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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 4067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4067 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6622/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente nel Parte_1 C.F._1 Principato di Monaco (EE) in 10100 Monaco, Place d'Armes 13, rappresentato e difeso dall'avv. Nino G. Ruffini, (C.F. , PEC e C.F._2 Email_1 dall'avv. Geminio C. Ruffini, (C.F. , PEC C.F._3
in via tra di loro disgiunta, elettivamente Email_2 domiciliato ai fini del presente giudizio presso la persona e lo studio di questi ultimi in Reggio Emilia, Via P. Borsellino, n. 22 , in forza di procura ad litem conferita in calce all'atto di citazione ATTORE contro nato a [...] il [...] e residente in [...]e Limite (Fi), v. Conio, 2, CP_1 rappresentato e difeso dall' avv.Giada Palandri, giusto procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, la quale indica i seguenti recapiti ai fini delle notifiche: vvocati.prato.it; Email_3 fax. P.IVA_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi e i titoli esposti in atti che il Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. ) è responsabile per CP_1 C.F._4 tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e morali, patiti e patiendi dal Sig. Parte_1
, C.F. , anche a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi
[...] C.F._1 dell'art.1337, cod. civ., e per ogni danno occorso all'imbarcazione venduta, di proprietà del medesimo, “ , modello Cambridge 44 denominata “Roxy”, anno di Controparte_2 costruzione 2001 numero scafo IT COLB3007F101, oltre che per ogni danno consequenziale, accessorio o derivante dai fatti meglio esposti e motivati da parte attrice e per l'effetto CONDANNARE il Sig. , nato a [...] il [...], C.F. , al CP_1 C.F._4 risarcimento, a favore del Sig. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, di tutti gli accertati danni, contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e C.F._1 morali, patiti e patiendi, per un ammontare pari ad euro =71.405,60= (euro
=settantunomilaquattrocentocinque/60=) ovvero a quella maggiore o minor somma che riterrà di
pagina 1 di 4 giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso e comunque: con vittoria di tutte le spese e compensi di lite con iva.
Per parte convenuta: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza del termine a garanzia e/o comunque infondate le domande risarcitorie ex adverso formulate e, per l'effetto, rigettarle integralmente. In via istruttoria, ove occorrer possa, previa revoca dell'ordinanza de qua voglia ammettere le capitolazioni probatorie come formulate negli scritti difensivi, ivi compresa la richiesta di CTU a chiarimenti. Attesa la pretestuosità di quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito, si chiede che il Tribunale voglia pronunciare la condanna ex art. 96 c.p.c. in danno di parte attrice. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso proposte/proponende. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e accessori tutti del presente giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio il sig. per sentir accertare e dichiarare la Parte_1 CP_1 responsabilità di quest'ultimo per i danni sofferti dal primo, nonché dall'imbarcazione di proprietà del medesimo , modello Cambridge 44 denominata “Roxy”, anno di Controparte_2 costruzione 2001 numero scafo IT COLB3007F101, e la condanna del convenuto al risarcimento, in proprio favore, di tutti i danni patiti nella misura di Euro 96.558,00, o di quella diversa, maggiore o minore, di giustizia.
A fondamento della domanda ha allegato: che, con atto di compravendita di data 9/2/22, registrato il 28/2/22 (doc. 1), aveva acquistato da , al prezzo di euro 60.000,00, l'imbarcazione (unità CP_1 da diporto) , modello Cambridge 44 denominata “Roxy”, anno di Controparte_2 costruzione 2001 numero scafo IT COLB3007F101, lunghezza m 12,70, larghezza m. 3,93, munita di due motori “Cummins Engine” modello 6CTA 8.3-M3, matricole: 21456672 - 21456668 alimentati a gasolio;
che, per l'acquisto della suddetta imbarcazione, si era rivolto ad un intermediario di fiducia (di seguito: broker), individuandolo nella persona del Sig. , titolare della ditta Persona_1 Valbroker, con sede legale nel Comune di Fondotoce Verbania (VB) e operativa con diversi showroom in zona Lago di Como e nella costiera ligure;
che, in data 14/12/2020, il Sig. veniva contattato Per_1 tramite e -mail dal convenuto, Sig. , in quanto interessato a vendere la propria CP_1 imbarcazione;
che, alla richiesta, da parte del broker, di informazioni in ordine alle manutenzioni effettuate, il assicurava di aver eseguito il tagliando completo;
che, per valutare concretamente lo CP_1 stato manutentivo e il livello prestazionale della barca, il broker e il Sig. si accordavano in Per_1 CP_1 modo da trasportare il bene a Como ed effettuare una prova in acqua (test): il test si teneva presso il Lago di Como in data 19/10/2021 e vi prendevano parte il convenuto unitamente ad un proprio meccanico di fiducia, il broker (Sig. ) e il Sig. , tecnico della Società comasca Per_1 Persona_2
YA ER SR (quest'ultimo interveniva per prestare assistenza nelle operazioni di sollevamento e successivo varo e nella verifica delle funzionalità della barca). Le operazioni venivano documentate dal Sig. , che effettuava rilievi fotografici sulla barca e prendeva nota scritta del risultato del test;
Per_1 che, al termine della prova in acqua, si evidenziava la presenza di gasolio in sala macchine, che il meccanico di fiducia del Sig. affermava provenire da una perdita della pompa del gasolio;
che, di CP_1 conseguenza, veniva stilata di comune intesa una lista delle componenti da sostituire per rimediare al problema, con evidenza di tutti i lavori di manutenzione che si rendevano necessari, lista di lavori raccolta sulla base delle affermazioni del venditore che , così rassicurato sullo CP_1 Parte_1 stato di manutenzione dell'imbarcazione, formulava offerta d'acquisto e, in data 09/02/2022, veniva conclusa la vendita della barca (con l'atto sopra richiamato); che, in data 05/08/2022 , la barca veniva trasportata a Marina di Varazze (SV) e consegnata all'esponente, che iniziava la navigazione insieme al Sig. ; che, durante la navigazione, si verificava una copiosa perdita di gasolio che impediva di Per_1 proseguire nella rotta, cosicchè l'attore e il Sig. chiedevano l'intervento della Società di Per_1
pagina 2 di 4 manutenzione YA ER, la quale interveniva tramite un tecnico specializzato, Sig. Persona_3
, che consigliava di riportare la barca in cantiere (a Como) per smontare il motore ed effettuare
[...] un controllo;
che, solo in seguito a tali operazioni di trasporto a Como e di smontaggio si escludeva che la causa della perdita di gasolio fosse dovuta ad un guasto della pompa revisionata, in quanto emergeva che la causa del malfunzionamento interessava una ridotta parte del motore, non accessibile né visibile (se non in seguito allo sbarco del motore a terra); che, difatti, i tecnici constatavano che il motore era stato artatamente verniciato per coprirne parti abbondantemente arrugginite;
che, dalla relazione tecnica, risultava l'effettiva consistenza dei vizi, così descritti: “la cassa termostato risultava completamente deteriorata (foto 17 e 18), e le viti si rompevano durante la rimozione. Anche il tubo di collegamento dell'antigelo tra monoblocco e la testa, con relativi raccordi, risultava totalmente deteriorato, la ruggine aveva corroso il corpo principale dell'iniettore del cilindro n. 2 al punto di bucarlo. Anche lo stato di corrosione dell'iniettore del cilindro 1 era molto avanzato e prossimo alla foratura. Le viti di serraggio e le forcelle di blocco di tutti gli iniettori risultavano bloccate dalla ruggine sedimentata e completamente fuori tolleranze massime. Inoltre, rimuovendo il tubo di ritorno del gasolio, risultava crepato anch'esso, rompendosi durante l'operazione… per procedere alla rimozione della testa abbiamo riscontrato che le viti di serraggio erano corrose a tal punto da doverle rimuovere con una chiave di 3 misure più piccola rispetto allo standard. Abbiamo infine constatato la rottura della cassa esterna del post -refrigeratore”; che il Sig. sosteneva la spesa di euro Pt_1 67.238,00 per riparare il danno causato dal vizio occulto, nonché euro 9.320 per l'affitto a vuoto del posto barca (il natante era in riparazione); che i danni cagionati da questa illecita condotta avevano comportato il fermo totale del mezzo per tutto il periodo estivo, rovinando di conseguenza le vacanze in barca organizzate per l'estate dalla famiglia e significando ulteriori diminuzioni patrimoniali Pt_1 (anche a titolo di lucro cessante) oltreché stress emotivi come conseguenza dei raggiri subiti.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha dedotto ed eccepito: la non imputabilità allo CP_1 stesso di alcuna responsabilità per i difetti dell'imbarcazione compravenduta;
che nel periodo intercorrente tra febbraio (data della compravendita) ed agosto 2022 (data del varo in mare), ben potevano non essere stati eseguiti, o non eseguiti a regola d'arte, gli interventi concordati a decurtazione del prezzo;
che la vendita era avvenuta nello stato d'uso e di manutenzione in cui l'imbarcazione si trovava. Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Gli accertamenti peritali, le cui conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto ben argomentate dal punto di vista tecnico e logico e efficaci ed esaurienti nelle risposte alle osservazioni dei CTP, hanno evidenziato come il motore sinistro dell'imbarcazione oggetto di accertamento fosse aggredito dalle ossidazioni (ruggine), in misura tale da compromettere l'integrità strutturale degli elementi esterni al monoblocco, oltre a risultare danneggiati tutti gli altri elementi del motore stesso. Il motore, in tali condizioni, non sarebbe stato in grado di funzionare e si sarebbe presto ingrippato.
Quanto alla vernice applicata sopra il motore, il CTU ha accertato che era stata applicata di recente ed a pennello , con il chiaro scopo di celare l'avanzato stato delle ossidazioni del motore.
Ha ritenuto congruo per le riparazioni l'importo di 62.085,60 €.
Il convenuto deve, pertanto ritenersi responsabile dei danni subiti dall'attore in conseguenza dei vizi della cosa allo stesso venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c.: trattasi, nel caso di specie, evidentemente di un vizio che rende la cosa venduta inidonea allo scopo cui è destinata, avendo il CTU accertato che, ben presto, il motore avrebbe cessato di funzionare.
pagina 3 di 4 E' altrettanto evidente che, nella specie, non opera l'esclusione della garanzia prevista dall'art. 1491 c.c. per l'ipotesi in cui il compratore conoscesse, al momento della vendita, i vizi della cosa (circostanza pacifica) o che i vizi fossero facilmente riconoscibili: è emerso, infatti, in sede di CTU che lo stato di ossidazione del motore sinistro dell'imbarcazione era stato opportunamente celato attraverso pennellate di vernice apposte sullo stesso. Il venditore, pertanto, deve ritenersi obbligato, verso il compratore, al risarcimento del danno, non avendo provato di avere ignorato senza sua colpa i vizi della cosa, anzi, essendo emerso che lui stesso aveva dolosamente occultato i vizi medesimi, come emerso in sede di CTU.
Il danno da risarcire è pari ad Euro 62.085,60, come quantificato dal CTU, in misura pari alle spese che l'attore ha dovuto sostenere per la riparazione a regola d'arte dell'imbarcazione, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla prima richiesta danni al saldo.
L'ulteriore domanda risarcitoria deve essere rigettata perché non provata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di CTU, già liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA al risarcimento CP_1 dei danni subiti dall'attore per le causali di cui in motivazione, nella misura di Euro 62.085,60, oltre interesse ex art. 1284 co. 4 c..c dalla prima richiesta danni al saldo. RIGETTA l'ulteriore domanda risarcitoria attorea.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi ed in Euro 786,00 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
PONE in via definitiva a carico esclusivo della parte convenuta le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6622/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente nel Parte_1 C.F._1 Principato di Monaco (EE) in 10100 Monaco, Place d'Armes 13, rappresentato e difeso dall'avv. Nino G. Ruffini, (C.F. , PEC e C.F._2 Email_1 dall'avv. Geminio C. Ruffini, (C.F. , PEC C.F._3
in via tra di loro disgiunta, elettivamente Email_2 domiciliato ai fini del presente giudizio presso la persona e lo studio di questi ultimi in Reggio Emilia, Via P. Borsellino, n. 22 , in forza di procura ad litem conferita in calce all'atto di citazione ATTORE contro nato a [...] il [...] e residente in [...]e Limite (Fi), v. Conio, 2, CP_1 rappresentato e difeso dall' avv.Giada Palandri, giusto procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, la quale indica i seguenti recapiti ai fini delle notifiche: vvocati.prato.it; Email_3 fax. P.IVA_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi e i titoli esposti in atti che il Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. ) è responsabile per CP_1 C.F._4 tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e morali, patiti e patiendi dal Sig. Parte_1
, C.F. , anche a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi
[...] C.F._1 dell'art.1337, cod. civ., e per ogni danno occorso all'imbarcazione venduta, di proprietà del medesimo, “ , modello Cambridge 44 denominata “Roxy”, anno di Controparte_2 costruzione 2001 numero scafo IT COLB3007F101, oltre che per ogni danno consequenziale, accessorio o derivante dai fatti meglio esposti e motivati da parte attrice e per l'effetto CONDANNARE il Sig. , nato a [...] il [...], C.F. , al CP_1 C.F._4 risarcimento, a favore del Sig. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, di tutti gli accertati danni, contrattuali ed extracontrattuali, patrimoniali e C.F._1 morali, patiti e patiendi, per un ammontare pari ad euro =71.405,60= (euro
=settantunomilaquattrocentocinque/60=) ovvero a quella maggiore o minor somma che riterrà di
pagina 1 di 4 giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso e comunque: con vittoria di tutte le spese e compensi di lite con iva.
Per parte convenuta: Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nel merito dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza del termine a garanzia e/o comunque infondate le domande risarcitorie ex adverso formulate e, per l'effetto, rigettarle integralmente. In via istruttoria, ove occorrer possa, previa revoca dell'ordinanza de qua voglia ammettere le capitolazioni probatorie come formulate negli scritti difensivi, ivi compresa la richiesta di CTU a chiarimenti. Attesa la pretestuosità di quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito, si chiede che il Tribunale voglia pronunciare la condanna ex art. 96 c.p.c. in danno di parte attrice. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni ex adverso proposte/proponende. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e accessori tutti del presente giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio il sig. per sentir accertare e dichiarare la Parte_1 CP_1 responsabilità di quest'ultimo per i danni sofferti dal primo, nonché dall'imbarcazione di proprietà del medesimo , modello Cambridge 44 denominata “Roxy”, anno di Controparte_2 costruzione 2001 numero scafo IT COLB3007F101, e la condanna del convenuto al risarcimento, in proprio favore, di tutti i danni patiti nella misura di Euro 96.558,00, o di quella diversa, maggiore o minore, di giustizia.
A fondamento della domanda ha allegato: che, con atto di compravendita di data 9/2/22, registrato il 28/2/22 (doc. 1), aveva acquistato da , al prezzo di euro 60.000,00, l'imbarcazione (unità CP_1 da diporto) , modello Cambridge 44 denominata “Roxy”, anno di Controparte_2 costruzione 2001 numero scafo IT COLB3007F101, lunghezza m 12,70, larghezza m. 3,93, munita di due motori “Cummins Engine” modello 6CTA 8.3-M3, matricole: 21456672 - 21456668 alimentati a gasolio;
che, per l'acquisto della suddetta imbarcazione, si era rivolto ad un intermediario di fiducia (di seguito: broker), individuandolo nella persona del Sig. , titolare della ditta Persona_1 Valbroker, con sede legale nel Comune di Fondotoce Verbania (VB) e operativa con diversi showroom in zona Lago di Como e nella costiera ligure;
che, in data 14/12/2020, il Sig. veniva contattato Per_1 tramite e -mail dal convenuto, Sig. , in quanto interessato a vendere la propria CP_1 imbarcazione;
che, alla richiesta, da parte del broker, di informazioni in ordine alle manutenzioni effettuate, il assicurava di aver eseguito il tagliando completo;
che, per valutare concretamente lo CP_1 stato manutentivo e il livello prestazionale della barca, il broker e il Sig. si accordavano in Per_1 CP_1 modo da trasportare il bene a Como ed effettuare una prova in acqua (test): il test si teneva presso il Lago di Como in data 19/10/2021 e vi prendevano parte il convenuto unitamente ad un proprio meccanico di fiducia, il broker (Sig. ) e il Sig. , tecnico della Società comasca Per_1 Persona_2
YA ER SR (quest'ultimo interveniva per prestare assistenza nelle operazioni di sollevamento e successivo varo e nella verifica delle funzionalità della barca). Le operazioni venivano documentate dal Sig. , che effettuava rilievi fotografici sulla barca e prendeva nota scritta del risultato del test;
Per_1 che, al termine della prova in acqua, si evidenziava la presenza di gasolio in sala macchine, che il meccanico di fiducia del Sig. affermava provenire da una perdita della pompa del gasolio;
che, di CP_1 conseguenza, veniva stilata di comune intesa una lista delle componenti da sostituire per rimediare al problema, con evidenza di tutti i lavori di manutenzione che si rendevano necessari, lista di lavori raccolta sulla base delle affermazioni del venditore che , così rassicurato sullo CP_1 Parte_1 stato di manutenzione dell'imbarcazione, formulava offerta d'acquisto e, in data 09/02/2022, veniva conclusa la vendita della barca (con l'atto sopra richiamato); che, in data 05/08/2022 , la barca veniva trasportata a Marina di Varazze (SV) e consegnata all'esponente, che iniziava la navigazione insieme al Sig. ; che, durante la navigazione, si verificava una copiosa perdita di gasolio che impediva di Per_1 proseguire nella rotta, cosicchè l'attore e il Sig. chiedevano l'intervento della Società di Per_1
pagina 2 di 4 manutenzione YA ER, la quale interveniva tramite un tecnico specializzato, Sig. Persona_3
, che consigliava di riportare la barca in cantiere (a Como) per smontare il motore ed effettuare
[...] un controllo;
che, solo in seguito a tali operazioni di trasporto a Como e di smontaggio si escludeva che la causa della perdita di gasolio fosse dovuta ad un guasto della pompa revisionata, in quanto emergeva che la causa del malfunzionamento interessava una ridotta parte del motore, non accessibile né visibile (se non in seguito allo sbarco del motore a terra); che, difatti, i tecnici constatavano che il motore era stato artatamente verniciato per coprirne parti abbondantemente arrugginite;
che, dalla relazione tecnica, risultava l'effettiva consistenza dei vizi, così descritti: “la cassa termostato risultava completamente deteriorata (foto 17 e 18), e le viti si rompevano durante la rimozione. Anche il tubo di collegamento dell'antigelo tra monoblocco e la testa, con relativi raccordi, risultava totalmente deteriorato, la ruggine aveva corroso il corpo principale dell'iniettore del cilindro n. 2 al punto di bucarlo. Anche lo stato di corrosione dell'iniettore del cilindro 1 era molto avanzato e prossimo alla foratura. Le viti di serraggio e le forcelle di blocco di tutti gli iniettori risultavano bloccate dalla ruggine sedimentata e completamente fuori tolleranze massime. Inoltre, rimuovendo il tubo di ritorno del gasolio, risultava crepato anch'esso, rompendosi durante l'operazione… per procedere alla rimozione della testa abbiamo riscontrato che le viti di serraggio erano corrose a tal punto da doverle rimuovere con una chiave di 3 misure più piccola rispetto allo standard. Abbiamo infine constatato la rottura della cassa esterna del post -refrigeratore”; che il Sig. sosteneva la spesa di euro Pt_1 67.238,00 per riparare il danno causato dal vizio occulto, nonché euro 9.320 per l'affitto a vuoto del posto barca (il natante era in riparazione); che i danni cagionati da questa illecita condotta avevano comportato il fermo totale del mezzo per tutto il periodo estivo, rovinando di conseguenza le vacanze in barca organizzate per l'estate dalla famiglia e significando ulteriori diminuzioni patrimoniali Pt_1 (anche a titolo di lucro cessante) oltreché stress emotivi come conseguenza dei raggiri subiti.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha dedotto ed eccepito: la non imputabilità allo CP_1 stesso di alcuna responsabilità per i difetti dell'imbarcazione compravenduta;
che nel periodo intercorrente tra febbraio (data della compravendita) ed agosto 2022 (data del varo in mare), ben potevano non essere stati eseguiti, o non eseguiti a regola d'arte, gli interventi concordati a decurtazione del prezzo;
che la vendita era avvenuta nello stato d'uso e di manutenzione in cui l'imbarcazione si trovava. Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Gli accertamenti peritali, le cui conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili in quanto ben argomentate dal punto di vista tecnico e logico e efficaci ed esaurienti nelle risposte alle osservazioni dei CTP, hanno evidenziato come il motore sinistro dell'imbarcazione oggetto di accertamento fosse aggredito dalle ossidazioni (ruggine), in misura tale da compromettere l'integrità strutturale degli elementi esterni al monoblocco, oltre a risultare danneggiati tutti gli altri elementi del motore stesso. Il motore, in tali condizioni, non sarebbe stato in grado di funzionare e si sarebbe presto ingrippato.
Quanto alla vernice applicata sopra il motore, il CTU ha accertato che era stata applicata di recente ed a pennello , con il chiaro scopo di celare l'avanzato stato delle ossidazioni del motore.
Ha ritenuto congruo per le riparazioni l'importo di 62.085,60 €.
Il convenuto deve, pertanto ritenersi responsabile dei danni subiti dall'attore in conseguenza dei vizi della cosa allo stesso venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c.: trattasi, nel caso di specie, evidentemente di un vizio che rende la cosa venduta inidonea allo scopo cui è destinata, avendo il CTU accertato che, ben presto, il motore avrebbe cessato di funzionare.
pagina 3 di 4 E' altrettanto evidente che, nella specie, non opera l'esclusione della garanzia prevista dall'art. 1491 c.c. per l'ipotesi in cui il compratore conoscesse, al momento della vendita, i vizi della cosa (circostanza pacifica) o che i vizi fossero facilmente riconoscibili: è emerso, infatti, in sede di CTU che lo stato di ossidazione del motore sinistro dell'imbarcazione era stato opportunamente celato attraverso pennellate di vernice apposte sullo stesso. Il venditore, pertanto, deve ritenersi obbligato, verso il compratore, al risarcimento del danno, non avendo provato di avere ignorato senza sua colpa i vizi della cosa, anzi, essendo emerso che lui stesso aveva dolosamente occultato i vizi medesimi, come emerso in sede di CTU.
Il danno da risarcire è pari ad Euro 62.085,60, come quantificato dal CTU, in misura pari alle spese che l'attore ha dovuto sostenere per la riparazione a regola d'arte dell'imbarcazione, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla prima richiesta danni al saldo.
L'ulteriore domanda risarcitoria deve essere rigettata perché non provata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di CTU, già liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA al risarcimento CP_1 dei danni subiti dall'attore per le causali di cui in motivazione, nella misura di Euro 62.085,60, oltre interesse ex art. 1284 co. 4 c..c dalla prima richiesta danni al saldo. RIGETTA l'ulteriore domanda risarcitoria attorea.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi ed in Euro 786,00 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
PONE in via definitiva a carico esclusivo della parte convenuta le spese della CTU, già liquidate.
Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4