Articolo 33 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 32Articolo 34
Versione
17 dicembre 1988
Art. 33. 1. L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 32;
c) gli interventi operati per le altre finalita' previste agli articoli 29 e 30.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988