Versione
14 agosto 1908
14 agosto 1908
Art. 21.
Gli statuti dei Consorzi, deliberati dai rappresentanti dei Comuni consorziati, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.
Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalita' prescritti per quelle comunali.
Gli statuti dei Consorzi, deliberati dai rappresentanti dei Comuni consorziati, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il competente Ufficio del genio civile ed il medico provinciale, ed omologati dal prefetto.
Le deliberazioni consorziali sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalita' prescritti per quelle comunali.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 08/10/2010, n. 751Provvedimento: N. 00081/2010 REG.RIC. N. 00751/2010 REG.SEN. N. 00081/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 81 del 2010, proposto da: ON Lo SO, AV AS, IA SI LO, GI SI, GI AC, HE AL, IU AT, HE AS, NZ LO, HE LI, CE OC, RA ON, NG TO, GI CO AM, GI NE, RO Lo SO, EN MA, HE AZ, RA RI, rappresentati e difesi dall'avv. IA Teresa Cuscianna, con domicilio eletto presso GI Pergola Avv. in Potenza, via San Remo, n.154; contro Ministero dell'Interno, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Matera, in persona del …Leggi di più...
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