Articolo 7 della Legge 18 giugno 1955, n. 517
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 luglio 1955
Art. 7.

Gli articoli 200 , 201 , 220 , 221 , 224 , 226 , 228 , 229 , 235 , 236 , 237 , 238 , 238-bis , 241 , 245 , 246 , 247 , 253 , 254 , 259 , 263 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 200. (Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio). - Quando non e' diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.
Con la dichiarazione di impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena di inammissibilita'; ma l'impugnazione e' ammessa anche se la sentenza e' impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza.
L'inoppugnabilita' della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza.
L'impugnazione dell'ordinanza e' giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.

Art. 201. (Motivi d'impugnazione). - I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione: altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'art. 151.
Quando ai sensi del secondo capoverso dell'art. 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.
Nello stesso termine il difensore puo' esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.
I motivi possono essere altresi' trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al predetto cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento. Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione dev'essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilita'.
Essi si presentano entro il termine suindicato anche con piu' atti successivi al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.
I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 220. (Subordinazione della polizia giudiziaria).- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria esercitano le loro attribuzioni alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica. Essi devono eseguire gli ordini del giudice istruttore e del pretore.
In ogni sede giudiziaria l'ufficiale di polizia giudiziaria piu' elevato in grado e' responsabile verso il procuratore generale, il procuratore della Repubblica ed il pretore dell'opera degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria da lui dipendenti e non puo' essere allontanato dalla sede, ne' privato dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, senza il consenso del procuratore generale. Qualsiasi promozione degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria non puo' essere disposta senza il parere favorevole del procuratore generale, salvo che l'ufficiale o l'agente abbia cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da almeno due anni.

Art. 221. (Qualita' di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria).
- Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i funzionari di pubblica sicurezza ai quali gli ordinamenti di polizia riconoscono tale qualita';
2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza; e degli agenti di pubblica sicurezza; i graduati del corpo degli agenti di custodia;
3) il sindaco nei comuni ove non e' alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono agenti di polizia giudiziaria i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, le guardie delle province e dei comuni.
Sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

Art. 224. (Perquisizioni di polizia giudiziaria). - Nella flagranza del reato o nel case di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere anche in tempo di notte a perquisizione personale o domiciliare in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che l'indiziato o l'evaso si sia rifugiato o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. In tale caso si osservano la disposizione dell'art. 304-ter secondo capoverso e, per quanto e' possibile, le altre norme sulla istruzione formale.
L'ufficiale procedente deve enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale ha eseguito la perquisizione personale o domiciliare e trasmettere non oltre le quarantotto ore il processo verbale alla Autorita' giudiziaria indicata nel primo capoverso dello art. 238, la quale, se ricorrono i presupposti di tale perquisizione, la convalida nelle quarantotto ore successive.

Art. 226. (Sequestro di carte sigillate - Facolta' relative alla corrispondenza). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel procedere alle loro operazioni, non possono aprire carte sigillate o altrimenti chiuse, ma debbono trasmetterle intatte all'autorita' giudiziaria competente. Se hanno fondato motivo di ritenere che in esse si contengano elementi utili per lo svolgimento delle operazioni loro commesse devono ricorrere immediatamente all'Autorita' giudiziaria piu' vicina, la quale, qualora lo ritenga opportuno, puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad aprire le predette carte.
Quando e' ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei telegrafi ed e' urgente procedervi, gli ufficiali di polizia giudiziaria ne fanno immediato rapporto all'autorita' giudiziaria e possono ordinare a chi e' preposto ai servizio di trattenere tale corrispondenza fino al provvedimento giudiziale.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria, per i fini del loro servizio, possono anche accedere agli uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni.
Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione gli ufficiali di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria piu' vicina, che la concede con decreto motivato.

Art. 228. (Doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria per la tutela della liberta' personale). - Gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali abbiano notizia che alcuno sia illegittimamente privato della liberta' personale devono trasferirsi senza ritardo nel luogo, e se non e' dimostrato un motivo legale di detenzione, devono porre in liberta' la persona detenuta o sequestrata. In ogni caso fanno immediato rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.
Se si tratta di un minorenne o di un altro incapace, lo consegnano a chi esercita su lui la patria potesta' o la tutela o provvedono altrimenti alla sicura protezione della persona facendone in ogni caso rapporto al procuratore della Repubblica o al pretore.

Art. 229. (Sanzioni disciplinari per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria). - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che violano disposizioni di legge relative all'esercizio delle loro funzioni ovvero che ricusano o ritardano l'esecuzione d'un ordine dell'autorita' giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente, sono soggetti alla sanzione della censura e, nei casi piu' gravi, alla sospensione dallo stipendio e dall'impiego per un tempo non eccedente un mese.
Le sanzioni anzidette sono applicate dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il trasgressore nelle sue discolpe, e sono comunicate per la immediata esecuzione al capo dell'Amministrazione a cui appartiene l'ufficiale o l'agente.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono tuttavia soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti e resta in ogni caso impregiudicata l'azione penale.

Art. 235. (Arresto obbligatorio in flagranza). - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo.
Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, di coloro che non hanno residenza nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia' stati condannati alla pena della reclusione o dell'ergastolo, quando sono colti nella flagranza di delitto punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno.
Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito, nei casi preveduti da questo articolo, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 236. (Arresto facoltativo in flagranza). Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.
Hanno, inoltre, facolta' di arrestare chi e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova sottoposto a misura di sicurezza detentiva o e' stato condannato piu' di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato, quando e' colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei mesi.
Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno altresi' facolta' di arrestare chi e' colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 671 , 688 , 707 e 729 del codice penale , e chi e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riporto' la dichiarazione di abitualita' o di professionalita'.

Art. 237. (Flagranza). - E' flagrante il reato che si commette attualmente. Il reato permanente e' flagrante fino a che sia cessata la permanenza.
E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato.
Si considera pure in stato di flagranza chi immediatamente dopo il reato e' inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, ovvero e' sorpreso con cose o traccie dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato.

Art. 238. (Fermo di indiziati di reato). - Anche fuori dei casi di flagranza, quando v'e' fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura e gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per l'interrogatorio dopo il quale devono farli tradurre immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato e' stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo e' avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito.
Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla immedesima autorita' giudiziaria i motivi per i quali il fermo e' stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini gia' svolte.
Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al piu' tardi nelle quarantott'ore successive al ricevimento della comunicazione. Se e' necessario, lo proroga, qualora dall'autorita' che ha proceduto al fermo ne provenga richiesta prima della scadenza del termine predetto, fino al settimo giorno dalla avvenuta esecuzione di esso.
Del decreto di convalida e di quello di proroga e' data comunicazione all'interessato.
In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.

Art. 238-bis. (Mancata convalida del fermo - Sanzioni). - Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non e' convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, e' revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.
Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della Giustizia.

Art. 241. (Regole per l'esercizio della facolta' d'arresto). - Quando la legge da' facolta' di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'autorita' giudiziaria gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualita' morali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'autorita'. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.

Art. 245. (Interrogatorio dell'arrestato). - Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato e' stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio puo' essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al piu' presto possibile e non oltre il terzo giorno. Il motivo del ritardo e' dichiarato nel processo verbale.
Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dello art. 88, se l'arrestato e' affetto da tale infermita' da non poter essere condotto in carcere o al cospetto della Autorita' giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.

Art. 246. - (Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla liberta' personale dell'arrestato). - Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato gia posto immediatamente in liberta', se risulta evidente che l'arresto, avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non puo' essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'art. 74.
La liberazione e' altresi' ordinata se l'arresto e' avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria.
Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' competente per il procedimento e a questa ne e' data immediata notizia.
Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici ne e' ordinata con decreto la consegna all'autorita' di pubblica sicurezza, affinche' provveda a norma di legge.
Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale e' imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 247. (Casi nei quali puo' ordinarsi la custodia in casa). - Se e' arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di 65 anni, ovvero, purche' non si tratti di uno dei casi preveduti dall'art. 253 o dal n. 2) dello art. 254, quando le circostanze del fatto e le qualita' morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'art. 259.

Art. 253. - (Casi nei quali il mandato di cattura e obbligatorio).
- Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a, cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell' art. 567 del codice penale , ovvero l'ergastolo;
3) di alienazione o acquisto di schiavi;
4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall' art. 446 del codice penale ;
5) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall' art. 453 del codice penale .

Art. 254. (Casi nei quali il mandato di cattura b facoltativo). - Puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;
2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato e' stato piu' di due volte condannato per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga;
3) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
Il giudice, nel decidere se debba valersi della facolta' di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualita' morali della persona e delle circostanze del fatto.

Art. 259. (Casi nei quali puo' sospendersi l'esecuzione del mandato di cattura). - Fuori dei casi preveduti dall'art. 253 e dal n. 2) dell'art. 254, se imputata e' una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi ovvero quando le circostanze del fatto e le qualita' morali dell'arrestato giustificano il provvedimento, il giudice puo' disporre con decreto motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza cauzione o malleveria.
Ordinata la sospensione, il giudice, quando ne abbia bisogno, puo' fare accompagnare l'imputato dinanzi a se' dalla forza pubblica.
Il provvedimento indicato nella prima parte di questo articolo e' sempre irrevocabile con decreto motivato.

Art. 263. (Impugnabilita' delle ordinanze del giudice). - Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
Se l'ordinanza e' emessa dal pretore, sull'appello decide il giudice istruttore; negli altri casi, la sezione istruttoria.
Contro l'ordinanza, emessa ai sensi del comma precedente dal giudice istruttore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; avverso l'ordinanza emessa ai sensi del comma precedente dalla sezione istruttoria puo' proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore generale.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955
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