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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
RI RE NU Presidente
AT RU Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: pagamento somme nella causa iscritta al n. 365 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
– C.F. , con sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma, in data 27.04.2022, rep. n. 55418 racc. n. 16104, registrato a Roma il
04.05.2022, dall'avv. Paolo Carta della direzione affari legali della società presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Brenta n. 16;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a Controparte_1 C.F._1
Sedilo il 03.02.1961, ivi residente, C.F. Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._2
C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._3
03.06.1958, residente in Abbasanta, elettivamente domiciliati in Oristano nella Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 4 presso lo studio dell'avvocato
RC GI che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATI All'udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Acc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
I) Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale dell'ordinanza emessa in data 27 settembre
2023 dal Tribunale Civile di Oristano, in persona del Giudice Nicolò Sesta, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1085/2022, accogliere tutte le istanze avanzate nel giudizio di primo grado e per l'effetto:
- Nel merito, in via principale, riformare l'ordinanza impugnata dichiarando la legittimità del comportamento di e disponendo la Parte_1 restituzione di eventuali somme già versate a titolo di spese liquidate nel decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione;
- In via subordinata, ed in ogni caso, riformare l'ordinanza impugnata tenendo esente da qualsiasi spesa;
Parte_1
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.”
Nell'interesse degli appellati (come da comparsa di costituzione):
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa e respinta: rigettare in quanto infondati tutti i motivi di impugnazione di cui all'avverso appello per le considerazioni di cui in parte narrativa, con integrale conferma dei capi e/o punti gravati dell'ordinanza decisoria 27.09.2023 (n. 3898/2023 cron.; n.
668/2023 rep.) emessa dal Tribunale di Oristano, Dott. N. Sesta, a conclusione del procedimento sommario di cognizione iscritto al numero
1085/2022 RG;
con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Oristano notificato il 10 ottobre 2022 ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.249/2022 emesso il 30 luglio 2022 da detto Tribunale e notificato il 1° agosto 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 della somma di euro 7.728,74 ciascuno, oltre gli interessi in misura legale dal 28 marzo 2022 fino al saldo e le spese del procedimento, a titolo di versamento di somme di denaro appartenute alla defunta madre Per_2
, loro dante causa, deceduta il 17 agosto 2018, titolare del conto
[...] corrente n. 1033141761 acceso presso le conto che alla Parte_1 data del 25 marzo 2019 aveva un saldo attivo di euro 30.914,98.
L'opponente ha eccepito che, essendo erede della defunta Per_2 anche sua figlia, essa non poteva effettuare nessun Controparte_4 pagamento in assenza della quietanza congiunta a firma di tutti gli eredi;
inoltre non avrebbe potuto corrispondere le somme oggetto di ingiunzione in quanto, successivamente alla morte della , avvenuta il 17 agosto Per_2
2018, e prima della sua comunicazione il 25 marzo 2019, il conto era stato movimentato talché erano in esso presenti somme pari ad euro 14.369,60.
In diritto ha richiamato l'art. 184 e l'art. 187 DPR n. 256/1989 nonché l'art. 48 Testo Unico Successioni.
Costituitisi in giudizio, gli eredi opposti hanno convenuto sulla reale consistenza del conto corrente, pari ad euro 14.369,60 ed hanno, pertanto, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo, ridimensionato la propria pretesa al pagamento di un quarto di detta somma, ossia di euro 3.592,40 ciascuno.
Con sentenza n. 3898/2023 pubblicata il 27 settembre 2023, il
Tribunale di Oristano ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato l'opponente a corrispondere a Controparte_1
e la somma di euro 3.592,40 Controparte_2 Controparte_3 ciascuno nonché a rifondere loro le spese di lite, tenuto conto che aveva resistito infondatamente alla pretesa avversa ed aveva omesso di far presente, nel corso delle interlocuzioni scritte tra le parti, quale fosse la reale consistenza del conto corrente a cui gli opposti avrebbero sicuramente fatto riferimento.
In diritto, ha ritenuto infondati i motivi di opposizione in quanto le norme richiamate dalla società ponevano svincoli allo smobilizzo dei libretti postali e dei titoli di credito, mentre nel caso di specie il rapporto oggetto di causa era un normale conto corrente a cui si applicavano le norme ordinarie in materia, secondo cui ciascuno dei correntisti poteva sempre prelevare la somma corrispondente alla propria quota, talché il debitore non poteva rifiutare l'adempimento richiesto anche solo da alcuni degli eredi del creditore.
Con atto di citazione del 26 ottobre 2023 propone appello
[...]
rassegnando le conclusioni in epigrafe riportate. Costituitisi Parte_1 in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del
[...]
14 novembre 2025 la causa è trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione dei termini per il deposito di note conclusionali.
Con un unico, articolato motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per “nullità per violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in quanto il Tribunale aveva errato nel caso di specie a ritenere inapplicabile l'art. 48 TU imposta di successioni, non avendo valutato “un aspetto essenziale della fattispecie oggetto di causa, ovvero che si tratta di una situazione di contitolarità tra coeredi e non tra ordinari correntisti.”.
Esso non aveva valutato che i crediti ereditari, a differenza dei debiti, non si dividono ipso iure tra i coeredi in proporzione alle quote di spettanza ma confluiscono nella comunione ereditaria la quale, a norma dell'art. 1111
c.c., può essere sciolta soltanto per via negoziale (ovvero per accordo tra tutti comunisti mediante il contratto di divisione) o per via giudiziale
(ovvero con provvedimento del giudice).
Non avendo gli eredi prodotto la quietanza congiunta a CP_1 firma dei quattro eredi della titolare del conto, essa si era trovata
“nell'impossibilità di liquidare il saldo contabile giacente sul conto che, ove effettuato, avrebbe lo scioglimento della comunione con modalità non previste nel nostro ordinamento.”
Con riguardo alla differenza fra il saldo contabile risultante dalla dichiarazione di credito e quello effettivamente disponibile, l'appellante rileva che la defunta era soggetta ad amministrazione di sostegno, che la comunicazione del decesso era intervenuta solo il 23 marzo 2019, che il 20 settembre 2018 erano state poste in essere otto movimentazioni del conto corrente di cui la era titolare, senza che fosse possibile sapere se Per_2 esse fossero state autorizzate o meno del giudice tutelare e pertanto se esse fossero il risultato di indebite movimentazioni ad opera dell'amministratore di sostegno, a cui carico vi era un procedimento penale.
Infine, ha ritenuto la sentenza viziata laddove l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite le quali dovevano essere poste a carico degli appellati, non potendo essere mosso ad essa creditrice alcun addebito.
Inconferente, nel caso di specie, il richiamo all'art. 48 del D. Lgs. n.
346/1990, considerato che è provato documentalmente, e comunque non contestato, che gli odierni appellati hanno, con raccomandate del 22 marzo
2022, trasmesso a in Roma e presso l'unità locale di Parte_1
Sedilo, la dichiarazione di successione presentata dai germani il CP_1
29.05.2019 (88.888 Volume, n. 149252 Numero, n. protocollo
19052910135954914) nella quale, tra l'altro, nell'apposito quadro ER
“Rendite, crediti ed altri beni” erano indicati i rapporti con la società appellante e le relative consistenze giusta sua dichiarazione di credito del
25.3.2019, l'appello è infondato alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, a cui la Corte ritiene di aderire in quanto pienamente condivisibile, richiamato anche dalla parte appellata nella comparsa di costituzione, chiaramente esposto nella motivazione di
Cass., n. 27417/2017: “La lettura delle motivazioni della sentenza della
Sezioni Unite n. 24657/2007, alla quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi,
e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione. Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell'eventuale divisione dell'asse ereditario i crediti, l'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota.” Si richiama, più recentemente in motivazione, Cass., n. 8508/2020:
“[….costituendo principio affermato nella giurisprudenza di legittimità che,
a differenza dei debiti ( art. 752, 754 c.c. ), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria ( arg. artt. 752, 757 c.c. ) ( v.
Cass., 24/8/2012, n. 14629. E già Cass., 13/10/1992, n. 11128 ), sicché anche senza il consenso espresso ( che può presumersi ) degli altri coeredi ( cfr. Cass., 30/9/2011, n. 20046 ) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune ( o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria ), non essendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi ( v. Cass., 28/11/2007, n. 24657, ove si precisa che resta ferma la possibilità per il convenuto debitore di chiedere
l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito, ipotesi invero non ricorrente nella specie. Cfr. altresì Cass., 16/4/2013, n. 9158 ) ].”.
Parimenti infondata è la censura sollevata riguardo alla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore degli opposti, dovendosi condividere pienamente la motivazione del Tribunale sopra esposta, che l'appello - per il vero - non scalfisce in alcun modo.
La condanna alle spese non è fondata sulla differenza tra il saldo contabile risultante dalla dichiarazione di credito del 25 marzo 2019 e quello effettivamente disponibile nel conto alla data del ricorso per decreto ingiuntivo per le movimentazioni operate su di esso prima della comunicazione del decesso della sua titolare e successivamente ad esso, quanto – piuttosto - per non avere l'opponente, nelle interlocuzioni intervenute con la controparte prima della instaurazione del procedimento monitorio, comunicato la reale consistenza del conto, e per aver resistito infondatamente alla pretesa della controparte, motivata in via stragiudiziale con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia.
La richiesta del decreto ingiuntivo per una somma superiore a quella spettante era pertanto ascrivibile alla condotta dell'opponente, anche tenuto conto che gli stessi opposti, venuti a sapere dell'effettiva consistenza del conto intestato alla defunta madre, avevano concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e ridimensionato la pretesa azionata in via monitoria. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
Con riguardo alla loro liquidazione si richiama Cass., n. 10367/2024:
“In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.”
Esse si liquidano secondo lo scaglione euro 5201,00 / euro
26.000,00, individuato sulla base del valore della somma riconosciuta dovuta, applicando i parametri minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale stante la semplicità delle questioni trattate e la consistenza dell'attività difensiva spiegata (le note conclusive riproducono la comparsa di costituzione); stante la piena sovrapponibilità della posizione dei consorti, si applicano la riduzione del 30% e gli aumenti del 60% per pluralità di parti oltre IVA, CPA, spese generali.
Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in euro 2222,08 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendosi la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 14 novembre 2025
Il Presidente
RI RE NU
Il Consigliere relatore
AT RU