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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/09/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 674/2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. NASO DOMENICO ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta
Parafioriti (Dirigente MIM) e dalla dott.ssa Giusi Bove (funzionario del
), legalmente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di CP_1
Torino, in Via Coazze, n. 18 come da memoria difensiva;
RESISTENTE
OGGETTO: personale ATA - indennità di funzioni superiori.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 4.05.2024.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 28.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. - dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 [...]
in qualità di Assistente Amministrativo, area B del Controparte_1 personale ATA - ha convenuto in giudizio il MIM esponendo di aver svolto negli
1 R.g. Lav. n. 674/2024
anni scolastici indicati in ricorso mansioni superiori nel ruolo di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) appartenente all'area D del personale ATA in virtù di incarichi di direzione conferiti dal ai sensi CP_1 dell'art. 69 del CCNL Scuola 1994/1997 e ha affermato di aver diritto all'indennità di direzione per lo svolgimento di mansioni superiori e ai benefici per la prima e seconda posizione economica ATA ai sensi dell'art. 62 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007. Ha quindi chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma complessiva di €
25.950,18.
Ha resistito in giudizio il MIM mediante il deposito di una memoria difensiva con cui in via preliminare ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati in data antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
In fatto, è pacifico che il sig. è dipendente del MIM in qualità di Parte_1 assistente amministrativo e negli anni scolastici indicati in ricorso (dal
2014/2015 al 2021/2022) ha svolto mansioni di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA) mediante incarichi di utilizzo ai sensi dell'art. 11 bis del
CCNI 2010. Per gli anni in questione, il ricorrente afferma di aver diritto alla indennità per funzioni superiori, oltre alla posizione economica ATA di cui è titolare ai sensi dell'art. 50 del CCNL del Comparto Scuola, ma di non aver beneficiato alcunché a tali titoli. Contr Il MIM ha chiarito – anche attraverso una relazione redatta dal – di aver riconosciuto entrambi gli emolumenti in questione, ma che negli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018 in considerazione dello scaglione stipendiale in godimento del ricorrente (15/20) la posizione economica ATA sarebbe rimasta assorbita dall'indennità di funzioni superiori.
Ciò posto, l'art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 prevista dall'art. 62 del CCNL 29.11.2007 stabilisce che “il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente
CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere
2 R.g. Lav. n. 674/2024
in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo
l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di
Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”.
L'art. 1 comma 45 della Legge n. 228/2012 ha previsto che: “La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.”
Ebbene, è noto che la soprariportata normativa ha modificato il trattamento economico in caso di svolgimento di mansioni superiori, atteso che in precedenza il CCNL del Comparto scuola del 25.08.1995 stabiliva che l'indennità di funzioni superiori da attribuire all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o responsabile amministrativo doveva essere pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. Come visto, la
Legge n. 228/2012 – al fine di determinare l'ammontare dell'indennità in parola
– ha lasciato invariato il minuendo e ha invece modificato il sottraendo, valorizzando l'intero trattamento retributivo goduto dall'assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Dunque, al fine di determinare l'ammontare
3 R.g. Lav. n. 674/2024
dell'indennità di funzioni superiori occorre calcolare il differenziale tra il trattamento economico iniziale previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo: ne consegue dunque che l'indennità per funzioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l'anzianità del dipendente.
Una volta così determinato l'ammontare dell'indennità – laddove il differenziale risulti positivo - questa va però corrisposta in aggiunta all'intero trattamento economico goduto dal dipendente, atteso che, a differenza di quanto affermato dal MIM, la modifica normativa non ha previsto alcun assorbimento della posizione economica ATA, che va pertanto riconosciuta al dipendente. Come evidente dal tenore letterale della disposizione soprariportata, la modifica normativa ha modificato esclusivamente il criterio di calcolo dell'ammontare dell'indennità di funzioni stabilendo che al trattamento economico del direttore dei servizi generali vada sottratto l'intero trattamento economico in godimento dal lavoratore, introducendo dunque un sistema che valorizza l'anzianità del dipendente, con previsione di una retribuzione aggiuntiva che è destinata a decrescere – anche eventualmente azzerandosi – con l'aumentare dell'anzianità del dipendente. E' evidente dunque che con il nuovo sistema retributivo, la posizione economica ATA, entrando a far parte del sottraendo, viene già considerata nel calcolo dell'indennità di funzioni, contribuendo a ridurne l'entità. Non sarebbe dunque corretto ometterne anche la corresponsione – come invece vorrebbe il – atteso che così facendo si avrebbe come CP_1 effetto quello di azzerare totalmente il beneficio economico in questione.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 15198/2024): “
2.2. All'esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell'indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L'indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest'ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell'anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione aritmetica dia esito negativo, l'indennità spettante
4 R.g. Lav. n. 674/2024
per l'esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, con la conseguenza che l'importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva.”
Dunque, sulla base di quanto sopra esposto deve essere accertato che per lo svolgimento di mansioni di direttore generale dei servizi amministrativi il ricorrente ha diritto al percepimento dell'indennità per funzioni superiori – calcolata secondo i criteri sopra esplicati – con mantenimento della posizione economica ATA acquisita.
In ordine al quantum, è sufficiente rilevare che la parte ricorrente ha rinunciato agli anni scolastici precedenti al 2018/2019 in adesione all'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM e per il resto ha aderito ai conteggi depositati dal
. CP_1
In conclusione, quindi, il MIM deve essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente la somma di euro 3.240,68 lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 nella misura indicata in dispositivo, applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, omessa la fase istruttoria poiché non svolta, con distrazione in favore del difensore antistatario.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il a corrispondere Controparte_1 in favore del ricorrente la somma di euro 3.240,68 lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze al saldo;
- condanna il a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa oltre rimborso del c.u. con distrazione in favore del difensore antistatario;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
5 R.g. Lav. n. 674/2024
Ivrea, 03/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 674/2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. NASO DOMENICO ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta
Parafioriti (Dirigente MIM) e dalla dott.ssa Giusi Bove (funzionario del
), legalmente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di CP_1
Torino, in Via Coazze, n. 18 come da memoria difensiva;
RESISTENTE
OGGETTO: personale ATA - indennità di funzioni superiori.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 4.05.2024.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 28.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. - dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 [...]
in qualità di Assistente Amministrativo, area B del Controparte_1 personale ATA - ha convenuto in giudizio il MIM esponendo di aver svolto negli
1 R.g. Lav. n. 674/2024
anni scolastici indicati in ricorso mansioni superiori nel ruolo di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) appartenente all'area D del personale ATA in virtù di incarichi di direzione conferiti dal ai sensi CP_1 dell'art. 69 del CCNL Scuola 1994/1997 e ha affermato di aver diritto all'indennità di direzione per lo svolgimento di mansioni superiori e ai benefici per la prima e seconda posizione economica ATA ai sensi dell'art. 62 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007. Ha quindi chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma complessiva di €
25.950,18.
Ha resistito in giudizio il MIM mediante il deposito di una memoria difensiva con cui in via preliminare ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti maturati in data antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
In fatto, è pacifico che il sig. è dipendente del MIM in qualità di Parte_1 assistente amministrativo e negli anni scolastici indicati in ricorso (dal
2014/2015 al 2021/2022) ha svolto mansioni di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA) mediante incarichi di utilizzo ai sensi dell'art. 11 bis del
CCNI 2010. Per gli anni in questione, il ricorrente afferma di aver diritto alla indennità per funzioni superiori, oltre alla posizione economica ATA di cui è titolare ai sensi dell'art. 50 del CCNL del Comparto Scuola, ma di non aver beneficiato alcunché a tali titoli. Contr Il MIM ha chiarito – anche attraverso una relazione redatta dal – di aver riconosciuto entrambi gli emolumenti in questione, ma che negli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018 in considerazione dello scaglione stipendiale in godimento del ricorrente (15/20) la posizione economica ATA sarebbe rimasta assorbita dall'indennità di funzioni superiori.
Ciò posto, l'art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 prevista dall'art. 62 del CCNL 29.11.2007 stabilisce che “il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente
CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere
2 R.g. Lav. n. 674/2024
in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo
l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di
Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica”.
L'art. 1 comma 45 della Legge n. 228/2012 ha previsto che: “La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.”
Ebbene, è noto che la soprariportata normativa ha modificato il trattamento economico in caso di svolgimento di mansioni superiori, atteso che in precedenza il CCNL del Comparto scuola del 25.08.1995 stabiliva che l'indennità di funzioni superiori da attribuire all'assistente amministrativo chiamato a sostituire il direttore o responsabile amministrativo doveva essere pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. Come visto, la
Legge n. 228/2012 – al fine di determinare l'ammontare dell'indennità in parola
– ha lasciato invariato il minuendo e ha invece modificato il sottraendo, valorizzando l'intero trattamento retributivo goduto dall'assistente chiamato a svolgere le mansioni superiori. Dunque, al fine di determinare l'ammontare
3 R.g. Lav. n. 674/2024
dell'indennità di funzioni superiori occorre calcolare il differenziale tra il trattamento economico iniziale previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi e quello complessivamente goduto dall'assistente amministrativo: ne consegue dunque che l'indennità per funzioni superiori è destinata a ridursi a mano a mano che aumenta l'anzianità del dipendente.
Una volta così determinato l'ammontare dell'indennità – laddove il differenziale risulti positivo - questa va però corrisposta in aggiunta all'intero trattamento economico goduto dal dipendente, atteso che, a differenza di quanto affermato dal MIM, la modifica normativa non ha previsto alcun assorbimento della posizione economica ATA, che va pertanto riconosciuta al dipendente. Come evidente dal tenore letterale della disposizione soprariportata, la modifica normativa ha modificato esclusivamente il criterio di calcolo dell'ammontare dell'indennità di funzioni stabilendo che al trattamento economico del direttore dei servizi generali vada sottratto l'intero trattamento economico in godimento dal lavoratore, introducendo dunque un sistema che valorizza l'anzianità del dipendente, con previsione di una retribuzione aggiuntiva che è destinata a decrescere – anche eventualmente azzerandosi – con l'aumentare dell'anzianità del dipendente. E' evidente dunque che con il nuovo sistema retributivo, la posizione economica ATA, entrando a far parte del sottraendo, viene già considerata nel calcolo dell'indennità di funzioni, contribuendo a ridurne l'entità. Non sarebbe dunque corretto ometterne anche la corresponsione – come invece vorrebbe il – atteso che così facendo si avrebbe come CP_1 effetto quello di azzerare totalmente il beneficio economico in questione.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 15198/2024): “
2.2. All'esito della novella normativa, dunque, ai fini della quantificazione dell'indennità di mansioni superiori occorre tener conto dell'intero trattamento goduto dal dipendente assegnato a svolgere le funzioni di DGSA, nel quale deve essere inclusa, oltre allo stipendio tabellare già proporzionato all'anzianità di servizio, la posizione economica acquisita ai sensi dell'art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L'indennità in parola sarà pertanto pari al differenziale fra quest'ultimo trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, differenziale che, lo si ripete, è destinato a ridursi a mano a mano che, per effetto dell'anzianità di servizio, si incrementa il sottraendo. Una volta determinata con le modalità sopra indicate, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione aritmetica dia esito negativo, l'indennità spettante
4 R.g. Lav. n. 674/2024
per l'esercizio delle mansioni superiori va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo goduto dall'assistente, con la conseguenza che l'importo da liquidare deve comprendere lo stipendio tabellare per la qualifica di inquadramento in ragione della fascia di anzianità acquisita, la posizione economica e l'indennità aggiuntiva.”
Dunque, sulla base di quanto sopra esposto deve essere accertato che per lo svolgimento di mansioni di direttore generale dei servizi amministrativi il ricorrente ha diritto al percepimento dell'indennità per funzioni superiori – calcolata secondo i criteri sopra esplicati – con mantenimento della posizione economica ATA acquisita.
In ordine al quantum, è sufficiente rilevare che la parte ricorrente ha rinunciato agli anni scolastici precedenti al 2018/2019 in adesione all'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM e per il resto ha aderito ai conteggi depositati dal
. CP_1
In conclusione, quindi, il MIM deve essere condannato a corrispondere in favore del ricorrente la somma di euro 3.240,68 lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 nella misura indicata in dispositivo, applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00, omessa la fase istruttoria poiché non svolta, con distrazione in favore del difensore antistatario.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- condanna il a corrispondere Controparte_1 in favore del ricorrente la somma di euro 3.240,68 lordi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze al saldo;
- condanna il a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa oltre rimborso del c.u. con distrazione in favore del difensore antistatario;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
5 R.g. Lav. n. 674/2024
Ivrea, 03/07/2025
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Dott.ssa Federica Fabaro
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