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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2771/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI AM SE, Presidente
RI TT, EL
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18751/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Difensore_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via IU Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249087183262000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17/12/2024, CF_Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 02/10/2024, con la quale era stato richiesto – a seguito di pregressi avvisi di accertamento emessi da Agenzia delle Entrate – il pagamento di ritenute non applicate dal proprio datore di lavoro in relazione a emolumenti corrisposti negli anni 2015 e 2016; ha dedotto che tali somme erano stati oggetto di separati avvisi di accertamento emessi nei confronti del datore di lavoro, oggetto di definizione agevolata da parte dello stesso.
A sostegno del ricorso deduceva quindi: 1) la non esigibilità delle somme stante la definizione agevolata operata da parte del debitore solidale;
2) l'illegittimità dell'intimazione in ordine alla parte relativa al debito maturato nel 2016 per mancata considerazione dei pagamenti eseguiti;
evidenziava, altresì, che analoghi atti di accertamento emessi nei confronti di altri dipendenti del medesimo datore di lavoro erano stati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell'ente impositore;
concludeva in conformità con tali deduzioni difensive.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma I, depositando memoria contenente controdeduzioni.
Nella stessa, chiedeva pregiudizialmente la riunione con il fascicolo n.1623/2015, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva;
nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi di ricorso in conseguenza del carattere solidale dell'obbligazione gravante sul sostituto d'imposta e sul sostituto;
esponendo, in ordine alle argomentazioni di controparte, che il sostituto – all'esito della definizione agevolata – aveva corrisposto solo parzialmente le somme concordate e che solo all'esito del pagamento definitivo poteva collegarsi l'effetto estintivo dedotto dal ricorrente.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l'istanza di riunione operata dalla parte resistente, in quanto non corredata da adeguati elementi documentali inerenti alla pendenza e all'oggetto del giudizio rispetto al quale è stato dedotto il rapporto di connessione.
Nel merito, le deduzioni di parte ricorrente sono fondate.
Risulta dagli atti che i crediti azionati nei confronti dell'odierno ricorrente sono stati oggetto di definizione agevolata da parte del sostituto d'imposta, ai sensi dell'art.1, commi 186 e 231, della l. n.197 del 2022. A tale proposito, la Corte di legittimità ha enunciato il principio per cui il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il fisco, con conseguente applicabilità della relativa disciplina, ivi compreso l'art. 1306 cod. civ., riguardante l'estensione del giudicato, che non è preclusa né dalla diversità della fonte normativa delle obbligazioni facente capo al sostituto o al sostituito, né dal carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall'art. 1294 cod. civ., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido, in ragione dell'unicità della prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente;
risultandone, nel caso particolare esaminato dalla Corte, che la definizione agevolata operata dal sostituto d'imposta, con riferimento al mancato versamento della ritenuta d'acconto per compensi da lavoro dipendente, spiega i propri effetti anche nei confronti del dipendente sostituito (Sez. 5, Sentenza n. 19034 del 10/09/2014); conseguendone che, in presenza della definizione medesima e del venire meno del rapporto di solidarietà passiva, non assume alcuna valenza nei confronti del sostituito l'omesso adempimento rispetto al piano di rateazione pattuito dal sostituto con l'ente impositore.
Il ricorso va quindi accolto.
Consegue la condanna della resistente al rimborso delle spese nei confronti della parte ricorrente, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (terzo scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
condanna Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma I al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in € 120,00 per esborsi ed € 2.300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
AT MA IU AN AM
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI AM SE, Presidente
RI TT, EL
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18751/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Difensore_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via IU Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249087183262000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 17/12/2024, CF_Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 02/10/2024, con la quale era stato richiesto – a seguito di pregressi avvisi di accertamento emessi da Agenzia delle Entrate – il pagamento di ritenute non applicate dal proprio datore di lavoro in relazione a emolumenti corrisposti negli anni 2015 e 2016; ha dedotto che tali somme erano stati oggetto di separati avvisi di accertamento emessi nei confronti del datore di lavoro, oggetto di definizione agevolata da parte dello stesso.
A sostegno del ricorso deduceva quindi: 1) la non esigibilità delle somme stante la definizione agevolata operata da parte del debitore solidale;
2) l'illegittimità dell'intimazione in ordine alla parte relativa al debito maturato nel 2016 per mancata considerazione dei pagamenti eseguiti;
evidenziava, altresì, che analoghi atti di accertamento emessi nei confronti di altri dipendenti del medesimo datore di lavoro erano stati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell'ente impositore;
concludeva in conformità con tali deduzioni difensive.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma I, depositando memoria contenente controdeduzioni.
Nella stessa, chiedeva pregiudizialmente la riunione con il fascicolo n.1623/2015, per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva;
nel merito, deduceva l'infondatezza dei motivi di ricorso in conseguenza del carattere solidale dell'obbligazione gravante sul sostituto d'imposta e sul sostituto;
esponendo, in ordine alle argomentazioni di controparte, che il sostituto – all'esito della definizione agevolata – aveva corrisposto solo parzialmente le somme concordate e che solo all'esito del pagamento definitivo poteva collegarsi l'effetto estintivo dedotto dal ricorrente.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l'istanza di riunione operata dalla parte resistente, in quanto non corredata da adeguati elementi documentali inerenti alla pendenza e all'oggetto del giudizio rispetto al quale è stato dedotto il rapporto di connessione.
Nel merito, le deduzioni di parte ricorrente sono fondate.
Risulta dagli atti che i crediti azionati nei confronti dell'odierno ricorrente sono stati oggetto di definizione agevolata da parte del sostituto d'imposta, ai sensi dell'art.1, commi 186 e 231, della l. n.197 del 2022. A tale proposito, la Corte di legittimità ha enunciato il principio per cui il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il fisco, con conseguente applicabilità della relativa disciplina, ivi compreso l'art. 1306 cod. civ., riguardante l'estensione del giudicato, che non è preclusa né dalla diversità della fonte normativa delle obbligazioni facente capo al sostituto o al sostituito, né dal carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall'art. 1294 cod. civ., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido, in ragione dell'unicità della prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente;
risultandone, nel caso particolare esaminato dalla Corte, che la definizione agevolata operata dal sostituto d'imposta, con riferimento al mancato versamento della ritenuta d'acconto per compensi da lavoro dipendente, spiega i propri effetti anche nei confronti del dipendente sostituito (Sez. 5, Sentenza n. 19034 del 10/09/2014); conseguendone che, in presenza della definizione medesima e del venire meno del rapporto di solidarietà passiva, non assume alcuna valenza nei confronti del sostituito l'omesso adempimento rispetto al piano di rateazione pattuito dal sostituto con l'ente impositore.
Il ricorso va quindi accolto.
Consegue la condanna della resistente al rimborso delle spese nei confronti della parte ricorrente, che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (terzo scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
condanna Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Roma I al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che liquida in € 120,00 per esborsi ed € 2.300,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 18 febbraio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
AT MA IU AN AM