Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 2
In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l'applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali, ma legittima, purtuttavia, il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi (per essere questi ultimi, comunque, manifestazioni di volontà i cui effetti sono direttamente determinati dalla norma che li disciplina), con la conseguenza che anche l'attività interpretativa dell'atto di costituzione in mora si traduce in un indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione - tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito da detto giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all'atto in esame -, ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione per incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario notificante è sanata, per raggiungimento dello scopo "ex tunc", dalla notificazione del controricorso, anche se questa è effettuata apparentemente in ritardo oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., essendo il controricorso egualmente tempestivo e ammissibile, atteso che la notificazione della impugnazione, in quanto viziata, non può determinare la decorrenza del termine utile per la sua proposizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. FRANCO PONTORIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato BRASCHI FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato SORESI BORDINI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA SE, AV IA, OS ZO, CH OV quale procuratrice di CH SE, ZA RO in rappresentanza figlio minore NI TE, RA LI, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che li difende unitamente all'avvocato PAGLIARI GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
AV IA PIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 296/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 17/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Francesco BARASCHI , difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giuseppe AMBRANO, per delega dell'avv. Sanino M., depositati in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 1991 IO AN, LA VA, AR PI VA, RE CA, VA BO, quale procuratrice di IO BO, OS NZ, quale legale rappresentante del figlio minore EO BE, e LI RA - premesso che erano proprietari di unità abitative site nell'edificio condominiale "Le Ginestre" in Provenzano di AR;
che il geometra Alfonso Ponticelli, incaricato da essi condomini della verifica dello stato della copertura dell'edificio, aveva accertato che, per vizi di fabbricazione, le tegole erano in gran parte "sgretolate" provocando copiose infiltrazioni di acque meteoriche nelle unità abitative immediatamente sottostanti detta opera di copertura;
che responsabile, ai sensi dell'art. 1669 c.c., di quei gravi vizi della stessa nonché dei danni conseguenti era IM RB, costruttore dell'edificio e venditore delle unità abitative nonché "pro quo" delle parti comuni del fabbricato medesimo - convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di AR, il RB perché fosse condannato al risarcimento dei danni in loro favore nella misura di L. 40.000.000.
Costituitosi nel giudizio, il convenuto eccepì: il difetto di legittimazione degli attori nella richiesta di risarcimento dell'intero danno potendo essi ottenere il ristoro nei limiti delle rispettive quote proprietarie, nonché la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 1669 c.c.; nel merito, negò l'esistenza dei gravi vizi e comunque la propria responsabilità.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale adito, con sentenza del 21 novembre 1994, rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione degli attori nonché di decadenza dall'azione e di prescrizione del diritto, avendo ritenuto il RB responsabile del grave difetto costruttivo e dei danni conseguenti lo condannò al pagamento della somma di L. 40.000.000 richiesta dagli attori nonché delle spese del giudizio.
Adita con il gravame del RB, resistito dal AN e degli altri attori, la corte d'appello di Bologna, espletata una consulenza tecnica d'ufficio diretta alla verifica del grave difetto costruttivo denunziato ed alla liquidazione dei danni conseguenti, in riforma parziale della pronunzia del tribunale, ha determinato questi in complessive L. 37.368.815 ed ha condannato il RB a risarcirli in favore di ciascuno degli appellati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al condominio nonché alla rifusione di tre quarti delle spese dei due gradi di giudizio avendo compensato fra le parti il residuo quarto.
In particolare, per quel che in questa sede rileva, ha osservato la corte territoriale che inutilmente il RB si era doluto del rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto ex art. 1669 c.c. sotto il profilo della inidoneità della nota del 3 maggio 1990 ad interrompere il termine prescrizionale non contenendo questa alcuna intimazione ad adempiere P obbligazione di garanzia. Non ha considerato l'appellante che alla nota, diretta dal legale del condominio a quello del RB e del seguente tenore letterale "Nel dichiarare la disponibilità del Condominio ad un nuovo incontro, le preciso che, decorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento della presente, mi riterrò libero di ogni piu utile amministrativa", era allegata altra nota sottoscritta da tutti i condomini nella quale, fra gli altri vizi, era espressamente indicato quello relativo alla copertura dell'edificio che esigeva un suo rifacimento con richiesta di risarcimento dei danni conseguenti: il contenuto del documento nel suo complesso costituiva un vera e propria costituzione in mora del debitore con invito ad adempiere in un certo termine.
Inutilmente altresì il RB ha eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione del contraddittorio avendo il consulente tecnico d'ufficio redatto la relazione sulla scorta di documenti (fotografie, contabilità e fatture) forniti dalle controparti e non comunicati al suo tecnico ed, in subordine, negato attendibilità alla relazione medesima perché fondata su una documentazione fotografica riproducente solo in parte la copertura dell'edificio estesa mq 624,60.
L'ausiliare ha pure criticamente esaminato la documentazione prodotta, in particolare le fatture degli esborsi per il rifacimento della "copertura" ammontanti a L. 59.508.103, avendo precisato che da queste dovevano detrarsi le somme comprensive dell'iva, quelle relative al costo delle guaine costituenti un "miglioramento" ed il valore del miglioramento conseguente al rifacimento dell'opera di copertura. Il consulente tecnico d'ufficio con adeguata e convincente motivazione ha escluso che costituissero miglioramento non rimborsabile l'esecuzione di una soletta in calcestruzzo al di sopra del "tavellontato", la posa in opera di un manto di tegole in cemento anzicché in laterizio e l'esecuzione di opere accessorie in sostituzione di quelle originarie.
Non ha considerato l'appellante che l'obbligo del ausiliare di dare comunicazione alle parti delle operazioni è stabilito dall'art. 90 delle disp di att c.p.c. con riferimento esclusivo del loro inizio Tale obbligo è stato adempiuto avendo il tecnico all'atto dell'assunzione dell'incarico, all'udienza dell'8 maggio 1996, fissato in presenza dei procuratori delle parti il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni inoltre il RB non ha negato che la documentazione fotografica riproducesse le condizioni del tetto dell'edificio condominiale prima delle necessarie riparazioni eseguite ad iniziativa e spese dei condomini nel 1992, nè poteva ritenersi che queste dimostrassero i difetti del solo 10% del "coperto". Invero essendo il grave vizio denunziato riconducibile ad un difetto di fabbricazione delle tegole doveva presumersi che tutto il coperto fosse stato realizzato con lo stesso tipo di tegole difettose, il che era avvalorato dalla stessa documentazione fotografica che riproduceva sette delle dodici falde che compongono il tetto e dalla disamina di alcuni interventi riparatori. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ricorre il RB, resistono con controricorso, IO AN, LA VA RE SI, SC VA, quale procuratrice di IO BO, OS NZ, quale legale rappresentante del figlio minore EO BE, e RA LI che fra l'altro, eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per la nullità della sua notifica "effettuata ad incertam personam". Entrambe le parti depositano memorie illustrative. Motivi della decisione
Preliminare alla disamina della correttezza delle doglianze esposte nel ricorso è la verifica della sua ammissibilità, che i resistenti negano sotto il profilo della nullità della notifica dell'impugnativa perché effettuata, a loro dire, a mani di "persona incerta".
La questione va risolta nel senso dell'ammissibilità del ricorso.
L'esame della sua notifica rivela al suo esito essere stato l'atto notificato ai soggetti intimati presso il loro procuratore nel giudizio di merito, secondo quanto dispone l'art. 330, I comma, c.p.c., mediante consegna a BA NA quale "addetta allo studio del domiciliatario". Esula pertanto la nullità dell'operazione posta dall'art. 160 c.p.c. per il caso che l'atto sia stato consegnato a persona assolutamente incerta.
Non considerano, poi, resistenti che in ogni caso la nullità denunziata sarebbe nella specie sanata con effetto "ex tunc" per aver la notificazione comunque raggiunto il suo scopo (artt. 160 e 156, 111 comma, c.p.c.): il che sarebbe reso palese dalla notificazione del controricorso anche se questa fosse avvenuta oltre il termine dell'art. 370 c.p.c.. Infatti questo atto dovrebbe ritenersi egualmente tempestivo e ammissibile giacché la notificazione di quello di impugnazione, perché viziato, non potrebbe determinare la decorrenza del termine utile per quello di resistenza (vedasi in proposito anche la pronunzia di questa corte n^. 8748/96). Con il primo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione e comunque la falsa applicazione del 4^ comma dell'art. 2943 c.c. nonché l'insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia quanto alla dedotta prescrizione del diritto di garanzia ex art. 1669 c.c. Non si è avveduta la corte di merito - sostiene il RB - che il documento allegato alla nota del 30 maggio 1990 non era altro che un elenco di "questioni da discutere" con la richiesta non di adempiere l'obbligazione poi dedotta nel giudizio ma "di esprimere il ... parere in merito" ad una proposta transattiva concernente la sola "sostituzione delle tegole" che presentavano il difetto denunziato. Neppure si è avveduta la corte territoriale che la menzione di ritenersi "libero di ogni più utile iniziativa" si riferiva al "nuovo incontro" da avvenire nel termine di giorni quindici. I due documenti nel loro complesso concernevano trattative in corso e non avrebbe potuto loro riconoscersi l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale propria della messa in mora, mancando in essi l'esposizione della pretesa creditoria, poi azionata, e la richiesta di adempimento.
Il motivo non può essere accolto.
In tema di costituzione in mora, quale atto giuridico in senso stretto e recettizio, se non sono applicabili i principi sui vizi del volere e della capacità, valevoli per gli atti negoziali, operano tuttavia in via analogica, in ragione dell'essere quelli atti di volontà i cui effetti sono determinati direttamente dalla norma che li disciplina, le regole di ermeneutica degli atti negoziali in quanto compatibili: ne consegue che anche l'operazione interpretativa degli atti giuridici in senso stretto si traduce in un'indagine di "fatto" istituzionalmente affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità per i soli casi di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito da detto giudice per giungere all'attribuzione all'atto in esame di un certo contenuto, ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con tali atti.. In tale caso, avuto riguardo al disposto del n^. 4 dell'art.366 c.p.c., è onere del ricorrente l'indicazione non solo delle regole legali interpretative che assume inosservate ma anche del modo in cui da queste quel giudice si sarebbe discostato: altrimenti la censura si risolverebbe nella proposta di una diversa interpretazione dell'atto assolutamente preclusa in questa sede (in proposito vedasi "ex multis" la pronunzia di questa corte d 551/95). Nella specie con motivazione appagante la corte di merito ha attribuito alla nota del 3 maggio 1990 ed al suo allegato il contenuto proprio dell'atto di costituzione in mora e di conseguenza gli effetti attribuitigli dalla legge, avendo rivelato dal complesso documentale la volontà degli autori di chiedere l'adempimento in un certo termine di quella stessa obbligazione di garanzia concernente i gravi vizi dell'opera, della quale si era reso inadempiente il RB poi fatta valere con la domanda giudiziale. Il ricorrente, come premesso, non ha avuto cura di indicare le regole ermeneutiche inosservate dal giudice del merito ne' il modo in cui costui si sarebbe da queste discostato e che se correttamente applicate lo avrebbero indotto a negare al complesso documentale il valore di atto di costituzione in mora: così che la censura si risolve nell'attesa di un diverso e favorevole esito nell'operazione interpretativa.
Con il secondo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il RB denunzia la violazione e comunque la falsa applicazione dell'art. 194 c.p.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
La corte di merito - osserva il ricorrente - ha fondato il proprio convincimento sulla relazione di consulenza tecnica di ufficio disposta ai fini della verifica della natura e dell'entità dei difetti nonché della determinazione delle spese necessarie alla loro eliminazione, senza considerare l'impossibilità di detta verifica poiché, come poi accertato dall'ausiliare, i condomini avevano provveduto in corso di giudizio al radicale rifacimento del tetto senza darne notizia.
L'impossibilità di dette verifiche, per la sopravvenuta modificazione dello stato della copertura dell'edificio condominiale e per la inidoneità della documentazione esibita, era stata pure evidenziata dal tecnico d'ufficio che poi aveva risposto ai quesiti sulla scorta di una sua personale istruttoria debordante dai suoi compiti e per di più utilizzando una documentazione fotografica fornita da una parte all'insaputa dell'altra, interessata a controdedurre.
Queste censure debbono essere disattese.
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio può essere determinata dalla violazione del principio del contraddittorio per la mancata comunicazione ai procuratori delle parti, i quali solo hanno la disponibilità dei mezzi di difesa, dell'ora, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali.
Nel loro espletamento il consulente tecnico quando, come nella specie, sia stato autorizzato dal giudice a compiere da solo le indagini (art. 194 c.p.c.), è abilitato ad assumere anche di sua iniziativa informazioni e documenti e così ad acquisire tutti gli elementi necessari a fornire esaurienti risposte ai quesiti postigli e che avendoli valorizzati ne assume la responsabilità morale e tecnica, mentre è onere della parte controinteressata contrastare la loro idoneità esponendo al consulente le proprie osservazioni(art. 194 ult. comm, c.p.c.)
Nella specie, il giudice ha correttamente escluso la dedotta nullità della consulenza tecnica di ufficio rilevando che il consulente medesimo alla stessa udienza di conferimento dell'incarico aveva comunicato, secondo le risultanze del relativo verbale, ai procuratori delle parti l'ora, il giorno ed il luogo di inizio delle operazioni peritali.
- Inoltre, dell'attendibilità delle risultanze della indagine tecnica, costituente un accertamento di fatto affidato al potere istituzionale del giudice del merito, la corte territoriale ha, per quel che in questa sede rileva, reso adeguata ragione, motivatamente disattendendo le osservazioni di parte appellante. In proposito quel giudice ha osservato che i rilievi obiettivi e le conseguenti valutazioni erano stati compiuti dal consulente tecnico nella scienza dell'avvenuto mutamento dello stato dei luoghi del quale aveva tenuto conto nella sua relazione e che la rappresentazione fotografica dell'originaria situazione dell'opera di copertura, prima degli interventi riparatori degli stessi condomini, appariva, all'esito della disamina della obiettiva tipologia di alcuni di detti interventi, compatibile con l'effettive preesistenti condizioni dell'opera e ne evidenziava lo stato di estremo degrado, dovuto, in particolare, alla cattiva qualità delle tegole.. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, 1 comma, c.p.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo.
P. Q. M.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 320.500, oltre L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2001