TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 17
TAR
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Diritto ad ottenere autorizzazione/nulla osta per richiedere permesso di soggiorno in attesa di occupazione

    Il Tribunale ritiene che l'insussistenza ab origine dei requisiti datoriali per ottenere il nulla osta al lavoro sia preclusiva del rilascio del permesso per attesa occupazione, anche in presenza di una circolare ministeriale che disciplina l'ipotesi di indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro. L'assenza dei requisiti economici del datore di lavoro rende irrilevante l'affidamento incolpevole dello straniero.

  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno

    L'infondatezza della domanda principale relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione rende infondata anche la censura relativa al silenzio dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 e dell'art. 10 bis L.n. 241/1990 (mancata comunicazione avvio procedimento e preavviso di revoca)

    Sebbene la comunicazione all'indirizzo PEC della società non fosse idonea a garantire la partecipazione del ricorrente, il provvedimento di revoca non è annullabile in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, data l'accertata mancanza dei requisiti economici del datore di lavoro. Il ricorrente non ha fornito elementi che avrebbero potuto incidere sulla decisione.

  • Rigettato
    Déficit motivazionale, contraddittorietà, violazione dell'art. 3 L.n. 241/1990

    Il provvedimento di revoca è motivato attraverso il richiamo agli accertamenti patrimoniali effettuati dall'Amministrazione sulla società, indicando il volume d'affari e ritenendolo insufficiente. Il ricorrente non ha fornito elementi concreti per contestare tali verifiche.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 quinquies L.n. 241/1990

    La revoca del nulla osta è fondata sulla mancanza dei requisiti economici del datore di lavoro, che costituisce una causa ostativa al rilascio del nulla osta stesso. Non si tratta di una revoca discrezionale che richieda la ponderazione di interessi pubblici prevalenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, abuso di potere, ritardo, violazione del termine di cui all'art. 21 nonies L.n. 241/1990

    La revoca del nulla osta è un atto vincolato alla verifica dei requisiti di legge, non rientrando nella fattispecie di annullamento d'ufficio soggetta ai termini di cui all'art. 21 nonies.

  • Rigettato
    Violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 22 comma 11 T.U. Immigrazione (obbligo di rilasciare permesso per attesa occupazione in difetto di impedimenti)

    La circolare ministeriale invocata si applica all'ipotesi di indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro, non all'ipotesi in cui manchino ab origine i requisiti economici del datore di lavoro. Consentire il rilascio di un permesso per attesa occupazione in tali casi priverebbe di rilevanza i requisiti di legge e si presterebbe a condotte fraudolente.

  • Rigettato
    Istanza di subentro di nuovo datore di lavoro, violazione dell'art. 5 comma 5 TU Immigrazione, eccesso di potere per illogicità

    La censura è generica e astratta e non appalesa specifici profili di illegittimità del provvedimento di revoca, considerate le motivazioni su cui esso si fonda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 17
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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