TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
2599/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2599/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Europa, 104 (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Arangio CodiceFiscale_1
Ruiz 69 presso e nello studio dell'avv. Vincenzino Mauro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Margherita 37 presso
[...] nello studio degli avv.ti Gabriella Spadaro Sapari e Gianmaria Di Maio che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, i difensori delle parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni concordate indicate nell'accordo sottoscritto.
1 Il Pubblico Ministero, in data 07.10.2025, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con la conferma delle statuizioni personali ed economiche relative alla prole medio tempore adottate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il resistente in data 22.06.2009, nel corso del quale in data 01.07.2015 è nato il Per figlio - minore affetto da handicap grave - esponeva che a causa dell'estrema superficialità del nella partecipazione della vita del nucleo familiare, concentrata prevalentemente sulle CP_1 esigenze del minore, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l'affido condiviso Per del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di esclusiva proprietà della ricorrente medesima, disciplinando il diritto di visita del padre;
quanto al mantenimento, chiedeva porsi a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo CP_1 mensile complessivo di euro 1.500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, di cui euro
900,00 per il mantenimento del figlio ed euro 600,00 per il proprio mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla separazione, chiedendo però di disattendere la domanda di addebito;
si associava alle richieste di affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, chiedendo di disciplinare altresì il diritto di visita e, infine, quanto all'importo dell'assegno di mantenimento, chiedeva di determinarlo nella misura complessiva di euro 700,00, di cui euro 350,00 per il minore ed euro 350,00 per il coniuge.
All'udienza del 23.10.2024, il giudice relatore procedeva all'ascolto dei coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita del padre e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere ad l'importo di euro 400,00 per CP_1 Parte_1 il mantenimento del minore nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 80% e di versare euro 350,00 per il mantenimento del coniuge;
disponeva, infine, un monitoraggio da parte dei
S.S., invitando le parti ad intraprendere un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità.
Rinviata la causa per acquisire le relazioni dei S.S., con ordinanza del 27.03.2025 si disponeva il prosieguo del monitoraggio e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 02.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, viste le conclusioni rassegnate dalle parti che rappresentavano di aver raggiunto un accordo e preso atto del deposito delle ulteriori relazioni dei
S.S., la causa veniva riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
2 Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale. Al riguardo, avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e non avendo parte ricorrente coltivato la domanda di addebito rispetto alla quale non ha neppure formulato istanze istruttorie, deve ritenersi che la domanda sia stata abbandonata, per cui va pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti sono addivenute ad un accordo le cui condizioni, riportate in dispositivo, non contrastando con norme inderogabili e con gli interessi della prole, possono essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
È comunque opportuno evidenziare che, con particolare riguardo ai rapporti con il figlio minore, il monitoraggio e i percorsi disposti dal tribunale hanno avuto un esito positivo. Dalle relazioni depositate dai S.S. di Gragnano e di Castellammare di Stabia si evince come entrambi i coniugi si siano mostrati collaborativi, partecipando con costanza e puntualità agli incontri relativi al percorso individuale di sostegno alla genitorialità. Quanto al percorso di mediazione, nella relazione del
2.10.2025, si legge che: “in sede iniziale è emersa tra i genitori una residua difficoltà a mantenere un dialogo costruttivo. Entrambi, tuttavia, hanno espresso la volontà di partecipare al percorso, ritenendolo importante per il benessere e la serenità del figlio. I signori sono arrivati agli incontri successivi di mediazione molto più consapevoli del loro ruolo genitoriale, affrontato e condividendo, Per durante le sedute, aspetti e problematiche riguardanti la salute di . Il papà si è mostrato, anche
a detta della signora più pronto e propositivo verso il figlio, senza chiedere aiuto ai nonni Pt_1 materni, come usava fare in precedenza. Entrambi hanno colto l'importanza di mettere da parte le rispettive differenze di vedute e di utilizzare una migliore comunicazione, come sta avvenendo, per il Per benessere di . e hanno inoltre discusso delle varie opzioni per il sostegno e le Pt_1 CP_1 terapie da affrontare da settembre 2025, nonché delle diverse situazioni che si potranno presentare
e le modalità per affrontarle. Nel complesso, i signori si mostrano sempre più sereni e propensi ad una migliore e più funzionale comunicazione, consapevoli che ciò è utile al benessere del figlio
[...]
. Per_2
3 Si precisa che, quanto ai fine settimana in cui il minore starà con il padre, avendo le parti concordato che il minore starà con il padre “dall'uscita di scuola alle ore 21:00 della domenica, pernotto incluso, slavo diverse esigenze che potranno determinare una modifica occasionale”, deve intendersi che il minore trascorrerà con il padre il fine settimana dal giorno del sabato fino alla domenica alle ore
21:00.
Le parti hanno, poi, pattuito l'obbligo del di corrispondere alla l'importo complessivo CP_1 Pt_1 di euro 1.500,00 (di cui euro 1.100,00 in favore del minore ed euro 400,00 in favore del coniuge).
Al riguardo, si evidenzia che durante il matrimonio il ha provveduto interamente alle spese CP_1 familiari e che la ricorrente, al momento, è inoccupata. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalle parti innanzi al giudice relatore è emerso che il resistente ha sempre sostenuto interamente i costi delle spese delle terapie e dell'attività sportiva per il minore pari complessivamente ad euro 300,00; ha altresì dichiarato di esercitare la professione di avvocato e di disporre di un reddito mensile netto pari ad euro 2.000,00, nonché di pagare una rata di euro 240,00, tra mutuo e assicurazione, per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile sito a Gragnano nel quale attualmente abita;
è, altresì, proprietario di un immobile sito in Castellammare di Stabia al Corso Europa, che alla data dell'udienza di comparizione era in procinto di vendere per il prezzo di euro 215.000,00 al fine anche di estinguere il mutuo residuo di euro 117.000,00.
Pertanto, essendo queste le condizioni patrimoniali delle parti e tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso il padre come indicato in dispositivo, le condizioni pattuite possono essere recepite anche in ordine ai profili economici.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) affida il figlio minore , nato in data [...], ad [...] i genitori con domicilio Persona_2 preferenziale presso la madre, nella casa coniugale sita in Castellammare di Stabia al Viale Europa
n. 104, di sua esclusiva proprietà; Per 3) il padre potrà tenere con sé il piccolo , tenendo in debita considerazione la grave patologia che affligge il minore sin dalla nascita, il martedì dalle 10:00 del mattino sino al mercoledì successivo allorquando lo accompagnerà a scuola. Quando inizieranno le attività scolastiche, il padre preleverà il figlio il martedì dall'uscita da scuola per riaccompagnarlo il mercoledì a scuola. Per In entrambi i casi trascorrerà la notte presso l'abitazione del padre.
4 Per Il compatibilmente con le sue esigenze lavorative e di stesso, potrà tenere con sé il CP_1 figlio durante un altro pomeriggio alle medesime condizioni di cui al punto che precede, con preavviso di 24 ore alla In tali occasioni, il accompagnerà il figlio alle varie Pt_1 CP_1 terapie fissate. Per
resterà col padre il primo e il terzo fine settimana di ogni mese dall'uscita di scuola il sabato alle ore 21:00 della domenica, pernotto incluso, slavo diverse esigenze che potranno determinare una modifica occasionale.
In occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 1° gennaio;
ad anni alterni il 6 gennaio;
in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
sempre ad anni alterni il giorno del compleanno o il giorno dell'onomastico del bambino;
il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico e il giorno della festa del papà (analogamente, il minore resterà con la madre, nelle medesime ricorrenze); durante le vacanze estive da programmarsi almeno due mesi prima, per due settimane anche non consecutive;
4) pone a carico di , a fra tempo dal mese di ottobre 2025, l'obbligo di corrispondere CP_1 ad entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di euro 1.500,00 - da imputarsi Parte_1 per euro 1.100,00 in favore del minore ed euro 400,00 per - importi da rivalutare Parte_1 in base agli indici Istat come per legge. Il resistente contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie eccezionali (es. festa di compleanno del figlio, eventuali gite scolastiche)
e delle mediche e sanitarie, da concordare di volta in volta. Restano ad esclusivo carico di CP_1
i costi delle terapie domiciliari al momento svolte dalle dott.sse e
[...] Persona_3 [...]
alle quali egli stesso provvederà a versare il dovuto;
Per_4
5) si dà atto che le parti hanno altresì convenuto che con la sottoscrizione dell'accordo CP_1
si è obbligato a versare ad una tantum, la somma di euro 4.000,00 a
[...] Parte_1 completa tacitazione di ogni ed eventuale differenza economica richiesta dalla e non Pt_1 ricevuta;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 126 P. 2 S.
A Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009);
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2599/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Europa, 104 (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Arangio CodiceFiscale_1
Ruiz 69 presso e nello studio dell'avv. Vincenzino Mauro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Margherita 37 presso
[...] nello studio degli avv.ti Gabriella Spadaro Sapari e Gianmaria Di Maio che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, i difensori delle parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni concordate indicate nell'accordo sottoscritto.
1 Il Pubblico Ministero, in data 07.10.2025, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con la conferma delle statuizioni personali ed economiche relative alla prole medio tempore adottate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il resistente in data 22.06.2009, nel corso del quale in data 01.07.2015 è nato il Per figlio - minore affetto da handicap grave - esponeva che a causa dell'estrema superficialità del nella partecipazione della vita del nucleo familiare, concentrata prevalentemente sulle CP_1 esigenze del minore, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l'affido condiviso Per del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di esclusiva proprietà della ricorrente medesima, disciplinando il diritto di visita del padre;
quanto al mantenimento, chiedeva porsi a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo CP_1 mensile complessivo di euro 1.500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, di cui euro
900,00 per il mantenimento del figlio ed euro 600,00 per il proprio mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla separazione, chiedendo però di disattendere la domanda di addebito;
si associava alle richieste di affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre, chiedendo di disciplinare altresì il diritto di visita e, infine, quanto all'importo dell'assegno di mantenimento, chiedeva di determinarlo nella misura complessiva di euro 700,00, di cui euro 350,00 per il minore ed euro 350,00 per il coniuge.
All'udienza del 23.10.2024, il giudice relatore procedeva all'ascolto dei coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, disciplinava il diritto di visita del padre e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere ad l'importo di euro 400,00 per CP_1 Parte_1 il mantenimento del minore nonché di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 80% e di versare euro 350,00 per il mantenimento del coniuge;
disponeva, infine, un monitoraggio da parte dei
S.S., invitando le parti ad intraprendere un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità.
Rinviata la causa per acquisire le relazioni dei S.S., con ordinanza del 27.03.2025 si disponeva il prosieguo del monitoraggio e, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 02.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, viste le conclusioni rassegnate dalle parti che rappresentavano di aver raggiunto un accordo e preso atto del deposito delle ulteriori relazioni dei
S.S., la causa veniva riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
2 Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale. Al riguardo, avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e non avendo parte ricorrente coltivato la domanda di addebito rispetto alla quale non ha neppure formulato istanze istruttorie, deve ritenersi che la domanda sia stata abbandonata, per cui va pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti sono addivenute ad un accordo le cui condizioni, riportate in dispositivo, non contrastando con norme inderogabili e con gli interessi della prole, possono essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
È comunque opportuno evidenziare che, con particolare riguardo ai rapporti con il figlio minore, il monitoraggio e i percorsi disposti dal tribunale hanno avuto un esito positivo. Dalle relazioni depositate dai S.S. di Gragnano e di Castellammare di Stabia si evince come entrambi i coniugi si siano mostrati collaborativi, partecipando con costanza e puntualità agli incontri relativi al percorso individuale di sostegno alla genitorialità. Quanto al percorso di mediazione, nella relazione del
2.10.2025, si legge che: “in sede iniziale è emersa tra i genitori una residua difficoltà a mantenere un dialogo costruttivo. Entrambi, tuttavia, hanno espresso la volontà di partecipare al percorso, ritenendolo importante per il benessere e la serenità del figlio. I signori sono arrivati agli incontri successivi di mediazione molto più consapevoli del loro ruolo genitoriale, affrontato e condividendo, Per durante le sedute, aspetti e problematiche riguardanti la salute di . Il papà si è mostrato, anche
a detta della signora più pronto e propositivo verso il figlio, senza chiedere aiuto ai nonni Pt_1 materni, come usava fare in precedenza. Entrambi hanno colto l'importanza di mettere da parte le rispettive differenze di vedute e di utilizzare una migliore comunicazione, come sta avvenendo, per il Per benessere di . e hanno inoltre discusso delle varie opzioni per il sostegno e le Pt_1 CP_1 terapie da affrontare da settembre 2025, nonché delle diverse situazioni che si potranno presentare
e le modalità per affrontarle. Nel complesso, i signori si mostrano sempre più sereni e propensi ad una migliore e più funzionale comunicazione, consapevoli che ciò è utile al benessere del figlio
[...]
. Per_2
3 Si precisa che, quanto ai fine settimana in cui il minore starà con il padre, avendo le parti concordato che il minore starà con il padre “dall'uscita di scuola alle ore 21:00 della domenica, pernotto incluso, slavo diverse esigenze che potranno determinare una modifica occasionale”, deve intendersi che il minore trascorrerà con il padre il fine settimana dal giorno del sabato fino alla domenica alle ore
21:00.
Le parti hanno, poi, pattuito l'obbligo del di corrispondere alla l'importo complessivo CP_1 Pt_1 di euro 1.500,00 (di cui euro 1.100,00 in favore del minore ed euro 400,00 in favore del coniuge).
Al riguardo, si evidenzia che durante il matrimonio il ha provveduto interamente alle spese CP_1 familiari e che la ricorrente, al momento, è inoccupata. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalle parti innanzi al giudice relatore è emerso che il resistente ha sempre sostenuto interamente i costi delle spese delle terapie e dell'attività sportiva per il minore pari complessivamente ad euro 300,00; ha altresì dichiarato di esercitare la professione di avvocato e di disporre di un reddito mensile netto pari ad euro 2.000,00, nonché di pagare una rata di euro 240,00, tra mutuo e assicurazione, per l'acquisto della quota del 50% dell'immobile sito a Gragnano nel quale attualmente abita;
è, altresì, proprietario di un immobile sito in Castellammare di Stabia al Corso Europa, che alla data dell'udienza di comparizione era in procinto di vendere per il prezzo di euro 215.000,00 al fine anche di estinguere il mutuo residuo di euro 117.000,00.
Pertanto, essendo queste le condizioni patrimoniali delle parti e tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso il padre come indicato in dispositivo, le condizioni pattuite possono essere recepite anche in ordine ai profili economici.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) affida il figlio minore , nato in data [...], ad [...] i genitori con domicilio Persona_2 preferenziale presso la madre, nella casa coniugale sita in Castellammare di Stabia al Viale Europa
n. 104, di sua esclusiva proprietà; Per 3) il padre potrà tenere con sé il piccolo , tenendo in debita considerazione la grave patologia che affligge il minore sin dalla nascita, il martedì dalle 10:00 del mattino sino al mercoledì successivo allorquando lo accompagnerà a scuola. Quando inizieranno le attività scolastiche, il padre preleverà il figlio il martedì dall'uscita da scuola per riaccompagnarlo il mercoledì a scuola. Per In entrambi i casi trascorrerà la notte presso l'abitazione del padre.
4 Per Il compatibilmente con le sue esigenze lavorative e di stesso, potrà tenere con sé il CP_1 figlio durante un altro pomeriggio alle medesime condizioni di cui al punto che precede, con preavviso di 24 ore alla In tali occasioni, il accompagnerà il figlio alle varie Pt_1 CP_1 terapie fissate. Per
resterà col padre il primo e il terzo fine settimana di ogni mese dall'uscita di scuola il sabato alle ore 21:00 della domenica, pernotto incluso, slavo diverse esigenze che potranno determinare una modifica occasionale.
In occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre e dal 30 dicembre al 1° gennaio;
ad anni alterni il 6 gennaio;
in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
sempre ad anni alterni il giorno del compleanno o il giorno dell'onomastico del bambino;
il giorno del proprio compleanno e del proprio onomastico e il giorno della festa del papà (analogamente, il minore resterà con la madre, nelle medesime ricorrenze); durante le vacanze estive da programmarsi almeno due mesi prima, per due settimane anche non consecutive;
4) pone a carico di , a fra tempo dal mese di ottobre 2025, l'obbligo di corrispondere CP_1 ad entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di euro 1.500,00 - da imputarsi Parte_1 per euro 1.100,00 in favore del minore ed euro 400,00 per - importi da rivalutare Parte_1 in base agli indici Istat come per legge. Il resistente contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie eccezionali (es. festa di compleanno del figlio, eventuali gite scolastiche)
e delle mediche e sanitarie, da concordare di volta in volta. Restano ad esclusivo carico di CP_1
i costi delle terapie domiciliari al momento svolte dalle dott.sse e
[...] Persona_3 [...]
alle quali egli stesso provvederà a versare il dovuto;
Per_4
5) si dà atto che le parti hanno altresì convenuto che con la sottoscrizione dell'accordo CP_1
si è obbligato a versare ad una tantum, la somma di euro 4.000,00 a
[...] Parte_1 completa tacitazione di ogni ed eventuale differenza economica richiesta dalla e non Pt_1 ricevuta;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 126 P. 2 S.
A Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009);
7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5