TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di PObasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2212 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
(SP) il 28/03/1988;
• (C.F.: ), nato a [...] Persona_1 C.F._2 il 25/06/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato) e
[...] Persona_2
, nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_2 C.F._3
Rio Preto (SP) il 13/09/1985;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_1 C.F._4
Preto (SP) il 01/11/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e , Parte_2 Persona_3 nata in [...] il [...];
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Per_4 Controparte_1 C.F._5
Preto (SP) il 07/08/2015, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
e (come sopra generalizzati); Parte_2 Persona_3
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_3 C.F._6
OS do Rio Preto (SP) il 24/01/2005;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] il Parte_4 C.F._7
08/08/1990; • C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_5 C.F._8 do Rio Preto (SP) il 18/03/1987;
• (C.F.: ), nato in [...] Parte_6 C.F._9
a São OS do Rio Preto (SP) il 05/01/1999;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_2 C.F._10 il 14/09/1989;
• (569.688.278-16), nato in Brasile a [...] Controparte_3
(SP) il 10/04/2019, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] Controparte_2 Controparte_4 il 12/03/1988;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...]é (SP) il Controparte_5 C.F._11
15/08/1976;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_6 C.F._12
OS OS PO (SP) il 16/12/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
(come sopra generalizzato) ed Controparte_5 Persona_5
, nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_7 C.F._13 OS PO (SP) il 05/04/2003;
• (043.050.048-36), nata in Brasile a [...] Controparte_7
AU (SP) il 19/08/1961;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_8 C.F._14 do PO (SP) il 26/12/1986;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_8 C.F._15
AU (SP) il 24/06/1963;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_9 C.F._16
BE do PO (SP) il 04/10/1990;
• (C.F.: ), nato in [...] Controparte_10 CP_9 C.F._17
a Valinhos (SP) il 28/06/2000;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] CP_1 Controparte_9 C.F._18 do PO (SP) il 02/08/1988; tutti elettivamente domiciliati in Siracusa, via Tisia n. 24, presso lo studio dell'avv. Angelo Magni, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
: (C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_11 P.IVA_1 domiciliato ex lege in PObasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_11 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituita l'amministrazione resistente, contestando, nel merito, le avverse deduzioni, stante la mancata prova in merito alla nazionalità italiana dell'avo. L'amministrazione ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 10/09/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattanOSi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Bonefro Persona_6
(PObasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Infondata è, infatti, al riguardo, l'eccezione del resistente in merito alla mancata prova circa CP_11 la nazionalità italiana dell'avo (deduzione che poggia sull'asserita assenza di un'espressa dicitura, in tal senso, sull'atto di nascita del medesimo), atteso che la nazionalità italiana di Persona_6 si evince, in ogni caso, anche dal certificato di nascita del figlio , ove si legge che questi è Pt_6
“figlio legittimo del dichiarante e di , nativi della Provincia di PObasso, Persona_7
Italia, dove sono sposati” (cfr. documentazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_6 Persona_8
- da , ai di lui figli: Persona_8
o , nato il [...]; Persona_9
o nato il [...]; Persona_10
o , nato il [...]; Persona_11
- da , ai di lui figli: Persona_9
o , nato il [...]; Persona_12
o , nato il [...]; Persona_13
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_14 22/04/1989;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_15 19/11/1988;
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_12 Parte_1 28/03/1988;
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_1 Persona_1 25/06/2023;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_13
o nato il [...]; Parte_2
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_5 data 21/0272007; - da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o , nata il [...]; Controparte_1
o nato il [...]; Persona_16
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_14
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Controparte_2 07/05/2016;
o , nato il [...]; Parte_4
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Controparte_2 Controparte_3 10/04/2019;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_15
o nato il [...]; Parte_6
o nato il [...]; Parte_3
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_10
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_7 brasiliano in data 06/07/1985;
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Controparte_8 27/06/1987;
- da , alla di lei figlia, (odierna Controparte_7 Parte_8 ricorrente), nata il [...];
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_8
o nata il [...]; Persona_17
o nata il [...]; Controparte_9
o nato il [...]; Persona_18
- da , al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il [...]; Persona_11 Controparte_5
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_5
o , nato il [...]; Parte_7
o , nata il [...]. Parte_9
*** Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Sennonché, i ricorrenti hanno allegato – a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale – la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il consolato di San Paolo, a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa
Ebbene, l'incertezza in ordine alle tempistiche di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità Consolari derivante dall'enorme domanda, con conseguente presumibile lista di attesa anche di diversi anni (circa 11 anni: v. in tal senso, il doc. n. 26 allegato al ricorso, riproducente la relazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 30 gennaio 2023)
– lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_11 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita dall'amministrazione resistente, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di PObasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2212/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in PObasso, 14 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di PObasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2212 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
(SP) il 28/03/1988;
• (C.F.: ), nato a [...] Persona_1 C.F._2 il 25/06/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato) e
[...] Persona_2
, nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_2 C.F._3
Rio Preto (SP) il 13/09/1985;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_1 C.F._4
Preto (SP) il 01/11/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e , Parte_2 Persona_3 nata in [...] il [...];
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Per_4 Controparte_1 C.F._5
Preto (SP) il 07/08/2015, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
e (come sopra generalizzati); Parte_2 Persona_3
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_3 C.F._6
OS do Rio Preto (SP) il 24/01/2005;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] il Parte_4 C.F._7
08/08/1990; • C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_5 C.F._8 do Rio Preto (SP) il 18/03/1987;
• (C.F.: ), nato in [...] Parte_6 C.F._9
a São OS do Rio Preto (SP) il 05/01/1999;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_2 C.F._10 il 14/09/1989;
• (569.688.278-16), nato in Brasile a [...] Controparte_3
(SP) il 10/04/2019, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzata) e , nato in [...] Controparte_2 Controparte_4 il 12/03/1988;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...]é (SP) il Controparte_5 C.F._11
15/08/1976;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_6 C.F._12
OS OS PO (SP) il 16/12/2007, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
(come sopra generalizzato) ed Controparte_5 Persona_5
, nata in [...] il [...];
[...]
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_7 C.F._13 OS PO (SP) il 05/04/2003;
• (043.050.048-36), nata in Brasile a [...] Controparte_7
AU (SP) il 19/08/1961;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_8 C.F._14 do PO (SP) il 26/12/1986;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_8 C.F._15
AU (SP) il 24/06/1963;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_9 C.F._16
BE do PO (SP) il 04/10/1990;
• (C.F.: ), nato in [...] Controparte_10 CP_9 C.F._17
a Valinhos (SP) il 28/06/2000;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] CP_1 Controparte_9 C.F._18 do PO (SP) il 02/08/1988; tutti elettivamente domiciliati in Siracusa, via Tisia n. 24, presso lo studio dell'avv. Angelo Magni, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
: (C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_11 P.IVA_1 domiciliato ex lege in PObasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_11 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituita l'amministrazione resistente, contestando, nel merito, le avverse deduzioni, stante la mancata prova in merito alla nazionalità italiana dell'avo. L'amministrazione ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 10/09/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattanOSi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Bonefro Persona_6
(PObasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
Infondata è, infatti, al riguardo, l'eccezione del resistente in merito alla mancata prova circa CP_11 la nazionalità italiana dell'avo (deduzione che poggia sull'asserita assenza di un'espressa dicitura, in tal senso, sull'atto di nascita del medesimo), atteso che la nazionalità italiana di Persona_6 si evince, in ogni caso, anche dal certificato di nascita del figlio , ove si legge che questi è Pt_6
“figlio legittimo del dichiarante e di , nativi della Provincia di PObasso, Persona_7
Italia, dove sono sposati” (cfr. documentazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_6 Persona_8
- da , ai di lui figli: Persona_8
o , nato il [...]; Persona_9
o nato il [...]; Persona_10
o , nato il [...]; Persona_11
- da , ai di lui figli: Persona_9
o , nato il [...]; Persona_12
o , nato il [...]; Persona_13
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_14 22/04/1989;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_15 19/11/1988;
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_12 Parte_1 28/03/1988;
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_1 Persona_1 25/06/2023;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_13
o nato il [...]; Parte_2
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_5 data 21/0272007; - da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_2
o , nata il [...]; Controparte_1
o nato il [...]; Persona_16
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_14
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Controparte_2 07/05/2016;
o , nato il [...]; Parte_4
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Controparte_2 Controparte_3 10/04/2019;
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_15
o nato il [...]; Parte_6
o nato il [...]; Parte_3
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_10
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_7 brasiliano in data 06/07/1985;
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Controparte_8 27/06/1987;
- da , alla di lei figlia, (odierna Controparte_7 Parte_8 ricorrente), nata il [...];
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_8
o nata il [...]; Persona_17
o nata il [...]; Controparte_9
o nato il [...]; Persona_18
- da , al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il [...]; Persona_11 Controparte_5
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_5
o , nato il [...]; Parte_7
o , nata il [...]. Parte_9
*** Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna anteriori alle sentenze di incostituzionalità n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975, le quali (com'è noto) hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 10 della legge n. 555/1912 che prevedevano, rispettivamente, che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse unicamente per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10).
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Sennonché, i ricorrenti hanno allegato – a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale – la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il consolato di San Paolo, a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa
Ebbene, l'incertezza in ordine alle tempistiche di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità Consolari derivante dall'enorme domanda, con conseguente presumibile lista di attesa anche di diversi anni (circa 11 anni: v. in tal senso, il doc. n. 26 allegato al ricorso, riproducente la relazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 30 gennaio 2023)
– lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo agli odierni ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_11 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita dall'amministrazione resistente, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di PObasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2212/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_11 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in PObasso, 14 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo