Ordinanza cautelare 20 novembre 2019
Sentenza 8 settembre 2020
Accoglimento
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2025REG.PROV.COLL.
N. 02708/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2708 del 2021, proposto dal Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il signor Ye ZO, n.q. di titolare della Ditta Individuale Bazar di Ye ZO, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione II, n. 3725 dell’8 settembre 2020, resa inter partes , concernente un’ordinanza di sgombero e una richiesta di pagamento di indennità risarcitoria per occupazione sine titulo di immobile abusivo acquisito e trascritto al patrimonio comunale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Maria Luisa Errichiello in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 4175/2019, proposto innanzi al T.a.r. Napoli, il signor ZO Ye aveva chiesto l’annullamento:
a ) dell’ordinanza di sgombero per occupazione sine titulo di immobile abusivo acquisito e trascritto al patrimonio comunale del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 28 del 15.7.2019;
b ) del provvedimento prot. 160/ANT del 11/07/2019, menzionato nel provvedimento sub a) e mai notificato, con cui il Comune ha ordinato il pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo .
2. A sostegno del ricorso aveva lamentato, detto in sintesi, l’incompetenza dell’organo emanante l’atto, la violazione dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. 380/2001 stante l’opponibilità al Comune del contratto di locazione, la mancata previa notifica del provvedimento di acquisizione, la mancata comunicazione di avvio dell’ordinanza di sgombero, la violazione dell’art. 31 del d. P.R. 380/2001, la nullità per difetto di attribuzione della parte del provvedimento con cui si ordina il pagamento dell’indennità dovuta per occupazione sine titulo .
3. Costituitasi l’Amministrazione in resistenza, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha rigettato la domanda di annullamento dell’ordinanza di sgombero per occupazione sine titulo di immobile abusivo acquisito e trascritto al patrimonio del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 28 del 15 luglio 2019;
- ha dichiarato la nullità dell’atto nella parte in cui il Comune ha ordinato il pagamento dell’indennità risarcitoria di occupazione sine titulo ;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale, nell’accogliere il motivo di censura afferente alla parte del provvedimento con cui si ordina il pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo , ha ritenuto che “ in mancanza di una specifica norma che attribuisca e, in ossequio al principio di legalità in senso sostanziale (cfr. Corte Cost. 7 aprile 2011 n. 115), regoli, almeno nei suoi tratti essenziali, il potere di ordinare il pagamento dell’indennità per illegittima occupazione del bene acquisito al patrimonio disponibile del Comune ai sensi dell’art. 31 comma 3 del d.P.R. 380/2001, deve pertanto dichiararsi ai sensi dell’art. 21-septies della legge 241/90 la nullità del provvedimento impugnato per difetto di attribuzione, nella parte in cui viene ordinato il pagamento della “indennità risarcitoria” per l’occupazione abusiva dell’immobile ”.
5. Avverso tale pronuncia, in relazione al descritto capo reiettivo della sentenza de qua , il Comune di Casalnuovo di Napoli ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 23/03/2021 e depositato il 23/03/2021, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 4-10), quanto di seguito sintetizzato:
- avrebbe errato il Tribunale nel decretare l’illegittimità della parte dell’ordinanza impugnata ove è ingiunto all’occupante il pagamento di somme per l’illegittima occupazione degli immobili abusivi; invero il capo della sentenza impugnato sarebbe contraddittorio rispetto a quello con il quale si è individuato il fondamento normativo del potere di sgombero nell’art. 31 d.P.R. n. 380/01, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso; si tratterebbe di beni non ascrivibili al rango dei beni appartenenti al patrimonio disponibile ed il potere di ingiungere il pagamento dell’indennità in parola avrebbe un effetto dissuasivo cosicché il T.a.r. avrebbe dovuto riconoscere alla p.A. il fondamento normativo del danno subìto dalla stessa, come anche il conseguente potere di determinare ed ingiungere il pagamento richiesto.
6. L’appellante ha concluso chiedendo che sia annullata e/o riformata la sentenza appellata, nella parte in cui ha dichiarato la nullità, ai sensi dell’art. 21- septies della legge 241/90, del provvedimento n. 28 del 15/7/2019 per difetto di attribuzione.
7. Il signor ZO Ye, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
8. In data 2 ottobre 2024 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha evidenziato il principio di diritto sancito dall’Adunanza plenaria, con la pronuncia n. 19/2023.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 6 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è meritevole di accoglimento.
11. Come esposto in narrativa la questione sollevata con il gravame in esame, col quale si articola un unico complesso motivo nell’intento di inficiare la pronunzia accoglitiva del giudice di prime cure, attiene alla sussistenza o meno del potere dell’Amministrazione comunale di imporre il versamento di un’indennità a fronte dell’indebita occupazione di immobile edificato abusivamente.
Ritiene parte appellante, al fine di inficiare il capo accoglitivo della pronuncia di prime cure, che sussisterebbero i presupposti sul piano normativo per imporre detto onere economico, atteso che, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., è rinvenibile la peculiare natura del bene acquisito ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 atteso che gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale non coincidono con i beni disponibili tout court in virtù del loro chiaro vincolo di destinazione ex lege (demolizione).
Quanto dedotto da parte appellante risulta fondato dovendosi prendere atto, in ordine al tema giuridico sollevato con il gravame in esame, dell’orientamento di recente espresso dall’Adunanza Plenaria mercé la pronuncia dell’11 ottobre 2023, n. 16, con la quale ha stabilito (punto 21.1.) che: “ A seguito della perdita ipso iure del bene, pur se accertata successivamente, chi lo possiede ormai senza idoneo titolo giuridico non può né demolirlo, né modificarlo, ed è tenuto a corrispondere un importo all’Amministrazione proprietaria per la sua disponibilità che avviene sine titulo ”.
Ne deriva che, come sostenuto da parte appellante, l’Amministrazione comunale è legittimata a pretendere, nei confronti dell’odierno appellato, un’indennità a fronte dell’indebita occupazione di immobile edificato abusivamente siccome transitato nella sfera dominicale dello stesso Ente.
12. Tanto premesso, l’appello va accolto e pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.
13. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la recente maturazione dell’orientamento giurisprudenziale su richiamato, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (r.g.n. 2708/2021), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge in toto il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO