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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cosenza
Seconda Sezione Civile
Verbale della causa R.G. N. 667/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
ER HI
Oggi, all'udienza del 4/12/2025, davanti al dott. Giuseppe Mercurio, giudice di pace addetto all'Ufficio per il processo e delegato per la decisione dal giudice titolare, dott.ssa Ermanna Grossi, sono comparsi:
Per , l'avv. Lucia Bugliari, sostituito dall'avv. Maria Rosa Bugliari. Parte_1
Per , LEGALE RAPPRESENTANTE DEL RISTORANTE Parte_2 [...]
, l'avv. Anna Francesca Gagliardi. Controparte_3
Co Per l'avv. Eugenio Lucchetta, in sostituzione dell'avv. Francesco Parte_3
Vulcano.
Le parti discutono e si riportano ognuno ai propri scritti difensivi, insistendo nelle rispettive richieste e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice
dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 1 a 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Gop, Dott. Giuseppe Mercurio, addetto all'Ufficio del processo, giusto decreto Presidenziale n. 52/2025 e, delegato dal GI, Dott.ssa Ermanna Grossi alla decisione della presente causa, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 667/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Mariarosa Bugliari;
- ATTRICE - CONTRO Controparte_5
P.I. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 nta l'Avv. Anna Francesca Gagliardi;
- CONVENUTA - e con la chiamata in causa di (C.F. ), quale successore della già Controparte_2 P.IVA_2
ra difesa dall'Avv. Francesco Controparte_6 zia- Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c. Causa decisa in data 04.12.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies cpc Conclusioni delle parti: Come da atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_5 er sentirlo cond
[...]
23.499,00, subiti a seguito di una caduta avvenuta in data 18 aprile 2022 all'interno dei locali del convenuto. L'attrice ha esposto che, mentre si trovava nel ristorante per il pranzo del Lunedì dell'Angelo e si accingeva a ballare, rovinava a terra a causa di "qualche goccia di olio e di acqua sul pavimento, probabilmente caduta dai piatti di portata" A seguito della caduta, riportava lesioni personali (frattura scomposta del polso sinistro e frattura del 4° e 5° dito della mano destra), per le quali ha chiesto il ristoro patrimoniale e non patrimoniale, fondando la propria domanda sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Pag. 2 a 6 Si è costituita in giudizio la società convenuta, Controparte_5
la quale ha contestato integralmente la d
[...]
In via pregiudiziale, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione della disciplina sulla negoziazione assistita, deducendo che l'invito era stato inoltrato dall'attrice solo dopo la notifica dell'atto di citazione [Nel merito, ha negato ogni addebito, evidenziando l'incertezza della stessa narrazione attorea circa la causa della caduta ("probabilmente") e asserendo la perfetta pulizia e assenza di scivolosità del pavimento. Ha, inoltre, chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, all'epoca (ora Controparte_7 [...]
, per essere oma CP_2 ta la terza chiamata la quale ha aderito alle Controparte_2 difese della convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via preliminare, ha sollevato diverse eccezioni relative al rapporto assicurativo, tra cui la mancata prova del contratto, la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952, co. 3, c.c. e l'inoperatività della polizza per il tipo di attività (sala da ballo) nel cui contesto si sarebbe verificato il sinistro. Nel merito della domanda principale, ha eccepito la carenza di prova sul nesso causale e ha invocato, quale causa di esclusione della responsabilità, il caso fortuito integrato dalla condotta imprudente della stessa danneggiata. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e l'escussione di testimoni. La causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'udienza del 04.12.2025 dinnanzi al Gop Dott. Giuseppe Mercurio, previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive. All'udienza del 04.12.2025, dinnanzi al Gop Dott. Giuseppe Mercurio, la causa veniva decisa previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Sull'eccezione di inutilizzabilità della prova testimoniale di parte attrice In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, di inammissibilità e inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese dai testi di parte attrice, Sig.re e , Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 2 ottobre 2025. Le parti r o l'intimazione ai testi per la precedente udienza del 27 giugno 2025, alla quale i medesimi non erano comparsi, era stata effettuata dal difensore attoreo mediante consegna a mani, modalità non prevista dall'art. 250 c.p.c. Hanno, pertanto, qualificato tale notifica come "inesistente" e insanabile, con conseguente decadenza della parte dalla prova e inutilizzabilità delle deposizioni successivamente assunte . Il Giudice, a questo punto, meglio valutata la situazione, conclude che, l'eccezione sollevata dalla parte convenuta e dalla terza chiamata, è meritevole
Pag. 3 a 6 di accoglimento e, conseguentemente l'ordinanza ammissiva della prova emessa all'udienza del 2 ottobre 2025, deve essere revocata e, le deposizioni rese in quella sede devono essere dichiarate inutilizzabili ai fini della presente decisione. L'art. 250, comma 3, c.p.c. disciplina le modalità con cui il difensore può provvedere direttamente all'intimazione dei testimoni, stabilendo che essa "può essere effettuata tramite l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo di telefax". La norma elenca tassativamente le forme consentite al difensore per l'esercizio di tale potere, escludendo altre modalità, quale la consegna a mani, che è invece propria dell'ufficiale giudiziario. La notificazione eseguita da un soggetto privo del relativo potere (c.d. "carenza di potere") non integra una mera nullità, sanabile con il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., bensì una giuridica inesistenza. Un atto processuale è inesistente quando è compiuto in forme talmente aliene al modello legale da non potersi neppure ricondurre alla categoria di appartenenza. Nel caso di specie, il difensore, procedendo alla consegna a mani dell'intimazione, ha agito al di fuori dei poteri conferitigli dalla legge, ponendo in essere un'attività non qualificabile come "notificazione" ai sensi dell'art. 250 c.p.c. Ne consegue che l'intimazione ai testi e per l'udienza del 27 giugno Tes_1 Tes_2
2025 deve considerarsi giuridicamente inesistente. La mancata comparizione dei testi a tale udienza, non essendo stata preceduta da una rituale intimazione, ha determinato la decadenza di parte attrice dalla prova, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c. Sul merito della domanda La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. L'attrice ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per i danni cagionati dalla cosa. Per l'accoglimento della domanda, il danneggiato è onerato della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia (il pavimento del ristorante) e l'evento dannoso (la caduta) cfr Cass. Civ. Sez. 3 n. 26142/2023. Una volta provato tale nesso, il custode può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ossia un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che abbia interrotto il nesso causale. Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato stesso, qualora essa sia stata idonea, da sola, a provocare l'evento. Nel caso di specie, il quadro probatorio offerto dall'attrice, epurato dalle dichiarazioni testimoniali ritenute inutilizzabili, risulta del tutto insufficiente a dimostrare il predetto nesso causale. Le dichiarazioni dei testi di parte attrice, anche se fossero state considerate utilizzabili, non sarebbero state comunque dirimenti, dal momento che, nulla di concreto e rilevante avrebbero aggiunto al quadro probatorio offerto dall'attrice. Invero l'incertezza e, la contraddittorietà emergente dalle loro dichiarazioni è simile a quella che caratterizza la
Pag. 4 a 6 prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione laddove si afferma che la caduta sarebbe avvenuta in conseguenza di "qualche goccia di olio e di acqua sul pavimento, probabilmente caduta dai piatti di portata". Parte attrice non ha provato l'efficienza causale della res (pavimento) prospettata, né, è stato provato che, lo stato dei luoghi presentasse peculiarità particolari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene. La presenza di elementi estranei sul pavimento non è stata allegata da parte attrice e, non è emersa dalle dichiarazioni testimoniali. Invece è stato rilevato dal giudice nelle dichiarazioni della teste di parte attrice Testimone_2
(considerate inutilizzabili di poi per le ragioni di cui in parte m ospiti della struttura hanno continuato a ballare anche dopo la caduta dell'attrice. Né, sono emersi elementi per poter affermare che dopo la caduta dell'attrice, il pavimento è stato pulito per consentire agli ospiti di poter danzare nuovamente. I testi di parte convenuta hanno precisato che nella parte della sala riservata al ballo, non passano i camerieri per servire le portate. Tali dichiarazioni unitamente alla mancata allegazione da parte attrice di elementi estranei sul pavimento, consentono a questo giudice di concludere logicamente che, la caduta è stata la conseguenza di una condotta gravemente colposa della parte attrice che, vale ad interrompere il nesso di causalità e rileva quale caso fortuito ex art. 2051 cc (Cass. Sez. 3 n. 15187/2025) L'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, Sig.
, non ha avuto esito confessorio;
al contrario, egli ha negato che Parte_2 se scivoloso e ha precisato che nella zona adibita al ballo non vi sono tavoli, rendendo meno plausibile la caduta di liquidi dai piatti Le testimonianze ammesse, rese dai testi di parte convenuta, hanno corroborato la tesi difensiva. Il teste dipendente in servizio quel giorno, ha Testimone_3 dichiarato che "il pav ulito". Analogamente, il teste Tes_4
, all'epoca cameriere di sala, ha riferito che "il pavimento era pul
[...]
"i camerieri da lì non passano essendo un punto dedicato al ballo" A fronte di tali risultanze, la domanda dell'attrice rimane sfornita di prova. Non è stato dimostrato l'elemento oggettivo che avrebbe reso pericolosa la cosa in custodia, ovvero la presenza di una sostanza scivolosa sul pavimento. La mera allegazione di tale circostanza, in assenza di riscontri probatori, non è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna. La documentazione medica prodotta è idonea a comprovare le lesioni subite, ma non a dimostrare che esse siano state causalmente determinate da una condizione di pericolo imputabile al custode. In conclusione, non essendo stato provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, la domanda di risarcimento deve essere rigettata. Il rigetto della domanda principale assorbe l'esame della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, nonché le eccezioni preliminari sollevate da quest'ultima in ordine al rapporto assicurativo. Sulle spese di lite
Pag. 5 a 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e, sono poste a carico dell'attrice, Sig.ra
. Esse vengono liquidate come in dispositivo, in favore Parte_1 uta e della terza chiamata, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori, Avv. Anna Francesca Gagliardi e Avv. Francesco Vulcano, che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- In accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta e terza chiamata, revoca l'ordinanza del 2 ottobre 2025 nella parte in cui ha ammesso la prova testimoniale con i testi e Testimone_1 Testimone_2
e, per l'effetto, dichiara le deposizioni da es a decisione.
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_5
-
[...] nei c Controparte_5
Controparte_2
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di e di Controparte_5 Controparte_5
,00, Controparte_2 ario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi difensori, Avv. Anna Francesca Gagliardi e Avv. Francesco Vulcano, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Cosenza in data 04.12.2025 IL GOP
Dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 6 a 6
Seconda Sezione Civile
Verbale della causa R.G. N. 667/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
ER HI
Oggi, all'udienza del 4/12/2025, davanti al dott. Giuseppe Mercurio, giudice di pace addetto all'Ufficio per il processo e delegato per la decisione dal giudice titolare, dott.ssa Ermanna Grossi, sono comparsi:
Per , l'avv. Lucia Bugliari, sostituito dall'avv. Maria Rosa Bugliari. Parte_1
Per , LEGALE RAPPRESENTANTE DEL RISTORANTE Parte_2 [...]
, l'avv. Anna Francesca Gagliardi. Controparte_3
Co Per l'avv. Eugenio Lucchetta, in sostituzione dell'avv. Francesco Parte_3
Vulcano.
Le parti discutono e si riportano ognuno ai propri scritti difensivi, insistendo nelle rispettive richieste e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice
dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 1 a 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Gop, Dott. Giuseppe Mercurio, addetto all'Ufficio del processo, giusto decreto Presidenziale n. 52/2025 e, delegato dal GI, Dott.ssa Ermanna Grossi alla decisione della presente causa, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 667/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Mariarosa Bugliari;
- ATTRICE - CONTRO Controparte_5
P.I. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 nta l'Avv. Anna Francesca Gagliardi;
- CONVENUTA - e con la chiamata in causa di (C.F. ), quale successore della già Controparte_2 P.IVA_2
ra difesa dall'Avv. Francesco Controparte_6 zia- Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c. Causa decisa in data 04.12.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies cpc Conclusioni delle parti: Come da atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_5 er sentirlo cond
[...]
23.499,00, subiti a seguito di una caduta avvenuta in data 18 aprile 2022 all'interno dei locali del convenuto. L'attrice ha esposto che, mentre si trovava nel ristorante per il pranzo del Lunedì dell'Angelo e si accingeva a ballare, rovinava a terra a causa di "qualche goccia di olio e di acqua sul pavimento, probabilmente caduta dai piatti di portata" A seguito della caduta, riportava lesioni personali (frattura scomposta del polso sinistro e frattura del 4° e 5° dito della mano destra), per le quali ha chiesto il ristoro patrimoniale e non patrimoniale, fondando la propria domanda sulla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Pag. 2 a 6 Si è costituita in giudizio la società convenuta, Controparte_5
la quale ha contestato integralmente la d
[...]
In via pregiudiziale, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione della disciplina sulla negoziazione assistita, deducendo che l'invito era stato inoltrato dall'attrice solo dopo la notifica dell'atto di citazione [Nel merito, ha negato ogni addebito, evidenziando l'incertezza della stessa narrazione attorea circa la causa della caduta ("probabilmente") e asserendo la perfetta pulizia e assenza di scivolosità del pavimento. Ha, inoltre, chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, all'epoca (ora Controparte_7 [...]
, per essere oma CP_2 ta la terza chiamata la quale ha aderito alle Controparte_2 difese della convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via preliminare, ha sollevato diverse eccezioni relative al rapporto assicurativo, tra cui la mancata prova del contratto, la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952, co. 3, c.c. e l'inoperatività della polizza per il tipo di attività (sala da ballo) nel cui contesto si sarebbe verificato il sinistro. Nel merito della domanda principale, ha eccepito la carenza di prova sul nesso causale e ha invocato, quale causa di esclusione della responsabilità, il caso fortuito integrato dalla condotta imprudente della stessa danneggiata. La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta e l'escussione di testimoni. La causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata all'udienza del 04.12.2025 dinnanzi al Gop Dott. Giuseppe Mercurio, previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive. All'udienza del 04.12.2025, dinnanzi al Gop Dott. Giuseppe Mercurio, la causa veniva decisa previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Sull'eccezione di inutilizzabilità della prova testimoniale di parte attrice In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, di inammissibilità e inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese dai testi di parte attrice, Sig.re e , Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 2 ottobre 2025. Le parti r o l'intimazione ai testi per la precedente udienza del 27 giugno 2025, alla quale i medesimi non erano comparsi, era stata effettuata dal difensore attoreo mediante consegna a mani, modalità non prevista dall'art. 250 c.p.c. Hanno, pertanto, qualificato tale notifica come "inesistente" e insanabile, con conseguente decadenza della parte dalla prova e inutilizzabilità delle deposizioni successivamente assunte . Il Giudice, a questo punto, meglio valutata la situazione, conclude che, l'eccezione sollevata dalla parte convenuta e dalla terza chiamata, è meritevole
Pag. 3 a 6 di accoglimento e, conseguentemente l'ordinanza ammissiva della prova emessa all'udienza del 2 ottobre 2025, deve essere revocata e, le deposizioni rese in quella sede devono essere dichiarate inutilizzabili ai fini della presente decisione. L'art. 250, comma 3, c.p.c. disciplina le modalità con cui il difensore può provvedere direttamente all'intimazione dei testimoni, stabilendo che essa "può essere effettuata tramite l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo di telefax". La norma elenca tassativamente le forme consentite al difensore per l'esercizio di tale potere, escludendo altre modalità, quale la consegna a mani, che è invece propria dell'ufficiale giudiziario. La notificazione eseguita da un soggetto privo del relativo potere (c.d. "carenza di potere") non integra una mera nullità, sanabile con il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., bensì una giuridica inesistenza. Un atto processuale è inesistente quando è compiuto in forme talmente aliene al modello legale da non potersi neppure ricondurre alla categoria di appartenenza. Nel caso di specie, il difensore, procedendo alla consegna a mani dell'intimazione, ha agito al di fuori dei poteri conferitigli dalla legge, ponendo in essere un'attività non qualificabile come "notificazione" ai sensi dell'art. 250 c.p.c. Ne consegue che l'intimazione ai testi e per l'udienza del 27 giugno Tes_1 Tes_2
2025 deve considerarsi giuridicamente inesistente. La mancata comparizione dei testi a tale udienza, non essendo stata preceduta da una rituale intimazione, ha determinato la decadenza di parte attrice dalla prova, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c. Sul merito della domanda La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. L'attrice ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode per i danni cagionati dalla cosa. Per l'accoglimento della domanda, il danneggiato è onerato della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia (il pavimento del ristorante) e l'evento dannoso (la caduta) cfr Cass. Civ. Sez. 3 n. 26142/2023. Una volta provato tale nesso, il custode può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il caso fortuito, ossia un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che abbia interrotto il nesso causale. Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato stesso, qualora essa sia stata idonea, da sola, a provocare l'evento. Nel caso di specie, il quadro probatorio offerto dall'attrice, epurato dalle dichiarazioni testimoniali ritenute inutilizzabili, risulta del tutto insufficiente a dimostrare il predetto nesso causale. Le dichiarazioni dei testi di parte attrice, anche se fossero state considerate utilizzabili, non sarebbero state comunque dirimenti, dal momento che, nulla di concreto e rilevante avrebbero aggiunto al quadro probatorio offerto dall'attrice. Invero l'incertezza e, la contraddittorietà emergente dalle loro dichiarazioni è simile a quella che caratterizza la
Pag. 4 a 6 prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione laddove si afferma che la caduta sarebbe avvenuta in conseguenza di "qualche goccia di olio e di acqua sul pavimento, probabilmente caduta dai piatti di portata". Parte attrice non ha provato l'efficienza causale della res (pavimento) prospettata, né, è stato provato che, lo stato dei luoghi presentasse peculiarità particolari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene. La presenza di elementi estranei sul pavimento non è stata allegata da parte attrice e, non è emersa dalle dichiarazioni testimoniali. Invece è stato rilevato dal giudice nelle dichiarazioni della teste di parte attrice Testimone_2
(considerate inutilizzabili di poi per le ragioni di cui in parte m ospiti della struttura hanno continuato a ballare anche dopo la caduta dell'attrice. Né, sono emersi elementi per poter affermare che dopo la caduta dell'attrice, il pavimento è stato pulito per consentire agli ospiti di poter danzare nuovamente. I testi di parte convenuta hanno precisato che nella parte della sala riservata al ballo, non passano i camerieri per servire le portate. Tali dichiarazioni unitamente alla mancata allegazione da parte attrice di elementi estranei sul pavimento, consentono a questo giudice di concludere logicamente che, la caduta è stata la conseguenza di una condotta gravemente colposa della parte attrice che, vale ad interrompere il nesso di causalità e rileva quale caso fortuito ex art. 2051 cc (Cass. Sez. 3 n. 15187/2025) L'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, Sig.
, non ha avuto esito confessorio;
al contrario, egli ha negato che Parte_2 se scivoloso e ha precisato che nella zona adibita al ballo non vi sono tavoli, rendendo meno plausibile la caduta di liquidi dai piatti Le testimonianze ammesse, rese dai testi di parte convenuta, hanno corroborato la tesi difensiva. Il teste dipendente in servizio quel giorno, ha Testimone_3 dichiarato che "il pav ulito". Analogamente, il teste Tes_4
, all'epoca cameriere di sala, ha riferito che "il pavimento era pul
[...]
"i camerieri da lì non passano essendo un punto dedicato al ballo" A fronte di tali risultanze, la domanda dell'attrice rimane sfornita di prova. Non è stato dimostrato l'elemento oggettivo che avrebbe reso pericolosa la cosa in custodia, ovvero la presenza di una sostanza scivolosa sul pavimento. La mera allegazione di tale circostanza, in assenza di riscontri probatori, non è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna. La documentazione medica prodotta è idonea a comprovare le lesioni subite, ma non a dimostrare che esse siano state causalmente determinate da una condizione di pericolo imputabile al custode. In conclusione, non essendo stato provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, la domanda di risarcimento deve essere rigettata. Il rigetto della domanda principale assorbe l'esame della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, nonché le eccezioni preliminari sollevate da quest'ultima in ordine al rapporto assicurativo. Sulle spese di lite
Pag. 5 a 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e, sono poste a carico dell'attrice, Sig.ra
. Esse vengono liquidate come in dispositivo, in favore Parte_1 uta e della terza chiamata, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori, Avv. Anna Francesca Gagliardi e Avv. Francesco Vulcano, che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- In accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta e terza chiamata, revoca l'ordinanza del 2 ottobre 2025 nella parte in cui ha ammesso la prova testimoniale con i testi e Testimone_1 Testimone_2
e, per l'effetto, dichiara le deposizioni da es a decisione.
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_5
-
[...] nei c Controparte_5
Controparte_2
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di e di Controparte_5 Controparte_5
,00, Controparte_2 ario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi difensori, Avv. Anna Francesca Gagliardi e Avv. Francesco Vulcano, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Cosenza in data 04.12.2025 IL GOP
Dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 6 a 6