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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/07/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2590 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Alia, Contrada Chianchitelle snc, presso lo studio dell'Avv.
Maria Pia Pagano che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
R I C O R R E N T E
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per pag. 1 procura generale alle liti in atti dall'Avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.09.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata,
premesso di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità dal
16.05.2007 al 31.07.2017 alle dipendenze della Controparte_2
dichiarata fallita con sentenza n. 102/2017 del
[...]
26.07.2017 dal Tribunale di Palermo, conveniva in giudizio l' di CP_3
Garanzia spiegando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione da parte Parte_1
dell' in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, della somma di €. 5.684,89 CP_1
maturata a titolo di crediti di lavoro e per l'effetto condannare l' al pagamento CP_1
della superiore somma con interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo”.
L' costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda di cui CP_1
chiedeva il rigetto. In particolare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. non essendo stata esplicitata la domanda e nel merito sulle retribuzioni richieste deduceva che non rientravano tra quelle ricadenti nei dodici mesi antecedenti l'apertura della procedura concorsuale,
pag. 2 eccependo, altresì, la prescrizione annuale dei crediti diversi ai sensi dell'art. 2
D.Lgs. n. 80/1992 che al quinto comma prevede la prescrizione di un anno decorrente anche ex art. 2935 cod. civ. dal momento in cui il diritto può esser fatto valere.
In data 25.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente non è fondata e va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per violazione dell'art. 414 c.p.c. non essendo stata CP_1
esplicitata la domanda. Il ricorso introduttivo del giudizio contiene tutti gli elementi per individuare le pretese di parte ricorrente con esatta determinazione dell'oggetto della domanda e del provvedimento concretamente richiesto al giudice.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente chiede la condanna dell' al pagamento della complessiva CP_1
somma lorda di € 5.684,89 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2017
maturati per il cessato rapporto di lavoro.
Tanto premesso, va rilevato che il Fondo di garanzia, istituito dall'art. 2 della
Legge n. 297/1982, interviene anche per il pagamento delle ultime tre mensilità
di retribuzione in presenza di alcuni indefettibili presupposti di legge che risultano dalla disciplina dettata dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs n. 80/1992.
pag. 3 Com'è noto, con la Legge 29/7/1982 (art. 2) è stato istituito presso l' il CP_1
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" <
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto>>.
La norma prevede due diverse fattispecie. Al 2° e 3° comma è prevista l'ipotesi del datore di lavoro assoggettabile a fallimento. In tal caso è disposto che trascorsi quindici giorni dal <
sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito,
ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte>>; << nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare>>.
pag. 4 Al 6° comma è prevista, invece, l'ipotesi del datore di lavoro non assoggettabile a fallimento. In tal caso, <
di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,
sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti>>; <
contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto>>.
Inoltre, a norma degli artt. 1 e 2 D.Lgs n. 80 del 1992, il lavoratore può chiedere al fondo di garanzia presso l' il pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli CP_1
ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia di pagare i crediti inerenti gli ultimi tre mesi di lavoro, la Suprema Corte ha chiarito che “avuto riguardo al
principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di giustizia della Comunità
pag. 5 europea nella sentenza 10 luglio 1997 e con interpretazione costituzionalmente
orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente
a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1 comma 1 lett. b), d.lg. cit.
va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione
dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome
necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio
all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando
che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano
risultate in tutto o in parte insufficienti” (tra le tante: Cass. Civ., sez. lav., n.
22011/2008; Cass. Civ., sez. lav., n. n. 7877 del 2015).
Alla luce dei suddetti principi, per determinare a ritroso il lasso dei dodici mesi indicati dalla norma, deve aversi riguardo al giorno in cui il lavoratore si è
attivato, con qualsiasi iniziativa, a far valere in giudizio i propri crediti, e ciò al fine di tutelare l'interesse del lavoratore a non essere pregiudicato dall'aleatorietà del tempo necessario per ottenere il titolo giudiziale, che, con tutta evidenza, è costituito anche dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Ciò posto, va detto che, nel caso in esame, il ricorrente, come era suo onere, ha provato che l'associazione dove lavorava è stata dichiarata fallita, che CP_2
pag. 6 ha presentato domanda di ammissione al passivo per i propri crediti ed è stato ammesso al passivo fallimentare (cfr. documentazione in atti).
Le contestazioni mosse dall' convenuto in sede di costituzione in giudizio, CP_4
sul rilevo che le retribuzioni richieste non rientravano tra quelle ricadenti nei dodici mesi antecedenti l'apertura della procedura concorsuale, non possono trovare accoglimento.
Il lasso dei dodici mesi indicati dalla norma, deve determinarsi avuto riguardo al giorno in cui il lavoratore si è attivato, con qualsiasi iniziativa, a far valere in giudizio i propri crediti.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che il ricorrente si è attivato per far valere in giudizio i propri crediti entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro depositando in data 04.02.2018 istanza di ammissione al passivo per i crediti di lavoro maturati.
Il rapporto di lavoro del ricorrente con l' è cessato il 31.07.2017, in data CP_2
26.07.2017, il Tribunale di Palermo- Sezione Fallimentare con sentenza n.
102/2017 ha dichiarato il fallimento della Controparte_2
[...]
Essendo stato accertato che il ricorrente si è attivato per far valere in giudizio i propri crediti entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è provato che pag. 7 sussistono tutte le condizioni di legge per l'intervento del Fondo di Garanzia e nessuna prescrizione annuale è maturata.
Il Fondo di Garanzia, infatti, si sostituisce al datore di lavoro, assumendo le medesime obbligazioni, mediante accollo cumulativo ex lege (Cass., S.U.,
sentenza n. 14220/2002, proprio sulla debenza degli accessori ex art. 429 c.p.c.).
L' non ha contestato né la sussistenza dei requisiti di fallibilità del datore CP_1
di lavoro, né l'ammissione al passivo del credito o la sua misura;
va, quindi,
condannato al pagamento in favore del ricorrente delle somme richieste in ricorso, pari a complessivi € 5.684,89 per le mensilità di maggio, giugno e luglio
2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Di qui l'accoglimento della domanda.
Per quanto riguarda le spese di lite seguono la soccombenza dell' e CP_1
vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Maria Pia Pagano,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- dichiara che il ricorrente ha diritto al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € € 5.684,89 per le mensilità di maggio, giugno e luglio pag. 8 2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 Parte_1
della complessiva somma di € 5.684,89 per le mensilità di maggio,
[...]
giugno e luglio 2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
- condanna l' al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese di lite CP_1
del presente giudizio che liquida in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e rimborso 15%
spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Maria
Pia Pagano.
Così deciso in Termini Imerese il 29 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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