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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il IBnale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1582/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Lobaccaro;
e
C.F. , con l'Avv. Giovanna Lobaccaro;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato IB io
[...] io da essi contratto in Livorno il 29.04.2007, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia
[...] in data 23.10.2007 e che esse si sono separate consensualmente con decr Per_1
n. cronol. 1331/2022 del 28.01.2022 nel procedimento iscritto al n. R.G. 3831/2021.
Con decreto del 12/05/2025 il IBnale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 03.07.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 05.05.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del IBnale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 29.04.2007 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 ne onio dell'Anno 2007 Parte 1 n. 62.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Livorno, Borgo CP_1
San Jacop lla figlia, ancora minorenne. I mobili e gli arredi Per_1 rimarranno nella disponibilità della Sig.ra CP_1
2) La figlia minore, , verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento preval resso la madre in Livorno, Borgo San Jacopo 124. Tenuto conto dell'età della ragazza, tra poco maggiorenne, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà compatibilmente con le esigenze della minore e previa comunicazione alla madre. In ogni caso il Sig. vedrà la figlia due pomeriggi a Parte_1 settimana, indicativamente il martedì ed il giove ta della scuola fino alle 19,00. Il padre terrà con sé un week end alternativamente dal sabato dopo l'uscita da scuola Per_1 fino alla domenic quando si prenderà cura di riaccompagnare la figlia presso la madre. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse alternativamente tra i genitori ma questi ultimi concordano che festeggerà sempre con il padre il giorno della vigilia Per_1 di Natale (24.12 a cena) mentre c adre il giorno di Natale (25.12 a pranzo); la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo con il padre le cui ferie verranno comunicate alla madre entro il 30 maggio di ogni anno e per lo stesso periodo di due settimane con la madre. 3) Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia mediante corresponsione alla Parte_1 della somma mensile di € 550,00 - entro e non oltre il giorno 1° di ogni mese - CP_1
à essere aggiunta la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge. Le spese straordinarie per la figlia (ivi comprese le ricariche telefoniche) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% benchè documentate e preventivamente concordate ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti ma successivamente giustificate secondo quanto disposto dalle Linee Guida del CNF. Le spese di ordinaria amministrazione e manutenzione relative all'abitazione sita in Livorno, Borgo San Jacopo 124, saranno a carico della Sig.ra entre quelle di straordinaria amministrazione CP_1
e manutenzione saranno di spettanza del L'Assegno Unico Universale sarà Parte_1 interamente percepito dalla Sig.ra relative all'immobile di Borgo San CP_1
Jacopo 124 rimarranno a carico della medesima CP_1
4) I ricorrenti dichiarano la propria autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica;
essi inoltre dichiarano di aver già definito ogni rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 03.07.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il IBnale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1582/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Lobaccaro;
e
C.F. , con l'Avv. Giovanna Lobaccaro;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato IB io
[...] io da essi contratto in Livorno il 29.04.2007, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia
[...] in data 23.10.2007 e che esse si sono separate consensualmente con decr Per_1
n. cronol. 1331/2022 del 28.01.2022 nel procedimento iscritto al n. R.G. 3831/2021.
Con decreto del 12/05/2025 il IBnale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 03.07.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 05.05.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del IBnale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno il 29.04.2007 tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 CP_1 ne onio dell'Anno 2007 Parte 1 n. 62.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Livorno, Borgo CP_1
San Jacop lla figlia, ancora minorenne. I mobili e gli arredi Per_1 rimarranno nella disponibilità della Sig.ra CP_1
2) La figlia minore, , verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento preval resso la madre in Livorno, Borgo San Jacopo 124. Tenuto conto dell'età della ragazza, tra poco maggiorenne, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà compatibilmente con le esigenze della minore e previa comunicazione alla madre. In ogni caso il Sig. vedrà la figlia due pomeriggi a Parte_1 settimana, indicativamente il martedì ed il giove ta della scuola fino alle 19,00. Il padre terrà con sé un week end alternativamente dal sabato dopo l'uscita da scuola Per_1 fino alla domenic quando si prenderà cura di riaccompagnare la figlia presso la madre. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse alternativamente tra i genitori ma questi ultimi concordano che festeggerà sempre con il padre il giorno della vigilia Per_1 di Natale (24.12 a cena) mentre c adre il giorno di Natale (25.12 a pranzo); la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo con il padre le cui ferie verranno comunicate alla madre entro il 30 maggio di ogni anno e per lo stesso periodo di due settimane con la madre. 3) Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia mediante corresponsione alla Parte_1 della somma mensile di € 550,00 - entro e non oltre il giorno 1° di ogni mese - CP_1
à essere aggiunta la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge. Le spese straordinarie per la figlia (ivi comprese le ricariche telefoniche) saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% benchè documentate e preventivamente concordate ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti ma successivamente giustificate secondo quanto disposto dalle Linee Guida del CNF. Le spese di ordinaria amministrazione e manutenzione relative all'abitazione sita in Livorno, Borgo San Jacopo 124, saranno a carico della Sig.ra entre quelle di straordinaria amministrazione CP_1
e manutenzione saranno di spettanza del L'Assegno Unico Universale sarà Parte_1 interamente percepito dalla Sig.ra relative all'immobile di Borgo San CP_1
Jacopo 124 rimarranno a carico della medesima CP_1
4) I ricorrenti dichiarano la propria autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica;
essi inoltre dichiarano di aver già definito ogni rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 03.07.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra