TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/11/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2262 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.01.1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina Telesca (c.f.
) presso il cui studio sito in Napoli alla via Toledo, 156, C.F._2
elettivamente domicilia come da procura in atti;
E
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
rappresenta e difesa dall' avv. Rosanna Dama
(c.f. ) presso il cui studio sito in Napoli al viale della C.F._4
Costituzione, Isola G1, elettivamente domicilia come da procura in atti;
pagina 1 di 5 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate il 31-10-2025, le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 15-07-2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 5-6-2025 e Parte_1
premettevano di aver contratto matrimonio in data 7 gennaio 2012 in Parte_2
AS (Atto n. 1, Parte II, S.A., anno 2012) dalla cui unione nasceva il figlio
[...]
(nato a [...], Lituania il 17.11.2011) e, che venuta meno l'affectio Persona_1
coniugalis le parti addivenivano alla separazione, definita con sentenza n. 3118/2023 del
14-07-2023 (RG n. 10801/2021) del Tribunale di Napoli Nord;
pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate il 31-10-2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 15-07-2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di pagina 2 di 5 comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Napoli Nord in data 4-4-2023, nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 3118 pubbl. il 14 luglio 2023 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
1. Il figlio minore , nato il [...]viene affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
2. Il figlio minore avrà la sua residenza privilegiata presso la madre nella abitazione sita in AS (NA) alla Via Paolo Piccirillo n. 5/7. Ogni eventuale futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori;
3. Il padre incontrerà il figlio secondo il seguente calendario: a) il martedì e il giovedì di ogni settimana- con possibilità d modifica concordata delle giornate in caso di impedimento del minore e di impegni lavorativi dei genitori-dalle 16,00 alle 20.00, nonché a settimane alterne dal sabato alle 16 alla domenica alle 20; b) per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro il 15 giugno di ciascun anno;
c) alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio, d) ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Al bis;
e) in via alternata il giorno dell'onomastico e del compleanno del minore;
f) il giorno della Festa del Papà mentre la festa della mamma andrà trascorsa con la madre anche nei weekend di spettanza del padre, il tutto compatibilmente alle esigenze del minore e salvo diverso accordo tra i coniugi, prevedendo altresì che il minore trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, compatibilmente alle esigenze lavorative delle parti e nel tempo nel quale vi sarà il festeggiamento;
pagina 3 di 5
4. statuire che il sig. corrisponderà alla sig.ra - entro il giorno 27 di ogni Pt_1 Pt_2
mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla beneficiaria, già comunicato al sig. - l'assegno di euro 350,50 mensili (euro trecentocinquanta/50), Pt_1
oltre rivalutazione annuale a mezzo indici ISTAT come per legge, quale contributo al mantenimento del figlio minore;
5. ciascun genitore parteciperà nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie inerenti al figlio, come da Protocollo del Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019. Dette spese straordinarie, se anticipate integralmente da uno dei genitori verranno rimborsate dall'altro alla presentazione di giustificativi di spesa entro la fine del mese in corso. I genitori concordano che il figlio verrà iscritto alla scuola pubblica, salvo diverso eventuale futuro accordo;
6. stabilire, altresì, che l'assegno unico sarà percepito, come attualmente già avviene, integralmente dalla sig.ra ; Pt_2
7. Nessun provvedimento è a prendersi in ordine all'assegnazione della casa coniugale atteso che la stessa è detenuta dalla sig.ra a titolo di comodato gratuito Parte_2
per di proprietà della di lei madre sig.ra . Parte_3
8. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
9. I coniugi, nell'esercizio della loro autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili e mobili registrati facenti parte del pregresso regime di comunione ordinaria;
10. Compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole il tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
pagina 4 di 5 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASORIA il 7-1-2012 da (nato a [...] il Parte_1
27.01.1973) e, (c.f. ) nata a [...] Parte_2 C.F._3
il 27.02.1973, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASORIA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto
n. 1, Parte II, S.A., anno 2012) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 06-11-2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5