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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 08/09/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.1567 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. MOLLICA GIOVANNA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. ORLANDO MARIA CONCETTA per delega dell'avv.
MOLLICA GIOVANNA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. ALFREDO LUGARA' per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Settore lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del
08.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art 429 I° comma c.p.c., nella causa iscritta al n. 1567 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025,
TRA
C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mollica Giovanna, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso dall' CP_2
Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP assegno invalidità ordinaria art. 1 legge 222/84
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 comma 6 bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse accertato in capo al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84 dalla data della domanda di presentazione di domanda, contestando nel merito le risultanze medico-legali a cui era pervenuto il
CTU in sede di esperimento di ATP.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1
ricorso e l'improcedibilità della domanda, nel merito il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa dalle parti, previa riunione a questo procedimento del fascicolo di ATP recante n.2171/2024 e decisa come da sentenza depositata telematicamente.
* * * * * *
All'esito della CTU disposta nell'ambito del procedimento di ATPO -acquisito agli atti- il perito dell'ufficio dott . De Salvo Salvatore pone la diagnosi “Esiti politrauma con fratture scapola (scomposta) e terzo prossimale radio dx, tibia dx con perdita di sostanza e tibia sx risalente all'anno 2000. Disturbo depressivo.”, concludendo che tali patologie messe in relazione con l'attività lavorativa di autista di furgoncino trasporto pasto mensa scolastica per poche ore al mattino in atto non riducono la capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Per come si evince dalle conclusioni dell'elaborato peritale, parte ricorrente non ha mosso nel termine perentorio assegnato in fase di ATP alcuna osservazione alla bozza, pertanto, le censure promosse solo in sede di opposizione sono da considerarsi oltre che generiche anche tardive.
Il ricorrente, infatti, si è limitato genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie riscontrate, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sull'attività lavorativa espletata (autista).
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Si verte, quindi nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e integrato in sede di opposizione, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Su punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare “ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410).
In definitiva rilevato che dalle motivazioni dell'opposizione non emerge alcuna indicazione che giustifichi lo scostamento dalle valutazioni svolte dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le censure sono infondate e pertanto il ricorso va rigettato. Le spese di lite e di CTU vanno poste a carico di parte resistente, stante la dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in Parte_2
opposizione ad ATP n. 2171/2024 contro l' così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda.
- Compensa le spese di lite stante la dichiarazione di esenzione.
- Pone le spese di CTU del procedimento di ATPO a carico della parte ricorrente che liquida come da separato decreto.
Reggio Calabria, 08.09.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 08/09/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.1567 / 2025 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. MOLLICA GIOVANNA Parte_1
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. ORLANDO MARIA CONCETTA per delega dell'avv.
MOLLICA GIOVANNA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. ALFREDO LUGARA' per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Settore lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del
08.09.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA ex art 429 I° comma c.p.c., nella causa iscritta al n. 1567 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025,
TRA
C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mollica Giovanna, giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso dall' CP_2
Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ATP assegno invalidità ordinaria art. 1 legge 222/84
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 comma 6 bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse accertato in capo al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge 222/84 dalla data della domanda di presentazione di domanda, contestando nel merito le risultanze medico-legali a cui era pervenuto il
CTU in sede di esperimento di ATP.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1
ricorso e l'improcedibilità della domanda, nel merito il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa dalle parti, previa riunione a questo procedimento del fascicolo di ATP recante n.2171/2024 e decisa come da sentenza depositata telematicamente.
* * * * * *
All'esito della CTU disposta nell'ambito del procedimento di ATPO -acquisito agli atti- il perito dell'ufficio dott . De Salvo Salvatore pone la diagnosi “Esiti politrauma con fratture scapola (scomposta) e terzo prossimale radio dx, tibia dx con perdita di sostanza e tibia sx risalente all'anno 2000. Disturbo depressivo.”, concludendo che tali patologie messe in relazione con l'attività lavorativa di autista di furgoncino trasporto pasto mensa scolastica per poche ore al mattino in atto non riducono la capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Per come si evince dalle conclusioni dell'elaborato peritale, parte ricorrente non ha mosso nel termine perentorio assegnato in fase di ATP alcuna osservazione alla bozza, pertanto, le censure promosse solo in sede di opposizione sono da considerarsi oltre che generiche anche tardive.
Il ricorrente, infatti, si è limitato genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie riscontrate, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sull'attività lavorativa espletata (autista).
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano quindi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Si verte, quindi nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Dunque, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e integrato in sede di opposizione, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Su punto la Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice, per discostarsi legittimamente delle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad una rinnovazione della stessa, deve operare “ valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu (Cass. Civ., sez. I 03.03.2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuali e dei costi del giudizio, oltre a rispetto del canone della durata del processo” (Cass. Civ. sez. lavoro 01.08.2013 n.18410).
In definitiva rilevato che dalle motivazioni dell'opposizione non emerge alcuna indicazione che giustifichi lo scostamento dalle valutazioni svolte dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo, si conclude che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le censure sono infondate e pertanto il ricorso va rigettato. Le spese di lite e di CTU vanno poste a carico di parte resistente, stante la dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in Parte_2
opposizione ad ATP n. 2171/2024 contro l' così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda.
- Compensa le spese di lite stante la dichiarazione di esenzione.
- Pone le spese di CTU del procedimento di ATPO a carico della parte ricorrente che liquida come da separato decreto.
Reggio Calabria, 08.09.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia