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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA PE, Presidente MI LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5211/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5362/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119802450 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in motivazione Resistente/Appellato: Non costituito
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5362/2024, depositata il 19 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, Sez. 14, accoglieva, compensando le spese di lite, il ricorso proposto dalla PRC
Resistente_1 S.R.L. avverso la cartella di pagamento n. 9720220119802450 recante l'addebito di complessivi € 151.728,52 per IVA, sanzioni ed interessi a seguito di decadenza dal pagamento rateale dell'avviso bonario, emesso in sede di liquidazione automatizzata, ex art. 54 bis D.P.R.
633/72, della dichiarazione IVA 2017/2016.
Più in particolare, il primo giudice, premesso che la contribuente, già ammessa alla rateizzazione del debito, nel periodo di emergenza pandemica da Covid 19 aveva erroneamente fruito dell'ulteriore rateizzazione prevista dall'art. 97 D.L. 104/2020 anziché effettuare i versamenti entro le scadenze previste dall'art. 144 D.L. 34/2020, riteneva che i numerosi interventi normativi succedutisi nel periodo emergenziale per facilitare l'adempimento degli obblighi tributari, primo fra tutti quello dei versamenti, avrebbero dato vita ad un contesto nel quale sarebbe stato oggettivamente facile incorrere in errore confondendo, fra le diverse tipologie di versamento, quelle rientranti nella sospensione e quelle non rientranti, anche per via della ovvia scarsità di prassi amministrativa e di precedenti giurisprudenziali, e, conseguentemente, riteneva sussistenti le obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione delle norme che giustificavano la disapplicazione delle maggiori sanzioni derivanti dalla decadenza della rateizzazione del debito IVA, anno d'imposta 2016; per l'effetto, annullava la cartella di pagamento controversa limitatamente all'addebito di tali maggiori sanzioni.
Con atto spedito l'11 novembre 2024 alla controparte e depositato in pari data ha proposto appello la Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate.
Nel gravame si deduce l'inesistenza della situazione di obiettiva incertezza normativa ritenuta dal primo giudice stante anche l'emissione di documenti di prassi chiarificatori per cui “a fronte del mancato rispetto del piano di rateazione predisposto, la parte decadeva, così come normativamente previsto, dal beneficio del pagamento rateale e a sanzioni ridotte, con conseguente legittima iscrizione a ruolo degli importi che qui ci occupano (residuo imposte, oltre interessi, e sanzioni in misura piena su quanto ancora dovuto) e notifica della cartella di pagamento di interesse”.
Sulla base di tali argomentazioni si chiede, dunque, la riforma dell'appellata sentenza.
La contribuente non si è costituita.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il primo giudice ha riconosciuto corretta l'interpretazione dell'Amministrazione che ha comportato la decadenza della contribuente dalla rateazione e non
2 avendo la contribuente medesima, peraltro neanche costituitasi in giudizio, proposto al riguardo impugnazione, deve ritenersi che, sul punto, si sia formato il giudicato interno per cui l'unica questione devoluta a questo giudice concerne la configurabilità o meno della situazione di incertezza normativa quale motivo di disapplicazione delle maggiori sanzioni.
Così precisati i termini dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
La Corte di Cassazione, infatti, ha recentemente ribadito che, nel campo delle sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva “è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza e in modo univoco la norma giuridica in cui va sussunto il caso di specie.
[…] Essa è desumibile da alcuni «indici», quali, ad esempio: (1)la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
(2)la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
(3)la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
(4)la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; (5)l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
(6)la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
(7)l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
(8)il contrasto fra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
(9)il contrasto fra opinioni dottrinali;
(10)l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (cfr. Cass. n. 4411/2022, Cass. n. 9531/2021, Cass. n. 12798/2020, Cass. n. 4047/2019)” (Sez. 5, 16 gennaio 2025, n. 1054).
Orbene, alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali, non può ravvisarsi, nel caso di specie, la sussistenza di incertezza normativa in quanto, come evidenziato dall'Ufficio appellante,
l'Amministrazione aveva emesso la circolare n. 25/2020 del 20 Agosto 2020 nella quale al par. 3.5, intitolato “RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI
RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE
DICHIARAZIONI (articolo 144)”, veniva ampiamente chiarito, anche con il metodo di risposte a quesiti, il significato dell'art. 144 D.L. 34/2020, quale disposizione che disciplinava la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973
e 54-bis D.P.R. 633/1972), nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.
Ne consegue che non può considerarsi giustificata da una situazione di incertezza normativa la condotta della società contribuente, che ha regolamentato i termini dei propri versamenti sulla base del disposto dell'art. 97 D.L. 104/2020 laddove tale disposizione, come sottolineato dall'Ufficio,
3 riguardava tutt'altra materia, vale a dire i versamenti di ritenute, IVA, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza tra aprile e maggio 2020.
Il fatto che la contribuente abbia comunque provveduto ai versamenti d'imposta dovuti, benché a scadenze non corrette, e la circostanza che la contribuente, non costituendosi, non si sia opposta all'accoglimento dell'appello, integrano, valutate ne loro insieme, le ragioni per estendere anche al presente grado, pur nell'accoglimento del gravame. la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI IA MI PE MA
4
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA PE, Presidente MI LUIGI MARIA, Relatore CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5211/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 P.IVA_1 Srl -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5362/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119802450 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in motivazione Resistente/Appellato: Non costituito
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5362/2024, depositata il 19 aprile 2024, la Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, Sez. 14, accoglieva, compensando le spese di lite, il ricorso proposto dalla PRC
Resistente_1 S.R.L. avverso la cartella di pagamento n. 9720220119802450 recante l'addebito di complessivi € 151.728,52 per IVA, sanzioni ed interessi a seguito di decadenza dal pagamento rateale dell'avviso bonario, emesso in sede di liquidazione automatizzata, ex art. 54 bis D.P.R.
633/72, della dichiarazione IVA 2017/2016.
Più in particolare, il primo giudice, premesso che la contribuente, già ammessa alla rateizzazione del debito, nel periodo di emergenza pandemica da Covid 19 aveva erroneamente fruito dell'ulteriore rateizzazione prevista dall'art. 97 D.L. 104/2020 anziché effettuare i versamenti entro le scadenze previste dall'art. 144 D.L. 34/2020, riteneva che i numerosi interventi normativi succedutisi nel periodo emergenziale per facilitare l'adempimento degli obblighi tributari, primo fra tutti quello dei versamenti, avrebbero dato vita ad un contesto nel quale sarebbe stato oggettivamente facile incorrere in errore confondendo, fra le diverse tipologie di versamento, quelle rientranti nella sospensione e quelle non rientranti, anche per via della ovvia scarsità di prassi amministrativa e di precedenti giurisprudenziali, e, conseguentemente, riteneva sussistenti le obiettive condizioni di incertezza nell'interpretazione delle norme che giustificavano la disapplicazione delle maggiori sanzioni derivanti dalla decadenza della rateizzazione del debito IVA, anno d'imposta 2016; per l'effetto, annullava la cartella di pagamento controversa limitatamente all'addebito di tali maggiori sanzioni.
Con atto spedito l'11 novembre 2024 alla controparte e depositato in pari data ha proposto appello la Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate.
Nel gravame si deduce l'inesistenza della situazione di obiettiva incertezza normativa ritenuta dal primo giudice stante anche l'emissione di documenti di prassi chiarificatori per cui “a fronte del mancato rispetto del piano di rateazione predisposto, la parte decadeva, così come normativamente previsto, dal beneficio del pagamento rateale e a sanzioni ridotte, con conseguente legittima iscrizione a ruolo degli importi che qui ci occupano (residuo imposte, oltre interessi, e sanzioni in misura piena su quanto ancora dovuto) e notifica della cartella di pagamento di interesse”.
Sulla base di tali argomentazioni si chiede, dunque, la riforma dell'appellata sentenza.
La contribuente non si è costituita.
La causa è stata trattata il 4 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il primo giudice ha riconosciuto corretta l'interpretazione dell'Amministrazione che ha comportato la decadenza della contribuente dalla rateazione e non
2 avendo la contribuente medesima, peraltro neanche costituitasi in giudizio, proposto al riguardo impugnazione, deve ritenersi che, sul punto, si sia formato il giudicato interno per cui l'unica questione devoluta a questo giudice concerne la configurabilità o meno della situazione di incertezza normativa quale motivo di disapplicazione delle maggiori sanzioni.
Così precisati i termini dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
La Corte di Cassazione, infatti, ha recentemente ribadito che, nel campo delle sanzioni amministrative tributarie, l'incertezza normativa oggettiva “è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza e in modo univoco la norma giuridica in cui va sussunto il caso di specie.
[…] Essa è desumibile da alcuni «indici», quali, ad esempio: (1)la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
(2)la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
(3)la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
(4)la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; (5)l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
(6)la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
(7)l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
(8)il contrasto fra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
(9)il contrasto fra opinioni dottrinali;
(10)l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (cfr. Cass. n. 4411/2022, Cass. n. 9531/2021, Cass. n. 12798/2020, Cass. n. 4047/2019)” (Sez. 5, 16 gennaio 2025, n. 1054).
Orbene, alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali, non può ravvisarsi, nel caso di specie, la sussistenza di incertezza normativa in quanto, come evidenziato dall'Ufficio appellante,
l'Amministrazione aveva emesso la circolare n. 25/2020 del 20 Agosto 2020 nella quale al par. 3.5, intitolato “RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI
RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE
DICHIARAZIONI (articolo 144)”, veniva ampiamente chiarito, anche con il metodo di risposte a quesiti, il significato dell'art. 144 D.L. 34/2020, quale disposizione che disciplinava la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973
e 54-bis D.P.R. 633/1972), nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.
Ne consegue che non può considerarsi giustificata da una situazione di incertezza normativa la condotta della società contribuente, che ha regolamentato i termini dei propri versamenti sulla base del disposto dell'art. 97 D.L. 104/2020 laddove tale disposizione, come sottolineato dall'Ufficio,
3 riguardava tutt'altra materia, vale a dire i versamenti di ritenute, IVA, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza tra aprile e maggio 2020.
Il fatto che la contribuente abbia comunque provveduto ai versamenti d'imposta dovuti, benché a scadenze non corrette, e la circostanza che la contribuente, non costituendosi, non si sia opposta all'accoglimento dell'appello, integrano, valutate ne loro insieme, le ragioni per estendere anche al presente grado, pur nell'accoglimento del gravame. la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice per quanto di sua competenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Roma, 4 dicembre 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI IA MI PE MA
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