Articolo 16 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 15Articolo 17
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1 gennaio 1992
Art. 16. 1. E' concessa la restituzione d'imposta gia' istituita con decreto- legge 22 maggio 1990, n. 120 , a chiunque deteneva alle ore zero del 16 novembre 1990 carburanti adulterati per agricoltura in quantita' superiore a tremila chilogrammi. La domanda di restituzione, se non e' stata gia' presentata deve essere prodotta entro trenta giorni all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e la restituzione avverra' mediante autorizzazione ad estrarre in esenzione d'imposta di fabbricazione prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
Nota all'art. 16.
- Il D.L. n. 120/1990 reca: "Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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