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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2815/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14575/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400034842000 BOLLO 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200046918586000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2035/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400034842000, fondato sulle cartelle esattoriali n. 09720190218177707000 e n. 09720200046918586000, notificato al ricorrente in data 21.03.2024 relativo a Volkswagen Golf Tg Targa_1 (€ 403,41). Impugnava solo in riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 09720200046918586000, recante notifica in data 27.02.2020, la cui somma è complessivamente di € 190,78, per il difetto di notifica dell'atto prodromico. Nello specifico il ricorrente ha inteso rilevare la mancata notifica sia dell'avviso di accertamento del mancato pagamento della tassa automobilistica, sia della mancata notifica della cartella esattoriale sottesa al preavviso di fermo amministrativo.
Si costituiva ADER eccependo:
1)-INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER TARDIVITA' in violazione dell'art. 22 D.LGS. 546/1992.
Spiegava l'Agenzia che la cartella di pagamento n. 09720200046918586000, presupposta al preavviso di fermo de quo, era stata ritualmente notificata in data 27.02.2020 e mai impugnata;
divenendo, pertanto, definitiva. Il ricorrente era quindi è senz'altro decaduto dalla facoltà di eccepire il decorso di eventuali termini prescrizionali in quanto, risultando anche notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
09720239080396004000 in data 19.07.2023,anch'essa mai impugnata. Rammentava inoltre l'interruzione dei termini della prescrizione CAUSA COVID-19 dall'8.03.2020 a tutto il 30.08.2021
Si costituiva la Regione Lazio eccependo la tardività dell'impugnazione effettuata soltanto con l'odierno ricorso notificato alla Regione Lazio attraverso Posta Elettronica Certificata in data 21/05/2024, vale a dire oltre il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della suindicata Cartella, termine previsto ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/92 a pena di inammissibilità del Ricorso stesso. Ne discende, pertanto, che in mancanza di tempestiva impugnazione da parte dell'odierno istante nei termini perentori previsti dall'art. 21 del D. Lgs n. 546/92 a pena di inammissibilità del Ricorso, la pretesa tributaria si è “consolidata” e la suddetta Cartella è irrimediabilmente divenuta definitiva.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Dalla documentazione in atti allegata risulta l'infondatezza della censura relativa alla decadenza/prescrizione dell'azione intentata.
Invero la Cartella n. 09720200046918586000, afferente l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'annualità 2017, è stata correttamente e tempestivamente notificata dall'Agente della Riscossione in data 27/02/2020, e, dunque, nel rispetto del termine dei tre anni di cui alla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 1982 n. 953, e successivamente modificata dalla Legge 7 marzo 1986 n. 60, di conversione del Decreto Legge 6 gennaio 1986 n.
2. Alla Tassa Automobilistica
Regionale si applica, infatti, il termine triennale di prescrizione, previsto dal sopra citato art. 5, in base al quale: « L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ».
Quanto agli atti prodromici la Regione correttamente ha osservato che , stante la allegata documentazione, il Tributo “portato” dall'impugnata Cartella di Pagamento n. 09720200046918586000
(annualità tributaria 2017) risulta correttamente e tempestivamente iscritto a Ruolo dalla convenuta
Regione con numero di iscrizione a Ruolo 15064/2019, vale a dire, dunque, nel rispetto del termine dei tre anni di cui alla Legge 28 febbraio 1983 n. 53.
Rispetto a tale assunto, documentalmente provato, non risultano intervenute specifiche eccezioni in contrapposizione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, in favore di entrambe le parti convenute, si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, in favore di ciascun convenuto, liquidate in E. 100,00 per ciascuno, oltre iva e cpa, ove dovute.spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LEONE MARGHERITA MARIA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14575/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400034842000 BOLLO 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200046918586000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2035/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400034842000, fondato sulle cartelle esattoriali n. 09720190218177707000 e n. 09720200046918586000, notificato al ricorrente in data 21.03.2024 relativo a Volkswagen Golf Tg Targa_1 (€ 403,41). Impugnava solo in riferimento alla sottesa cartella di pagamento n. 09720200046918586000, recante notifica in data 27.02.2020, la cui somma è complessivamente di € 190,78, per il difetto di notifica dell'atto prodromico. Nello specifico il ricorrente ha inteso rilevare la mancata notifica sia dell'avviso di accertamento del mancato pagamento della tassa automobilistica, sia della mancata notifica della cartella esattoriale sottesa al preavviso di fermo amministrativo.
Si costituiva ADER eccependo:
1)-INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER TARDIVITA' in violazione dell'art. 22 D.LGS. 546/1992.
Spiegava l'Agenzia che la cartella di pagamento n. 09720200046918586000, presupposta al preavviso di fermo de quo, era stata ritualmente notificata in data 27.02.2020 e mai impugnata;
divenendo, pertanto, definitiva. Il ricorrente era quindi è senz'altro decaduto dalla facoltà di eccepire il decorso di eventuali termini prescrizionali in quanto, risultando anche notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n.
09720239080396004000 in data 19.07.2023,anch'essa mai impugnata. Rammentava inoltre l'interruzione dei termini della prescrizione CAUSA COVID-19 dall'8.03.2020 a tutto il 30.08.2021
Si costituiva la Regione Lazio eccependo la tardività dell'impugnazione effettuata soltanto con l'odierno ricorso notificato alla Regione Lazio attraverso Posta Elettronica Certificata in data 21/05/2024, vale a dire oltre il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della suindicata Cartella, termine previsto ex art. 21 del D. Lgs. n. 546/92 a pena di inammissibilità del Ricorso stesso. Ne discende, pertanto, che in mancanza di tempestiva impugnazione da parte dell'odierno istante nei termini perentori previsti dall'art. 21 del D. Lgs n. 546/92 a pena di inammissibilità del Ricorso, la pretesa tributaria si è “consolidata” e la suddetta Cartella è irrimediabilmente divenuta definitiva.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Dalla documentazione in atti allegata risulta l'infondatezza della censura relativa alla decadenza/prescrizione dell'azione intentata.
Invero la Cartella n. 09720200046918586000, afferente l'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'annualità 2017, è stata correttamente e tempestivamente notificata dall'Agente della Riscossione in data 27/02/2020, e, dunque, nel rispetto del termine dei tre anni di cui alla Legge 28 febbraio 1983 n. 53, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 1982 n. 953, e successivamente modificata dalla Legge 7 marzo 1986 n. 60, di conversione del Decreto Legge 6 gennaio 1986 n.
2. Alla Tassa Automobilistica
Regionale si applica, infatti, il termine triennale di prescrizione, previsto dal sopra citato art. 5, in base al quale: « L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ».
Quanto agli atti prodromici la Regione correttamente ha osservato che , stante la allegata documentazione, il Tributo “portato” dall'impugnata Cartella di Pagamento n. 09720200046918586000
(annualità tributaria 2017) risulta correttamente e tempestivamente iscritto a Ruolo dalla convenuta
Regione con numero di iscrizione a Ruolo 15064/2019, vale a dire, dunque, nel rispetto del termine dei tre anni di cui alla Legge 28 febbraio 1983 n. 53.
Rispetto a tale assunto, documentalmente provato, non risultano intervenute specifiche eccezioni in contrapposizione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, in favore di entrambe le parti convenute, si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, in favore di ciascun convenuto, liquidate in E. 100,00 per ciascuno, oltre iva e cpa, ove dovute.spese