Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.3140/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3140/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Salerno (SA) alla Via M presso lo studio dall'avv. Michele Salviuolo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente difensore RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso l
.salerno.it quale domicilio speciale Email_1 CP_2 digitale dell'Avv. Gloriana Gargano che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
2007 nel Comune di Giungano (SA) e che dall le erano nati due figli, (22.02.2010) e (10.09.2012), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 sepa dal coniuge. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito che, oltre a non contribuire alle esigenze materiali e morali della famiglia, in diverse occasioni, aveva assunto comportamenti violenti, minacciandola anche di morte alla presenza dei figli;
pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito di responsabilità al resistente, con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori e con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e la previsione dell'obbligo a carico del sig. di un assegno di mantenimento per la moglie CP_1
e i figli pari almeno ad euro ltre a spese al 50% del canone di locazione e relative utenze, nonché spese straordinarie come per legge. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che contestava Controparte_1 quanto allegato dalla moglie ascrivendo la re risi coniugale ai comportamenti di quest'ultima, in particolare all'instaurazione, da parte della stessa, di una relazione extraconiugale;
in ogni caso, aderiva alla domanda di separazione avanzata, chiedendo la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
2. In data 29 giugno 2021, i coniugi erano comparsi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, che li autorizzava a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. All'udienza del 5 giugno 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c., avendo le parti rinunciato agli stessi in considerazione dell'accordo raggiunto.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 980/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza del 22 luglio 2021, ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, e , Per_1 Per_2 con residenza prevalente presso la madre, regolament i permanenza presso il padre, nonché l'obbligo di di Controparte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a la somma di € Parte_1
300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia di separazione alle condizioni concordate di cui all'accordo dalle stesse sottoscritto e depositato telematicamente, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato di voler procedere alla propria separazione consensuale alle condizioni già stabilite da codesto Tribunale nell'ordinanza del 22 luglio 2021 che qui si intendono richiamate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, e Per_1
, con residenza prevalente presso la madre;
Per_2
- possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
- salvo diverso accordo nell'interesse dei minori, i figli trascorreranno con il padre almeno due pomeriggi alla settimana, in particolare il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 fino alle ore 21,30 (23,00 nei periodi di sospensione scolastica) nonché a week end alternati dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 22,00 della domenica;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno con il padre il 24 dicembre e il 31 dicembre degli anni pari e il 25 dicembre degli anni dispari e il successivo 1° gennaio;
durante le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
a ma di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno), oltre Parte_1 ri le secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Caterina Costabile
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione del MOT dott. Aldo Di Dario