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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 (cui è stato riunito il procedimento recante n. 1538/2019 R.G.), vertente tra
(CF: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALBA ANNALISA (nominata in sostituzione del precedente difensore, Avv.
Ammendolea Domenico Sergio), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
(parte attrice nel procedimento principale)
e
P.VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SPEZIALE ANNA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
(parte convenuta nel procedimento principale ed attrice nel procedimento riunito) nonché nei confronti di
(P.I. VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.VA_2
tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. CARBONE PAOLA (pec:
; Email_1
(parte convenuta nel procedimento riunito)
e di
P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.VA_3
1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. RODOLFI MARCO (pec:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_2
DICEMBRE ENZO;
(parte convenuta nel procedimento riunito)
OGGETTO: Responsabilità professionale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.03.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio la esponendo: che, a seguito di una visita eseguita in data CP_1 Controparte_1
21.11.2016 presso la dott.ssa - medico chirurgo specializzato in Dermatologia e Persona_1
Venereologia - quest'ultima le aveva prescritto di sottoporsi ad un intervento chirurgico per asportazione e conseguente esame istologico di una “lesione papulosa” rinvenuta nella zona delle grandi labbra;
che, in data 5.12.2016, si era sottoposta al chiesto intervento chirurgico;
che, in data
6.12.2016, aveva consegnato il reperto anatomico asportatole alla Controparte_1
chiedendo che venisse effettuato l'esame istologico;
che, recatasi a ritirare il risultato dell'esame istologico presso il suddetto laboratorio, in quella sede apprendeva che l'esame non era stato effettuato in quanto il reperto anatomico era stato smarrito;
che, pertanto, aveva iniziato a documentarsi online sui possibili esiti di una “lesione papulosa” e dette ricerche avevano ingenerato in lei uno stato d'ansia; che, successivamente, si era sottoposta ad ulteriore visita medica per accertare se, nella zona interessata, residuassero ulteriori parti anatomiche da asportare e sottoporre ad un secondo esame istologico, ricevendo tuttavia risposta negativa in data
23.12.2017, come da certificato medico versato in atti;
che tutti i tentativi stragiudiziali di addivenire ad una soluzione bonaria della lite (tra cui anche l'invito alla negoziazione assistita e l'istanza di mediazione) si rivelavano infruttuosi;
che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., proposto innanzi all'intestato Tribunale, veniva rigettato in ragione della complessità della questione e delle posizioni inconciliabili assunte dalle parti;
che lo smarrimento del reperto anatomico e l'impossibilità di ripetere l'esame istologico a causa dell'assenza di ulteriore tessuto asportabile avevano generato nell'attrice “uno stato di prostrazione psichica non irrilevante”, cagionando altresì la perdita della chance di ottenere una diagnosi, necessaria ad eliminare lo stato di incertezza attinente al proprio stato di salute.
2 Pertanto, l'attrice – sulla scorta della c.t.p. versata in atti – ha chiesto che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella vicenda de qua, con conseguente condanna della controparte al pagamento della somma di € 26.000,00 (o della diversa somma risultante dovuta in corso di causa)
a titolo di “risarcimento di tutti i danni - biologico, non patrimoniale e da perdita di chances – subìti”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dell'allora procuratore, dichiaratosi antistatario.
La causa è stata iscritta al n. 452/2019 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentate pro tempore, chiedendo Controparte_1 preliminarmente l'autorizzazione a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa Controparte_2
nonché a chiamare in causa la
[...] Controparte_3
Nella specie, la convenuta ha declinato la propria responsabilità deducendo: di aver effettivamente ricevuto il reperto anatomico in data 6.12.2016, come da ricevuta di accettazione n. 16/39009; che, prima del rilascio di detta ricevuta, l'addetto aveva registrato sul database del laboratorio la consegna e, all'esito, emesso la ricevuta necessaria per il ritiro del referto;
che, contestualmente,
l'addetto aveva eseguito la registrazione sul server della e proceduto Controparte_3
all'etichettatura dei campioni biologici;
che la era stata avvisata della consegna del Pt_1
reperto alla senza nulla osservare a riguardo;
che in data 7.12.2016 veniva Controparte_3
trasmesso alla l'ordine telematico con l'elenco dei reperti da ritirare e, in pari data, il CP_3
reperto veniva consegnato, unitamente ad altri due, ad un dipendente della Controparte_3
addetto al ritiro ed al trasporto dei reperti presso la sede di detta società; che la non aveva CP_3
tempestivamente contestato la mancanza del reperto della , sicché esso doveva ritenersi Pt_1
pervenuto a destinazione;
che pertanto la responsabilità della perdita del reperto anatomico fosse ascrivibile unicamente alla;
di aver pertanto adempiuto a tutti gli obblighi sulla stessa CP_3
gravanti (di conservazione, confezionamento e trasmissione del campione). In ogni caso, la convenuta ha contestato le pretese risarcitorie avversarie nell'an e nel quantum, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare che l' non è Controparte_1
responsabile dello smarrimento del reperto anatomico, con vittoria di spese e competenze di lite;
3 2) Rigettare la domanda attrice formulata nei confronti della Concludente Società perché infondata in fatto e diritto;
3) Nel caso sia ritenuto l'accoglimento della domanda attrice, condannare in via esclusiva la soc. in persona del legale rappresentante, … Controparte_3 quale responsabile dello smarrimento del reperto anatomico, manlevando l' Controparte_1
per il pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali con accessori ed interessi,
[...]
pretesi dalla sig.ra che saranno riconosciuti dal Tribunale nonché al rimborso Parte_1 delle spese e competenze di lite verso tutte le Parti;
4) In subordine sia ritenuto l'accoglimento della domanda attrice nei confronti della Convenuta società disporre Controparte_1 che quest'ultima sia manlevata da (già , in Controparte_2 Controparte_4
persona del legale rappresentante, … in forza del contratto assicurativo dedotto in causa, per tutti
i danni patrimoniali e non patrimoniali con accessori ed interessi, pretesi dalla sig.ra Pt_1
che saranno riconosciuti dal Tribunale nonché al rimborso delle spese e competenze di lite
[...] verso tutte le Parti”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 27.09.2019, il Giudice precedentemente titolare del procedimento ha dichiarato la società convenuta decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi, in quanto, “pur essendosi costituita nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ha tuttavia omesso di avanzare istanza di differimento della prima udienza”; inoltre, ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 17.01.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more, con autonomo atto di citazione notificato il 16.10.2019, la ha Controparte_1
evocato in giudizio la società e la compagnia assicurativa Controparte_3 Controparte_2
rappresentando che nel procedimento iscritto al n. 452/2019 R.G. le sue richieste di chiamata in causa ed in garanzia dei terzi non erano state accolte “per un disguido in ordine al differimento
d'udienza”; pertanto, ha formulato nei confronti delle convenute le medesime conclusioni già articolate nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 452/2019
R.G., cui ha chiesto di riunire il nuovo procedimento, recante n. 1538/2019 R.G.
In tale ultimo procedimento si costituivano sia sia Controparte_3 Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2019, la società Controparte_3 ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse attuale ad agire ex art. 100 c.p.c. postulando che, nei casi di chiamata in garanzia effettuata in un giudizio autonomo, l'interesse ad agire sussista solo all'esito di una precedente sentenza di condanna del
4 garantito, pronunciata in un separato giudizio, opponendosi pertanto alla riunione dei procedimenti chiesta da controparte, anche in ragione del diverso stadio in cui gli stessi si trovavano;
nel merito, ha respinto ogni addebito di responsabilità deducendo che alla richiesta “di esame istologico di biopsia vulvare contrassegnata con n. 1786402120 – identificativo 10834965 – campione 1
61786501775”, proveniente dalla non avesse fatto seguito alcun invio del Controparte_1
campione, negando altresì che alcuno degli addetti avesse provveduto al ritiro del reperto;
CP_3 in ogni caso, ha contestato l'an ed il quantum delle pretese risarcitorie avanzate dalla , Pt_1
chiedendo comunque il rigetto di ogni pretesa da chiunque avanzata nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.01.2020, ha Controparte_2
eccepito preliminarmente l'inoperatività della polizza nel caso di specie ed il proprio difetto di legittimazione passiva sia per le richieste risarcitorie superiori al massimale assicurato, sia con riguardo alle poste risarcitorie chieste dalla , in quanto relative a voci di danno non Pt_1
ricomprese nella polizza assicurativa (la quale includerebbe soltanto i danni diretti cagionati per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili); nel merito, ha aderito alle difese della ravvisando nell'altra convenuta, Controparte_1 Controparte_3
l'unica responsabile per la perdita del reperto;
inoltre, ha contestato l'an ed il quantum delle pretese risarcitorie formulate dalla , chiedendo che fosse accertata la responsabilità Pt_1 esclusivamente in capo alla ovvero, nell'ipotesi di riscontrata responsabilità della CP_3 [...]
che la fosse dichiarata tenuta a garantire l'assicurata nei soli Controparte_1 Controparte_2
limiti di polizza, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 17.01.2020 - ravvisata la sussistenza del presupposto della connessione oggettiva - il procedimento n. 1538/2019 R.G. veniva riunito a quello portante n. 452/2019 R.G. con contestuale concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. in riferimento al solo giudizio riunito e rinvio della causa all'udienza del 3.07.2020 per la decisione sui mezzi istruttori richiesti in entrambi i procedimenti riuniti.
La causa è stata istruita sia documentalmente, sia a mezzo prova testimoniale;
la c.t.u. psicologica sulla persona dell'attrice, disposta da uno dei giudici precedentemente titolari del procedimento, non è stata espletata in quanto la relativa ordinanza ammissiva è stata revocata da altro giudicante,
5 frattanto subentrato nella titolarità del fascicolo, con conseguente rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.04.2024.
Con decreto del 5.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del 23.05.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con decreto del
29.03.2024, ritualmente comunicato alle parti costituite;
con ordinanza del 5.06.2024, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Nelle more, in data 16.07.2024 per parte attrice si è costituito in giudizio, in sostituzione del precedente difensore, l'Avv. Alba Annalisa, che tuttavia non ha depositato scritti conclusivi.
RITENUTO IN DIRITTO
§ Il procedimento principale recante n. 452/2019 R.G.
La domanda risarcitoria proposta dall'attrice nel procedimento principale è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Prima di procedere alla disamina delle domande attoree è necessario affrontare la questione relativa all'oggetto ed alla natura della responsabilità della odierna Controparte_1
convenuta: si pone, pertanto, il problema di inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame ed il relativo regime probatorio.
Nel caso in esame, l'odierna attrice ha chiesto la condanna della al risarcimento Controparte_1
dei danni dalla stessa patiti, invocando la sua natura di struttura sanitaria e la correlata responsabilità di tipo contrattuale, da mancato adempimento della prestazione sanitaria dovuta. La convenuta, costituendosi, non ha mai contestato la propria qualificazione, operata ex adverso, quale struttura sanitaria, né il titolo contrattuale dell'invocata responsabilità.
Orbene, ritiene questo Giudice che nella fattispecie in esame possano trovare applicazione gli approdi giurisprudenziali in tema di responsabilità sanitaria, precisando sin da ora che il regime sostanziale applicabile non può essere quello della legge c.d. , collocandosi i fatti di CP_5 causa in data anteriore all'entrata in vigore di detta legge (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 28994/2019); inoltre, la disamina della vicenda deve tener conto della peculiarità del rapporto esistente tra il paziente ed il laboratorio d'analisi, non pienamente sovrapponibile a quello che intercorre con un
6 ente ospedaliero o con una casa di cura, essendo pacificamente escluso che i laboratori di analisi rendano prestazioni latu sensu alberghiere.
Tanto premesso, la domanda attorea è qualificabile come domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., ai sensi del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (SS.UU. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 15659/2011).
Pertanto, mentre il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè l'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Tribunale Potenza, n. 198/2020).
Nel caso in esame l'esistenza del rapporto contrattuale tra e la Parte_1 Controparte_1
è del tutto pacifica.
[...]
Ed invero, è incontestato che - a seguito dell'intervento chirurgico cui l'attrice si è sottoposta il
5.12.2016 per l'asportazione di una “lesione papulosa” situata nella zona delle grandi labbra - in data 6.12.2016, il laboratorio abbia ricevuto il reperto anatomico, sul quale avrebbe dovuto eseguire un esame istologico, al fine di accertarne la natura.
La circostanza, allegata da parte attrice e mai contestata dalla convenuta, è confermata documentalmente dalla fattura (portante n. Z2016/23178) del 6.12.2016, intestata all'odierna attrice, in cui viene indicato il n. 16/39009 di accettazione, emessa per l'importo di € 50,00 a titolo di “acconto su prestazioni sanitarie”; inoltre, in pari data è stata emessa la ricevuta per il ritiro del referto, con indicazione dell'esame di laboratorio da svolgere, ossia una “biopsia vulvare” (cfr. allegati 3 e 4 all'atto di citazione).
7 L'attrice ha poi allegato che, recatasi a ritirare il risultato dell'esame istologico presso il suddetto laboratorio, in quella sede apprendeva che il richiesto esame non era stato effettuato in quanto il reperto anatomico era stato smarrito;
sottopostasi successivamente ad ulteriore visita medica per accertare se nella zona interessata residuassero ulteriori parti anatomiche da asportare e sottoporre ad altro esame istologico, in data 23.12.2017 riceveva risposta negativa dall'oncologo, come da certificato medico in atti.
Nel caso di specie, dunque, l'attrice ha compiutamente adempiuto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato la fonte del proprio diritto ed allegato l'inadempimento contrattuale del laboratorio di analisi, sia all'obbligazione principale (ossia l'esecuzione dell'esame istologico sul reperto anatomico ad esso consegnato), sia all'obbligazione accessoria di custodire adeguatamente il reperto, funzionale all'esecuzione della prestazione principale.
A fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento ascrivibile alla Controparte_1 gravava su quest'ultima l'onere di provare il proprio corretto adempimento, oppure la non imputabilità dell'inadempimento.
La costituendosi, ha eccepito che l'inadempimento – sostanziatosi nella Controparte_1 mancata esecuzione dell'esame istologico – era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile, in ragione dello smarrimento del reperto imputabile esclusivamente alla Controparte_3
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente giova considerare che la ha effettivamente provato nel Controparte_1 corso dell'istruttoria di aver compiutamente adempiuto alle obbligazioni strumentali di conservazione e confezionamento del reperto, poi ritualmente consegnato ad un addetto della
. CP_3
Invero, il teste , impiegato tecnico presso la società convenuta, escusso sulle Testimone_1
circostanze articolate da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co.6 n. 2) c.p.c., ha dichiarato:
“sul cap. 5: Confermo la circostanza. Preciso che mi occupo io della procedura di etichettatura dei reperti per La mattina mi reco sul posto di lavoro e trovo sulla mia Controparte_1
scrivania una lista di reperti consegnati dai clienti, che mi viene lasciata la sera prima dai colleghi;
io procedo ad etichettare i vari campioni secondo il loro numero progressivo, uno alla volta, nel senso che per ciascuno appongo una etichetta sul relativo contenitore mentre un'altra
8 etichetta identica la appongo su una lista che, per comodità, chiamo “di tracciabilità”; dopodiché inserisco i campioni in una o più buste, a seconda del numero dei campioni. Il campione mi arriva dalla accettazione già etichettato e io non faccio altro che raffrontare i dati identificativi del campione pervenutomi con quelli presenti sulle etichette che appongo sul campione che imbusto e sulla lista di “tracciabilità”. Ripeto l'operazione tante volte quanti sono i campioni;
poi compilo la bolla di accompagnamento, indicando il numero di colli e la data di consegna. Non posso sbagliare, perché vado a controllare nome, cognome e tutti gli altri dati del paziente che sono presenti sul tagliandino. La lista di tracciabilità relativa al campione di è quella Parte_1
di cui al documento 17 prodotto da che mi viene posto in visione e che Controparte_1 riconosco, essendovi il tagliandino con il nome dell'attrice”. Inoltre, il teste ha riferito: “sul cap.
7: Confermo la circostanza che la mattina del 7.12.2016 ho preparato il campione per la spedizione e l'ho consegnato al TT della soc. unitamente alla scheda descrittiva dei CP_3
campioni consegnati. Ribadisco quanto detto in precedenza. Che io sappia, da prassi, i miei colleghi già il giorno prima di consegnarmi i campioni inviano alla un elenco dei vari CP_3
reperti che gli verranno inviati dal sottoscritto. Aggiungo, per precisione, che segno sempre sul foglio di tracciabilità il nome del TT , che di solito sono tre;
nell'occasione il CP_3
campione è stato ritirato da un tale , come ho scritto anche sul foglio di tracciabilità … Sul Per_2
cap. 8): Confermo la circostanza che, prima della consegna al TT della , ho verificato CP_3
che il numero di campioni da spedire fosse conforme a quanto registrato sulla lista stampata dal server che le etichette dei campioni fossero uguali a quelle della lista del documento e CP_6
che il contenitore nel quale erano conservati i campioni era integro. Aggiungo che le etichette si esauriscono in modo naturale, dopo averle apposte su ciascun campione;
pertanto, se non vi fosse corrispondenza me ne sarei accorto, considerato che mi sarebbero rimasti dei campioni privi di etichetta oppure le etichette sul piano di lavoro dove opero. Tengo a precisare che sono sicuro che quella mattina il campione è partito dal laboratorio, perché la prima cosa che faccio insieme al corriere è controllare se sono rimasti campioni o etichette sul tavolo di lavoro, per cui mi CP_3 sarei accorto se non fosse stato consegnato” (cfr. verbale d'udienza del 15.01.2021).
Inoltre, la teste - impiegata come biologa presso la - ha Testimone_2 Controparte_1 dichiarato: “Posso dire che anche per la , come per ogni paziente, nel momento in cui Pt_1
riceviamo il reperto, noi, come Laboratorio, registriamo il reperto sul nostro database con un
9 numero che poi viene riportato sull'etichetta che si appone al campione e che viene riportato anche sulla ricevuta di accettazione che rilasciamo al paziente. Riconosco nella foto che mi viene mostrata la registrazione sul nostro database (alla teste viene mostrata la documentazione allegata alla memoria 183, I termine di Generali). Preciso che quando operiamo la registrazione sul database ad uso interno il sistema genera un'etichetta che è quella che noi apponiamo al campione inizialmente. Poi, quando inviamo sul server di la richiesta di accettazione, il CP_3
sistema genera altre due etichette. Noi, quindi, verifichiamo la corrispondenza delle etichette da ultimo generate coi dati del paziente e ne apponiamo una sul foglio di registrazione e una sul campione repertato. Tale seconda etichetta viene apposta sopra quella che già avevamo messo al campione al momento dell'accettazione … Riconosco nell'allegato 17 alla 2° memoria 183 di
che mi vene esibito, la stampa delle etichettature che riguardavano il campione Controparte_1
della , ottenute dopo che lo avevamo da lei ricevuto, una volta che lo avevamo portato in Pt_1 laboratorio, procedendo alla richiesta di accettazione sul server della … Ricordo che il CP_3
7.12.2016, l'operatore preparava il campione e lo consegnava al TT della Tes_1
, insieme alla scheda descrittiva dei campioni consegnati, che riconosco nell'allegato 14 CP_3 alla 2° memoria 183 di … Ricordo che prima della consegna al TT Controparte_1
suddetto, il aveva operato gli ordinari controlli relativi alla corrispondenza fra Tes_1
campioni registrati e campioni da inviare e aveva compilato la bolla di spedizione e inserito nella busta da spedire, il campione della e quello di tale … Posso dire che il Pt_1 Persona_3
reperto della risultava accettato e pervenuto alla sulla base del doc. 14 su Pt_1 CP_3 indicato. Infatti, se il reperto arrivava a destinazione il sistema lo dava per accettato” (cfr. verbale d'udienza del 18.11.2022). Di analogo tenore è la deposizione di , anch'ella Testimone_3
impiegata presso la quale biologa ed escussa alla medesima udienza della Controparte_1
collega Tes_2
Dette deposizioni - circostanziate, dettagliate e scevre da vizi logici - appaiono intrinsecamente coerenti. Né sono emersi motivi per dubitare dell'attendibilità dei testimoni;
peraltro, l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei predetti testimoni, sollevata dalla soltanto CP_3
con la comparsa conclusionale, è inammissibile in quanto tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
9456/2023: “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile
d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo,
10 essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova”).
A fortiori merita osservarsi che, con specifico riguardo all'avvenuta consegna del reperto all'addetto della , la ricostruzione effettuata dai suddetti testi trova riscontro proprio nella CP_3
deposizione testimoniale di il quale ha dichiarato: “Confermo che Testimone_4
svolgo il lavoro di TT per conto di dal 2014 e da allora vado a ritirare i reperti CP_3 presso … Nego la circostanza. Il documento che mi viene posto in visione non Controparte_1
reca la mia firma, vi è soltanto il mio nome, privo però della mia sottoscrizione. Al riguardo preciso che all'epoca il laboratorio non aveva ancora chiesto che questo tipo di documento fosse il TT a firmarlo;
la firma del documento non rientrava tra le prassi della , ma CP_3 CP_3
è stato il laboratorio ad esigerla a seguito della vicenda per cui è causa … Confermo che il
07.12.2016 mi sono recato presso il per ritirare i campioni indicati nel Controparte_1 documento 6 di che mi viene posto in visione” (cfr. verbale d'udienza del 15.01.2021). CP_2
Orbene, se può ritenersi ampiamente provato che la non abbia Controparte_1
direttamente violato alcuna obbligazione strumentale sulla medesima gravante e relativa alla custodia dei reperti, nella fattispecie si ravvisa comunque un inadempimento imputabile alla convenuta, in virtù del disposto dell'art. 1228 c.c. – rubricato “responsabilità per fatto degli ausiliari” – ai sensi del quale: “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
La ratio dell'art. 1228 c.c. si rinviene nell'esigenza di assicurare al creditore – esposto nell'esecuzione dell'obbligazione all'ingerenza di soggetti con cui lo stesso non ha alcun diretto rapporto – la possibilità di fare affidamento sulla responsabilità originaria del debitore, senza che il ricorso agli ausiliari da parte del debitore importi una sostituzione di altri soggetti a quello originariamente responsabile.
La norma in esame presuppone che il debitore esegua la propria obbligazione a mezzo dell'ausiliario sicché, se quest'ultimo non adempie il programma concordato, il debitore risponde ex art. 1218 c.c. per un fatto proprio e non per un fatto altrui.
L'ampia formulazione dell'art. 1228 c.c., secondo cui il presupposto della responsabilità del debitore è che questi si avvalga per l'adempimento dell'opera di “terzi”, implica che nella categoria degli ausiliari possano farsi rientrare tutti coloro che si adoperano nell'esecuzione della
11 prestazione promessa dal debitore, sia che si tratti di collaborazione dipendente, sia che si tratti di collaborazione autonoma ed esterna, prestata ad esempio da altri professionisti o imprenditori.
La Suprema Corte ha sul punto chiarito che “alla stregua dell'art. 1228, cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione”
(cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 25251/2011; Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 17705/2010).
Inoltre, è stato puntualizzato che “in tema di responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari,
l'art. 1228 c.c. - disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 c.c., - postula, per la concreta applicabilità, l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario, l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (c.d. rapporto di preposizione), l'esistenza, infine, di una relazione di causalità ("rectius", di occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario” (Cass. civ., Sez. 3, n.
6756/2001).
Ebbene, ad avviso di questo Giudice nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti per qualificare come ausiliario di è invero pacifica e Controparte_3 Controparte_1
riscontrata documentalmente (oltre che dalle deposizioni testimoniali) la sussistenza di un collegamento tra l'attività (di analisi dei reperti ritirati dal personale presso la CP_3 [...]
svolta dalla società e l'organizzazione aziendale di Controparte_1 CP_3 Controparte_1
a prescindere dall'esistenza di qualsivoglia relazione di dipendenza dell'ausiliario dal
[...]
committente. In particolare, l'esame della documentazione prodotta dalla Controparte_1
consente di ritenere che i campioni di anatomia patologica ricevuti dalla Controparte_1
vengano analizzati proprio presso la sede della (cfr. allegato 1 alla memoria ex art. 183 CP_3
co.6 n.2) c.p.c. di parte convenuta, depositata il 27.11.2019 nel procedimento principale), sussistendo tra le parti una “collaborazione per l'esecuzione in service di esami di laboratorio” provenienti dalla sede della (cfr. allegato 16 alla memoria ex art. 183 co.6 n.2) Controparte_1
c.p.c. della depositata il 23.04.2020 con riferimento al procedimento riunito). Controparte_1
Né dagli atti di causa è emersa una diversa volontà delle parti, fatta salva dall'art. 1228 c.c.
12 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la sia Controparte_1
responsabile in proprio per il fatto colposo ascritto al proprio ausiliario ossia Controparte_3
per lo smarrimento del reperto anatomico della , che ha reso impossibile – per causa a sé Pt_1
imputabile – l'esecuzione della prestazione diagnostica.
Nessun rilievo sul punto può assumere la circostanza che, con le note di precisazione delle conclusioni, l'attrice abbia modificato la propria domanda – originariamente proposta nei confronti di e così cristallizzata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. – Controparte_1
chiedendo la diretta condanna di nei suoi confronti: detta precisazione, oltre ad Controparte_3
essere tardiva, non tiene adeguatamente conto della circostanza che la dichiarata decadenza della dalla chiamata in causa di terzi preclude qualsivoglia rapporto diretto tra la Controparte_1
e la , rimanendo nettamente autonomi i due giudizi riuniti e, conseguentemente, i Pt_1 CP_3
rapporti tra le rispettive parti.
Tanto premesso in ordine alla sussistenza - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228
c.c. - di un inadempimento imputabile alla occorre vagliare se nella Controparte_1
fattispecie sia stata offerta adeguata prova di un danno meritevole di risarcimento e del nesso causale tra l'inadempimento ascrivibile al suddetto laboratorio ed il danno patito dall'odierna attrice.
Nel caso di specie, la mancata esecuzione dell'esame istologico da parte della Controparte_1
a causa della perdita del reperto anatomico (imputabile alla condotta colposa della
[...] [...]
avrebbe causato, secondo la prospettazione attorea, un danno biologico, nonché un CP_3 danno da perdita di chance, per aver l'odierna attrice perduto definitivamente la possibilità di ricevere una diagnosi in relazione alla natura della lesione, attesa l'allegata e mai contestata irripetibilità del prelievo per l'assenza di ulteriore tessuto asportabile.
Con riferimento a detti eventi dannosi si osserva quanto segue.
Le allegazioni di parte attrice relative alla sussistenza di un danno biologico – da intendere, ai sensi degli artt. 138 co.2 lett. a) e 139 co.2 D.Lgs. 209/2005, quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito – sono rimaste del tutto indimostrate nel corso del presente giudizio.
13 L'attrice ha infatti versato in atti esclusivamente due certificati di malattia a firma del dott.
, specialista in Geriatria, datati rispettivamente 9.02.2017 e 20.02.2017, in cui Persona_4 viene genericamente certificato che la paziente fosse affetta da “s.ansiosa”, con prescrizione di periodi di riposo e cura, rispettivamente di sette e di quindici giorni;
del medesimo tenore è
l'ulteriore certificato del 24.01.2018, in cui viene dato atto che la “risulta assente per Pt_1 motivi di salute” e che necessita di quindici giorni di riposo e cure per “s.ansiosa”.
Detti certificati non possono assurgere neppure a principi di prova del danno biologico allegato dall'odierna attrice, non emergendo da essi alcun esplicito collegamento eziologico con la vicenda oggetto di causa.
Inoltre, la parte attrice ha prodotto una c.t.p. a firma del dott. specialista in Persona_5
Patologia Generale ed esperto in Medicina del Lavoro ed Odontoiatria Forense, in cui il sanitario riferisce che la , dal medesimo visitata in data 25.05.2018, sarebbe affetta da “persistente Pt_1 disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso con somatizzazione, in trattamento psico- farmacologico cronico”. Il c.t.p. ha descritto il disturbo dell'adattamento quale disturbo
“transitorio che compare in seguito ad uno o più eventi o situazioni di stress psico-sociali oggettivamente identificabili. È caratterizzato da intensa sofferenza soggettiva e compromissione della funzionalità lavorativa, relazionale e sociale. Il DSM IV stabilisce che, per fare diagnosi di disturbo dell'adattamento, esso deve avere un'insorgenza entro tre mesi dall'inizio dell'evento traumatico e una durata non superiore ai sei mesi … Occorre distinguere poi se si tratta di un disturbo acuto, con persistenza dei sintomi minore di sei mesi, o cronico, con persistenza per più di sei mesi, quando il disturbo dell'adattamento è in risposta ad uno stimolo negativo cronico o che continua ad agire, come nel caso in oggetto … La definizione stessa di disturbo dell'adattamento prevede durata transitoria e remissione spontanea con la cessazione dell'evento traumatico. Sul piano clinico questo significa che occorre distinguere casi che necessitano solo di osservazione o di un trattamento minimo da casi che richiedono comunque un trattamento specifico e adeguato, finalizzato soprattutto a prevenire l'evoluzione in altri disturbi. In linea di massima quattro sono le opzioni possibili:
1. Scelta di non effettuare trattamenti e di limitarsi all'osservazione dell'andamento del disturbo. Questo vale soprattutto nel caso di disturbo dell'adattamento con sintomi lievi-moderati. Un certo numero di disturbo dell'adattamento può mostrare tendenza spontanea alla remissione senza trattamento al cessare dell'azione dell'evento
14 traumatico o con l'intervento di processi di adattamento del soggetto. Può essere questo il caso di separazioni coniugali, eventi di perdita minori, problemi scolastici. Questa scelta è più consigliabile in presenza di un buon rapporto familiare e sociale, come nel caso in esame. 2.
Scelta di effettuare un trattamento limitato alla gestione di alcuni sintomi, in modo intermittente o per breve periodo. Ad esempio, nel caso di un disturbo dell'adattamento con Ansia in un soggetto che sta affrontando una causa di divorzio e lamenta disturbi del sonno, può essere utile insegnare una tecnica di rilassamento, dare informazioni sull'igiene del sonno o prescrivere un saltuario ipnotico. Sintomi rilevanti d'ansia durante la giornata possono essere trattati con ansiolitici, preferibilmente non tutti i giorni. E' utile fissare visite di controllo più ravvicinate, per qualche settimana, in modo da dare al paziente un punto di riferimento e un'attenzione terapeutica, anche se non vengono svolti interventi specifici.
3. Trattamento mediante tecniche di counseling o psicoterapia di supporto o, in casi selezionati, mediante interventi di psicoterapia breve centrati sul problema. L'intervento è previsto a breve termine (10-20 sedute circa). Le tecniche di tipo cognitivo possono essere una valida alternativa all'approccio psicodinamico. Le tecniche di rilassamento e possono essere molto utili nel caso di rilevanti componenti d'ansia, difficoltà ad addormentarsi, somatizzazioni.
4. Trattamento farmacologico con antidepressivi o trattamento combinato psicoterapeutico - farmacologico sono indicati in quei casi dove i sintomi sono più intensi, le risorse del soggetto minori, la situazione di stress o di cambiamento più duratura e oggettivamente difficile da gestire … Le condizioni di disagio psichico non furono di breve durata, ma si protrassero nel tempo tanto da far cronicizzare il disturbo dell'adattamento, che per le caratteristiche che presenta nella sig. si inquadra nosologicamente come disturbo Pt_1
dell'adattamento con Ansia e Umore Depresso Misti, presentando una sintomatologia caratterizzata da tensione, preoccupazione, irrequietezza, nervosismo, stato depressivo, pianto, sentimenti di disperazione”, ed ha concluso la propria relazione ravvisando in capo alla Pt_1
un danno biologico permanente nella misura del 12%.
Premesso che, pacificamente, la c.t.p. costituisca una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26305/2018), nel caso in esame la diagnosi eseguita dal consulente di parte e le conclusioni cui il medesimo è pervenuto non sono supportate da alcun riscontro documentale.
15 Ed invero, l'attrice non ha mai neppure allegato di essere in trattamento “psico-farmacologico cronico”, come invece indicato dal consulente di parte;
né sono state prodotte prescrizioni e/o ricevute relative alla somministrazione ed all'acquisto di specifici farmaci ansiolitici, o fatture relative all'espletamento di un percorso psico-terapico.
Le deposizioni rese sul punto dalle due testimoni di parte attrice - la madre, (“L'ho Testimone_5
portata anche da una psicologa per farla tranquillizzare, ma si trascina tuttora questa paura, non avendo sicurezza sul proprio futuro … Ribadisco che abbiamo consigliato a mia figlia di rivolgersi ad uno psicologo, da cui è poi effettivamente andata”, cfr. verbale d'udienza del
17.09.2021) e la sorella, (“Abbiamo chiesto a mia sorella di andare da una CP_7 psicologa, cosa che poi ha effettivamente fatto sottoponendosi ad alcune sedute di psicoterapia”, cfr. verbale d'udienza del 17.09.2021) - in assenza di qualsivoglia riscontro documentale in merito alla prestazione professionale asseritamente ricevuta dall'odierna attrice, non possono essere valorizzate per ritenere provato che l'attrice abbia effettivamente intrapreso un percorso psico- terapico a seguito delle vicende oggetto di causa.
Correttamente, pertanto, è stata disposta dal precedente giudicante la revoca dell'ordinanza ammissiva della c.t.u. psicologica sulla persona dell'attrice.
Ed invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 30218/2017).
Nel caso di specie, la c.t.u. si sarebbe rivelata esplorativa, non ravvisandosi in atti alcun valido elemento di prova a sostegno dell'allegato danno biologico patito dalla , stante l'assoluta Pt_1 genericità dei tre certificati di malattia a firma del dott. e l'assenza di dati documentali Per_4 atti a dimostrare la sottoposizione dell'odierna attrice ad un trattamento psico-farmacologico; né
d'altra parte sarebbe stato utile disporre una c.t.u. in merito alla presenza o meno di ulteriore tessuto biologico asportabile, considerata la totale assenza di contestazione su tale circostanza, il che la rende provata ex art. 115 co.1 c.p.c., senza necessità di approfondimento di tipo tecnico.
16 Al contrario, deve ritenersi adeguatamente dimostrato – anche considerata la peculiarità della vicenda in esame – il danno da perdita di chance allegato dall'odierna attrice.
Giova qui invocare una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha ripercorso i passaggi essenziali della ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità nell'ultimo decennio con riferimento al danno da perdita di chance.
In particolare, la Corte ha affermato che “nel superamento della dialettica tra la tesi eziologica della chance (per la quale quello che va risarcito è un danno da perdita definitiva di un bene futuro) e tesi ontologica (che, invece, ritiene che ciò che va risarcito è la perdita di un bene già presente nel patrimonio del danneggiato, l'aspettativa ragionevole) ed allo scopo di superare le aporie poste da entrambi gli orientamenti innanzi esposti, la Suprema Corte ha ricostruito lo statuto dell'occasione perduta accogliendo una terza via, quella della teoria eventistica … Sul punto giova brevemente ricordare - al fine di una compiuta comprensione di quanto innanzi si dirà in ordine ai criteri di accertamento e liquidazione del danno da chance - le aporie poste sul tappeto da entrambe le scuole di pensiero innanzi ricordate (eziologica e ontologica) che hanno quindi comportato la diversa ricostruzione del danno da occasione perduta. La prima, la teoria eziologica, mette nella sostanza in discussione la teoria generale di accertamento della causalità e il criterio cd. “del più probabile che non”, atteso che il nesso causale che deve collegare
l'occasione perduta alla chance – si assume – non deve essere la causa più probabile dell'evento, ma semplicemente una delle possibili radici eziologiche dello stesso. La seconda, la teoria ontologica, per converso, non ricorre affatto al giudizio eziologico, e ciò in quanto viene risarcita
l'occasione perduta come bene in sé e per sé considerato, con la conseguenza che il problema che si pone allora è solo in termini quantitativi, ovvero di verifica della consistenza che questa spettanza deve avere per essere risarcita. È evidente che la tesi ontologica si presta anch'essa a rilievi critici e ciò perché una volta che la chance viene qualificata come un bene della vita distinto ed autonomo rispetto al bene finale vanno risarcite anche possibilità infinitesimali dal punto di vista statistico, con conseguente risarcimento anche di chance irrisorie e prive di congrua consistenza … Questa Suprema Corte, a far tempo dalle due sentenze innanzi ricordate
(cfr. Cass. n. 5641/2018 e Cass. n. 28993/2019) cui numerose altre hanno fatto seguito, accoglie, invece, come anticipato, la teoria eventistica della chance. Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso
17 è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche. In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile, in disarmonia con lo statuto penalistico ove, invece, il parametro di riferimento è
l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass., Sez. U., n. 30328/2001), dovendo il parametro statistico essere sempre sottoposto ad un ulteriore giudizio di cd. credibilità razionale.
Nel sistema civilistico la sussistenza del nesso di causalità materiale va valutata, invece, in modo diverso rispetto al settore penale, essendo qui sufficiente la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non", di modo che – nella sostanza – per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr., per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le
Sezioni Unite n. 576 e 581 del 2008). Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico “del più probabile che non”, per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa
Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di AN
IN (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà. In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a
Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità. Conclusivamente, secondo questa ricostruzione, convintamente condivisa dal Collegio, il criterio eziologico del “più probabile che non” è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza.
Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la
18 parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato”. Con riferimento alle modalità di risarcimento del danno da perdita di chance, e nei limiti di quanto in questa sede di interesse, la Suprema Corte prosegue affermando che, nelle ipotesi “di chance non pretensiva caratterizzate … dal fatto che la posizione preesistente del soggetto è una situazione negativa, in ordine alla quale un altro soggetto gli offre una chance (si pensi al malato che, in conseguenza dell'incontro con il medico cui decide di affidarsi, vede – proprio in conseguenza di ciò - generarsi la chance, prima inesistente, di guarigione) … è evidente che, mancando una posizione positiva preesistente e quindi un'indicazione patrimoniale cui parametrare il risarcimento del danno, quest'ultimo non potrà che essere disposto in via integralmente equitativa” (cfr. Cass. civ.,
Sez. L., n. 18568/2024).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, appare evidente che la posizione della preesistente alla consegna del reperto anatomico alla Pt_1 Controparte_1
possa essere qualificata come una “situazione negativa”, non potendo l'odierna attrice
[...]
conoscere autonomamente la natura della “lesione papulosa” che le era stata chirurgicamente asportata;
la consegna del reperto al laboratorio di analisi ha invece generato la chance, prima inesistente, di ricevere un responso medico in merito alla natura del reperto che, a prescindere dall'esito positivo o negativo del referto, integra gli estremi di una possibilità di avere un risultato migliore, nella fattispecie da intendersi come possibilità di conoscere il proprio stato di salute piuttosto che ignorarlo.
Come anticipato, la (perdita della) chance – ossia della possibilità di avere un risultato migliore – è risarcibile innanzitutto a condizione che il presunto danneggiato provi, alla stregua del criterio del più probabile che non, il nesso di derivazione causale tra la condotta ascritta alla struttura sanitaria ed il danno lamentato.
L'accertamento del nesso di causalità materiale, da compiersi secondo il suddetto criterio del più probabile che non, implica una valutazione dell'idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Ed invero, costituisce consolidato e condivisibile approdo giurisprudenziale che la probabilità statistica consente solo di affermare con quale frequenza eventi di un certo tipo si verificano, ma non ha alcuna capacità esplicativa e non può perciò garantire la spiegazione
19 causale di un singolo evento;
essa indica solo la frequenza del rapporto tra classi di eventi, attenendo a tipi di fatto e non al rapporto tra un determinato fatto, supposto causante, ed un determinato evento, supposto causato. Nel processo giudiziario, dovendo il giudice ricostruire fatti determinati e non studiare fenomeni naturali o sociali, viene invece in rilievo la probabilità logica, che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento
(cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 3847/2011).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che un valido nesso causale tra condotta e danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze “normali” del fatto (con l'avvertenza che il concetto di “normalità” non coincide con quello di “frequenza”); che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (Cass. civ., n. 25/2010; n.
23059/2009; n. 2312/2003). Attiene invece al piano della causalità giuridica, disciplinata dall'art. 1223 c.c., la relazione che lega l'evento lesivo alle conseguenze pregiudizievoli allegate dalla parte attrice, secondo un nesso di regolarità eziologica che riconduce al primo tanto gli effetti dannosi diretti quanto quelli indiretti, ove oggettivamente prevedibili quali effetti che derivano e che deriverebbero - secondo l'id quod prelurmque accidit - dall'evento lesivo.
Inoltre, merita osservarsi che in tema di risarcimento del danno da perdita di "chance",
l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n.
2261/2022).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi ampiamente dimostrato che la condotta tenuta dalla
– mancata esecuzione dell'esame istologico a causa della perdita del Controparte_1
campione di tessuto anatomico – costituisca, in base al criterio del più probabile che non, la causa del danno da occasione perduta patito dalla , danno che si è concretizzato nella perdita Pt_1
20 della possibilità di conoscere il proprio stato di salute e nel conseguente stato di perdurante incertezza in ordine alla natura della “lesione papulosa” asportatale.
Detta conclusione è vieppiù rafforzata dalla circostanza per cui, sin dall'atto introduttivo del giudizio, l'odierna attrice ha allegato un referto medico del 23.12.2017, a firma del dott. Per_6
Specialista in Oncologia e in Endocrinologia, in cui si certifica che “la valutazione
[...]
clinico oncologica a livello di pregressa asportazione lesione cancerogena sospetta sul grande labbro di sinistra evidenzia = “assenza di tessuto nella valutazione comparativa con il controlaterale senza aspetti di ripresa loco-regionale”. Tale quadro conferma quanto asserito dal chirurgo che aveva eseguito l'intervento del dicembre 2016 riguardo alla radicalizzazione di necessità dell'epoca. Oggi si riafferma un limite poiché non può essere valutato nel tessuto presente e/o a lieve distanza”.
Premesso che la Suprema Corte ha chiarito che “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale, conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 28993/2019), nel caso in esame, il certificato medico del 23.12.2017, mai contestato dalla Controparte_1
attesta l'assenza di ulteriore tessuto da poter sottoporre ad un nuovo esame istologico, il che
[...] rende l'occasione perduta (ossia la possibilità di avere un responso sul proprio stato di salute, benché inevitabilmente incerto nell'esito) effettivamente munita dei requisiti della consistenza, apprezzabilità e serietà.
Per procedere alla liquidazione del risarcimento del danno deve considerarsi che, vertendosi in un'ipotesi di danno da perdita di chance non pretensiva (Cass. civ., Sez. L., n. 18568/2024, cit.), la suddetta liquidazione non potrà che essere effettuata secondo parametri puramente equitativi.
Questo Giudice, avuto riguardo anche all'originaria quantificazione del risarcimento effettuata nell'atto introduttivo del giudizio (pari ad € 26.000,00), poi ridotta dall'attrice in corso di causa (ad
€ 5.000,00, anche per il - dedotto e non provato - danno biologico), reputa congruo quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance nella somma di € 4.000,00.
21 Per tutte le ragioni che precedono, la domanda attorea di risarcimento dei danni può essere solo parzialmente accolta, con conseguente condanna della al pagamento in Controparte_1
favore dell'odierna attrice della somma di € 4.000,00 all'attualità.
Sull'importo così determinato, occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, sull'importo complessivamente liquidato decorreranno gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
§ Il procedimento riunito recante n. 1538/2019 R.G.
Con riferimento al procedimento riunito, occorre scindere la disamina dei rapporti che vengono in rilievo.
In relazione ai rapporti tra la e la si osserva quanto Controparte_1 Controparte_2
segue.
La costituendosi, ha eccepito innanzitutto l'inoperatività della polizza Controparte_2
assicurativa n. 38077738 sia per richieste superiori al massimale di polizza, sia per le voci di danni richiesti dall'odierna attrice, posto che la polizza copre esclusivamente i danni cagionati per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili.
L'eccezione è fondata.
L'art. 1 delle condizioni generali di assicurazioni - rubricato “Oggetto dell'assicurazione – A)
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” - prevede, infatti, che “la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a' sensi di
22 legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l'assicurazione”; l'art.
3 - rubricato “Esclusioni” - dispone che “Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni: a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività (…)”.
Orbene, dalla disamina della polizza versata in atti è possibile desumere che l'unica posta risarcitoria ritenuta adeguatamente provata nel corso del presente giudizio – ossia il danno da perdita di chances – non rientri tra quelle oggetto della copertura assicurativa;
in ogni caso, essendo stato il pregiudizio cagionato da un soggetto terzo, di cui l'assicurato si è avvalso nell'esercizio della propria attività, la copertura assicurativa deve ritenersi inoperante nella fattispecie de qua. L'accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa consente l'assorbimento delle ulteriori difese formulate dalla Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di manleva avanzata dalla
[...]
nei confronti della deve essere rigettata. Controparte_1 Controparte_2
Con riferimento ai rapporti tra la e la si osserva quanto Controparte_1 Controparte_3
segue.
Preliminarmente, occorre scrutinare l'eccezione sollevata dalla di Controparte_3
inammissibilità della domanda avversaria per difetto di interesse attuale e concreto ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ed invero, a fronte della declaratoria di decadenza della dalla facoltà di Controparte_1
chiamare in causa terzi, la stessa ha, nelle more, avviato un autonomo giudizio, iscritto al n.
1538/2019 R.G., nei confronti di e di formulando nei Controparte_3 Controparte_2
confronti delle convenute le medesime conclusioni già articolate nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 452/2019 R.G. ed ha chiesto la riunione tra i due procedimenti.
La ha eccepito che, nelle more della pronuncia di una (eventuale) sentenza di condanna nei CP_3 confronti della quest'ultima fosse sprovvista di un interesse attuale a Controparte_1
proporre un'autonoma domanda nei suoi confronti, richiamando a sostegno la pronuncia resa dal
Tribunale di Palermo, III Sez., n. 1928/2018.
23 L'eccezione è infondata.
I condivisibili principi enunciati dal Tribunale di Palermo, invero, non possono essere applicati al caso in esame, in ragione della peculiarità della presente vicenda processuale.
Ed invero, nel caso esaminato dal Tribunale di Palermo – in cui, a seguito di rigetto della domanda di chiamata del terzo in giudizio per tardività della costituzione del convenuto, quest'ultimo aveva promosso un autonomo giudizio nei confronti del terzo – il giudice aveva innanzitutto negato la riunione dei due procedimenti, poiché in quello più risalente erano già stati ammessi i mezzi istruttori e, successivamente, dichiarato l'inammissibilità dell'autonoma domanda proposta nel separato giudizio.
Invece, nel caso in esame – benché effettivamente il convenuto fosse stato dichiarato decaduto dalla chiamata in causa di terzi nel procedimento originario recante n. 452/2019 R.G. – l'autonoma proposizione del separato giudizio e la successiva riunione del procedimento n. 1538/2019 R.G. a quello di più antica iscrizione a ruolo non ha in alcun modo vulnerato le prerogative difensive dei terzi chiamati, essendo stati concessi autonomamente i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. per il procedimento riunito, con rinvio all'udienza del 3.07.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti in entrambi i procedimenti riuniti.
Pertanto, il principio enunciato dal Tribunale di Palermo (ossia quello per cui “un tale modus procedendi, tuttavia, oltre che evidentemente elusivo delle rigorose preclusioni introdotte a presidio del diritto di difesa della controparte e in funzione della realizzazione del principio costituzionale di ragionevole durata dei procedimenti, vulnera le prerogative difensive dei
“chiamati in garanzia” sia nel caso in cui la riunione venga poi disposta, essendo ormai impedito ai “chiamati” – in ragione della perdurante autonomia delle cause riunite - il compimento di attività incompatibili con lo stato del procedimento preventivamente incoato, sia – e a fortiori – nel caso in cui la riunione non venga disposta, rimanendo la sorte dell'azione di garanzia condizionata dall'esito imprevedibile ed indeterminato di un separato giudizio, al quale i
“chiamati” sono estranei”), pur condivisibile in astratto, non è applicabile al caso in esame, posto che i procedimenti si trovavano di fatto nel medesimo stadio e l'istruttoria è stata svolta nel rispetto del contraddittorio di tutte le parti dei due procedimenti riuniti, senza preclusioni nei confronti delle parti del procedimento n. 1538/2019 R.G.
24 Ancora, merita osservarsi che l'instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti di e di CP_3
da parte della non produce lo stesso effetto che sarebbe CP_2 Controparte_1
conseguito ad una rituale chiamata in causa/in garanzia di costoro nel giudizio principale posto che, in tale ultimo caso, sarebbe stato necessario vagliare l'eventuale estensione o meno dell'originaria domanda proposta dall'attrice nei confronti delle terze e Controparte_3 [...]
(sul diverso regime dell'estensione della domanda al terzo chiamato quale responsabile CP_2
ed al terzo chiamato in garanzia cfr. Cass. civ., Sez. 6-3, n. 15232/2021). Nella fattispecie, invece, detta indagine è preclusa proprio in ragione dell'autonomia dei due giudizi riuniti e dei rapporti tra le rispettive parti.
Infine, va segnalato che l'eventuale accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'autonoma domanda formulata nei riguardi della produrrebbe un deprecabile effetto inflattivo del CP_3
contenzioso, dovendo la instaurare un nuovo giudizio per ottenere la Controparte_1
condanna della alla manleva nei suoi riguardi, sebbene nel presente giudizio sia già stata CP_3
compiutamente svolta tutta l'attività istruttoria necessaria alla disamina della domanda di manleva.
Per tutte le ragioni che precedono, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla deve CP_3
essere respinta.
Nel merito, merita accoglimento la domanda di rivalsa formulata dalla nei Controparte_1
confronti della , nei limiti di seguito esposti. CP_3
Ribadito l'inquadramento del rapporto tra la e la ai sensi Controparte_1 Controparte_3 dell'art. 1228 c.c. - essendo la un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale intercorso CP_3 tra e la di cui quest'ultima si è avvalsa nell'adempimento Parte_1 Controparte_1
della prestazione assunta nei riguardi della - merita osservarsi che, in tema di Pt_1
responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 c.c., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario; tuttavia la colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 6053/2010).
25 Nel corso dell'unitaria istruttoria espletata in giudizio, la ha ampiamente Controparte_1
dimostrato, come già rilevato supra, di aver adempiuto a tutti gli obblighi sulla medesima incombenti in punto di conservazione e confezionamento del reperto ricevuto dalla e di Pt_1
averlo ritualmente consegnato ad un addetto della , tale . CP_3 Testimone_4
La circostanza addotta dalla , ossia che non vi fosse alcuna prova “che alcun addetto CP_3 CP_8
… abbia mai provveduto al ritiro del reperto oggetto del presente procedimento”, è stata del tutto
[...] smentita nel corso dell'istruttoria orale, atteso che proprio , escusso all'udienza Testimone_4
del 15.01.2021, ha confermato di essersi recato in data 7.12.2016 presso il “per Controparte_1 ritirare i campioni indicati nel documento 6 di che mi viene posto in visione” (cfr. CP_2 verbale d'udienza del 15.01.2021); la circostanza rivendicata dalla che il detto documento CP_3 non rechi la firma dell'addetto appare del tutto ininfluente, avendo il medesimo precisato “che all'epoca il laboratorio non aveva ancora chiesto che questo tipo di documento fosse il TT
a firmarlo;
la firma del documento non rientrava tra le prassi della , ma è stato il CP_3 CP_3 laboratorio ad esigerla a seguito della vicenda per cui è causa” (cfr. verbale d'udienza del
15.01.2021, cit.).
Lo smarrimento del reperto da parte della integra pertanto un fatto colposo Controparte_3
integralmente ascrivibile a detta società, avendo quest'ultima – a mezzo delle persone fisiche per il cui tramite opera ed a prescindere dall'individuazione dell'esatto frangente temporale in cui il reperto è stato smarrito (se durante il trasporto ovvero dopo l'arrivo a destinazione) – violato la diligenza richiesta, ai sensi dell'art. 1176 co.2 c.c., nel compimento dell'operazione di adeguata custodia del reperto anatomico, che avrebbe invece dovuto compiutamente analizzare.
Con riguardo alle quote di responsabilità tra il debitore e l'ausiliario, sia pure con i dovuti adattamenti in ragione della peculiarità della vicenda in esame, può nella specie farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n.
24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto
26 imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass. civ., Sez. 3, n. 28987/2019).
Ne consegue che, pur a fronte della dimostrata colpa esclusiva dell'ausiliario, in difetto di prova della “eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza” in capo a , l'azione di regresso della nei confronti di CP_3 Controparte_1
può essere accolta nei limiti del 50%, dovendosi ripartire in misura uguale la Controparte_3
responsabilità tra il debitore ed il di lui ausiliario.
§ Spese legali dei due giudizi riuniti
Con riguardo alle spese di lite, occorre differenziare:
- nel procedimento n. 452/2019 R.G: l'esito della lite giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, con conseguente condanna della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione dell'altra metà delle spese di lite in favore di;
Parte_1
- nel procedimento n. 1538/2019 R.G.:
a) nei rapporti tra la e la le spese di lite Controparte_1 Controparte_2
seguono la soccombenza, con conseguente condanna della prima alla rifusione delle stesse nei confronti della seconda;
b) nei rapporti tra la e la l'esito della lite Controparte_1 Controparte_3 giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, nel seguente modo:
- nel procedimento n. 452/2019 R.G (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, in base al decisum, parametri tra i minimi e i medi): € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 800,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.400,00, oltre € 298,00 arrotondati per esborsi (contributo unificato, bollo, spese di notifica, intimazione testi), su cui applicare la compensazione per metà;
- nel procedimento n. 1538/2019 R.G., limitatamente ai rapporti tra la Controparte_1
e la (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, in base al
[...] Controparte_2
disputatum, parametri tra i minimi e i medi): € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la
27 fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 860,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.600,00, oltre € 91,00 arrotondati per esborsi (intimazione testi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta nel procedimento n. 452/2019 R.G. da Pt_1
nei confronti della e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 4.000,00 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi come in motivazione;
- accoglie la domanda di rivalsa proposta nel procedimento n. 1538/2019 R.G. dalla
[...]
nei confronti della nei limiti del 50%, per le ragioni Controparte_1 Controparte_3
esposte in parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva formulata nel procedimento n. 1538/2019 R.G. dalla
[...]
nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
- nel procedimento n. 452/2019 R.G., compensa per metà le spese di lite tra Parte_1
e la e, per il residuo, condanna la in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese nei confronti di
, che liquida in € 1.200,00 per compensi ed € 149,00 per esborsi, già Parte_1
applicata la compensazione, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
- nel procedimento n. 1538/2019 R.G., condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.600,00 per CP_2 compensi ed € 91,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
- nel procedimento n. 1538/2019 R.G., compensa integralmente le spese di lite tra la
[...]
e la Controparte_1 Controparte_3
28 Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 20/01/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 (cui è stato riunito il procedimento recante n. 1538/2019 R.G.), vertente tra
(CF: ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ALBA ANNALISA (nominata in sostituzione del precedente difensore, Avv.
Ammendolea Domenico Sergio), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
(parte attrice nel procedimento principale)
e
P.VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_1 tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SPEZIALE ANNA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
(parte convenuta nel procedimento principale ed attrice nel procedimento riunito) nonché nei confronti di
(P.I. VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.VA_2
tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. CARBONE PAOLA (pec:
; Email_1
(parte convenuta nel procedimento riunito)
e di
P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.VA_3
1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. RODOLFI MARCO (pec:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_2
DICEMBRE ENZO;
(parte convenuta nel procedimento riunito)
OGGETTO: Responsabilità professionale;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.03.2019, ha convenuto in Parte_1
giudizio la esponendo: che, a seguito di una visita eseguita in data CP_1 Controparte_1
21.11.2016 presso la dott.ssa - medico chirurgo specializzato in Dermatologia e Persona_1
Venereologia - quest'ultima le aveva prescritto di sottoporsi ad un intervento chirurgico per asportazione e conseguente esame istologico di una “lesione papulosa” rinvenuta nella zona delle grandi labbra;
che, in data 5.12.2016, si era sottoposta al chiesto intervento chirurgico;
che, in data
6.12.2016, aveva consegnato il reperto anatomico asportatole alla Controparte_1
chiedendo che venisse effettuato l'esame istologico;
che, recatasi a ritirare il risultato dell'esame istologico presso il suddetto laboratorio, in quella sede apprendeva che l'esame non era stato effettuato in quanto il reperto anatomico era stato smarrito;
che, pertanto, aveva iniziato a documentarsi online sui possibili esiti di una “lesione papulosa” e dette ricerche avevano ingenerato in lei uno stato d'ansia; che, successivamente, si era sottoposta ad ulteriore visita medica per accertare se, nella zona interessata, residuassero ulteriori parti anatomiche da asportare e sottoporre ad un secondo esame istologico, ricevendo tuttavia risposta negativa in data
23.12.2017, come da certificato medico versato in atti;
che tutti i tentativi stragiudiziali di addivenire ad una soluzione bonaria della lite (tra cui anche l'invito alla negoziazione assistita e l'istanza di mediazione) si rivelavano infruttuosi;
che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., proposto innanzi all'intestato Tribunale, veniva rigettato in ragione della complessità della questione e delle posizioni inconciliabili assunte dalle parti;
che lo smarrimento del reperto anatomico e l'impossibilità di ripetere l'esame istologico a causa dell'assenza di ulteriore tessuto asportabile avevano generato nell'attrice “uno stato di prostrazione psichica non irrilevante”, cagionando altresì la perdita della chance di ottenere una diagnosi, necessaria ad eliminare lo stato di incertezza attinente al proprio stato di salute.
2 Pertanto, l'attrice – sulla scorta della c.t.p. versata in atti – ha chiesto che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella vicenda de qua, con conseguente condanna della controparte al pagamento della somma di € 26.000,00 (o della diversa somma risultante dovuta in corso di causa)
a titolo di “risarcimento di tutti i danni - biologico, non patrimoniale e da perdita di chances – subìti”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dell'allora procuratore, dichiaratosi antistatario.
La causa è stata iscritta al n. 452/2019 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentate pro tempore, chiedendo Controparte_1 preliminarmente l'autorizzazione a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa Controparte_2
nonché a chiamare in causa la
[...] Controparte_3
Nella specie, la convenuta ha declinato la propria responsabilità deducendo: di aver effettivamente ricevuto il reperto anatomico in data 6.12.2016, come da ricevuta di accettazione n. 16/39009; che, prima del rilascio di detta ricevuta, l'addetto aveva registrato sul database del laboratorio la consegna e, all'esito, emesso la ricevuta necessaria per il ritiro del referto;
che, contestualmente,
l'addetto aveva eseguito la registrazione sul server della e proceduto Controparte_3
all'etichettatura dei campioni biologici;
che la era stata avvisata della consegna del Pt_1
reperto alla senza nulla osservare a riguardo;
che in data 7.12.2016 veniva Controparte_3
trasmesso alla l'ordine telematico con l'elenco dei reperti da ritirare e, in pari data, il CP_3
reperto veniva consegnato, unitamente ad altri due, ad un dipendente della Controparte_3
addetto al ritiro ed al trasporto dei reperti presso la sede di detta società; che la non aveva CP_3
tempestivamente contestato la mancanza del reperto della , sicché esso doveva ritenersi Pt_1
pervenuto a destinazione;
che pertanto la responsabilità della perdita del reperto anatomico fosse ascrivibile unicamente alla;
di aver pertanto adempiuto a tutti gli obblighi sulla stessa CP_3
gravanti (di conservazione, confezionamento e trasmissione del campione). In ogni caso, la convenuta ha contestato le pretese risarcitorie avversarie nell'an e nel quantum, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare che l' non è Controparte_1
responsabile dello smarrimento del reperto anatomico, con vittoria di spese e competenze di lite;
3 2) Rigettare la domanda attrice formulata nei confronti della Concludente Società perché infondata in fatto e diritto;
3) Nel caso sia ritenuto l'accoglimento della domanda attrice, condannare in via esclusiva la soc. in persona del legale rappresentante, … Controparte_3 quale responsabile dello smarrimento del reperto anatomico, manlevando l' Controparte_1
per il pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali con accessori ed interessi,
[...]
pretesi dalla sig.ra che saranno riconosciuti dal Tribunale nonché al rimborso Parte_1 delle spese e competenze di lite verso tutte le Parti;
4) In subordine sia ritenuto l'accoglimento della domanda attrice nei confronti della Convenuta società disporre Controparte_1 che quest'ultima sia manlevata da (già , in Controparte_2 Controparte_4
persona del legale rappresentante, … in forza del contratto assicurativo dedotto in causa, per tutti
i danni patrimoniali e non patrimoniali con accessori ed interessi, pretesi dalla sig.ra Pt_1
che saranno riconosciuti dal Tribunale nonché al rimborso delle spese e competenze di lite
[...] verso tutte le Parti”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 27.09.2019, il Giudice precedentemente titolare del procedimento ha dichiarato la società convenuta decaduta dalla facoltà di chiamare in causa terzi, in quanto, “pur essendosi costituita nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., ha tuttavia omesso di avanzare istanza di differimento della prima udienza”; inoltre, ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 17.01.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nelle more, con autonomo atto di citazione notificato il 16.10.2019, la ha Controparte_1
evocato in giudizio la società e la compagnia assicurativa Controparte_3 Controparte_2
rappresentando che nel procedimento iscritto al n. 452/2019 R.G. le sue richieste di chiamata in causa ed in garanzia dei terzi non erano state accolte “per un disguido in ordine al differimento
d'udienza”; pertanto, ha formulato nei confronti delle convenute le medesime conclusioni già articolate nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 452/2019
R.G., cui ha chiesto di riunire il nuovo procedimento, recante n. 1538/2019 R.G.
In tale ultimo procedimento si costituivano sia sia Controparte_3 Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2019, la società Controparte_3 ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse attuale ad agire ex art. 100 c.p.c. postulando che, nei casi di chiamata in garanzia effettuata in un giudizio autonomo, l'interesse ad agire sussista solo all'esito di una precedente sentenza di condanna del
4 garantito, pronunciata in un separato giudizio, opponendosi pertanto alla riunione dei procedimenti chiesta da controparte, anche in ragione del diverso stadio in cui gli stessi si trovavano;
nel merito, ha respinto ogni addebito di responsabilità deducendo che alla richiesta “di esame istologico di biopsia vulvare contrassegnata con n. 1786402120 – identificativo 10834965 – campione 1
61786501775”, proveniente dalla non avesse fatto seguito alcun invio del Controparte_1
campione, negando altresì che alcuno degli addetti avesse provveduto al ritiro del reperto;
CP_3 in ogni caso, ha contestato l'an ed il quantum delle pretese risarcitorie avanzate dalla , Pt_1
chiedendo comunque il rigetto di ogni pretesa da chiunque avanzata nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.01.2020, ha Controparte_2
eccepito preliminarmente l'inoperatività della polizza nel caso di specie ed il proprio difetto di legittimazione passiva sia per le richieste risarcitorie superiori al massimale assicurato, sia con riguardo alle poste risarcitorie chieste dalla , in quanto relative a voci di danno non Pt_1
ricomprese nella polizza assicurativa (la quale includerebbe soltanto i danni diretti cagionati per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili); nel merito, ha aderito alle difese della ravvisando nell'altra convenuta, Controparte_1 Controparte_3
l'unica responsabile per la perdita del reperto;
inoltre, ha contestato l'an ed il quantum delle pretese risarcitorie formulate dalla , chiedendo che fosse accertata la responsabilità Pt_1 esclusivamente in capo alla ovvero, nell'ipotesi di riscontrata responsabilità della CP_3 [...]
che la fosse dichiarata tenuta a garantire l'assicurata nei soli Controparte_1 Controparte_2
limiti di polizza, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 17.01.2020 - ravvisata la sussistenza del presupposto della connessione oggettiva - il procedimento n. 1538/2019 R.G. veniva riunito a quello portante n. 452/2019 R.G. con contestuale concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. in riferimento al solo giudizio riunito e rinvio della causa all'udienza del 3.07.2020 per la decisione sui mezzi istruttori richiesti in entrambi i procedimenti riuniti.
La causa è stata istruita sia documentalmente, sia a mezzo prova testimoniale;
la c.t.u. psicologica sulla persona dell'attrice, disposta da uno dei giudici precedentemente titolari del procedimento, non è stata espletata in quanto la relativa ordinanza ammissiva è stata revocata da altro giudicante,
5 frattanto subentrato nella titolarità del fascicolo, con conseguente rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.04.2024.
Con decreto del 5.02.2024 di questo Giudice, subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 26.01.2024, la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza tabellare del 23.05.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con decreto del
29.03.2024, ritualmente comunicato alle parti costituite;
con ordinanza del 5.06.2024, comunicata alle parti in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Nelle more, in data 16.07.2024 per parte attrice si è costituito in giudizio, in sostituzione del precedente difensore, l'Avv. Alba Annalisa, che tuttavia non ha depositato scritti conclusivi.
RITENUTO IN DIRITTO
§ Il procedimento principale recante n. 452/2019 R.G.
La domanda risarcitoria proposta dall'attrice nel procedimento principale è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Prima di procedere alla disamina delle domande attoree è necessario affrontare la questione relativa all'oggetto ed alla natura della responsabilità della odierna Controparte_1
convenuta: si pone, pertanto, il problema di inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame ed il relativo regime probatorio.
Nel caso in esame, l'odierna attrice ha chiesto la condanna della al risarcimento Controparte_1
dei danni dalla stessa patiti, invocando la sua natura di struttura sanitaria e la correlata responsabilità di tipo contrattuale, da mancato adempimento della prestazione sanitaria dovuta. La convenuta, costituendosi, non ha mai contestato la propria qualificazione, operata ex adverso, quale struttura sanitaria, né il titolo contrattuale dell'invocata responsabilità.
Orbene, ritiene questo Giudice che nella fattispecie in esame possano trovare applicazione gli approdi giurisprudenziali in tema di responsabilità sanitaria, precisando sin da ora che il regime sostanziale applicabile non può essere quello della legge c.d. , collocandosi i fatti di CP_5 causa in data anteriore all'entrata in vigore di detta legge (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 28994/2019); inoltre, la disamina della vicenda deve tener conto della peculiarità del rapporto esistente tra il paziente ed il laboratorio d'analisi, non pienamente sovrapponibile a quello che intercorre con un
6 ente ospedaliero o con una casa di cura, essendo pacificamente escluso che i laboratori di analisi rendano prestazioni latu sensu alberghiere.
Tanto premesso, la domanda attorea è qualificabile come domanda risarcitoria da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., ai sensi del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (SS.UU. n. 13533/2001; Cass. civ. n. 15659/2011).
Pertanto, mentre il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè l'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Tribunale Potenza, n. 198/2020).
Nel caso in esame l'esistenza del rapporto contrattuale tra e la Parte_1 Controparte_1
è del tutto pacifica.
[...]
Ed invero, è incontestato che - a seguito dell'intervento chirurgico cui l'attrice si è sottoposta il
5.12.2016 per l'asportazione di una “lesione papulosa” situata nella zona delle grandi labbra - in data 6.12.2016, il laboratorio abbia ricevuto il reperto anatomico, sul quale avrebbe dovuto eseguire un esame istologico, al fine di accertarne la natura.
La circostanza, allegata da parte attrice e mai contestata dalla convenuta, è confermata documentalmente dalla fattura (portante n. Z2016/23178) del 6.12.2016, intestata all'odierna attrice, in cui viene indicato il n. 16/39009 di accettazione, emessa per l'importo di € 50,00 a titolo di “acconto su prestazioni sanitarie”; inoltre, in pari data è stata emessa la ricevuta per il ritiro del referto, con indicazione dell'esame di laboratorio da svolgere, ossia una “biopsia vulvare” (cfr. allegati 3 e 4 all'atto di citazione).
7 L'attrice ha poi allegato che, recatasi a ritirare il risultato dell'esame istologico presso il suddetto laboratorio, in quella sede apprendeva che il richiesto esame non era stato effettuato in quanto il reperto anatomico era stato smarrito;
sottopostasi successivamente ad ulteriore visita medica per accertare se nella zona interessata residuassero ulteriori parti anatomiche da asportare e sottoporre ad altro esame istologico, in data 23.12.2017 riceveva risposta negativa dall'oncologo, come da certificato medico in atti.
Nel caso di specie, dunque, l'attrice ha compiutamente adempiuto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato la fonte del proprio diritto ed allegato l'inadempimento contrattuale del laboratorio di analisi, sia all'obbligazione principale (ossia l'esecuzione dell'esame istologico sul reperto anatomico ad esso consegnato), sia all'obbligazione accessoria di custodire adeguatamente il reperto, funzionale all'esecuzione della prestazione principale.
A fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento ascrivibile alla Controparte_1 gravava su quest'ultima l'onere di provare il proprio corretto adempimento, oppure la non imputabilità dell'inadempimento.
La costituendosi, ha eccepito che l'inadempimento – sostanziatosi nella Controparte_1 mancata esecuzione dell'esame istologico – era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile, in ragione dello smarrimento del reperto imputabile esclusivamente alla Controparte_3
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente giova considerare che la ha effettivamente provato nel Controparte_1 corso dell'istruttoria di aver compiutamente adempiuto alle obbligazioni strumentali di conservazione e confezionamento del reperto, poi ritualmente consegnato ad un addetto della
. CP_3
Invero, il teste , impiegato tecnico presso la società convenuta, escusso sulle Testimone_1
circostanze articolate da parte convenuta nella memoria ex art. 183 co.6 n. 2) c.p.c., ha dichiarato:
“sul cap. 5: Confermo la circostanza. Preciso che mi occupo io della procedura di etichettatura dei reperti per La mattina mi reco sul posto di lavoro e trovo sulla mia Controparte_1
scrivania una lista di reperti consegnati dai clienti, che mi viene lasciata la sera prima dai colleghi;
io procedo ad etichettare i vari campioni secondo il loro numero progressivo, uno alla volta, nel senso che per ciascuno appongo una etichetta sul relativo contenitore mentre un'altra
8 etichetta identica la appongo su una lista che, per comodità, chiamo “di tracciabilità”; dopodiché inserisco i campioni in una o più buste, a seconda del numero dei campioni. Il campione mi arriva dalla accettazione già etichettato e io non faccio altro che raffrontare i dati identificativi del campione pervenutomi con quelli presenti sulle etichette che appongo sul campione che imbusto e sulla lista di “tracciabilità”. Ripeto l'operazione tante volte quanti sono i campioni;
poi compilo la bolla di accompagnamento, indicando il numero di colli e la data di consegna. Non posso sbagliare, perché vado a controllare nome, cognome e tutti gli altri dati del paziente che sono presenti sul tagliandino. La lista di tracciabilità relativa al campione di è quella Parte_1
di cui al documento 17 prodotto da che mi viene posto in visione e che Controparte_1 riconosco, essendovi il tagliandino con il nome dell'attrice”. Inoltre, il teste ha riferito: “sul cap.
7: Confermo la circostanza che la mattina del 7.12.2016 ho preparato il campione per la spedizione e l'ho consegnato al TT della soc. unitamente alla scheda descrittiva dei CP_3
campioni consegnati. Ribadisco quanto detto in precedenza. Che io sappia, da prassi, i miei colleghi già il giorno prima di consegnarmi i campioni inviano alla un elenco dei vari CP_3
reperti che gli verranno inviati dal sottoscritto. Aggiungo, per precisione, che segno sempre sul foglio di tracciabilità il nome del TT , che di solito sono tre;
nell'occasione il CP_3
campione è stato ritirato da un tale , come ho scritto anche sul foglio di tracciabilità … Sul Per_2
cap. 8): Confermo la circostanza che, prima della consegna al TT della , ho verificato CP_3
che il numero di campioni da spedire fosse conforme a quanto registrato sulla lista stampata dal server che le etichette dei campioni fossero uguali a quelle della lista del documento e CP_6
che il contenitore nel quale erano conservati i campioni era integro. Aggiungo che le etichette si esauriscono in modo naturale, dopo averle apposte su ciascun campione;
pertanto, se non vi fosse corrispondenza me ne sarei accorto, considerato che mi sarebbero rimasti dei campioni privi di etichetta oppure le etichette sul piano di lavoro dove opero. Tengo a precisare che sono sicuro che quella mattina il campione è partito dal laboratorio, perché la prima cosa che faccio insieme al corriere è controllare se sono rimasti campioni o etichette sul tavolo di lavoro, per cui mi CP_3 sarei accorto se non fosse stato consegnato” (cfr. verbale d'udienza del 15.01.2021).
Inoltre, la teste - impiegata come biologa presso la - ha Testimone_2 Controparte_1 dichiarato: “Posso dire che anche per la , come per ogni paziente, nel momento in cui Pt_1
riceviamo il reperto, noi, come Laboratorio, registriamo il reperto sul nostro database con un
9 numero che poi viene riportato sull'etichetta che si appone al campione e che viene riportato anche sulla ricevuta di accettazione che rilasciamo al paziente. Riconosco nella foto che mi viene mostrata la registrazione sul nostro database (alla teste viene mostrata la documentazione allegata alla memoria 183, I termine di Generali). Preciso che quando operiamo la registrazione sul database ad uso interno il sistema genera un'etichetta che è quella che noi apponiamo al campione inizialmente. Poi, quando inviamo sul server di la richiesta di accettazione, il CP_3
sistema genera altre due etichette. Noi, quindi, verifichiamo la corrispondenza delle etichette da ultimo generate coi dati del paziente e ne apponiamo una sul foglio di registrazione e una sul campione repertato. Tale seconda etichetta viene apposta sopra quella che già avevamo messo al campione al momento dell'accettazione … Riconosco nell'allegato 17 alla 2° memoria 183 di
che mi vene esibito, la stampa delle etichettature che riguardavano il campione Controparte_1
della , ottenute dopo che lo avevamo da lei ricevuto, una volta che lo avevamo portato in Pt_1 laboratorio, procedendo alla richiesta di accettazione sul server della … Ricordo che il CP_3
7.12.2016, l'operatore preparava il campione e lo consegnava al TT della Tes_1
, insieme alla scheda descrittiva dei campioni consegnati, che riconosco nell'allegato 14 CP_3 alla 2° memoria 183 di … Ricordo che prima della consegna al TT Controparte_1
suddetto, il aveva operato gli ordinari controlli relativi alla corrispondenza fra Tes_1
campioni registrati e campioni da inviare e aveva compilato la bolla di spedizione e inserito nella busta da spedire, il campione della e quello di tale … Posso dire che il Pt_1 Persona_3
reperto della risultava accettato e pervenuto alla sulla base del doc. 14 su Pt_1 CP_3 indicato. Infatti, se il reperto arrivava a destinazione il sistema lo dava per accettato” (cfr. verbale d'udienza del 18.11.2022). Di analogo tenore è la deposizione di , anch'ella Testimone_3
impiegata presso la quale biologa ed escussa alla medesima udienza della Controparte_1
collega Tes_2
Dette deposizioni - circostanziate, dettagliate e scevre da vizi logici - appaiono intrinsecamente coerenti. Né sono emersi motivi per dubitare dell'attendibilità dei testimoni;
peraltro, l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei predetti testimoni, sollevata dalla soltanto CP_3
con la comparsa conclusionale, è inammissibile in quanto tardiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n.
9456/2023: “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile
d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo,
10 essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova”).
A fortiori merita osservarsi che, con specifico riguardo all'avvenuta consegna del reperto all'addetto della , la ricostruzione effettuata dai suddetti testi trova riscontro proprio nella CP_3
deposizione testimoniale di il quale ha dichiarato: “Confermo che Testimone_4
svolgo il lavoro di TT per conto di dal 2014 e da allora vado a ritirare i reperti CP_3 presso … Nego la circostanza. Il documento che mi viene posto in visione non Controparte_1
reca la mia firma, vi è soltanto il mio nome, privo però della mia sottoscrizione. Al riguardo preciso che all'epoca il laboratorio non aveva ancora chiesto che questo tipo di documento fosse il TT a firmarlo;
la firma del documento non rientrava tra le prassi della , ma CP_3 CP_3
è stato il laboratorio ad esigerla a seguito della vicenda per cui è causa … Confermo che il
07.12.2016 mi sono recato presso il per ritirare i campioni indicati nel Controparte_1 documento 6 di che mi viene posto in visione” (cfr. verbale d'udienza del 15.01.2021). CP_2
Orbene, se può ritenersi ampiamente provato che la non abbia Controparte_1
direttamente violato alcuna obbligazione strumentale sulla medesima gravante e relativa alla custodia dei reperti, nella fattispecie si ravvisa comunque un inadempimento imputabile alla convenuta, in virtù del disposto dell'art. 1228 c.c. – rubricato “responsabilità per fatto degli ausiliari” – ai sensi del quale: “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
La ratio dell'art. 1228 c.c. si rinviene nell'esigenza di assicurare al creditore – esposto nell'esecuzione dell'obbligazione all'ingerenza di soggetti con cui lo stesso non ha alcun diretto rapporto – la possibilità di fare affidamento sulla responsabilità originaria del debitore, senza che il ricorso agli ausiliari da parte del debitore importi una sostituzione di altri soggetti a quello originariamente responsabile.
La norma in esame presuppone che il debitore esegua la propria obbligazione a mezzo dell'ausiliario sicché, se quest'ultimo non adempie il programma concordato, il debitore risponde ex art. 1218 c.c. per un fatto proprio e non per un fatto altrui.
L'ampia formulazione dell'art. 1228 c.c., secondo cui il presupposto della responsabilità del debitore è che questi si avvalga per l'adempimento dell'opera di “terzi”, implica che nella categoria degli ausiliari possano farsi rientrare tutti coloro che si adoperano nell'esecuzione della
11 prestazione promessa dal debitore, sia che si tratti di collaborazione dipendente, sia che si tratti di collaborazione autonoma ed esterna, prestata ad esempio da altri professionisti o imprenditori.
La Suprema Corte ha sul punto chiarito che “alla stregua dell'art. 1228, cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione”
(cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 25251/2011; Cass. civ., Sez. 6 - 3, n. 17705/2010).
Inoltre, è stato puntualizzato che “in tema di responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari,
l'art. 1228 c.c. - disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 c.c., - postula, per la concreta applicabilità, l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario, l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (c.d. rapporto di preposizione), l'esistenza, infine, di una relazione di causalità ("rectius", di occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario” (Cass. civ., Sez. 3, n.
6756/2001).
Ebbene, ad avviso di questo Giudice nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti per qualificare come ausiliario di è invero pacifica e Controparte_3 Controparte_1
riscontrata documentalmente (oltre che dalle deposizioni testimoniali) la sussistenza di un collegamento tra l'attività (di analisi dei reperti ritirati dal personale presso la CP_3 [...]
svolta dalla società e l'organizzazione aziendale di Controparte_1 CP_3 Controparte_1
a prescindere dall'esistenza di qualsivoglia relazione di dipendenza dell'ausiliario dal
[...]
committente. In particolare, l'esame della documentazione prodotta dalla Controparte_1
consente di ritenere che i campioni di anatomia patologica ricevuti dalla Controparte_1
vengano analizzati proprio presso la sede della (cfr. allegato 1 alla memoria ex art. 183 CP_3
co.6 n.2) c.p.c. di parte convenuta, depositata il 27.11.2019 nel procedimento principale), sussistendo tra le parti una “collaborazione per l'esecuzione in service di esami di laboratorio” provenienti dalla sede della (cfr. allegato 16 alla memoria ex art. 183 co.6 n.2) Controparte_1
c.p.c. della depositata il 23.04.2020 con riferimento al procedimento riunito). Controparte_1
Né dagli atti di causa è emersa una diversa volontà delle parti, fatta salva dall'art. 1228 c.c.
12 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la sia Controparte_1
responsabile in proprio per il fatto colposo ascritto al proprio ausiliario ossia Controparte_3
per lo smarrimento del reperto anatomico della , che ha reso impossibile – per causa a sé Pt_1
imputabile – l'esecuzione della prestazione diagnostica.
Nessun rilievo sul punto può assumere la circostanza che, con le note di precisazione delle conclusioni, l'attrice abbia modificato la propria domanda – originariamente proposta nei confronti di e così cristallizzata con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. – Controparte_1
chiedendo la diretta condanna di nei suoi confronti: detta precisazione, oltre ad Controparte_3
essere tardiva, non tiene adeguatamente conto della circostanza che la dichiarata decadenza della dalla chiamata in causa di terzi preclude qualsivoglia rapporto diretto tra la Controparte_1
e la , rimanendo nettamente autonomi i due giudizi riuniti e, conseguentemente, i Pt_1 CP_3
rapporti tra le rispettive parti.
Tanto premesso in ordine alla sussistenza - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1228
c.c. - di un inadempimento imputabile alla occorre vagliare se nella Controparte_1
fattispecie sia stata offerta adeguata prova di un danno meritevole di risarcimento e del nesso causale tra l'inadempimento ascrivibile al suddetto laboratorio ed il danno patito dall'odierna attrice.
Nel caso di specie, la mancata esecuzione dell'esame istologico da parte della Controparte_1
a causa della perdita del reperto anatomico (imputabile alla condotta colposa della
[...] [...]
avrebbe causato, secondo la prospettazione attorea, un danno biologico, nonché un CP_3 danno da perdita di chance, per aver l'odierna attrice perduto definitivamente la possibilità di ricevere una diagnosi in relazione alla natura della lesione, attesa l'allegata e mai contestata irripetibilità del prelievo per l'assenza di ulteriore tessuto asportabile.
Con riferimento a detti eventi dannosi si osserva quanto segue.
Le allegazioni di parte attrice relative alla sussistenza di un danno biologico – da intendere, ai sensi degli artt. 138 co.2 lett. a) e 139 co.2 D.Lgs. 209/2005, quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito – sono rimaste del tutto indimostrate nel corso del presente giudizio.
13 L'attrice ha infatti versato in atti esclusivamente due certificati di malattia a firma del dott.
, specialista in Geriatria, datati rispettivamente 9.02.2017 e 20.02.2017, in cui Persona_4 viene genericamente certificato che la paziente fosse affetta da “s.ansiosa”, con prescrizione di periodi di riposo e cura, rispettivamente di sette e di quindici giorni;
del medesimo tenore è
l'ulteriore certificato del 24.01.2018, in cui viene dato atto che la “risulta assente per Pt_1 motivi di salute” e che necessita di quindici giorni di riposo e cure per “s.ansiosa”.
Detti certificati non possono assurgere neppure a principi di prova del danno biologico allegato dall'odierna attrice, non emergendo da essi alcun esplicito collegamento eziologico con la vicenda oggetto di causa.
Inoltre, la parte attrice ha prodotto una c.t.p. a firma del dott. specialista in Persona_5
Patologia Generale ed esperto in Medicina del Lavoro ed Odontoiatria Forense, in cui il sanitario riferisce che la , dal medesimo visitata in data 25.05.2018, sarebbe affetta da “persistente Pt_1 disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso con somatizzazione, in trattamento psico- farmacologico cronico”. Il c.t.p. ha descritto il disturbo dell'adattamento quale disturbo
“transitorio che compare in seguito ad uno o più eventi o situazioni di stress psico-sociali oggettivamente identificabili. È caratterizzato da intensa sofferenza soggettiva e compromissione della funzionalità lavorativa, relazionale e sociale. Il DSM IV stabilisce che, per fare diagnosi di disturbo dell'adattamento, esso deve avere un'insorgenza entro tre mesi dall'inizio dell'evento traumatico e una durata non superiore ai sei mesi … Occorre distinguere poi se si tratta di un disturbo acuto, con persistenza dei sintomi minore di sei mesi, o cronico, con persistenza per più di sei mesi, quando il disturbo dell'adattamento è in risposta ad uno stimolo negativo cronico o che continua ad agire, come nel caso in oggetto … La definizione stessa di disturbo dell'adattamento prevede durata transitoria e remissione spontanea con la cessazione dell'evento traumatico. Sul piano clinico questo significa che occorre distinguere casi che necessitano solo di osservazione o di un trattamento minimo da casi che richiedono comunque un trattamento specifico e adeguato, finalizzato soprattutto a prevenire l'evoluzione in altri disturbi. In linea di massima quattro sono le opzioni possibili:
1. Scelta di non effettuare trattamenti e di limitarsi all'osservazione dell'andamento del disturbo. Questo vale soprattutto nel caso di disturbo dell'adattamento con sintomi lievi-moderati. Un certo numero di disturbo dell'adattamento può mostrare tendenza spontanea alla remissione senza trattamento al cessare dell'azione dell'evento
14 traumatico o con l'intervento di processi di adattamento del soggetto. Può essere questo il caso di separazioni coniugali, eventi di perdita minori, problemi scolastici. Questa scelta è più consigliabile in presenza di un buon rapporto familiare e sociale, come nel caso in esame. 2.
Scelta di effettuare un trattamento limitato alla gestione di alcuni sintomi, in modo intermittente o per breve periodo. Ad esempio, nel caso di un disturbo dell'adattamento con Ansia in un soggetto che sta affrontando una causa di divorzio e lamenta disturbi del sonno, può essere utile insegnare una tecnica di rilassamento, dare informazioni sull'igiene del sonno o prescrivere un saltuario ipnotico. Sintomi rilevanti d'ansia durante la giornata possono essere trattati con ansiolitici, preferibilmente non tutti i giorni. E' utile fissare visite di controllo più ravvicinate, per qualche settimana, in modo da dare al paziente un punto di riferimento e un'attenzione terapeutica, anche se non vengono svolti interventi specifici.
3. Trattamento mediante tecniche di counseling o psicoterapia di supporto o, in casi selezionati, mediante interventi di psicoterapia breve centrati sul problema. L'intervento è previsto a breve termine (10-20 sedute circa). Le tecniche di tipo cognitivo possono essere una valida alternativa all'approccio psicodinamico. Le tecniche di rilassamento e possono essere molto utili nel caso di rilevanti componenti d'ansia, difficoltà ad addormentarsi, somatizzazioni.
4. Trattamento farmacologico con antidepressivi o trattamento combinato psicoterapeutico - farmacologico sono indicati in quei casi dove i sintomi sono più intensi, le risorse del soggetto minori, la situazione di stress o di cambiamento più duratura e oggettivamente difficile da gestire … Le condizioni di disagio psichico non furono di breve durata, ma si protrassero nel tempo tanto da far cronicizzare il disturbo dell'adattamento, che per le caratteristiche che presenta nella sig. si inquadra nosologicamente come disturbo Pt_1
dell'adattamento con Ansia e Umore Depresso Misti, presentando una sintomatologia caratterizzata da tensione, preoccupazione, irrequietezza, nervosismo, stato depressivo, pianto, sentimenti di disperazione”, ed ha concluso la propria relazione ravvisando in capo alla Pt_1
un danno biologico permanente nella misura del 12%.
Premesso che, pacificamente, la c.t.p. costituisca una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 26305/2018), nel caso in esame la diagnosi eseguita dal consulente di parte e le conclusioni cui il medesimo è pervenuto non sono supportate da alcun riscontro documentale.
15 Ed invero, l'attrice non ha mai neppure allegato di essere in trattamento “psico-farmacologico cronico”, come invece indicato dal consulente di parte;
né sono state prodotte prescrizioni e/o ricevute relative alla somministrazione ed all'acquisto di specifici farmaci ansiolitici, o fatture relative all'espletamento di un percorso psico-terapico.
Le deposizioni rese sul punto dalle due testimoni di parte attrice - la madre, (“L'ho Testimone_5
portata anche da una psicologa per farla tranquillizzare, ma si trascina tuttora questa paura, non avendo sicurezza sul proprio futuro … Ribadisco che abbiamo consigliato a mia figlia di rivolgersi ad uno psicologo, da cui è poi effettivamente andata”, cfr. verbale d'udienza del
17.09.2021) e la sorella, (“Abbiamo chiesto a mia sorella di andare da una CP_7 psicologa, cosa che poi ha effettivamente fatto sottoponendosi ad alcune sedute di psicoterapia”, cfr. verbale d'udienza del 17.09.2021) - in assenza di qualsivoglia riscontro documentale in merito alla prestazione professionale asseritamente ricevuta dall'odierna attrice, non possono essere valorizzate per ritenere provato che l'attrice abbia effettivamente intrapreso un percorso psico- terapico a seguito delle vicende oggetto di causa.
Correttamente, pertanto, è stata disposta dal precedente giudicante la revoca dell'ordinanza ammissiva della c.t.u. psicologica sulla persona dell'attrice.
Ed invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. 6 - 1, n. 30218/2017).
Nel caso di specie, la c.t.u. si sarebbe rivelata esplorativa, non ravvisandosi in atti alcun valido elemento di prova a sostegno dell'allegato danno biologico patito dalla , stante l'assoluta Pt_1 genericità dei tre certificati di malattia a firma del dott. e l'assenza di dati documentali Per_4 atti a dimostrare la sottoposizione dell'odierna attrice ad un trattamento psico-farmacologico; né
d'altra parte sarebbe stato utile disporre una c.t.u. in merito alla presenza o meno di ulteriore tessuto biologico asportabile, considerata la totale assenza di contestazione su tale circostanza, il che la rende provata ex art. 115 co.1 c.p.c., senza necessità di approfondimento di tipo tecnico.
16 Al contrario, deve ritenersi adeguatamente dimostrato – anche considerata la peculiarità della vicenda in esame – il danno da perdita di chance allegato dall'odierna attrice.
Giova qui invocare una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha ripercorso i passaggi essenziali della ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità nell'ultimo decennio con riferimento al danno da perdita di chance.
In particolare, la Corte ha affermato che “nel superamento della dialettica tra la tesi eziologica della chance (per la quale quello che va risarcito è un danno da perdita definitiva di un bene futuro) e tesi ontologica (che, invece, ritiene che ciò che va risarcito è la perdita di un bene già presente nel patrimonio del danneggiato, l'aspettativa ragionevole) ed allo scopo di superare le aporie poste da entrambi gli orientamenti innanzi esposti, la Suprema Corte ha ricostruito lo statuto dell'occasione perduta accogliendo una terza via, quella della teoria eventistica … Sul punto giova brevemente ricordare - al fine di una compiuta comprensione di quanto innanzi si dirà in ordine ai criteri di accertamento e liquidazione del danno da chance - le aporie poste sul tappeto da entrambe le scuole di pensiero innanzi ricordate (eziologica e ontologica) che hanno quindi comportato la diversa ricostruzione del danno da occasione perduta. La prima, la teoria eziologica, mette nella sostanza in discussione la teoria generale di accertamento della causalità e il criterio cd. “del più probabile che non”, atteso che il nesso causale che deve collegare
l'occasione perduta alla chance – si assume – non deve essere la causa più probabile dell'evento, ma semplicemente una delle possibili radici eziologiche dello stesso. La seconda, la teoria ontologica, per converso, non ricorre affatto al giudizio eziologico, e ciò in quanto viene risarcita
l'occasione perduta come bene in sé e per sé considerato, con la conseguenza che il problema che si pone allora è solo in termini quantitativi, ovvero di verifica della consistenza che questa spettanza deve avere per essere risarcita. È evidente che la tesi ontologica si presta anch'essa a rilievi critici e ciò perché una volta che la chance viene qualificata come un bene della vita distinto ed autonomo rispetto al bene finale vanno risarcite anche possibilità infinitesimali dal punto di vista statistico, con conseguente risarcimento anche di chance irrisorie e prive di congrua consistenza … Questa Suprema Corte, a far tempo dalle due sentenze innanzi ricordate
(cfr. Cass. n. 5641/2018 e Cass. n. 28993/2019) cui numerose altre hanno fatto seguito, accoglie, invece, come anticipato, la teoria eventistica della chance. Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso
17 è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche. In primo luogo, trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile, in disarmonia con lo statuto penalistico ove, invece, il parametro di riferimento è
l'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Cass., Sez. U., n. 30328/2001), dovendo il parametro statistico essere sempre sottoposto ad un ulteriore giudizio di cd. credibilità razionale.
Nel sistema civilistico la sussistenza del nesso di causalità materiale va valutata, invece, in modo diverso rispetto al settore penale, essendo qui sufficiente la relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non", di modo che – nella sostanza – per ritenere l'eziologia di un evento da una determinata condotta sarà sufficiente che quella condotta lo abbia provocato in applicazione del coefficiente del 51% (cfr., per tutte, Cass. n. 21619/2007 e successivamente le
Sezioni Unite n. 576 e 581 del 2008). Il danno da occasione perduta di cui sia accertata la derivazione causale da condotta omissiva o commissiva sulla base dell'anzidetto accertamento eziologico “del più probabile che non”, per essere meritevole di risarcimento, aggiunge questa
Suprema Corte nella novellata ricostruzione del danno da perdita di chance, deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento secondo le cd. sentenze di AN
IN (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero consistenza, apprezzabilità e serietà. In altri termini, secondo la tesi eventistica della chance (per la ricostruzione si fa ancora richiamo, in quanto costituenti leading case, alle già innanzi ricordate Cass. n. 5641/2018 e a
Cass. n. 28993/2019) la condotta deve essere la causa probabile del danno da occasione perduta, che, tuttavia, è un danno che si concretizza nella perdita di una possibilità. Conclusivamente, secondo questa ricostruzione, convintamente condivisa dal Collegio, il criterio eziologico del “più probabile che non” è lo strumento di accertamento sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita della possibilità (chance), sia dei danni evento caratterizzati dalla perdita di una certezza.
Ciò che cambia è il parametro di riferimento ai fini del risarcimento del danno e ciò in quanto il danno da perdita di chance è un danno da perdita di una possibilità. Ne consegue che la
18 parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato”. Con riferimento alle modalità di risarcimento del danno da perdita di chance, e nei limiti di quanto in questa sede di interesse, la Suprema Corte prosegue affermando che, nelle ipotesi “di chance non pretensiva caratterizzate … dal fatto che la posizione preesistente del soggetto è una situazione negativa, in ordine alla quale un altro soggetto gli offre una chance (si pensi al malato che, in conseguenza dell'incontro con il medico cui decide di affidarsi, vede – proprio in conseguenza di ciò - generarsi la chance, prima inesistente, di guarigione) … è evidente che, mancando una posizione positiva preesistente e quindi un'indicazione patrimoniale cui parametrare il risarcimento del danno, quest'ultimo non potrà che essere disposto in via integralmente equitativa” (cfr. Cass. civ.,
Sez. L., n. 18568/2024).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, appare evidente che la posizione della preesistente alla consegna del reperto anatomico alla Pt_1 Controparte_1
possa essere qualificata come una “situazione negativa”, non potendo l'odierna attrice
[...]
conoscere autonomamente la natura della “lesione papulosa” che le era stata chirurgicamente asportata;
la consegna del reperto al laboratorio di analisi ha invece generato la chance, prima inesistente, di ricevere un responso medico in merito alla natura del reperto che, a prescindere dall'esito positivo o negativo del referto, integra gli estremi di una possibilità di avere un risultato migliore, nella fattispecie da intendersi come possibilità di conoscere il proprio stato di salute piuttosto che ignorarlo.
Come anticipato, la (perdita della) chance – ossia della possibilità di avere un risultato migliore – è risarcibile innanzitutto a condizione che il presunto danneggiato provi, alla stregua del criterio del più probabile che non, il nesso di derivazione causale tra la condotta ascritta alla struttura sanitaria ed il danno lamentato.
L'accertamento del nesso di causalità materiale, da compiersi secondo il suddetto criterio del più probabile che non, implica una valutazione dell'idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità. Ed invero, costituisce consolidato e condivisibile approdo giurisprudenziale che la probabilità statistica consente solo di affermare con quale frequenza eventi di un certo tipo si verificano, ma non ha alcuna capacità esplicativa e non può perciò garantire la spiegazione
19 causale di un singolo evento;
essa indica solo la frequenza del rapporto tra classi di eventi, attenendo a tipi di fatto e non al rapporto tra un determinato fatto, supposto causante, ed un determinato evento, supposto causato. Nel processo giudiziario, dovendo il giudice ricostruire fatti determinati e non studiare fenomeni naturali o sociali, viene invece in rilievo la probabilità logica, che indica il grado di conferma razionale della conclusione deduttiva con la quale si afferma che un singolo evento è stato causato dalla condotta di chi si assuma responsabile del suo accadimento
(cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 3, n. 3847/2011).
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che un valido nesso causale tra condotta e danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze “normali” del fatto (con l'avvertenza che il concetto di “normalità” non coincide con quello di “frequenza”); che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento (Cass. civ., n. 25/2010; n.
23059/2009; n. 2312/2003). Attiene invece al piano della causalità giuridica, disciplinata dall'art. 1223 c.c., la relazione che lega l'evento lesivo alle conseguenze pregiudizievoli allegate dalla parte attrice, secondo un nesso di regolarità eziologica che riconduce al primo tanto gli effetti dannosi diretti quanto quelli indiretti, ove oggettivamente prevedibili quali effetti che derivano e che deriverebbero - secondo l'id quod prelurmque accidit - dall'evento lesivo.
Inoltre, merita osservarsi che in tema di risarcimento del danno da perdita di "chance",
l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass. civ., Sez. 6 - 3, n.
2261/2022).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi ampiamente dimostrato che la condotta tenuta dalla
– mancata esecuzione dell'esame istologico a causa della perdita del Controparte_1
campione di tessuto anatomico – costituisca, in base al criterio del più probabile che non, la causa del danno da occasione perduta patito dalla , danno che si è concretizzato nella perdita Pt_1
20 della possibilità di conoscere il proprio stato di salute e nel conseguente stato di perdurante incertezza in ordine alla natura della “lesione papulosa” asportatale.
Detta conclusione è vieppiù rafforzata dalla circostanza per cui, sin dall'atto introduttivo del giudizio, l'odierna attrice ha allegato un referto medico del 23.12.2017, a firma del dott. Per_6
Specialista in Oncologia e in Endocrinologia, in cui si certifica che “la valutazione
[...]
clinico oncologica a livello di pregressa asportazione lesione cancerogena sospetta sul grande labbro di sinistra evidenzia = “assenza di tessuto nella valutazione comparativa con il controlaterale senza aspetti di ripresa loco-regionale”. Tale quadro conferma quanto asserito dal chirurgo che aveva eseguito l'intervento del dicembre 2016 riguardo alla radicalizzazione di necessità dell'epoca. Oggi si riafferma un limite poiché non può essere valutato nel tessuto presente e/o a lieve distanza”.
Premesso che la Suprema Corte ha chiarito che “la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale, conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 28993/2019), nel caso in esame, il certificato medico del 23.12.2017, mai contestato dalla Controparte_1
attesta l'assenza di ulteriore tessuto da poter sottoporre ad un nuovo esame istologico, il che
[...] rende l'occasione perduta (ossia la possibilità di avere un responso sul proprio stato di salute, benché inevitabilmente incerto nell'esito) effettivamente munita dei requisiti della consistenza, apprezzabilità e serietà.
Per procedere alla liquidazione del risarcimento del danno deve considerarsi che, vertendosi in un'ipotesi di danno da perdita di chance non pretensiva (Cass. civ., Sez. L., n. 18568/2024, cit.), la suddetta liquidazione non potrà che essere effettuata secondo parametri puramente equitativi.
Questo Giudice, avuto riguardo anche all'originaria quantificazione del risarcimento effettuata nell'atto introduttivo del giudizio (pari ad € 26.000,00), poi ridotta dall'attrice in corso di causa (ad
€ 5.000,00, anche per il - dedotto e non provato - danno biologico), reputa congruo quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di chance nella somma di € 4.000,00.
21 Per tutte le ragioni che precedono, la domanda attorea di risarcimento dei danni può essere solo parzialmente accolta, con conseguente condanna della al pagamento in Controparte_1
favore dell'odierna attrice della somma di € 4.000,00 all'attualità.
Sull'importo così determinato, occorre riconoscere anche il c.d. lucro cessante, ossia il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
Detto danno non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 1226 (e 2056, co. 2), c.c.
Non avendo nel caso in esame l'odierna attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il c.d. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass.
Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato - devalutato all'epoca del verificarsi del fatto e poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat - un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, sull'importo complessivamente liquidato decorreranno gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
§ Il procedimento riunito recante n. 1538/2019 R.G.
Con riferimento al procedimento riunito, occorre scindere la disamina dei rapporti che vengono in rilievo.
In relazione ai rapporti tra la e la si osserva quanto Controparte_1 Controparte_2
segue.
La costituendosi, ha eccepito innanzitutto l'inoperatività della polizza Controparte_2
assicurativa n. 38077738 sia per richieste superiori al massimale di polizza, sia per le voci di danni richiesti dall'odierna attrice, posto che la polizza copre esclusivamente i danni cagionati per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili.
L'eccezione è fondata.
L'art. 1 delle condizioni generali di assicurazioni - rubricato “Oggetto dell'assicurazione – A)
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” - prevede, infatti, che “la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a' sensi di
22 legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata
l'assicurazione”; l'art.
3 - rubricato “Esclusioni” - dispone che “Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni: a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività (…)”.
Orbene, dalla disamina della polizza versata in atti è possibile desumere che l'unica posta risarcitoria ritenuta adeguatamente provata nel corso del presente giudizio – ossia il danno da perdita di chances – non rientri tra quelle oggetto della copertura assicurativa;
in ogni caso, essendo stato il pregiudizio cagionato da un soggetto terzo, di cui l'assicurato si è avvalso nell'esercizio della propria attività, la copertura assicurativa deve ritenersi inoperante nella fattispecie de qua. L'accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa consente l'assorbimento delle ulteriori difese formulate dalla Controparte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di manleva avanzata dalla
[...]
nei confronti della deve essere rigettata. Controparte_1 Controparte_2
Con riferimento ai rapporti tra la e la si osserva quanto Controparte_1 Controparte_3
segue.
Preliminarmente, occorre scrutinare l'eccezione sollevata dalla di Controparte_3
inammissibilità della domanda avversaria per difetto di interesse attuale e concreto ad agire ex art. 100 c.p.c.
Ed invero, a fronte della declaratoria di decadenza della dalla facoltà di Controparte_1
chiamare in causa terzi, la stessa ha, nelle more, avviato un autonomo giudizio, iscritto al n.
1538/2019 R.G., nei confronti di e di formulando nei Controparte_3 Controparte_2
confronti delle convenute le medesime conclusioni già articolate nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 452/2019 R.G. ed ha chiesto la riunione tra i due procedimenti.
La ha eccepito che, nelle more della pronuncia di una (eventuale) sentenza di condanna nei CP_3 confronti della quest'ultima fosse sprovvista di un interesse attuale a Controparte_1
proporre un'autonoma domanda nei suoi confronti, richiamando a sostegno la pronuncia resa dal
Tribunale di Palermo, III Sez., n. 1928/2018.
23 L'eccezione è infondata.
I condivisibili principi enunciati dal Tribunale di Palermo, invero, non possono essere applicati al caso in esame, in ragione della peculiarità della presente vicenda processuale.
Ed invero, nel caso esaminato dal Tribunale di Palermo – in cui, a seguito di rigetto della domanda di chiamata del terzo in giudizio per tardività della costituzione del convenuto, quest'ultimo aveva promosso un autonomo giudizio nei confronti del terzo – il giudice aveva innanzitutto negato la riunione dei due procedimenti, poiché in quello più risalente erano già stati ammessi i mezzi istruttori e, successivamente, dichiarato l'inammissibilità dell'autonoma domanda proposta nel separato giudizio.
Invece, nel caso in esame – benché effettivamente il convenuto fosse stato dichiarato decaduto dalla chiamata in causa di terzi nel procedimento originario recante n. 452/2019 R.G. – l'autonoma proposizione del separato giudizio e la successiva riunione del procedimento n. 1538/2019 R.G. a quello di più antica iscrizione a ruolo non ha in alcun modo vulnerato le prerogative difensive dei terzi chiamati, essendo stati concessi autonomamente i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. per il procedimento riunito, con rinvio all'udienza del 3.07.2020 per l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti in entrambi i procedimenti riuniti.
Pertanto, il principio enunciato dal Tribunale di Palermo (ossia quello per cui “un tale modus procedendi, tuttavia, oltre che evidentemente elusivo delle rigorose preclusioni introdotte a presidio del diritto di difesa della controparte e in funzione della realizzazione del principio costituzionale di ragionevole durata dei procedimenti, vulnera le prerogative difensive dei
“chiamati in garanzia” sia nel caso in cui la riunione venga poi disposta, essendo ormai impedito ai “chiamati” – in ragione della perdurante autonomia delle cause riunite - il compimento di attività incompatibili con lo stato del procedimento preventivamente incoato, sia – e a fortiori – nel caso in cui la riunione non venga disposta, rimanendo la sorte dell'azione di garanzia condizionata dall'esito imprevedibile ed indeterminato di un separato giudizio, al quale i
“chiamati” sono estranei”), pur condivisibile in astratto, non è applicabile al caso in esame, posto che i procedimenti si trovavano di fatto nel medesimo stadio e l'istruttoria è stata svolta nel rispetto del contraddittorio di tutte le parti dei due procedimenti riuniti, senza preclusioni nei confronti delle parti del procedimento n. 1538/2019 R.G.
24 Ancora, merita osservarsi che l'instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti di e di CP_3
da parte della non produce lo stesso effetto che sarebbe CP_2 Controparte_1
conseguito ad una rituale chiamata in causa/in garanzia di costoro nel giudizio principale posto che, in tale ultimo caso, sarebbe stato necessario vagliare l'eventuale estensione o meno dell'originaria domanda proposta dall'attrice nei confronti delle terze e Controparte_3 [...]
(sul diverso regime dell'estensione della domanda al terzo chiamato quale responsabile CP_2
ed al terzo chiamato in garanzia cfr. Cass. civ., Sez. 6-3, n. 15232/2021). Nella fattispecie, invece, detta indagine è preclusa proprio in ragione dell'autonomia dei due giudizi riuniti e dei rapporti tra le rispettive parti.
Infine, va segnalato che l'eventuale accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'autonoma domanda formulata nei riguardi della produrrebbe un deprecabile effetto inflattivo del CP_3
contenzioso, dovendo la instaurare un nuovo giudizio per ottenere la Controparte_1
condanna della alla manleva nei suoi riguardi, sebbene nel presente giudizio sia già stata CP_3
compiutamente svolta tutta l'attività istruttoria necessaria alla disamina della domanda di manleva.
Per tutte le ragioni che precedono, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla deve CP_3
essere respinta.
Nel merito, merita accoglimento la domanda di rivalsa formulata dalla nei Controparte_1
confronti della , nei limiti di seguito esposti. CP_3
Ribadito l'inquadramento del rapporto tra la e la ai sensi Controparte_1 Controparte_3 dell'art. 1228 c.c. - essendo la un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale intercorso CP_3 tra e la di cui quest'ultima si è avvalsa nell'adempimento Parte_1 Controparte_1
della prestazione assunta nei riguardi della - merita osservarsi che, in tema di Pt_1
responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 c.c., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario; tuttavia la colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti (in tal senso cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 6053/2010).
25 Nel corso dell'unitaria istruttoria espletata in giudizio, la ha ampiamente Controparte_1
dimostrato, come già rilevato supra, di aver adempiuto a tutti gli obblighi sulla medesima incombenti in punto di conservazione e confezionamento del reperto ricevuto dalla e di Pt_1
averlo ritualmente consegnato ad un addetto della , tale . CP_3 Testimone_4
La circostanza addotta dalla , ossia che non vi fosse alcuna prova “che alcun addetto CP_3 CP_8
… abbia mai provveduto al ritiro del reperto oggetto del presente procedimento”, è stata del tutto
[...] smentita nel corso dell'istruttoria orale, atteso che proprio , escusso all'udienza Testimone_4
del 15.01.2021, ha confermato di essersi recato in data 7.12.2016 presso il “per Controparte_1 ritirare i campioni indicati nel documento 6 di che mi viene posto in visione” (cfr. CP_2 verbale d'udienza del 15.01.2021); la circostanza rivendicata dalla che il detto documento CP_3 non rechi la firma dell'addetto appare del tutto ininfluente, avendo il medesimo precisato “che all'epoca il laboratorio non aveva ancora chiesto che questo tipo di documento fosse il TT
a firmarlo;
la firma del documento non rientrava tra le prassi della , ma è stato il CP_3 CP_3 laboratorio ad esigerla a seguito della vicenda per cui è causa” (cfr. verbale d'udienza del
15.01.2021, cit.).
Lo smarrimento del reperto da parte della integra pertanto un fatto colposo Controparte_3
integralmente ascrivibile a detta società, avendo quest'ultima – a mezzo delle persone fisiche per il cui tramite opera ed a prescindere dall'individuazione dell'esatto frangente temporale in cui il reperto è stato smarrito (se durante il trasporto ovvero dopo l'arrivo a destinazione) – violato la diligenza richiesta, ai sensi dell'art. 1176 co.2 c.c., nel compimento dell'operazione di adeguata custodia del reperto anatomico, che avrebbe invece dovuto compiutamente analizzare.
Con riguardo alle quote di responsabilità tra il debitore e l'ausiliario, sia pure con i dovuti adattamenti in ragione della peculiarità della vicenda in esame, può nella specie farsi applicazione del principio di diritto secondo cui “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n.
24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto
26 imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass. civ., Sez. 3, n. 28987/2019).
Ne consegue che, pur a fronte della dimostrata colpa esclusiva dell'ausiliario, in difetto di prova della “eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza” in capo a , l'azione di regresso della nei confronti di CP_3 Controparte_1
può essere accolta nei limiti del 50%, dovendosi ripartire in misura uguale la Controparte_3
responsabilità tra il debitore ed il di lui ausiliario.
§ Spese legali dei due giudizi riuniti
Con riguardo alle spese di lite, occorre differenziare:
- nel procedimento n. 452/2019 R.G: l'esito della lite giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, con conseguente condanna della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione dell'altra metà delle spese di lite in favore di;
Parte_1
- nel procedimento n. 1538/2019 R.G.:
a) nei rapporti tra la e la le spese di lite Controparte_1 Controparte_2
seguono la soccombenza, con conseguente condanna della prima alla rifusione delle stesse nei confronti della seconda;
b) nei rapporti tra la e la l'esito della lite Controparte_1 Controparte_3 giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, nel seguente modo:
- nel procedimento n. 452/2019 R.G (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, in base al decisum, parametri tra i minimi e i medi): € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria, € 800,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.400,00, oltre € 298,00 arrotondati per esborsi (contributo unificato, bollo, spese di notifica, intimazione testi), su cui applicare la compensazione per metà;
- nel procedimento n. 1538/2019 R.G., limitatamente ai rapporti tra la Controparte_1
e la (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, in base al
[...] Controparte_2
disputatum, parametri tra i minimi e i medi): € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la
27 fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 860,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 2.600,00, oltre € 91,00 arrotondati per esborsi (intimazione testi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta nel procedimento n. 452/2019 R.G. da Pt_1
nei confronti della e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 4.000,00 all'attualità, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi come in motivazione;
- accoglie la domanda di rivalsa proposta nel procedimento n. 1538/2019 R.G. dalla
[...]
nei confronti della nei limiti del 50%, per le ragioni Controparte_1 Controparte_3
esposte in parte motiva;
- rigetta la domanda di manleva formulata nel procedimento n. 1538/2019 R.G. dalla
[...]
nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
- nel procedimento n. 452/2019 R.G., compensa per metà le spese di lite tra Parte_1
e la e, per il residuo, condanna la in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese nei confronti di
, che liquida in € 1.200,00 per compensi ed € 149,00 per esborsi, già Parte_1
applicata la compensazione, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
- nel procedimento n. 1538/2019 R.G., condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 2.600,00 per CP_2 compensi ed € 91,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge;
- nel procedimento n. 1538/2019 R.G., compensa integralmente le spese di lite tra la
[...]
e la Controparte_1 Controparte_3
28 Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 20/01/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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