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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vercelli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SA SI, Presidente RIGOLONE CLAUDIO, Relatore MICHELINI LUIGI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vercelli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNIC PREVENT n. 12176202500000241000 CONTR PREVIDENZ 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRINCIPALE previa fissazione dell'udienza pubblica per la discussione, annullare e comunque dichiarare priva di effetti, per i motivi esposti in narrativa, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12176202500000241000 emessa dalla Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Vercelli e notificata al ricorrente in data 1° aprile 2025. IN OGNI CASO Con il favore di spese, I.V.A. e C.P.A.
Resistente/Appellato: Voglia Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis, in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione per assenza di periculum in mora e fumus boni juris;
dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria in favore del Giudice ordinario in ordine alle numerose cartelle di pagamento opposte che ricomprendono tributi relativi a contributi previdenziali della Cassa Dottori Commercialisti, spese processuali Tribunale di Vercelli e violazioni codice della strada della Prefettura;
nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Agenzi delle Entrate - Riscossione in quanto infondata. Incontestata la notifica delle cartelle di pagamento, alcun termine di prescrizione è maturato in ragione della recente notifica delle stesse avvenuta tra gli anni 2022 e 2023 e dei plurimi atti esattoriali successivi. Quanto alla mancata indicazione dei beni oggetto di ipoteca nella comunicazione preventiva di ipoteca qui opposta, come insegna la Suprema Corte di Cassazione, nessuna norma di legge lo prescrive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso avanti questa Corte Tributaria il Dott. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 12176202500000241000, notificata in data 01.04.2025 e con essa tutte le cartelle di pagamento ivi contenute. Il giorno 29/09/2025 si è celebrata udienza di trattazione relativamente all'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato che, con ordinanza emessa in data 29/09/2025, la Corte ha respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell'udienza il Collegio espone come in data 11/12/2025 è stata depositata, a cura di parte ricorrente, idonea istanza di rinuncia al ricorso. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter dichiarare estinto il processo per intervenuta rinuncia con addebito a parte ricorrente delle spese di giudizio che si quantificano in complessivi euro 3.307,40.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso ex art. 44 d. lgs 546/92 e pone a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi Euro 3307,40 oltre accessori di Legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SA SI, Presidente RIGOLONE CLAUDIO, Relatore MICHELINI LUIGI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 63/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vercelli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNIC PREVENT n. 12176202500000241000 CONTR PREVIDENZ 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRINCIPALE previa fissazione dell'udienza pubblica per la discussione, annullare e comunque dichiarare priva di effetti, per i motivi esposti in narrativa, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12176202500000241000 emessa dalla Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Vercelli e notificata al ricorrente in data 1° aprile 2025. IN OGNI CASO Con il favore di spese, I.V.A. e C.P.A.
Resistente/Appellato: Voglia Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis, in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione per assenza di periculum in mora e fumus boni juris;
dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria in favore del Giudice ordinario in ordine alle numerose cartelle di pagamento opposte che ricomprendono tributi relativi a contributi previdenziali della Cassa Dottori Commercialisti, spese processuali Tribunale di Vercelli e violazioni codice della strada della Prefettura;
nel merito: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Agenzi delle Entrate - Riscossione in quanto infondata. Incontestata la notifica delle cartelle di pagamento, alcun termine di prescrizione è maturato in ragione della recente notifica delle stesse avvenuta tra gli anni 2022 e 2023 e dei plurimi atti esattoriali successivi. Quanto alla mancata indicazione dei beni oggetto di ipoteca nella comunicazione preventiva di ipoteca qui opposta, come insegna la Suprema Corte di Cassazione, nessuna norma di legge lo prescrive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso promosso avanti questa Corte Tributaria il Dott. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 12176202500000241000, notificata in data 01.04.2025 e con essa tutte le cartelle di pagamento ivi contenute. Il giorno 29/09/2025 si è celebrata udienza di trattazione relativamente all'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato che, con ordinanza emessa in data 29/09/2025, la Corte ha respinto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell'udienza il Collegio espone come in data 11/12/2025 è stata depositata, a cura di parte ricorrente, idonea istanza di rinuncia al ricorso. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter dichiarare estinto il processo per intervenuta rinuncia con addebito a parte ricorrente delle spese di giudizio che si quantificano in complessivi euro 3.307,40.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso ex art. 44 d. lgs 546/92 e pone a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi Euro 3307,40 oltre accessori di Legge.