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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2082/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16596/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025151628 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2129/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 07120259025151628 di
€ 306,44 per omesso pagamento della tassa auto anno 2018 ed assunta come notificatagli con raccomanda A7R in data 22.09.2025.
Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta
07120240023177728000 e la conseguente maturata prescrizione.
SI è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
SI è altresì costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto, come si evince dalla produzione dell'Ente riscossore, la cartella n
07120240023177728000 è stata notificata al ricorrente in data 7.5.2024 e no risulta impugnata con conseguente cristallizzazione del credito tributario ivi riportato.
Regione Campania risulta che la ricorrente ha ricevuto l'avviso prodromico in data 3.8.2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono in liquidate, per ciascuna parte, in € 269,00 per la fase di studio, € 158,00 per la fase introduttiva, € 134,00 per la fase istruttoria, € 269,00 per la fase decisionale per un totale di € 830,00; somma da ridurre ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 in € 664,00, oltre rimborso del 15% di € 99,60 per un totale di € 763,60
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 763,60;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 763,60.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16596/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025151628 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2129/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 07120259025151628 di
€ 306,44 per omesso pagamento della tassa auto anno 2018 ed assunta come notificatagli con raccomanda A7R in data 22.09.2025.
Il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta
07120240023177728000 e la conseguente maturata prescrizione.
SI è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
SI è altresì costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto, come si evince dalla produzione dell'Ente riscossore, la cartella n
07120240023177728000 è stata notificata al ricorrente in data 7.5.2024 e no risulta impugnata con conseguente cristallizzazione del credito tributario ivi riportato.
Regione Campania risulta che la ricorrente ha ricevuto l'avviso prodromico in data 3.8.2022.
Le spese seguono la soccombenza e sono in liquidate, per ciascuna parte, in € 269,00 per la fase di studio, € 158,00 per la fase introduttiva, € 134,00 per la fase istruttoria, € 269,00 per la fase decisionale per un totale di € 830,00; somma da ridurre ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 in € 664,00, oltre rimborso del 15% di € 99,60 per un totale di € 763,60
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 763,60;
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e
Riscossione, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 763,60.