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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/11/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRNDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia Pt_1
Opponente
C O N T R O
rappresentata e difesa con mandato in atti, dall' avv. C. Summa Controparte_1
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.9.2023, proponeva opposizione avverso l'atto di Pt_1 precetto notificato in data 29.8.2023 con il quale aveva intimato il Controparte_1 pagamento della somma di € 2767,32, per ratei (assseritamente) differenziali dovuti nel periodo 2020/2023 sulla scorta della sentenza n. 1975/2016 del Tribunale di Brindisi.
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
1) l'abuso del diritto in quanto parte opposta aveva già avviato un'azione esecutiva per lo stesso titolo e nonostante la pendenza del giudizio di opposizione avente ad oggetto anche la quantificazione dell'eventuale credito;
2) l'inesistenza di un valido titolo esecutivo;
3) l'insussistenza del credito in quanto l' , in data 7.7.2016, aveva dato esecuzione CP_2 alla suddetta sentenza, aggiornando il rateo pensionistico e liquidando gli arretrati in misura pari ad € 918,37.
Chiedeva pertanto che, in accoglimento dell'opposizione, fosse dichiarata la nullità del precetto. Si costituiva parte opposta che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il precetto opposto è stato notificato sulla scorta della sentenza n. 1975/2016 con la quale il Tribunale di Brindisi ha così statuito: “dichiara il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia includendo nella base di calcolo i contributi figurativi per malattia nel limite di 52 settimanali”.
Ebbene, con riferimento al motivo di doglianza concernente l'assenza di un valido titolo esecutivo, deve darsi atto che, nelle more del giudizio, il Tribunale di Brindisi ha accolto detta eccezione, anche alla luce di una recente pronuncia della Corte d'Appello di Lecce, resa in fattispecie analoga alla presente.
La scrivente intende aderire, in quanto condivisibili, alle motivazioni rese dal Tribunale
(sentenza n. 1341/2025), che pertanto si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att c.p.c.: “rileva il giudicante che la predetta sentenza non può essere considerata un valido titolo esecutivo attesa la natura meramente dichiarativa del diritto di parte opposta. Il dispositivo, difatti, non contiene alcuna determinazione del quantum debeatur, alla quantificazione del quale non è dato pervenire mediante un semplice calcolo aritmetico.
Difatti, è vero che una sentenza di condanna nella quale non sia espressamente identificato il quantum debeatur non è, per questo solo fatto, inutilizzabile come titolo esecutivo, potendo essa comunque assolvere tale funzione quando, in presenza di ogni altro requisito di legge, alla quantificazione sia dato pervenire sulla base di un mero calcolo aritmetico.
Tuttavia, non è men vero che i dati da utilizzare per questo calcolo devono emergere dallo stesso titolo e non essere desumibili aliunde.
Sul punto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo." (cfr. Cass. n. 14154 del 2019).
E ancora, "La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso." (cfr. Cass. n. 14374 del 2016; in senso conforme vedasi anche recente pronuncia della Corte d'appello di Lecce n. 579 del
18.11.2024, ove è stato rilevato che “allorché per la determinazione esatta dell'importo costituente oggetto di condanna siano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge la condanna medesima vale solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del debitore un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti (v. Cass.
n.30112/2023; n.11677/2005; Cass. n. 8067/2009)”).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che occupa, deve evidenziarsi come la sentenza posta in esecuzione non contenesse alcun dato utile per la quantificazione del credito connesso all'accertato diritto al ricalcolo della pensione, né sono stati allegati elementi per ritenere che tali dati fossero desumibili, con effetto integrativo della sentenza, dalla documentazione acquisita agli atti processuali di tale processo, anche se non contemplati specificamente nella sentenza stessa, fermo restando che dall'esame integrale della sentenza n. 1975/2016 non emerge che il Tribunale abbia inteso aderire ai conteggi prodotti dall'odierna opposta nel relativo giudizio.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione. Il fatto che la sentenza richiamata in parte motiva, emessa dalla CDA di Lecce, sia intervenuta nelle more del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Pt_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 dichiara la nullità dell'atto di precetto opposto;
spese integralmente compensate.
Brindisi, 13.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere