Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 335
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa pronuncia su punti decisivi e difetto di motivazione

    La Corte rileva che la notifica della cartella di pagamento presupposta all'iscrizione ipotecaria è risultata regolare e che l'eccezione di prescrizione è infondata.

  • Rigettato
    Erronea valutazione della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che la relata di notifica della cartella di pagamento, proveniente da un pubblico ufficiale, faccia piena prova fino a querela di falso e che non sia necessario produrre l'intera cartella.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi erariali

    La Corte ritiene infondata l'eccezione di prescrizione, dato che la notifica dell'avviso di intimazione di pagamento ha interrotto la prescrizione e tale avviso è stato notificato ritualmente.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento

    La Corte osserva che non vi è prova del passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe annullato l'avviso di intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi

    La Corte rigetta l'appello nel suo complesso, ritenendo infondate tutte le eccezioni sollevate.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per tardività

    La Corte rigetta l'appello nel suo complesso, ritenendo fondata la regolarità della notifica della cartella e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello per sussistenza di atto impositivo definitivo

    La Corte rigetta l'appello nel suo complesso, ritenendo fondata la regolarità della notifica della cartella e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione.

  • Accolto
    Regolarità della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che la relata di notifica della cartella di pagamento, proveniente da un pubblico ufficiale, faccia piena prova fino a querela di falso e che non sia necessario produrre l'intera cartella.

  • Accolto
    Interruzione della prescrizione mediante avviso di intimazione

    La Corte ritiene che la notifica dell'avviso di intimazione di pagamento abbia interrotto la prescrizione e che tale avviso sia stato notificato ritualmente secondo la procedura per l'irreperibilità assoluta.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale per crediti erariali, sanzioni e interessi

    La Corte rigetta l'appello nel suo complesso, ritenendo infondate tutte le eccezioni sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 335
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 335
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo