Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/05/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza
SEZIONE 2^ CIVILE in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°4694 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Carate Brianza (MB), via Marengo n.22, o presso e nello studio degli avv.ti Goffredo Pozzoli e
Chiara Pozzoli, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione in riassunzione, su foglio separato attrice e
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Meda, via F. Gioia n. 4, presso lo studio dell'avv. Anna
Formenti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato convenuto
Motivi della decisione
1. L'attrice nel presupposto di essere proprietaria del fondo Parte_1
in Meda, via Santa Maria n. 11, indentificato catastalmente al NCEU del pagina 1 di 9
e 703 (all. sub doc. 2 alla citazione) di proprietà del convenuto , CP_1
ha convenuto quest'ultimo davanti al Giudice di Pace di Monza e ha lamentato l'apposizione, ad opera di quest'ultimo, di piante ad alto fusto, in violazione delle distanze ex art. 892 c.c., nonché l'estendersi dei rami di diverse piante nella proprietà attorea.
Ha chiesto pertanto di ordinare al convenuto la rimozione degli alberi piantati nel fondo di sua proprietà a distanza inferiore a quella legale.
Si costituiva mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta,
, il quale, nel contestare la pretesa avversaria, affermava che, in CP_1
applicazione dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c., stante la presenza, sul confine, di un muro divisorio, non doveva essere rispettata alcuna distanza per le piantumazioni, le quali, in ogni caso, neppure superavano l'altezza del muro. Eccepiva, in goni caso, l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere gli alberi alla distanza attuale, essendo stati piantati più di 20 anni fa.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice di Pace concedeva i termini per il deposito di memorie e documenti, all'esito dei quali parte attrice eccepiva l'incompetenza del Giudice di Pace in ordine alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione.
Con ordinanza in data 18 gennaio 2023 il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza sulla domanda riconvenzionale di usucapione, rimettendo l'intera causa davanti al “Tribunale territorialmente competente” e fissando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
2. Con citazione in riassunzione notificata in data 13 giugno 2023, Pt_1
ha riassunto la causa davanti il Tribunale di Monza chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE E
PRELIMINARE 1) dichiarare improcedibile ex art.5 1 bis del D.Lvo pagina 2 di 9 403/2010 n.28 la domanda riconvenzionale. NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE 2) accogliere la domanda attrice e per l'effetto dichiarare che gli alberi piantati nel fondo di proprietà del convenuto sig CP_1
… non sono a distanza legale dal confine con il fondo di proprietà della
… e conseguentemente condannare il convenuto alla rimozione. Parte_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA 3) Condannare il convenuto a tagliare le piante ad altezza che non ecceda la sommità del muro divisorio (mt.
2,50). IN OGNI CASO, 4) Condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze di difesa, oltre oneri previdenziali ed IVA, ove non recuperabile”.
Il convenuto, si è costituito nel giudizio riassunto, CP_1
richiamando integralmente il proprio atto introduttivo davanti al Giudice di
Pace e riproponendo la domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione del proprio diritto a mantenere le piantumazioni alla distanza attuale.
Alla prima udienza le parti davano atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sulla domanda subordinata di parte attrice, avendo il convenuto “potato la siepe in conformità a quanto richiesto in via subordinata”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali e CTU e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2025 alla quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
All'udienza in data 15/01/2025 parte attrice così concludeva: “1) dichiarare improcedibile ex art.5 1 bis del D.Lvo 403/2010 n.28 la domanda riconvenzionale. NEL MERITO 2) rigettare infondata in fatto ed in diritto la domanda riconvenzionale. IN VIA ISTRUTTORIA … IN OGNI CASO 4) preso atto che dopo la notifica dell'atto di citazione è stata eseguito la potatura degli alberi piantati nel fondo di proprietà del convenuto sig. CP_1 pagina 3 di 9 e sito in Meda alla Via Santa Maria 137 con identificazione CP_1
catastale al foglio 1- part.
3- sub.701,702, 703 ad altezza che non eccede la sommità del muro divisorio con il fondo di proprietà della società attrice sito in Meda (Mi) alla Via Santa Maria 11 ed identificato Parte_1
catastalmente al NCEU del predetto Comune al foglio1- mappale 1/ sub.1 e n.
25 e 26 nel rispetto del disposto di cui all'art 892 ult. comma cod.civ., condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze di difesa, oltre oneri previdenziali ed IVA, ove non recuperabile, e porre a carico di parte convenuta i costi della CTU”.
Il procuratore della parte convenuta così precisava le conclusioni: “NEL
MERITO: respingersi le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i tutti motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta e sulla base delle risultanze della C.T.U. IN VIA RICONVENZIONALE: dichiarare acquisito per usucapione il diritto del convenuto di mantenere la siepe nella posizione attuale. Condannare parte attrice all'integrale rifusione delle spese di causa”.
3. Va innanzitutto affrontata la questione della procedibilità della riconvenzionale di usucapione.
Il convenuto, infatti, oltre al rigetto della domanda - stante l'applicabilità, al caso di specie, dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c. - ha opposto l'intervenuta usucapione ventennale del diritto a mantenere le piantumazioni alla distanza attuale. Ha, quindi, assunto che l'eventuale violazione delle distanze legali, laddove accertata, fosse giustificata a cagione dell'avvenuta usucapione.
Si tratta di una domanda di accertamento del proprio diritto al fine di paralizzare la pretesa avversaria e, come tale, il tribunale ritiene che rientri nell'alveo dell'eccezione riconvenzionale, che non esige l'osservanza delle formalità previste per la domanda riconvenzionale e per la quale, pertanto, non si pone una questione di procedibilità per mancato esperimento del tentativo pagina 4 di 9 obbligatorio di mediazione.
4. Nel merito, va premesso sin d'ora che si ritengono del tutto condivisibili le conclusioni cui perviene il CTU, dott.ssa Persona_1
nell'elaborato peritale depositato il 3 ottobre 2024, in quanto frutto di sopralluoghi, esame documentale e di argomentazioni logiche privi di vizi, salvo quanto meglio si dirà in seguito.
Invero, dalla lettura delle conclusioni del 14/01/2025 sembra che, proprio all'esito della consulenza tecnica, l'attrice abbia rinunciato a coltivare anche la domanda di accertamento della violazione delle distanze legali (l'interesse alla domanda subordinata era già venuto meno a seguito della potatura intervenuta in corso di causa, v. verbale del 14/12/2023), essendosi limitata a chiedere il rigetto della riconvenzionale di usucapione e la condanna del convenuto alla
“refusione di spese e competenze di difesa, oltre oneri previdenziali ed IVA, ove non recuperabile, e porre a carico di parte convenuta i costi della CTU”, una volta preso atto che “dopo la notifica dell'atto di citazione è stata eseguito la potatura degli alberi piantati nel fondo di proprietà del convenuto sig.
ad altezza che non eccede la sommità del muro Controparte_2
divisorio con il fondo di proprietà della società attrice … nel Parte_1
rispetto del disposto di cui all'art 892 ult. comma cod.civ.”.
La giurisprudenza ha affermato che la rinuncia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio.
La rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, pagina 5 di 9 che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Per l'orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce:
Cass. civile sez. VI, 03 ottobre 2018, n. 24083; Cass. civile sez. VI, 27 luglio
2018, n. 19907; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 aprile 2018, n. 8980; Cass. civile sez. VI, 11 agosto 2017, n. 20071; Cass. civile sez. trib., 04 agosto
2017, n. 19568; Cass. civile sez. II, 03 maggio 2017, n. 10728; Cass. civile,
Sezioni Unite, 28 aprile 2017, n. 10553; Cass. civile sez. II, 17 febbraio 2017,
n. 4257; Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. VI,
21 settembre 2016, n. 18530; Cass. civile sez. III, 09 giugno 2016, n. 11813;
Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio
2016, n. 3148; Cass. civile sez. II, 05 febbraio 2016, n. 2292; Cass. civile,
Sezioni Unite, 27 gennaio 2016, n. 1518; Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015,
n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Cass. civile sez. I, 02 aprile 2015, n. 6676; Cass. civile sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3598; Tribunale
Torino, sez. III civile, Sent. 10 maggio 2013 n. 3165; Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012,
n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 luglio 2010, n. 16150; Cass. civile, sez. III,
25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650;
Cass. civile, sez. III, 22 maggio 2006, n. 11931; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006; Cass. civile, sez. I, 07 marzo 2006, n. 4883; Cass. civile, sez. I, pagina 6 di 9 03 marzo 2006, n. 4714; Cass. civile, sez. lav., 07 settembre 2005, n. 17815;
Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. I, 10 settembre
2004, n. 18255; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2004, n.
13969; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 dicembre
2003, n. 18956; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., Sezioni Unite,
28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268;
Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio
1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez.
III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda subordinata, considerato che le parti hanno entrambe domandato una siffatta pronuncia, dando atto dell'intervenuta potatura;
relativamente alla domanda principale di violazione delle distanze legali - pur dovendosi registrare la non riproposizione della stessa in sede di scritti finali di parte attrice – il tribunale ritiene che le conclusioni complessivamente formulate dalle parti non siano tali da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le stesse e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte attrice.
5. Ciò posto, la prima domanda attorea è volta all'eliminazione di tutte le piante poste a distanza irregolare dal confine.
Il c.t.u. - con valutazione non censurata da alcuna parte - ha ritenuto che
“nel complesso la maggioranza delle piante che compongono la siepe la siepe non è a distanza legale dato che, stando al tipo di assetto vegetazionale e alla statuizione del codice – art. 892, comma 1, numero 3 – la distanza dovrebbe essere almeno di 50 cm”, tuttavia poiché tra le proprietà dei contendenti è pagina 7 di 9 presente un muro di confine e “poiché la siepe non eccede l'altezza della recinzione la quale è in forma di muro (cfr. § Articolazione formale dei luoghi a pag. 12 e § Sul confine a pag. 21), non si osserva il disposto dell'art. 892, comma 1, cc.”.
Invero, poiché è lecito, in forza dell'art. art. 892, comma 4, c.c., mantenere a distanza inferiore a quella legale piante che con eccedano l'altezza del muro comune posto a confine, nel caso di specie, “ritenuto che la recinzione – essendo in forma di muro – coincida con il confine (a meno dell'inevitabile spessore proprio del manufatto), al momento la siepe non viola il disposto civilistico per la sola caratteristica dell'altezza non eccedente l'altezza del muro” (pag. 20 della c.t.u.).
Le misurazioni effettuate in loco dal c.t.u. consentono, dunque, di concludere che il collocamento delle piante nella proprietà del convenuto è regolare, stante l'operatività dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c.
6. Il convenuto pretende poi di paralizzare la pretesa attorea mediante eccezione di usucapione del diritto di mantenere le piante a distanza minore di quella legale. Tale eccezione è infondata. Non vi è prova della maturazione del termine ventennale necessario ad usucapire. Il tecnico di parte convenuta afferma che la siepe “sembra piantumata, in loco, da oltre vent'anni” .
Nondimeno, il convenuto non ha precisato in quale giorno, né tantomeno in quale anno le piante sono state messe a dimora.
Quanto alle prove dichiarative offerte, esse non offrono elementi per appurare la maturazione del termine ventennale di usucapione, in quanto l'unico capitolo di prova è generico e non sufficientemente compendiato in ordine alle circostanze di verificazione del sinistro e al nesso di causa con la cosa in custodia (“vero che la siepe di lauroceraso situata nella proprietà del sig. lungo il confine con la proprietà di è stata CP_1 Parte_1
piantumata circa 30 anni fa”), oltre a risultare esplorativo, in difetto di idonea e specifica allegazione. pagina 8 di 9 7. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo;
la distribuzione della soccombenza tra le parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e di c.t.u., ferma la solidarietà delle parti versoi consulente tecnico.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da Parte_1
- respinge la domanda riconvenzionale del convenuto;
- ferma la solidarietà delle parti verso il c.t.u., dichiara le spese di lite e di consulenza tecnica, interamente compensate tra le parti.
Monza, 06/05/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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