Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2600
CASS
Sentenza 22 febbraio 2001

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In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l'applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali, ma legittima, purtuttavia, il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi (per essere questi ultimi, comunque, manifestazioni di volontà i cui effetti sono direttamente determinati dalla norma che li disciplina), con la conseguenza che anche l'attività interpretativa dell'atto di costituzione in mora si traduce in un indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione - tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito da detto giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all'atto in esame -, ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione per incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario notificante è sanata, per raggiungimento dello scopo "ex tunc", dalla notificazione del controricorso, anche se questa è effettuata apparentemente in ritardo oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., essendo il controricorso egualmente tempestivo e ammissibile, atteso che la notificazione della impugnazione, in quanto viziata, non può determinare la decorrenza del termine utile per la sua proposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2600
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2600
    Data del deposito : 22 febbraio 2001

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