Art. 3. 1. La dotazione dei contributi al nono Fondo europeo di sviluppo (2000) previsti ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo interno, di cui all'articolo 1 della presente legge, tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonche' alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, e' quantificata ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Articolo 3 della Legge 3 ottobre 2002, n. 235
Articolo 2Articolo 4
- Legge 3 ottobre 2002, n. 235
Articolo 3 della Legge 3 ottobre 2002, n. 235
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29 ottobre 2002
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