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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7781 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 29.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 19476/2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente a [...], rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonietta Chiariello (C.F.:
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA) C.F._2 alla via Roma 157;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
- Convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il signor ha esposto di aver presentato in data 27.02.2024 domanda per il Parte_1 riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità; negati i benefici in via amministrativa, ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n. RG 27741/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello status di handicap grave dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con relativa condanna alla corresponsione dei ratei. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
*
1 Nel merito, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale del ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, formulando una diagnosi lacunosa ed in contrasto con la documentazione medica in atti. In particolare, la parte ricorrente ha rilevato che l'ausiliare avrebbe errato nel valutare l'incidenza che le affezioni hanno sulla capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita nonché sullo stato di handicap. Ebbene, l'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. sulla base dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha ritenuto il ricorrente affetto dalle seguenti menomazioni:
“Apparato genito-urinario: K prostatico ad alto rischio (anno 2023), esiti di prostatectomia per adenocarcinoma con successivo trattamento radioterapico e chemioterapico. Apparato oculare: esiti di carcinoma epidermoide congiuntiva occhio destro. Apparato tegumentario: esiti di melanoma in regione addominale escisso e trattato con radio e chemio-terapia circa 5 aa fa. Apparato respiratorio: OSA di grado severo in terapia domiciliare con CPAP con insufficienza respiratoria, BPCO in enfisema bilaterale. Apparato osteo-articolare: artrite psoriasica, algie diffuse con discopatie multiple, coxartrosi marcata, PTG dx e sx (marzo e dicembre 2024), osteoporosi diffusa in soggetto con deambulazione sensibilmente ridotta. Apparato vascolare: arteriosclerosi degli arti inferiori, ipertensione arteriosa. Apparato gastrointestinale: esiti di colecistectomia ed emorroidectomia. Apparato psichiatrico: sindrome ansioso-depressiva". Ciò posto, in base alle patologie accertate e alla loro ricaduta funzionale, l'ausiliare ha ritenuto il periziando un soggetto invalido nella misura del 100%, le cui menomazioni “non determinano, in isolamento o in associazione, la abolizione della deambulazione autonoma
o della capacità di eseguire autonomamente gli atti quotidiani”. Per quanto attiene ai benefici di cui alla Legge 104/92, il consulente ha poi precisato che
“Per quanto analizzato e discusso non sono stati evidenziati gravi e non compensabili deficit delle funzioni cognitive, motorie e sensoriali. Sono possibili, quantomeno in considerazione dell'età, l'esecuzione di attività della sfera individuale e in quella di relazione, quali fare piccoli acquisti, sostenere normali relazioni interpersonali, ovvero provvedere autonomamente all'organizzazione e alla messa in atto delle azioni di cura necessarie per il trattamento delle patologie sofferte. Si ritiene pertanto che la minorazione fisica sia tale per cui si possa definire lo stato di portatore di handicap come da articolo 3, comma 1, Legge 104/1992 ma non come da articolo 3, comma 3, Legge 104/1992”. Il nominato consulente ha, dunque, concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92. Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo la parte ricorrente dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né la sussistenza di una disabilità grave, rilevante ai sensi del citato art. 3, comma 3, della L. 104/92. Invero, risulta infondata l'eccezione sollevata in sede di opposizione, secondo cui il CTU non avrebbe sufficientemente valutato le implicazioni delle patologie che lo renderebbero assolutamente inidoneo a compiere in autonomia la maggior parte degli atti della vita quotidiana. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, le valutazioni eseguite dal CTU sarebbero contraddittorie in relazione alle difficoltà di deambulazione riscontrate. In particolare, risulta infondata la doglianza relativa alla presunta genericità della disamina eseguita dal CTU con riferimento alla patologia afferente all'apparato respiratorio,
2 risultante da due certificazioni mediche del 24.10.2024 prodotte nel procedimento di ATP, che diagnosticano una OSA di grado grave in CPAP domiciliare notturno, rispetto alla quale, a detta del ricorrente, testimoniano “una condizione clinica tutt'altro che trascurabile di cui il consulente nulla dice ne fa menzione nell'elaborato peritale”. Dall'esame dei predetti certificati medici, rilasciati a seguito di visita di controllo eseguita presso l'Ambulatorio di Pneumologia e Fisiopatologia respiratoria dell' CP_2
emerge, invero, che la terapia domiciliare prescritta per la patologia respiratoria
[...] (“trattamento ventilatorio notturno a pressione positiva continua in maschera nasale”), in buona aderenza terapeutica da parte del paziente, ha mostrato “adeguata correzione degli eventi ipo/apnoici e della sonnolenza diurna residua”. Le limitazioni indicate dal ricorrente nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita in ambito extra murario, poi, non determinano una impossibilità ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. Il consulente ha sul punto eseguito puntuale esame obiettivo, precisando che il paziente presenta: “Respiro: eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto durante la visita. FVT: normotrasmesso. SpO2 in aa: 95%”, indicando poi, a pag. 5 della perizia, nel novero delle menomazioni accertate, anche quelle relative all'apparato respiratorio: “OSA di grado severo in terapia domiciliare con CPAP con insufficienza respiratoria, BPCO in enfisema bilaterale”. L'ausiliario ha, inoltre, precisato, sulla base dell'esame obiettivo eseguito, che “Il periziando si trova in condizioni generali buone;
giunge allo studio con accompagnatore e bastone, si muove con un certo impaccio nel setting di studio se senza bastone, rimuove ed indossa scarpe e pantaloni in autonomia con qualche difficoltà. Il tono-trofismo muscolare degli aass e degli aaii risulta rispettivamente normale e lievemente ridotto. L'orientamento risulta buono nello spazio, nel tempo e nella persona;
buona la coordinazione motoria anche fine: oppone pollice a 2o-5° dito con sufficiente destrezza con ambo le mani. Il ragionamento critico risulta buono, l'ideazione è congrua, comprende le domande poste ed i comandi impartiti, fornendo risposte verbali e motorie coerenti. La capacità di mantenere la stazione eretta prolungata risulta autonoma ed efficiente. I passaggi posturali dalla posizione assisa alla ortostasi e dalla posizione supina a quella assisa risultano autonomi senza particolari difficoltà. La deambulazione è a piccoli passi ed in modo incerto, con continua ricerca di appoggio se senza ausili;
efficace in ambito domestico ed extradomestico se con singolo appoggio. In merito alla capacità di lavarsi e vestirsi si consideri che il raggiungimento e la manipolazione di piccoli oggetti (es. indumenti, posate), ovvero il raggiungimento con le mani delle varie parti del corpo (es. gli arti inferiori e la schiena) risultano possibili con media difficoltà; la funzione dei distretti articolari più compromessi è sufficientemente vicariata dalle strutture la cui limitazione algo-funzionale è minore. In merito alla capacità di cucinare, non sussistono impedimenti di rilievo, quantomeno all'esecuzione di azioni non complesse. In merito alla capacità di attendere ad occupazioni fisicamente non impegnative, non sussistono impedimenti metabolici, cardio-polmonari o muscolari di rilievo. In merito alla capacità di assumere farmaci, il soggetto può essere considerato autonomo nell'organizzazione della terapia (necessitando al più di una supervisione occasionale e non continua). In merito alla capacità di usare il telefono, non sussistono impedimenti di rilievo, se non quelli legati all'età del soggetto ed all'utilizzo di tecnologia più o meno avanzata”. Il consulente ha, dunque, correttamente valutato il complessivo quadro clinico della parte ricorrente, avendo eseguito un esame obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di
3 valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita. Invero, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. Lo stato di handicap riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92). Ebbene, le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione, dunque, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie. La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare della parte ricorrente. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
4 Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata a corredo del ricorso introduttivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto. NAPOLI, 29.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
5
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 29.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 19476/2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente a [...], rappresentato e C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonietta Chiariello (C.F.:
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA) C.F._2 alla via Roma 157;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
- Convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
Il signor ha esposto di aver presentato in data 27.02.2024 domanda per il Parte_1 riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità; negati i benefici in via amministrativa, ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n. RG 27741/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello status di handicap grave dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con relativa condanna alla corresponsione dei ratei. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
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1 Nel merito, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale del ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, formulando una diagnosi lacunosa ed in contrasto con la documentazione medica in atti. In particolare, la parte ricorrente ha rilevato che l'ausiliare avrebbe errato nel valutare l'incidenza che le affezioni hanno sulla capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita nonché sullo stato di handicap. Ebbene, l'ausiliare nominato nella fase di ATP, dott. sulla base dell'esame Persona_1 della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha ritenuto il ricorrente affetto dalle seguenti menomazioni:
“Apparato genito-urinario: K prostatico ad alto rischio (anno 2023), esiti di prostatectomia per adenocarcinoma con successivo trattamento radioterapico e chemioterapico. Apparato oculare: esiti di carcinoma epidermoide congiuntiva occhio destro. Apparato tegumentario: esiti di melanoma in regione addominale escisso e trattato con radio e chemio-terapia circa 5 aa fa. Apparato respiratorio: OSA di grado severo in terapia domiciliare con CPAP con insufficienza respiratoria, BPCO in enfisema bilaterale. Apparato osteo-articolare: artrite psoriasica, algie diffuse con discopatie multiple, coxartrosi marcata, PTG dx e sx (marzo e dicembre 2024), osteoporosi diffusa in soggetto con deambulazione sensibilmente ridotta. Apparato vascolare: arteriosclerosi degli arti inferiori, ipertensione arteriosa. Apparato gastrointestinale: esiti di colecistectomia ed emorroidectomia. Apparato psichiatrico: sindrome ansioso-depressiva". Ciò posto, in base alle patologie accertate e alla loro ricaduta funzionale, l'ausiliare ha ritenuto il periziando un soggetto invalido nella misura del 100%, le cui menomazioni “non determinano, in isolamento o in associazione, la abolizione della deambulazione autonoma
o della capacità di eseguire autonomamente gli atti quotidiani”. Per quanto attiene ai benefici di cui alla Legge 104/92, il consulente ha poi precisato che
“Per quanto analizzato e discusso non sono stati evidenziati gravi e non compensabili deficit delle funzioni cognitive, motorie e sensoriali. Sono possibili, quantomeno in considerazione dell'età, l'esecuzione di attività della sfera individuale e in quella di relazione, quali fare piccoli acquisti, sostenere normali relazioni interpersonali, ovvero provvedere autonomamente all'organizzazione e alla messa in atto delle azioni di cura necessarie per il trattamento delle patologie sofferte. Si ritiene pertanto che la minorazione fisica sia tale per cui si possa definire lo stato di portatore di handicap come da articolo 3, comma 1, Legge 104/1992 ma non come da articolo 3, comma 3, Legge 104/1992”. Il nominato consulente ha, dunque, concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92. Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo la parte ricorrente dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né la sussistenza di una disabilità grave, rilevante ai sensi del citato art. 3, comma 3, della L. 104/92. Invero, risulta infondata l'eccezione sollevata in sede di opposizione, secondo cui il CTU non avrebbe sufficientemente valutato le implicazioni delle patologie che lo renderebbero assolutamente inidoneo a compiere in autonomia la maggior parte degli atti della vita quotidiana. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, le valutazioni eseguite dal CTU sarebbero contraddittorie in relazione alle difficoltà di deambulazione riscontrate. In particolare, risulta infondata la doglianza relativa alla presunta genericità della disamina eseguita dal CTU con riferimento alla patologia afferente all'apparato respiratorio,
2 risultante da due certificazioni mediche del 24.10.2024 prodotte nel procedimento di ATP, che diagnosticano una OSA di grado grave in CPAP domiciliare notturno, rispetto alla quale, a detta del ricorrente, testimoniano “una condizione clinica tutt'altro che trascurabile di cui il consulente nulla dice ne fa menzione nell'elaborato peritale”. Dall'esame dei predetti certificati medici, rilasciati a seguito di visita di controllo eseguita presso l'Ambulatorio di Pneumologia e Fisiopatologia respiratoria dell' CP_2
emerge, invero, che la terapia domiciliare prescritta per la patologia respiratoria
[...] (“trattamento ventilatorio notturno a pressione positiva continua in maschera nasale”), in buona aderenza terapeutica da parte del paziente, ha mostrato “adeguata correzione degli eventi ipo/apnoici e della sonnolenza diurna residua”. Le limitazioni indicate dal ricorrente nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita in ambito extra murario, poi, non determinano una impossibilità ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. Il consulente ha sul punto eseguito puntuale esame obiettivo, precisando che il paziente presenta: “Respiro: eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto durante la visita. FVT: normotrasmesso. SpO2 in aa: 95%”, indicando poi, a pag. 5 della perizia, nel novero delle menomazioni accertate, anche quelle relative all'apparato respiratorio: “OSA di grado severo in terapia domiciliare con CPAP con insufficienza respiratoria, BPCO in enfisema bilaterale”. L'ausiliario ha, inoltre, precisato, sulla base dell'esame obiettivo eseguito, che “Il periziando si trova in condizioni generali buone;
giunge allo studio con accompagnatore e bastone, si muove con un certo impaccio nel setting di studio se senza bastone, rimuove ed indossa scarpe e pantaloni in autonomia con qualche difficoltà. Il tono-trofismo muscolare degli aass e degli aaii risulta rispettivamente normale e lievemente ridotto. L'orientamento risulta buono nello spazio, nel tempo e nella persona;
buona la coordinazione motoria anche fine: oppone pollice a 2o-5° dito con sufficiente destrezza con ambo le mani. Il ragionamento critico risulta buono, l'ideazione è congrua, comprende le domande poste ed i comandi impartiti, fornendo risposte verbali e motorie coerenti. La capacità di mantenere la stazione eretta prolungata risulta autonoma ed efficiente. I passaggi posturali dalla posizione assisa alla ortostasi e dalla posizione supina a quella assisa risultano autonomi senza particolari difficoltà. La deambulazione è a piccoli passi ed in modo incerto, con continua ricerca di appoggio se senza ausili;
efficace in ambito domestico ed extradomestico se con singolo appoggio. In merito alla capacità di lavarsi e vestirsi si consideri che il raggiungimento e la manipolazione di piccoli oggetti (es. indumenti, posate), ovvero il raggiungimento con le mani delle varie parti del corpo (es. gli arti inferiori e la schiena) risultano possibili con media difficoltà; la funzione dei distretti articolari più compromessi è sufficientemente vicariata dalle strutture la cui limitazione algo-funzionale è minore. In merito alla capacità di cucinare, non sussistono impedimenti di rilievo, quantomeno all'esecuzione di azioni non complesse. In merito alla capacità di attendere ad occupazioni fisicamente non impegnative, non sussistono impedimenti metabolici, cardio-polmonari o muscolari di rilievo. In merito alla capacità di assumere farmaci, il soggetto può essere considerato autonomo nell'organizzazione della terapia (necessitando al più di una supervisione occasionale e non continua). In merito alla capacità di usare il telefono, non sussistono impedimenti di rilievo, se non quelli legati all'età del soggetto ed all'utilizzo di tecnologia più o meno avanzata”. Il consulente ha, dunque, correttamente valutato il complessivo quadro clinico della parte ricorrente, avendo eseguito un esame obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di
3 valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita. Invero, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. Lo stato di handicap riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92). Ebbene, le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione, dunque, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie. La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare della parte ricorrente. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
4 Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata a corredo del ricorso introduttivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto. NAPOLI, 29.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
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