Art. 33. Competenza del provveditore alle opere pubbliche
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, l'ordine di demolizione o le prescrizioni di cui all'articolo 31, terzo comma, sono dati con provvedimento definitivo dal provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il Comitato tecnico amministrativo.
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, l'ordine di demolizione o le prescrizioni di cui all'articolo 31, terzo comma, sono dati con provvedimento definitivo dal provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il Comitato tecnico amministrativo.