Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4014/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.04.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Anna Maria Premoselli presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a GO AH (Brasile) il 23.06.1989 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Virgilio Germani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brindisi, il 14.09.2018, trascritto nei Registri dello Stato civile di detto Comune
(anno 2018 atto n. 136 reg. parte 2 serie A, Uff. 1)
Separati con sentenza n. 701/2024 del 05.06.2024 del Tribunale di Milano con i seguenti figli: nata a [...], il [...] Parte_3
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.04.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Brindisi.
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Via Valassina n. 45 alla Sig.ra
, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi contenute, nell'interesse della figlia Parte_1
minore, ivi stabilmente residente.
3) Confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e la sua collocazione Pt_3
prevalente presso la madre.
4) Confermare la frequentazione padre – figlia e le regole concordate dai genitori per la gestione delle visite, secondo il seguente piano genitoriale:
a) per due pomeriggi a settimana con un pernotto a settimane alterne. In particolare la minore trascorrerà con il padre il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:45 (uscita dall'asilo della bambina) sino alle ore 19.30, quando il padre la riaccompagnerà presso la casa della madre. A settimane alterne la bambina pernotterà con il padre nella notte tra il giorno di martedì e mercoledì.
Tale pernotto infrasettimanale coinciderà con il fine settimana in cui la bambina starà col padre come meglio indicato al punto b).
b) durante il fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 17:45 (uscita dall'asilo della bambina) sino alla domenica pomeriggio ore 17:45, quando riaccompagnerà la minore a casa della madre.
c) durante le vacanze di Natale (dal 24/12 al 30/12) e di Capodanno (dal 31/12 al 6/1) ad anni alterni con ciascun genitore, secondo l'ordine già adottato in sede di separazione. I genitori si impegnano a discutere con largo anticipo, eventuali cambiamenti del periodo o di giorni dello stesso che si renderanno necessari per eccezionali e comprovate ragioni.
d) durante le festività pasquali (da intendersi Pasqua e Pasquetta) ad anni alternati con ciascun genitore secondo l'ordine già adottato in sede di separazione.
e) durante le vacanze estive, per due settimane consecutive in totale nel mese di luglio e agosto, che dovranno essere concordate tra le parti entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. f) Durante il periodo di chiusura della scuola materna (da fine giugno a metà settembre) i genitori provvederanno alla ripartizione paritetica delle spese di baby sitter o alle spese di iscrizione della bambina in un centro estivo da concordarsi.
g) Nel caso in cui il non potrà, per qualunque ragione, rispettare quanto indicato ai punti a) Pt_2
e b), vi provvederà la baby sitter le cui spese saranno totalmente a carico del stesso discorso Pt_2
da valere anche per la sig.ra durante i giorni di sua pertinenza. Pt_1
h) Nei periodi in cui la bambina non potrà frequentare la scuola, per qualunque ragione (es. malattie stagionali, sciopero degli insegnanti ed educatori) i genitori, laddove non siano prospettabili soluzioni alternative, si faranno carico delle spese di baby sitting, a seconda dei propri turni di frequentazione di cui ai punti a) e b); ossia la sig.ra il lunedì, il giovedì ed il venerdì e nei Pt_1
week end di sua spettanza ed il sig. il martedì, mercoledì, venerdì e nei week end di sua Pt_2
spettanza.
5) Confermare l'obbligo del Sig. a contribuire al mantenimento ordinario di in Pt_2 Pt_3
misura di euro 400,00 mensili, da versare alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Pt_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia vengono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo della Corte d'Appello di Milano, delle cui direttive le parti hanno preso contezza.
7) Confermare che l'assegno Unico Inps, verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
Altre disposizioni
Per 8) Il AT , adottato dalla coppia ma intestato all'anagrafe territoriale al Sig. viene Pt_2
affidato in via esclusiva alla Sig.ra Il Sig. provvederà a propria cura e spese al Pt_1 Pt_2 cambio di intestazione dell'animale, a favore della moglie.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia, ai fini della validità per l'espatrio.
Si confermano, pertanto, le condizioni già formulate in sede di divorzio nonché la volontà di non volersi riconciliare.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 05.06.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e ravvisato che le clausole relative q quest'ultima non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Brindisi il 14.09.2018 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brindisi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG