proposte” per il 2020 e divenute definitive per tale anno - sul quale determinare il compenso della società opposta fosse pari ad Euro 485.625,75 . Conformemente a quanto previsto dall'art. 2 dell'Addendum al Contratto, ha emesso, in data 30 dicembre 2020, la CP_2 fattura n. 440/2020, dell'importo di Euro 97.866,54 (oltre IVA, e quindi, per complessivi Euro
119.397,18), per cui è causa (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), corrispondente al 35% del saving legittimamente godibile per il 2020 (pari ad Euro 485.625,75), dedotti l'acconto di Euro
19.500,00 e l'acconto di Euro 52.602,21, oltre IVA (cfr. docc. 1 e 2 opposto).
Parte attrice opponente ha eccepito la non debenza dell'importo di € 97.866,54, oltre iva, di cui alla fattura n. 440/2020 (doc. 4 fasc. mon.) emessa a saldo ed azionata da con il CP_2
decreto ingiuntivo opposto, allegando di aver corrisposto all'erario a titolo di IMU (doc. 9 att.) per l'anno 2020 un importo maggiore rispetto a quello che era stato prospettato dall'opposta. Ciò in quanto, dall'analisi delle visure catastali degli immobili per i quali era stato presentato il modello DOCFA, aveva appreso che trenta delle denunce CP_1 pagina 4 di 8 depositate da erano state rettificate nel corso del 2020 (doc. 3 att.) da parte CP_2
dell'Agenzia delle Entrate, la quale aveva accertato una rendita catastale maggiore di quella proposta. Di conseguenza, il risparmio IMU conseguito dall'attrice opponente per l'anno 2020 sarebbe risultato inferiore rispetto a quello prospettato dalla convenuta e parimenti inferiore, sulla base di tale dato, anche il compenso dovuto in percentuale a CP_2
Premesso che occorre distinguere il momento dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria da quello della notifica del medesimo e rilevato che, nel caso di specie, l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate è stato effettuato nel corso del 2020 e quindi entro il termine di dodici mesi1 per la determinazione della rendita catastale definitiva indicato dall'art. 1, co. 3, D.M. n. 701/94 ( “Tale rendita rimane negli atti catastali come
Infatti, nel caso di specie, gli atti di accertamento2 modificativi delle rendite, pur intervenuti nel 2020, sono stati notificati a da parte dell'Agenzia delle Entrate soltanto nel corso CP_1
del 2021 ( primi atti di accertamento di rettifica delle “rendite proposte” sono stati notificati dal 30.4.2021 ) ed è solamente a partire dal quel momento che essi sono in grado ex lege di esplicare la propria efficacia nei confronti del contribuente ( cfr Cass. ordinanza n. 22000 del
12.10.2020 ; circolare Agenzia Entrate n.7 del 4.7.2005; Circolare Ministero delle Finanze
13.3.2001 n. 4 ; Cass. ordinanza n. 22701 del 19.10.2020 ; Commissione Tributaria Milano sentenza n. 1454 del 7.7.2020 ), sicché per il periodo di imposta precedente, relativo all'anno
2020, avrebbe dovuto operare la rendita proposta da ( l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. CP_2 n. 504 del 1992, ai fini del calcolo dell'IMU, prevede che “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.”) , i cui effetti sono stati vanificati esclusivamente dal pagamento spontaneo dell'IMU effettuato da CPI in eccedenza sulla base delle indagini autonomamente svolte.
Sul punto, nemmeno quanto eccepito dall'opponente circa la validità della notifica in ragione della proroga del termine trova fondamento. Infatti, a norma del disposto di cui all'art. 157, co.
7-bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la proroga dei termini di notifica stabilita dal cd. Decreto
Rilancio non si applica alle entrate degli enti territoriali, qual è senza dubbio l'IMU, per cui nel caso in esame gli effetti della notifica non possono certamente essere fatti retroagire al periodo d'imposta 2020.
Non solo, è proprio la normativa in materia di imposte comunali sugli immobili ad esplicitare, all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 504/92, che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore degli immobili ai fini del calcolo della base imponibile è calcolato sulla base dell'ammontare “delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione”, che nella fattispecie erano quelle proposte dalla contribuente con i modelli DOCFA nel corso del 2019.
In conclusione, poiché, ove l'accertamento che rettifica la “rendita proposta” sia notificato oltre il termine di dodici (12) mesi dalla presentazione del DOCFA, lo stesso esplica i suoi effetti solo per gli esercizi successivi, mentre i valori di rendita proposti dal contribuente per l'anno in corso (nel caso di specie 2020) rimangono definitivi, non avendo il contribuente l'obbligo di adeguarsi agli accertamenti fiscali che non gli sono stati notificati e avendo provveduto al pagamento in eccedenza dell'IMU per l'annualità 2020 quando CP_1 ancora nessun atto di accertamento le era stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate – notifiche intervenute soltanto nel corso del 2021 e per le quali non valgono le proroghe stabilite dal D.L. 34/19 per le ragioni sopraesposte – , nel momento in cui l'opponente ha versato l'IMU per il 2020 avrebbe legittimamente potuto ed anzi correttamente dovuto farlo sulla base della rendita catastale proposta con i modelli DOCFA presenti nel 2019 ( tanto che la società opposta una volta appreso quanto compiuto da si era resa disponibile a CP_1
gestire le richieste di rimborso presso i vari Comuni coinvolti dell'IMU 2020 versata in pagina 6 di 8 eccesso rispetto a quella dovuta cfr. doc. 18 e 19 opposta ). Pertanto, le conseguenze del comportamento di CPI non possono essere fatte ricadere sulla parte opposta, che conserva quindi il diritto a vedersi pagato il compenso per l'attività svolta sulla base del risparmio che si sarebbe cristallizzato3, come contrattualmente previsto, se solo non Controparte_1
avesse, in mancanza di notifica di un atto di accertamento, deliberatamente e spontaneamente pagato l'IMU in eccedenza rispetto al dovuto.
Ferme dunque le rendite catastali riferite al 2020, in ragione dell'omessa notifica degli atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate entro tale data, di nessuna rilevanza è la circostanza che le rendite definitive per l'anno 2020 siano state rettificate per gli anni successivi con atti di accertamento notificati a partire dal 30.4.2021, posto che il successo del contratto, cui era a agganciata la “success fee”, risiedeva nel fatto che le rendite “proposte” divenissero definitive almeno per l'anno 2020, mettendo la società opposta nelle condizioni di potere beneficiare della riduzione dell'IMU per quell'anno, mentre nessuna clausola del contratto prevedeva che tale premio di risultato andasse ridotto qualora le rendite divenute definitive per l'anno 2020 venissero rettificate per i periodi di imposta successivi, non garantendo il contratto che il risparmio per l'anno 2020 venisse conservato per gli anni successivi
Per le ragioni esposte, va respinta l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1683/2022 e la domanda proposta in via
[...] riconvenzionale dalla stessa parte e finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto asseritamente pagato in eccesso a controparte.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia ( scaglione compreso tra 52.000/260.000 )
P.Q.M.
3 Come chiarito, tra le altre, da Comm. Trib. regionale Emilia-Romagna Bologna, Sez. VIII, Sent., 28/06/2022, n. 809, che conclude “Correttamente, dunque, i contribuenti hanno liquidato le imposte su una rendita presunta in attesa della notifica della rendita definitiva, mai avvenuta fino al 27.07.2018, data di notifica dell'avviso di accertamento catastatale […]. Quanto alla efficacia di tale atto, si noti come l'art.74 comma 1 sopra menzionato precisi espressamente che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali (...) sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione. Dunque, per i periodi d'imposta precedenti devono valere le rendite provvisorie indicate dai contribuenti;
gli avvisi di accertamento in contestazione sono quindi inefficaci”. pagina 7 di 8 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1683/2022, rigetta tutte le domande di parte opponente, condanna a rimborsare alla le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Milano, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Termine che comunque, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza “non solo per la mancanza di previsione della specifica sanzione, ma anche perché ciò sarebbe in contrasto con la funzione che la legge attribuisce all'accertamento della rendita” (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 20 dicembre 2019, n. 34246). 2 Vale la pena precisare che gli atti di accertamento de quo nulla hanno a che vedere con il potere di autotutela esercitabile dalla Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 21 ter, quinquies e novies, L. 241/90, il cui presupposto è l'emanazione di un precedente provvedimento amministrativo, nel caso di specie non sussistente essendo la “rendita proposta” un atto di parte del contribuente. pagina 5 di 8