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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2725/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14168/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202200003800000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202200003800000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202200003800000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7369/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.4.2025, Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dal dott. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di I Grado di Napoli n. 14168/3/2024, depositata il 18.10.2024 choiedendone la riforma con vittoria di spese.
Preliminarmente, l'appellante eccepiva l'omessa pronuncia dei primi giudici in merito a punti decisivi della controversia, con conseguente difetto di motivazione della sentenza.
Aggiungeva, poi, che la Corte di I Grado aveva valutato erroneamente la documentazione probatoria depositata dalla contribuente riguardante la notifica della cartella di pagamento n. 07120160029322041000
e dell'avviso di intimazione di pagamento n. 07120229015199871000.
In particolare, a giudizio della contribuente, i primi giudici avevano erroneamente cosiderato valida la notifica della cartella di pagamento sopraindicata, nonostante dall'aviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD) , rispedita al mittente per mancata consegna, non risultasse chiaramente, contrariamente a quanto previsto dall'art. 23 del regolamento postale, la specifica indicazione relativa alle circostanze di fatto che ne avevano impedito la consegna al destinatario . Inoltre, l''appelante aggiungeva che l'avviso di ricevimento non presnetava alcun timbro postale , nè tantomeno il numero identificativo della cartella o altro elemento che consentisse di provare la trasmissione della raccomandata informativa.
Ancora, l'appellante eccepiva l'erronea decisione dei giudici di primo grado in merito alla eccezione di prescrizione, ateso che nel caso in esame si trattava di tributi erarali relativa all'anno 2012 e dunque ampiamente prescritti, stante la mancata notifica della cartella di pagamento, atto prodromico rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 11.10.2023, dopo 11 anni.
Allo stesso modo, secondo l'appellante, risultava erronea la decisione dei primi giudici con riferimento all'intimazione di pagamento sopraindicata , considerato atto idoneo ad interrompere la prescrizione, nonostante tale avviso era stato tempestivamente impugnato e con sentenza passata in giudicato annullato per mancata notifica della cartella di pagamento n. 07120160029322041000.
Infine, l'appellante eccepiva la omessa pronunzia dei primi giudici in ordine alla prescrizione maturata delle sanzioni e degli interessi che non seguendo il termine prescrizionale decennale previsto per i tributi erariali, seguirebbero la prescrizione quinquennale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Preliminarmente, l'Agenzia eccepiva inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli articoli
19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92. In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dalla contribuente appellante l'atto impugnato era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come poteva evincersi dalla documentazione allegata.
Accertato questo indefettibile presupposto di fatto, appariva evidente che l'appello doveva essere dichiarato inammissbile , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs., proprio per la preventiva sussistenza di un atto impositivo prodromico, l'unico vero atto impugnabile quale è, appunto, la cartella, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e, pertanto, divenutoirrimediabilmente definitivo. In ordine, poi, all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, l'Ader rappresentava che la stessa era stata correttamente notificata, come risultava dagli atti depositati in giudizio.
In primo luogo, sottolineava l'Ader che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussisterebbe un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, e ciò secondo leì conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017.
Nel merito, l'Agenzia evidenziava che la cartella 07120160029322041000 era stata notificata in data
5/08/2016, come da relata in atti allegata.
Quanto alla valenza della suddetta relata l'ufficio evidenziava che tale documento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico (articolo 2700 c.c.) e le attestazioni in esso contenute farebbero piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr. Cassazione, pronunce
5349/2017, 1197/2017, 7052/2016, 4219/2016, 2118/2016, 240822015 e 18892/2015).
In merito, poi, alla interruzione della prescrizione della cartella , da parte dell'Agente della SI, con la notifica dell'avviso di intimazione 07120229015199871 del 24/6/2023, l'Ufficio ribadiva che tale atto risultava idoneo ad interrompere la prescrizione .
Infine, con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi, l'Ader richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale i crediti erariali si prescrivono in dieci anni e con loro anche gli accessori, quali sanzioni e interessi che segueno l'ordinario termine di prescrizione ed ai quali non si applica il termine breve quinquennale atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Preliminarmente evidenzia il Collegio che dalla documentazione in atti emerge la regolare notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata dalla contribuente. Invero, la cartella 07120160029322041000 risulta notificata in data 5/08/2016, come da relata in atti allegata.
Quanto alla valenza della suddetta si osserva che tale documento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico ( ex articolo 2700 c.c.) e le attestazioni in esso contenute fanno piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr. Cassazione, pronunce 5349/2017,
1197/2017, 7052/2016, 4219/2016, 2118/2016, 240822015 e 18892/2015).
Inoltre, non sussiste alcun onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017.
Tanto premesso e stante la regolare notifica della cartella soprainidcata deve ritenersi assolutamente infondata anche l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione risultando agli atti l'interruzione della stessa a seguito della notifica all'intimazione di pagamento sopraindicata , considerato atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Tale avviso risulta notificato secondo la procedura per l'irreperibilità assoluta. Infatti il messo ha attestato che il 17 maggio 2023 la destinataria era sconosciuta in Luogo_1, alla Indirizzo_1 e il nome non era presente né al citofono, né alle cassette postali. Conseguentemente, il messo ha provveduto al deposito dell'intimazione presso il Comune di Luogo_1, che ha attestato che l'atto è stato affiso all'Albo dal 23 giugno 2023 al 13 luglio 2023. La notifica è rituale e si è perfezionata nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale” (Cass. n. 16696/2023),
e da tale data è iniziata nuovamente a decorrere la prescrizione, atteso che l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, che non era decorsa al momento della notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria.
L'appellante ha eccepito che tale avviso di intimazione di pagamento risulta annullato con la sentenza della
Corte di giustizia di I Grado di Napoli n. 90985/7/2024 depositata il 10.6.2024 che allega in atti, tuttavia va osservato che non vi è prova del passaggio in giudicato di tale decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2000,00 in favore del difensore dell'ADER dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2725/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14168/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
3 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202200003800000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202200003800000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202200003800000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7369/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.4.2025, Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dal dott. Difensore_1 proponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di I Grado di Napoli n. 14168/3/2024, depositata il 18.10.2024 choiedendone la riforma con vittoria di spese.
Preliminarmente, l'appellante eccepiva l'omessa pronuncia dei primi giudici in merito a punti decisivi della controversia, con conseguente difetto di motivazione della sentenza.
Aggiungeva, poi, che la Corte di I Grado aveva valutato erroneamente la documentazione probatoria depositata dalla contribuente riguardante la notifica della cartella di pagamento n. 07120160029322041000
e dell'avviso di intimazione di pagamento n. 07120229015199871000.
In particolare, a giudizio della contribuente, i primi giudici avevano erroneamente cosiderato valida la notifica della cartella di pagamento sopraindicata, nonostante dall'aviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD) , rispedita al mittente per mancata consegna, non risultasse chiaramente, contrariamente a quanto previsto dall'art. 23 del regolamento postale, la specifica indicazione relativa alle circostanze di fatto che ne avevano impedito la consegna al destinatario . Inoltre, l''appelante aggiungeva che l'avviso di ricevimento non presnetava alcun timbro postale , nè tantomeno il numero identificativo della cartella o altro elemento che consentisse di provare la trasmissione della raccomandata informativa.
Ancora, l'appellante eccepiva l'erronea decisione dei giudici di primo grado in merito alla eccezione di prescrizione, ateso che nel caso in esame si trattava di tributi erarali relativa all'anno 2012 e dunque ampiamente prescritti, stante la mancata notifica della cartella di pagamento, atto prodromico rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 11.10.2023, dopo 11 anni.
Allo stesso modo, secondo l'appellante, risultava erronea la decisione dei primi giudici con riferimento all'intimazione di pagamento sopraindicata , considerato atto idoneo ad interrompere la prescrizione, nonostante tale avviso era stato tempestivamente impugnato e con sentenza passata in giudicato annullato per mancata notifica della cartella di pagamento n. 07120160029322041000.
Infine, l'appellante eccepiva la omessa pronunzia dei primi giudici in ordine alla prescrizione maturata delle sanzioni e degli interessi che non seguendo il termine prescrizionale decennale previsto per i tributi erariali, seguirebbero la prescrizione quinquennale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Preliminarmente, l'Agenzia eccepiva inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli articoli
19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92. In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dalla contribuente appellante l'atto impugnato era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale in esso indicata, come poteva evincersi dalla documentazione allegata.
Accertato questo indefettibile presupposto di fatto, appariva evidente che l'appello doveva essere dichiarato inammissbile , anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs., proprio per la preventiva sussistenza di un atto impositivo prodromico, l'unico vero atto impugnabile quale è, appunto, la cartella, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e, pertanto, divenutoirrimediabilmente definitivo. In ordine, poi, all'eccezione di omessa/irrituale notifica della cartella, l'Ader rappresentava che la stessa era stata correttamente notificata, come risultava dagli atti depositati in giudizio.
In primo luogo, sottolineava l'Ader che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento, non sussisterebbe un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, e ciò secondo leì conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017.
Nel merito, l'Agenzia evidenziava che la cartella 07120160029322041000 era stata notificata in data
5/08/2016, come da relata in atti allegata.
Quanto alla valenza della suddetta relata l'ufficio evidenziava che tale documento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico (articolo 2700 c.c.) e le attestazioni in esso contenute farebbero piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr. Cassazione, pronunce
5349/2017, 1197/2017, 7052/2016, 4219/2016, 2118/2016, 240822015 e 18892/2015).
In merito, poi, alla interruzione della prescrizione della cartella , da parte dell'Agente della SI, con la notifica dell'avviso di intimazione 07120229015199871 del 24/6/2023, l'Ufficio ribadiva che tale atto risultava idoneo ad interrompere la prescrizione .
Infine, con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi, l'Ader richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale i crediti erariali si prescrivono in dieci anni e con loro anche gli accessori, quali sanzioni e interessi che segueno l'ordinario termine di prescrizione ed ai quali non si applica il termine breve quinquennale atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Preliminarmente evidenzia il Collegio che dalla documentazione in atti emerge la regolare notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata dalla contribuente. Invero, la cartella 07120160029322041000 risulta notificata in data 5/08/2016, come da relata in atti allegata.
Quanto alla valenza della suddetta si osserva che tale documento, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico ( ex articolo 2700 c.c.) e le attestazioni in esso contenute fanno piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr. Cassazione, pronunce 5349/2017,
1197/2017, 7052/2016, 4219/2016, 2118/2016, 240822015 e 18892/2015).
Inoltre, non sussiste alcun onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017.
Tanto premesso e stante la regolare notifica della cartella soprainidcata deve ritenersi assolutamente infondata anche l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione risultando agli atti l'interruzione della stessa a seguito della notifica all'intimazione di pagamento sopraindicata , considerato atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Tale avviso risulta notificato secondo la procedura per l'irreperibilità assoluta. Infatti il messo ha attestato che il 17 maggio 2023 la destinataria era sconosciuta in Luogo_1, alla Indirizzo_1 e il nome non era presente né al citofono, né alle cassette postali. Conseguentemente, il messo ha provveduto al deposito dell'intimazione presso il Comune di Luogo_1, che ha attestato che l'atto è stato affiso all'Albo dal 23 giugno 2023 al 13 luglio 2023. La notifica è rituale e si è perfezionata nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale” (Cass. n. 16696/2023),
e da tale data è iniziata nuovamente a decorrere la prescrizione, atteso che l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, che non era decorsa al momento della notifica del preavviso d'iscrizione ipotecaria.
L'appellante ha eccepito che tale avviso di intimazione di pagamento risulta annullato con la sentenza della
Corte di giustizia di I Grado di Napoli n. 90985/7/2024 depositata il 10.6.2024 che allega in atti, tuttavia va osservato che non vi è prova del passaggio in giudicato di tale decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2000,00 in favore del difensore dell'ADER dichiaratosi anticipatario.