TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
IA Sebastiani Presidente rel.
ET Di ER GI
Maurizio Drigani GI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 1603/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nato il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 in persona dell'amministratore di sostegno Avv. MENCONI FRANCESCA, giusta autorizzazione del giudice tutelare, dott.ssa Forleo Barbara, del
5.6.2025 avv. MENCONI FRANCESCA
E
, nata il [...] in [...] Controparte_1
De MA (Repubblica Dominicana) e residente alla Spezia
Cod. Fisc. avv. MENCONI FRANCESCA C.F._2 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 28.8.2025 e in data 24.9.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 20.11.2025:
“Dichiarare la separazione personale tra le parti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.8.2025 e premettendo di aver contratto in data 16.3.2017 alla
Spezia matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 25 parte I anno 2017), di non aver avuto figli e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, , in persona del suo ADS, e Parte_1 [...]
hanno chiesto dichiararsi la loro separazione Controparte_2
personale.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 28.8.2025.
Il GI delegato ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti.
Con successiva istanza depositata in data 17.9.2025, le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato, le parti hanno quindi depositato nota scritta sostitutiva di udienza, sottoscritta dalle stesse, con la quale hanno
2 confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e l'assenza di condizioni di separazione.
Il pubblico ministero ha apposto nuovo visto in data 24.9.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato l'assenza di condizioni di separazione
Nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
generalizzati come in epigrafe Controparte_1
Nulla per le spese
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente estensore
IA AS
3