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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello Lavoro n. 162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa AR OS CU Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 113/2024 del Tribunale di Sondrio
(est. dott.ssa AR Martina Marchini), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Vinciprova ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il domicilio digitale del difensore Email_1 appellante
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Canclini ed elettivamente
[...] domiciliata in Milano, via Cellini 21, presso lo studio del difensore appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTE
- IN VIA ISTRUTTORIA A.
1 - Ammettere la documentazione allegata al presente appello (già presente nel fascicolo di primo grado)
DOC. A_Provvedimento ASST recante protocollo numero 0038952 del 25.10.2021;
DOC. A-bis_Provvedimento ATS della Montagna protocollo numero 0055813 del 25.10.2021;
DOC. A-ter_Provvedimento O.P.I. di Sondrio recante_Prot. 2021/ 1965 /III.04-dm 25 ottobre 2021;
DOC. recante prot. n. 0062050.2021 del 23.11.2021; Controparte_2
DOC. , del 29.12.2021; Parte_2
DOC. , recante protocollo numero Parte_3
0047589 del 31.12.2021; DOC. O.P.I. di Sondrio recante protocollo numero 2021-2876- III.
4-tb del Controparte_3 30.12.2021;
1 DOC. dell' di Sondrio_23.02.2022; Controparte_4 CP_5 DOC. B-quinquies_Nota ATS recante protocollo numero 12642-2022_25.03.2022; DOC. C_Provvedimento di Sondrio recante protocollo numero 2022-1390-III.
4-tb del CP_5 31.03.2022;
*** ***** ********
DOC. 1_Modello di autodichiarazione ai fini dell'esenzione deal pagamento del c.u.;
DOC. 1bis_Sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, del 28 aprile 2022, resa nel procedimento con n. 275-2022 RG;
DOC.
1-ter_Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_19-gennaio-2022;
DOC. ; Email_2
DOC. 2_Provvedimenti di autorizzazione del congedo per eventi e cause particolari, dall'anno 2018 all'anno 2020;
DOC.
2 - bis_Istanza di congedo parentale del 13.09.2021;
DOC.
2 - ter_Provvedimento autorizzazione congedo_ASST_prot. n. 0034209 del 23.09.2021;
DOC. 3_Primo invito, di cui all'art. 4, comma 5, primo periodo, D.L. 44-2021, ratione tempore vigente;
DOC.
3 - bis_Secondo invito, di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo, D.L. 44-2021, ratione tempore vigente;
DOC.
3 - ter_Cartolina raccomandata a.r. del 04.08.2021; Contr
DOC.
3 - quater_Riscontro del 04 agosto 2021 ad
DOC.
3 - antigenico covid_marzo 2020; CP_6
DOC. 4_Ricevuta di consegna pec_25.09.2021;
DOC.
4 - bis_Certificazione di esenzione temporanea, differimento_23.09.2021;
DOC.
4 - ter_Missiva VS;
; Parte_4
DOC. 5_Istanza di annullamento_VS_ATS della Montagna_28.10.2021;
DOC.
5 - bis_Ricevuta di consegna pec_28.10.2021; Cont
DOC. 6_Missiva VS i Sondrio_28.12.2021;
DOC.
6 - bis_Nota OPI di Sondrio prot. n. 2021/2777/III.
4-dm del 23 dicembre 2021;
DOC.
6 - ter_ Ricevuta di consegna pec_28.12.2021;
DOC. 7_Istanza di annullamento_VS_OPI di Sondrio_15.02.2022;
DOC.
7 - bis_Ricevuta di consegna pec_15.02.2022;
DOC. 8_Ricevuta di consegna pec_28.02.2022;
DOC.
8 - bis_Istanza di annullamento VS_ATS ed ASST_28.02.2022;
DOC.
8 - quater_Istanza di continuazione congedo legge 5 febbraio 1992, n. 104;
DOC.
8 - quinquies_Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza del 26 novembre resa nel procedimento iscritto al n. 7830/2021 di R.G;
DOC.
8 - sexies_Circolare Dipartimento P.S. Ministero dell'Interno;
DOC.
8 - septies_Circolare n. 1929 del 20 dicembre 2021 MIUR;
DOC. 9_Cedolino mesi da novembre 2021 ad aprile 2022. A.
2 - Ammettere l'ulteriore documentazione qui elencata:
DOC. AA_Sentenza N. 113/2024 emessa dal Trib. di Sondrio;
DOC. BB_Notifica a mezzo posta elettronica certificata;
DOC. BBB_Notifica a mezzo posta elettronica certificata in formato .eml;
DOC. CC_Ricorso introduttivo del primo grado (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. DD_Ordinanza del 18.07.2022 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. EE_Note difensive depositate in data 01.12.2022 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. FF_Richiesta fruizione congedo parentale concesso già nel 23.09.2021 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. GG_Concessione congedo parentale del 10.11.2022 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. HH_Proroga del congedo parentale sino al 13.08.2024 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. II_Ordinanza del 20.07.2023 (tratto dal fascicolo di primo grado);
2 DOC. LL_Nota di deposito documenti sopravvenuti, depositata il 10.06.2024 (tratto dal fascicolo di primo grado); DOC. MM_Verbale d'udienza del 10.09.2024 (tratto dal fascicolo di primo grado); DOC. NN_Cedolini da maggio 2022 a settembre 2022; DOC. NNN_Autocertificazione per esenzione del contributo unificato. A.
2 - Si chiede di acquisire il fascicolo di primo grado, comprensivo di atti e documenti di tutte le parti in giudizio, verbali di causa e provvedimenti. B - NEL MERITO B1) Accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati, riportati nel paragrafo 19 delle premesse in fatto del presente appello, disapplicandoli;
B2) (in subordine) Accertare e dichiarare l'illegittimità/illiceità dei provvedimenti impugnati, riportati nel paragrafo 19 delle premesse in fatto del presente appello, disapplicandoli;
B3) (per l'effetto) Condannare l' , per effetto Controparte_1 dell'accoglimento della richiesta di cui al punto B1) o B2), a corrispondere, in favore dell'appellante, gli importi e gli emolumenti afferenti all'indennità, di cui al già autorizzato congedo ex legge 104 del 1992 e ss.mm.ii., a far data dal 10 novembre 2021, fino alla data del 28 febbraio 2022, oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
B4) (in subordine al punto B3) Condannare l' , per effetto Controparte_1 dell'accoglimento della richiesta di cui al punto B1) o B2), al pagamento, in favore dell'appellante, degli emolumenti non corrisposti per il periodo dal 10 novembre 2021, fino alla data del 28 febbraio 2022 (oltre al versamento dei contributi previdenziali del periodo), oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
B5) Condannare l' , per effetto dell'accoglimento della Controparte_1 richiesta di cui al punto B1) o B2), al riconoscimento del diritto al congedo, ex legge 104 del 1992 e ss.mm.ii, dalla data dell'1 marzo 2022 sino al 1° novembre 2022, come da istanza debitamente presentata, con conseguente condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente, dei relativi importi ed emolumenti di legge, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
B6) (in subordine al punto B5) Condannare l' , per effetto Controparte_1 CP_1 dell'accoglimento della richiesta di cui al punto B1) o B2), al pagamento, in favore della ricorrente, degli emolumenti non corrisposti per il periodo dall'1 marzo 2022 sino al 1° novembre 2022 (oltre al versamento dei contributi previdenziali del periodo), oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
B7) Condannare l' e dell' , per effetto dell'accoglimento della richiesta Controparte_1 CP_1 di cui al punto B1) o B2), al risarcimento dei danni morali, in favore dell'appellante, determinati in via equitativa in € 10.000,00; B8) Condannare l'amministrazione appellata alle spese di giudizio.
APPELLATA Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilita' delle domande volta ad ottenere declaratoria di nullita' ovvero illegittimita'/ illiceita' degli atti gli atti riportati sub A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 e C riportati nel paragrafo 19 per le ragioni tutte in avanti illustrate;
NEL MERITO
-rigettare perche' inammissibile infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'appellante per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 113/2024 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Sondrio;
In ogni caso
3 -con vittoria di spese IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione di ogni e qualsivoglia documento non ritualmente prodotto ed ammesso nel corso del giudizio di prime cure.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025, , infermiera a tempo indeterminato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 113/2024 del Tribunale di Sondrio che ha respinto il ricorso volto ad accertare la nullità dei provvedimenti emessi dall' Controparte_1
, dall'
[...] Controparte_7 dall' di Sondrio, relativi rispettivamente Controparte_8 alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio, all'accertamento dell'inosservanza all'obbligo vaccinale per la prevenzione del virus Covid-19 sancito dall'art. 4 del d.l. n. 44/21, alla sospensione dall' di Sondrio, con condanna dell' Controparte_9 Controparte_1
: a corrispondere, in favore della ricorrente, gli importi e gli emolumenti afferenti
[...] all'indennità, di cui al già autorizzato congedo ex legge 104 del 1992 e ss.mm.ii., a far data dal 10 novembre 2021, fino alla data del 28 febbraio 2022, oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo o in subordine al pagamento, in favore della ricorrente, degli emolumenti non corrisposti per il periodo dal 10 novembre 2021, fino alla data del 28 febbraio
2022 (oltre al versamento dei contributi previdenziali del periodo), oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
al riconoscimento del diritto al congedo, ex legge 104 del 1992 e ss.mm.ii, dalla data dell'1 marzo 2022 sino al 31 luglio 2023, come da istanza debitamente presentata, con conseguente condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente, dei relativi importi ed emolumenti di legge, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo o in subordine al pagamento, in favore della ricorrente, degli emolumenti non corrisposti per il periodo dall'1 marzo 2022 sino al 31 luglio 2023 (oltre al versamento dei contributi previdenziali del periodo), oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
al risarcimento dei danni (morali, biologici e patrimoniali), patiti e patenti dalla ricorrente, che verranno determinati e provati in corso di giudizio, o, in subordine, comunque determinati in via equitativa in € 2.500,00.
Con il ricorso di primo grado l'odierna appellante aveva dedotto:
- di aver ricevuto in data 21.05.2021, a mezzo raccomandata a.r. di pari data, il c.d. ”primo invito”
(doc. 3), di cui all'art. 4, comma 5, primo periodo, del D.L. n. 44/2021 - nella formulazione originaria -, con il quale la si invitava a produrre la documentazione ivi elencata;
4 - di aver ricevuto in data 22.07.2021, sempre a mezzo raccomandata, il c.d. “secondo invito” (doc.
3 –bis), con il quale la si invitava a sottoporsi alla somministrazione del vaccino;
- di aver inviato in data 04 agosto 2021, in riscontro al sopra riportato invito, a mezzo raccomandata a.r. (cfr. - doc.
3-ter), una missiva indirizzata al CP_10 [...]
Contr
, dell' di con la quale richiedeva la prenotazione della Controparte_11 CP_7 vaccinazione, con la contestuale preghiera di fissare l'appuntamento per la soministrazione della vaccinazione, per il mese di novembre a.c. (doc.
3-quater), a motivo del contagio da Covid 19, subito dalla ricorrente e, quindi, dell'elevata carica anticorpale posseduta (cfr. test antigenico covid
- doc.
3 -quinquies).
- di avere in data 25 settembre 2021 (cfr. Ricevuta di consegna pec di pari data - doc.4), trasmesso all'ATS di la documentazione di cui all'art. 4, comma 2,del D.L. 44/2021, ovverosia, CP_7
l'attestazione di differimento della vaccinazione, con omissione delle motivazioni cliniche, a tutela della privacy della ricorrente, (doc.
4-bis) ottenuta solamente in data 23 settembre del 2021 e prodotta all'organo deputato all'accertamento dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale, ai sensi della normativa ratione temporis vigente, unitamente ad una missiva (doc.
4-ter), con la quale si chiedeva, alla medesima di considerare la lavoratrice ottemperante all'invito di Controparte_7 cui all'art. 4, comma 5, primo e secondo periodo, del D.L. 44/2021, oltre che in regola con l'obbligo vaccinale, parimenti previsto, dal medesimo D.L., al comma 1 dello stesso art. 4, missiva alla quale veniva assegnato il protocollo in entrata n. 49811 del 27.09.2021; Controparte_7
Contr
- che in data 25.10.2021 l' della accertava l'inottemperanza all'obbligo vaccinale CP_7
Per_ (doc. , adducendo come motivazione, che “preso atto che non risulta agli atti della scrivente
Amministrazione che la sig.ra abbia trasmesso la documentazione idonea a Parte_1 giustificare l'omissione, il differimento “ (omissis), “accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale”. Il provvedimento non teneva conto della documentazione trasmessa il 25.9.2021 (docc
4, 4bis, 4ter) e delle risposte fornite nel mese di agosto 2021 (docc. 3ter, 3 quater, 3quinquies,
3sexies);
-che in data 25.10.2021 e disponeva la sospensione a decorrere dal Controparte_1 CP_1
26.10.2021 di dal servizio, con privazione della retribuzione o di altro Parte_1 compenso o emolumento, ai sensi dell'art. 4, co 6 e segg. D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021;
-di aver impugnato in data 28.10.2021 il provvedimento (doc 5, 5bis) respinto da CP_7 in data 23.11.2021 (doc A quater);
-di aver ottenuto con il provvedimento del 23.9.2021 -protocollo n. 0034209 dell'
[...]
– il congedo parentale di cui alla L. n. 104/1992 per il periodo dal 10.11.2021 al Controparte_1
28.2.2022.
5 Lamentava come le Aziende avessero del tutto ignorato la documentazione trasmessa, attestante le condizioni di pericolo per la salute nonché l'insussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti per l'obbligo vaccinale dovuto al godimento del beneficio di cui alla L. 104/1992.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistete nonché
l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. n. 44/2021 sollevata dalla ricorrente, richiamati in proposito i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 14/2023, nel merito, richiamato l'art. 4 D.L. n. 44/2021 vigente all'epoca dei fatti, ha rilevato l'inottemperanza da parte della lavoratrice agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 4 citato, avendo la stessa trasmesso la documentazione solo in data 25.9.2021 rispetto agli inviti del
21.5.2021 e del 22.7.2021.
In ogni caso, pur a ritenere tempestiva la documentazione, ha escluso l'idoneità del certificato di cui al documento 4bis a comprovare la necessità di differimento della vaccinazione, mancando ogni indicazione e documentazione circa le condizioni cliniche.
Quanto alla lamentela secondo cui il provvedimento di sospensione del 25.10.2021 sarebbe intervenuto quando era in congedo parentale, ha osservato come la fruizione del congedo decorresse dal 10.11.2021 (doc. 2 ter), per cui alla data del 25.10.2021 la ricorrente risultava in servizio.
Ha inoltre evidenziato come l'obbligo di ripescaggio ex art. 4, co. 8, D.L. n. 44/2021 non fosse oggetto del giudizio.
Ha infine ritenuto irrilevante ai fini del decidere la documentazione di cui alla richiesta del
1.12.2022.
L'appellante censura la sentenza con plurimi motivi.
Con il primo motivo di gravame lamenta l'errata interpretazione da parte del primo giudice del contenuto del certificato di differimento dell'obbligo vaccinale di cui al documento 4bis.
Precisa che la copia di tale certificato depositata in atti era stata parzialmente “omissata” per ragioni di privacy in corrispondenza dell'indicazione delle condizioni cliniche documentate.
Il suddetto certificato rispettava i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4 D.L. 44/2021, (secondo cui il medico di medicina generale dispone il differimento della vaccinazione in presenza di due requisiti: a) che venga accertato il pericolo per la salute;
b) che tale pericolo venga appurato sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate) atteso che vi era scritto “costituisce pericolo per la salute” e “da quanto sopra esposto e dagli accertamenti allegati”.
Precisa, infine, che la norma, allorquando impone al medico di accertare il pericolo per la salute sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, “non va interpretata nel senso che il certificato dovesse contenere, in allegato la documentazione clinica, ma, piuttosto, che tale
6 documentazione clinica dovesse costituire la base per l'espressione del giudizio di differimento o omissione (esenzione).”
Con il secondo motivo contesta il ritenuto ritardo nella trasmissione della documentazione comprovante le ragioni del differimento. Nel caso di specie il procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale veniva concluso, da parte di solo in data 25.10.2021. CP_7
Il giudice aveva ignorato la richiesta di vaccinazione con fissazione per il mese di novembre 2021
(doc. 3 ter), dal momento che risultava avere ancora una carica anticorpale molto elevata a seguito di infezione del SARS-CoV-2, inviata da in data 4.8.2021, a seguito della ricezione del Pt_1
“secondo invito (doc 3bis).
Il giudice aveva anche ignorato che in data 25.09.2021, quindi oltre un mese prima della conclusione del procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale, l'odierna appellante aveva inoltrato anche il certificato medico che comportava la necessità di differimento della vaccinazione.
Lamenta l'errata interpretazione della normativa avendo il giudice ritenuto che il semplice superamento del termine di 5 giorni contenuto nel “secondo invito” determinasse, automaticamente, l'irricevibilità/irrilevanza della documentazione comprovante l'insussistenza dell'obbligo vaccinale.
Precisa che “la norma si curava solamente di prevedere che, decorsi i 5 giorni, l'azienda sanitaria locale competente potesse concludere l'accertamento, ma non prevedeva né l'automatismo, né la perentorietà; tant'è che la norma recitava “l'azienda sanitaria locale competente accerta
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti…..”.
Con il terzo motivo lamenta l'omessa istruttoria, e conseguente omessa pronuncia, in Pt_1 relazione alle doglianze svolte avverso i seguenti provvedimenti:
“B) – la comunicazione dell' e dell' , del 29.12.2021 (DOC. B) Parte_2 CP_1 ed il provvedimento dell' , recante protocollo numero Parte_2 CP_1
0047589 del 31.12.2021 (DOC. B-bis),
B.1) - previa disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, costituito dall'atto di accertamento dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale e di contestuale sospensione dall'esercizio della professione, reso dall' di Sondrio e recante protocollo numero CP_5
2021/2876/III.
4-tb del 30.12.2021 (DOC. B-ter),
B.2) - con conseguente disapplicazione, dell'atto amministrativo illegittimo, costituito dal provvedimento di rigetto dell' di Sondrio del 23.02.2022 – DOC. B – quater), CP_5
7 B.3) - e conseguente disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, costituito dal provvedimento di rigetto dell' e recante protocollo numero Controparte_7
12642/2022_25.03.2022 (DOC. B-quinquies);
C) - il provvedimento di proroga della sospensione, reso dall' di Sondrio e recante CP_5 protocollo numero 2022/1390/III.
4-tb del 31.03.2022 (DOC. C)”.
Con il quarto motivo contesta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione come conseguenza automatica dell'inosservanza all'obbligo vaccinale, considerato che nel caso in esame l'odierna appellante già non avrebbe dovuto lavorare dal 10.11.2021 in ragione del congedo parentale né avrebbe percepito la retribuzione, spettandole solo l'indennità straordinaria di congedo.
L'errore del giudice consiste nell'aver ritenuto che al momento dell'emissione dell'accertamento dell'inosservanza all'obbligo vaccinale (25.10.2021) l'appellante stesse lavorando, invece avrebbe dovuto distinguere due periodi: “il periodo in cui la lavoratrice avrebbe continuato a lavorare (dal
26.10.2021 al 09.11.2021); quello in cui la lavoratrice non avrebbe più lavorato (dal 10.11.2021 in poi)”. In sostanza, prima dell'accertamento di con provvedimento del 23.9.2021 CP_7 era già stato autorizzato il congedo ex L. 104/1992 che avrebbe fruito a decorrere 10.11.2021.
Con il quinto motivo contesta la ritenuta irrilevanza della documentazione di cui alla richiesta dell'1.12.2022 (doc. 1_Ruolo delle Cause Corte Costituzionale;
doc. 2 Ordinanza Cass. Civ. Sez.
Unite 29.09.2022, resa in R. G. n. 9654/2022; doc. 3 Sentenza Tribunale di L'Aquila, Sez. Lavoro,
G.I. Dott. Cruciani;
doc. 4 afferenti il periodo da maggio a settembre 2022; DOC. Pt_5
5_Istanza fruizione congedo straordinario del 04.11.2022; doc. 6 Messaggio PEC del 10.11.2022, di concessione congedo straordinario), insistendo per la relativa acquisizione.
si è costituita eccependo innanzitutto l'inammissibilità Controparte_12 della domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero in subordine l'illegittimità/illiceità dei provvedimenti impugnati per due ordini di motivi: 1)“non avendo parte appellante impugnato il capo della pronunzia resa dal Tribunale di Sondrio in cui si afferma che, “nel caso di specie, dal tenore (del) ricorso si evince che rispetto ai provvedimenti di ATS e dell'Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Sondrio aventi ad oggetto l'inottemperanza dell'obbligo vaccinale”, da parte della ricorrente, fosse stata “domandata esclusivamente la disapplicazione mentre il petitum sostanziale del giudizio” fosse “costituito dall'impugnazione dei provvedimenti di sospensione adottati dal datore di lavoro , al fine di poter fruire del congedo di cui alla CP_1 legge 104/92 e di svolgere la prestazione lavorativa”; 2) non potendo, in ogni caso, il giudice
8 ordinario pronunziarsi sulla validità degli atti amministrativi presupposti e conseguenti adottati dall' e dall' Controparte_7 Controparte_8
di Sondrio.
[...]
Nel merito chiede il rigetto dell'appello, evidenziando con riguardo al quarto motivo di appello, che la Suprema Corte (con le pronunzie 18.02.2025 n. 4245; 01.02.2025 n. 2412; 27.01.2025 n.
1888 e 27.01.2025 n. 1881) ha ripetutamente precisato come, alla luce della specificità della normativa emergenziale anti-Covid, la sospensione dal lavoro per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale debba ritenersi legittima anche in caso di altre forme di sospensione già in essere prevalendo detta misura su eventuali cause sospensive preesistenti. In ogni caso, come rilevato dal primo giudice, nel caso di specie il congedo straordinario sarebbe decorso solo a far tempo dal successivo 10.11.2021.
Quanto ai rivendicati danni morali, il ricorso introduttivo del giudizio non contiene idonee allegazioni atte ad individuare e, soprattutto, comprovare il danno morale asseritamente occorso ad del quale viene richiesto il ristoro se del caso anche in via equitativa. Pt_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto dato atto del giudicato formatosi sul capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 44/21, non essendo stato impugnato, e sul capo della sentenza nella parte in cui il giudice ha rilevato che “dal tenore ricorso si evince che rispetto ai provvedimenti di ATS e dell' Controparte_8
di Sondrio aventi ad oggetto l'inottemperanza dell'obbligo vaccinale è
[...] domandata esclusivamente la disapplicazione, mentre il petitum sostanziale del giudizio è costituito dall'impugnazione dei provvedimenti di sospensione adottati dal datore di lavoro , CP_1 al fine di poter fruire del congedo di cui alla Legge 104/92 e di svolgere la prestazione lavorativa
(come chiarito anche da parte ricorrente in sede di memoria del 01/12/2022).”, non essendo stato impugnato. Da qui anche l'inammissibilità del terzo motivo di appello.
Va dato atto anche del giudicato formatosi sul capo della citata sentenza nella parte in cui il giudice ha disatteso la eccepita carenza di giurisdizione, non essendo stato proposto appello incidentale.
Nel merito l'appello non è fondato.
Nel procedere all'esame dei motivi di gravame è opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
Con l'art. 4 del d.l. n. 44/21, convertito nella legge n. 76/21, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2” è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti
9 le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. La disposizione precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
Il medesimo art. 4 (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis all'odierna controversia) dispone altresì quanto segue: “
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con
l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
10
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5,
l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
Successivamente, in ragione dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie interessate e con il D.L. n. 172/21, convertito dalla legge n.
3/22, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del D.L. n. 44/21. Nello specifico:
a) i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute (ius superveniens di cui si deve comunque tener conto per determinare le conseguenze che derivano dall'eventuale illegittimità della sospensione medesima, se disposta nella prima fase in violazione della normativa di legge, cfr.
Cass. n. 15697/24);
11 c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali.
La disciplina successiva ha, poi, ribadito l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, stabilendo che: "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati." (comma 3).
Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che: "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza"; ed ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del decreto legge, come riformulato.
Questo il quadro normativo, nel caso in esame l'appellante, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione con provvedimenti del 25.10.2021 e del 31.12.2021, pacificamente aveva l'obbligo di vaccinarsi in quanto esercente la professione di infermiera in servizio presso un Ospedale e pacificamente non si era sottoposta alla vaccinazione pur non sussistendo cause di esenzione o di differimento.
La certificazione del dott. , emessa a Roma in data 23.9.2021 (doc. 4bis), Persona_2
e trasmessa dall'appellante all'ATS di Montagna in data 25.9.2021 non è infatti conforme al dettato legislativo.
A norma dell'art. art. 4, co. 2, d.l. n. 44/12021, “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.”.
Nel caso in esame il certificato non proviene dal medico di medicina generale né da un medico vaccinatore dei servizi vaccinali dell'azienda del servizio sanitario regionale, né accerta quali siano
“le specifiche condizioni cliniche documentate”, e non meramente attestate, di “accertato pericolo per la salute” dell'appellante derivante dalla vaccinazione.
Il documento in questione riporta infatti solo i dati anagrafici dell'appellante e l'attestazione “Per tali motivi e degli accertamenti allegati, si attesta che i vaccini anti Covid-19, tra quelli autorizzati costituisce pericolo per la salute dalla paziente e va differita la vaccinazione”.
12 Detta attestazione è del tutto generica e soprattutto priva degli accertamenti nella stessa richiamati, così da impedire all'ASL territorialmente competente la decisione finale sulla verifica dei presupposti per l'esonero dall'obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale.
Consegue il rigetto del primo motivo.
Alla luce dell'inidoneità del documento a firma del dott. (doc.4bis), sopra riportato, inviato Per_2 dalla appellante in data 25.9.2021, va respinto anche il secondo motivo circa la ritenuta tempestività dell'invio, a seguito del secondo invito dell'ATS, della documentazione, tra cui il documento in questione, attestante l'asserita necessità di differimento della vaccinazione.
Pur a ritenere tempestivo l'invio della suindicata documentazione, resta il dato oggettivo dell'assenza della vaccinazione e dell'assenza di una causa di esonero o di differimento della vaccinazione attesa l'inidoneità del certificato a firma del dott. Per_2
A ciò, solo per completezza, va aggiunto che la richiesta di fissazione della vaccinazione per il mese di novembre di cui ai docc. 3ter e 3quater non solo è priva di qualsiasi documentazione comprovante l'asserita contrazione del “covid 19 con guarigione nel mese di marzo 2020” nonché dell'asserito “titolo anticorporale elevato” ma è anche superata dal certificato a firma del dott. sopra richiamato. Per_2
Anche il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati e vanno respinti.
È un dato pacifico che al momento della sospensione disposta con provvedimento del 25.10.2021 e decorrente dal 26.10.2021 l'appellante fosse in servizio.
Il provvedimento di concessione del congedo parentale ex L. 104/2021 è stato sì emesso in data
23.9.2021 ma con decorrenza dal 10.11.2021, come richiesto dalla stessa lavoratrice. Contr In ogni caso, come evidenziato da la sospensione dal lavoro per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale prevale su altre forme di sospensione preesistenti, da qui anche l'irrilevanza, già pronunciata dal primo giudice, della documentazione ulteriore di cui è stata chiesta l'acquisizione.
In proposito la Corte di Cassazione con sentenza n. 1888/2025 ha affermato che “In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, la sospensione dal servizio per mancata vaccinazione, prevista dall'art. 4 del
d.l. n. 44/2021 come modificato dal d.l. n. 172/2021, opera anche qualora il rapporto di lavoro sia già sospeso per altra causa (come malattia o congedo), non trovando applicazione il principio della priorità della causa sospensiva. Tale conclusione si fonda sulla specialità ed eccezionalità della normativa emergenziale che: a) ha previsto la sospensione come conseguenza necessaria del
13 mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed esentando dalla vaccinazione solo coloro esposti ad accertato pericolo per la salute;
b) ha espressamente stabilito che durante la sospensione non sono dovuti retribuzione né altri emolumenti;
c) ha reso giuridicamente impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, sanzionandone amministrativamente la violazione. La prevalenza della sospensione per mancata vaccinazione sulle altre cause sospensive non contrasta con l'art. 38 Cost., in quanto la misura, temporanea e non disciplinare, realizza un adeguato bilanciamento tra diritti individuali e tutela della salute collettiva, non incidendo sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia o il congedo e parificando il trattamento economico a quello degli altri appartenenti alla categoria non vaccinati. L'onere del repechage previsto nella prima versione della norma può eventualmente incidere sulla legittimità del provvedimento di sospensione, se impugnato sotto questo profilo, ma opera su un piano distinto rispetto alla questione della prevalenza tra cause sospensive.) (cfr. nello stesso senso Cass. n. 4245/2025, n.
2412/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
In ragione dell'allegata autocertificazione reddituale non è dovuto il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 113/2024 del Tribunale di Sondrio.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano, 13.5.2025
La Presidente est
AR OS CU
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa AR OS CU Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 113/2024 del Tribunale di Sondrio
(est. dott.ssa AR Martina Marchini), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Vinciprova ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il domicilio digitale del difensore Email_1 appellante
CONTRO
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Canclini ed elettivamente
[...] domiciliata in Milano, via Cellini 21, presso lo studio del difensore appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTE
- IN VIA ISTRUTTORIA A.
1 - Ammettere la documentazione allegata al presente appello (già presente nel fascicolo di primo grado)
DOC. A_Provvedimento ASST recante protocollo numero 0038952 del 25.10.2021;
DOC. A-bis_Provvedimento ATS della Montagna protocollo numero 0055813 del 25.10.2021;
DOC. A-ter_Provvedimento O.P.I. di Sondrio recante_Prot. 2021/ 1965 /III.04-dm 25 ottobre 2021;
DOC. recante prot. n. 0062050.2021 del 23.11.2021; Controparte_2
DOC. , del 29.12.2021; Parte_2
DOC. , recante protocollo numero Parte_3
0047589 del 31.12.2021; DOC. O.P.I. di Sondrio recante protocollo numero 2021-2876- III.
4-tb del Controparte_3 30.12.2021;
1 DOC. dell' di Sondrio_23.02.2022; Controparte_4 CP_5 DOC. B-quinquies_Nota ATS recante protocollo numero 12642-2022_25.03.2022; DOC. C_Provvedimento di Sondrio recante protocollo numero 2022-1390-III.
4-tb del CP_5 31.03.2022;
*** ***** ********
DOC. 1_Modello di autodichiarazione ai fini dell'esenzione deal pagamento del c.u.;
DOC. 1bis_Sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, del 28 aprile 2022, resa nel procedimento con n. 275-2022 RG;
DOC.
1-ter_Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_19-gennaio-2022;
DOC. ; Email_2
DOC. 2_Provvedimenti di autorizzazione del congedo per eventi e cause particolari, dall'anno 2018 all'anno 2020;
DOC.
2 - bis_Istanza di congedo parentale del 13.09.2021;
DOC.
2 - ter_Provvedimento autorizzazione congedo_ASST_prot. n. 0034209 del 23.09.2021;
DOC. 3_Primo invito, di cui all'art. 4, comma 5, primo periodo, D.L. 44-2021, ratione tempore vigente;
DOC.
3 - bis_Secondo invito, di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo, D.L. 44-2021, ratione tempore vigente;
DOC.
3 - ter_Cartolina raccomandata a.r. del 04.08.2021; Contr
DOC.
3 - quater_Riscontro del 04 agosto 2021 ad
DOC.
3 - antigenico covid_marzo 2020; CP_6
DOC. 4_Ricevuta di consegna pec_25.09.2021;
DOC.
4 - bis_Certificazione di esenzione temporanea, differimento_23.09.2021;
DOC.
4 - ter_Missiva VS;
; Parte_4
DOC. 5_Istanza di annullamento_VS_ATS della Montagna_28.10.2021;
DOC.
5 - bis_Ricevuta di consegna pec_28.10.2021; Cont
DOC. 6_Missiva VS i Sondrio_28.12.2021;
DOC.
6 - bis_Nota OPI di Sondrio prot. n. 2021/2777/III.
4-dm del 23 dicembre 2021;
DOC.
6 - ter_ Ricevuta di consegna pec_28.12.2021;
DOC. 7_Istanza di annullamento_VS_OPI di Sondrio_15.02.2022;
DOC.
7 - bis_Ricevuta di consegna pec_15.02.2022;
DOC. 8_Ricevuta di consegna pec_28.02.2022;
DOC.
8 - bis_Istanza di annullamento VS_ATS ed ASST_28.02.2022;
DOC.
8 - quater_Istanza di continuazione congedo legge 5 febbraio 1992, n. 104;
DOC.
8 - quinquies_Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza del 26 novembre resa nel procedimento iscritto al n. 7830/2021 di R.G;
DOC.
8 - sexies_Circolare Dipartimento P.S. Ministero dell'Interno;
DOC.
8 - septies_Circolare n. 1929 del 20 dicembre 2021 MIUR;
DOC. 9_Cedolino mesi da novembre 2021 ad aprile 2022. A.
2 - Ammettere l'ulteriore documentazione qui elencata:
DOC. AA_Sentenza N. 113/2024 emessa dal Trib. di Sondrio;
DOC. BB_Notifica a mezzo posta elettronica certificata;
DOC. BBB_Notifica a mezzo posta elettronica certificata in formato .eml;
DOC. CC_Ricorso introduttivo del primo grado (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. DD_Ordinanza del 18.07.2022 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. EE_Note difensive depositate in data 01.12.2022 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. FF_Richiesta fruizione congedo parentale concesso già nel 23.09.2021 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. GG_Concessione congedo parentale del 10.11.2022 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. HH_Proroga del congedo parentale sino al 13.08.2024 (tratto dal fascicolo di primo grado);
DOC. II_Ordinanza del 20.07.2023 (tratto dal fascicolo di primo grado);
2 DOC. LL_Nota di deposito documenti sopravvenuti, depositata il 10.06.2024 (tratto dal fascicolo di primo grado); DOC. MM_Verbale d'udienza del 10.09.2024 (tratto dal fascicolo di primo grado); DOC. NN_Cedolini da maggio 2022 a settembre 2022; DOC. NNN_Autocertificazione per esenzione del contributo unificato. A.
2 - Si chiede di acquisire il fascicolo di primo grado, comprensivo di atti e documenti di tutte le parti in giudizio, verbali di causa e provvedimenti. B - NEL MERITO B1) Accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti impugnati, riportati nel paragrafo 19 delle premesse in fatto del presente appello, disapplicandoli;
B2) (in subordine) Accertare e dichiarare l'illegittimità/illiceità dei provvedimenti impugnati, riportati nel paragrafo 19 delle premesse in fatto del presente appello, disapplicandoli;
B3) (per l'effetto) Condannare l' , per effetto Controparte_1 dell'accoglimento della richiesta di cui al punto B1) o B2), a corrispondere, in favore dell'appellante, gli importi e gli emolumenti afferenti all'indennità, di cui al già autorizzato congedo ex legge 104 del 1992 e ss.mm.ii., a far data dal 10 novembre 2021, fino alla data del 28 febbraio 2022, oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
B4) (in subordine al punto B3) Condannare l' , per effetto Controparte_1 dell'accoglimento della richiesta di cui al punto B1) o B2), al pagamento, in favore dell'appellante, degli emolumenti non corrisposti per il periodo dal 10 novembre 2021, fino alla data del 28 febbraio 2022 (oltre al versamento dei contributi previdenziali del periodo), oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
B5) Condannare l' , per effetto dell'accoglimento della Controparte_1 richiesta di cui al punto B1) o B2), al riconoscimento del diritto al congedo, ex legge 104 del 1992 e ss.mm.ii, dalla data dell'1 marzo 2022 sino al 1° novembre 2022, come da istanza debitamente presentata, con conseguente condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente, dei relativi importi ed emolumenti di legge, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
B6) (in subordine al punto B5) Condannare l' , per effetto Controparte_1 CP_1 dell'accoglimento della richiesta di cui al punto B1) o B2), al pagamento, in favore della ricorrente, degli emolumenti non corrisposti per il periodo dall'1 marzo 2022 sino al 1° novembre 2022 (oltre al versamento dei contributi previdenziali del periodo), oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
B7) Condannare l' e dell' , per effetto dell'accoglimento della richiesta Controparte_1 CP_1 di cui al punto B1) o B2), al risarcimento dei danni morali, in favore dell'appellante, determinati in via equitativa in € 10.000,00; B8) Condannare l'amministrazione appellata alle spese di giudizio.
APPELLATA Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilita' delle domande volta ad ottenere declaratoria di nullita' ovvero illegittimita'/ illiceita' degli atti gli atti riportati sub A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3 e C riportati nel paragrafo 19 per le ragioni tutte in avanti illustrate;
NEL MERITO
-rigettare perche' inammissibile infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata ogni e qualsivoglia domanda proposta dall'appellante per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 113/2024 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Sondrio;
In ogni caso
3 -con vittoria di spese IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone all'ammissione di ogni e qualsivoglia documento non ritualmente prodotto ed ammesso nel corso del giudizio di prime cure.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025, , infermiera a tempo indeterminato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 113/2024 del Tribunale di Sondrio che ha respinto il ricorso volto ad accertare la nullità dei provvedimenti emessi dall' Controparte_1
, dall'
[...] Controparte_7 dall' di Sondrio, relativi rispettivamente Controparte_8 alla sospensione dal lavoro e dallo stipendio, all'accertamento dell'inosservanza all'obbligo vaccinale per la prevenzione del virus Covid-19 sancito dall'art. 4 del d.l. n. 44/21, alla sospensione dall' di Sondrio, con condanna dell' Controparte_9 Controparte_1
: a corrispondere, in favore della ricorrente, gli importi e gli emolumenti afferenti
[...] all'indennità, di cui al già autorizzato congedo ex legge 104 del 1992 e ss.mm.ii., a far data dal 10 novembre 2021, fino alla data del 28 febbraio 2022, oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo o in subordine al pagamento, in favore della ricorrente, degli emolumenti non corrisposti per il periodo dal 10 novembre 2021, fino alla data del 28 febbraio
2022 (oltre al versamento dei contributi previdenziali del periodo), oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
al riconoscimento del diritto al congedo, ex legge 104 del 1992 e ss.mm.ii, dalla data dell'1 marzo 2022 sino al 31 luglio 2023, come da istanza debitamente presentata, con conseguente condanna alla corresponsione, in favore della ricorrente, dei relativi importi ed emolumenti di legge, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo o in subordine al pagamento, in favore della ricorrente, degli emolumenti non corrisposti per il periodo dall'1 marzo 2022 sino al 31 luglio 2023 (oltre al versamento dei contributi previdenziali del periodo), oltre interessi legali, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
al risarcimento dei danni (morali, biologici e patrimoniali), patiti e patenti dalla ricorrente, che verranno determinati e provati in corso di giudizio, o, in subordine, comunque determinati in via equitativa in € 2.500,00.
Con il ricorso di primo grado l'odierna appellante aveva dedotto:
- di aver ricevuto in data 21.05.2021, a mezzo raccomandata a.r. di pari data, il c.d. ”primo invito”
(doc. 3), di cui all'art. 4, comma 5, primo periodo, del D.L. n. 44/2021 - nella formulazione originaria -, con il quale la si invitava a produrre la documentazione ivi elencata;
4 - di aver ricevuto in data 22.07.2021, sempre a mezzo raccomandata, il c.d. “secondo invito” (doc.
3 –bis), con il quale la si invitava a sottoporsi alla somministrazione del vaccino;
- di aver inviato in data 04 agosto 2021, in riscontro al sopra riportato invito, a mezzo raccomandata a.r. (cfr. - doc.
3-ter), una missiva indirizzata al CP_10 [...]
Contr
, dell' di con la quale richiedeva la prenotazione della Controparte_11 CP_7 vaccinazione, con la contestuale preghiera di fissare l'appuntamento per la soministrazione della vaccinazione, per il mese di novembre a.c. (doc.
3-quater), a motivo del contagio da Covid 19, subito dalla ricorrente e, quindi, dell'elevata carica anticorpale posseduta (cfr. test antigenico covid
- doc.
3 -quinquies).
- di avere in data 25 settembre 2021 (cfr. Ricevuta di consegna pec di pari data - doc.4), trasmesso all'ATS di la documentazione di cui all'art. 4, comma 2,del D.L. 44/2021, ovverosia, CP_7
l'attestazione di differimento della vaccinazione, con omissione delle motivazioni cliniche, a tutela della privacy della ricorrente, (doc.
4-bis) ottenuta solamente in data 23 settembre del 2021 e prodotta all'organo deputato all'accertamento dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale, ai sensi della normativa ratione temporis vigente, unitamente ad una missiva (doc.
4-ter), con la quale si chiedeva, alla medesima di considerare la lavoratrice ottemperante all'invito di Controparte_7 cui all'art. 4, comma 5, primo e secondo periodo, del D.L. 44/2021, oltre che in regola con l'obbligo vaccinale, parimenti previsto, dal medesimo D.L., al comma 1 dello stesso art. 4, missiva alla quale veniva assegnato il protocollo in entrata n. 49811 del 27.09.2021; Controparte_7
Contr
- che in data 25.10.2021 l' della accertava l'inottemperanza all'obbligo vaccinale CP_7
Per_ (doc. , adducendo come motivazione, che “preso atto che non risulta agli atti della scrivente
Amministrazione che la sig.ra abbia trasmesso la documentazione idonea a Parte_1 giustificare l'omissione, il differimento “ (omissis), “accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale”. Il provvedimento non teneva conto della documentazione trasmessa il 25.9.2021 (docc
4, 4bis, 4ter) e delle risposte fornite nel mese di agosto 2021 (docc. 3ter, 3 quater, 3quinquies,
3sexies);
-che in data 25.10.2021 e disponeva la sospensione a decorrere dal Controparte_1 CP_1
26.10.2021 di dal servizio, con privazione della retribuzione o di altro Parte_1 compenso o emolumento, ai sensi dell'art. 4, co 6 e segg. D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021;
-di aver impugnato in data 28.10.2021 il provvedimento (doc 5, 5bis) respinto da CP_7 in data 23.11.2021 (doc A quater);
-di aver ottenuto con il provvedimento del 23.9.2021 -protocollo n. 0034209 dell'
[...]
– il congedo parentale di cui alla L. n. 104/1992 per il periodo dal 10.11.2021 al Controparte_1
28.2.2022.
5 Lamentava come le Aziende avessero del tutto ignorato la documentazione trasmessa, attestante le condizioni di pericolo per la salute nonché l'insussistenza in capo alla ricorrente dei presupposti per l'obbligo vaccinale dovuto al godimento del beneficio di cui alla L. 104/1992.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistete nonché
l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. n. 44/2021 sollevata dalla ricorrente, richiamati in proposito i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 14/2023, nel merito, richiamato l'art. 4 D.L. n. 44/2021 vigente all'epoca dei fatti, ha rilevato l'inottemperanza da parte della lavoratrice agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 4 citato, avendo la stessa trasmesso la documentazione solo in data 25.9.2021 rispetto agli inviti del
21.5.2021 e del 22.7.2021.
In ogni caso, pur a ritenere tempestiva la documentazione, ha escluso l'idoneità del certificato di cui al documento 4bis a comprovare la necessità di differimento della vaccinazione, mancando ogni indicazione e documentazione circa le condizioni cliniche.
Quanto alla lamentela secondo cui il provvedimento di sospensione del 25.10.2021 sarebbe intervenuto quando era in congedo parentale, ha osservato come la fruizione del congedo decorresse dal 10.11.2021 (doc. 2 ter), per cui alla data del 25.10.2021 la ricorrente risultava in servizio.
Ha inoltre evidenziato come l'obbligo di ripescaggio ex art. 4, co. 8, D.L. n. 44/2021 non fosse oggetto del giudizio.
Ha infine ritenuto irrilevante ai fini del decidere la documentazione di cui alla richiesta del
1.12.2022.
L'appellante censura la sentenza con plurimi motivi.
Con il primo motivo di gravame lamenta l'errata interpretazione da parte del primo giudice del contenuto del certificato di differimento dell'obbligo vaccinale di cui al documento 4bis.
Precisa che la copia di tale certificato depositata in atti era stata parzialmente “omissata” per ragioni di privacy in corrispondenza dell'indicazione delle condizioni cliniche documentate.
Il suddetto certificato rispettava i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4 D.L. 44/2021, (secondo cui il medico di medicina generale dispone il differimento della vaccinazione in presenza di due requisiti: a) che venga accertato il pericolo per la salute;
b) che tale pericolo venga appurato sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate) atteso che vi era scritto “costituisce pericolo per la salute” e “da quanto sopra esposto e dagli accertamenti allegati”.
Precisa, infine, che la norma, allorquando impone al medico di accertare il pericolo per la salute sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, “non va interpretata nel senso che il certificato dovesse contenere, in allegato la documentazione clinica, ma, piuttosto, che tale
6 documentazione clinica dovesse costituire la base per l'espressione del giudizio di differimento o omissione (esenzione).”
Con il secondo motivo contesta il ritenuto ritardo nella trasmissione della documentazione comprovante le ragioni del differimento. Nel caso di specie il procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale veniva concluso, da parte di solo in data 25.10.2021. CP_7
Il giudice aveva ignorato la richiesta di vaccinazione con fissazione per il mese di novembre 2021
(doc. 3 ter), dal momento che risultava avere ancora una carica anticorpale molto elevata a seguito di infezione del SARS-CoV-2, inviata da in data 4.8.2021, a seguito della ricezione del Pt_1
“secondo invito (doc 3bis).
Il giudice aveva anche ignorato che in data 25.09.2021, quindi oltre un mese prima della conclusione del procedimento di accertamento dell'obbligo vaccinale, l'odierna appellante aveva inoltrato anche il certificato medico che comportava la necessità di differimento della vaccinazione.
Lamenta l'errata interpretazione della normativa avendo il giudice ritenuto che il semplice superamento del termine di 5 giorni contenuto nel “secondo invito” determinasse, automaticamente, l'irricevibilità/irrilevanza della documentazione comprovante l'insussistenza dell'obbligo vaccinale.
Precisa che “la norma si curava solamente di prevedere che, decorsi i 5 giorni, l'azienda sanitaria locale competente potesse concludere l'accertamento, ma non prevedeva né l'automatismo, né la perentorietà; tant'è che la norma recitava “l'azienda sanitaria locale competente accerta
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita' competenti…..”.
Con il terzo motivo lamenta l'omessa istruttoria, e conseguente omessa pronuncia, in Pt_1 relazione alle doglianze svolte avverso i seguenti provvedimenti:
“B) – la comunicazione dell' e dell' , del 29.12.2021 (DOC. B) Parte_2 CP_1 ed il provvedimento dell' , recante protocollo numero Parte_2 CP_1
0047589 del 31.12.2021 (DOC. B-bis),
B.1) - previa disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, costituito dall'atto di accertamento dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale e di contestuale sospensione dall'esercizio della professione, reso dall' di Sondrio e recante protocollo numero CP_5
2021/2876/III.
4-tb del 30.12.2021 (DOC. B-ter),
B.2) - con conseguente disapplicazione, dell'atto amministrativo illegittimo, costituito dal provvedimento di rigetto dell' di Sondrio del 23.02.2022 – DOC. B – quater), CP_5
7 B.3) - e conseguente disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, costituito dal provvedimento di rigetto dell' e recante protocollo numero Controparte_7
12642/2022_25.03.2022 (DOC. B-quinquies);
C) - il provvedimento di proroga della sospensione, reso dall' di Sondrio e recante CP_5 protocollo numero 2022/1390/III.
4-tb del 31.03.2022 (DOC. C)”.
Con il quarto motivo contesta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione come conseguenza automatica dell'inosservanza all'obbligo vaccinale, considerato che nel caso in esame l'odierna appellante già non avrebbe dovuto lavorare dal 10.11.2021 in ragione del congedo parentale né avrebbe percepito la retribuzione, spettandole solo l'indennità straordinaria di congedo.
L'errore del giudice consiste nell'aver ritenuto che al momento dell'emissione dell'accertamento dell'inosservanza all'obbligo vaccinale (25.10.2021) l'appellante stesse lavorando, invece avrebbe dovuto distinguere due periodi: “il periodo in cui la lavoratrice avrebbe continuato a lavorare (dal
26.10.2021 al 09.11.2021); quello in cui la lavoratrice non avrebbe più lavorato (dal 10.11.2021 in poi)”. In sostanza, prima dell'accertamento di con provvedimento del 23.9.2021 CP_7 era già stato autorizzato il congedo ex L. 104/1992 che avrebbe fruito a decorrere 10.11.2021.
Con il quinto motivo contesta la ritenuta irrilevanza della documentazione di cui alla richiesta dell'1.12.2022 (doc. 1_Ruolo delle Cause Corte Costituzionale;
doc. 2 Ordinanza Cass. Civ. Sez.
Unite 29.09.2022, resa in R. G. n. 9654/2022; doc. 3 Sentenza Tribunale di L'Aquila, Sez. Lavoro,
G.I. Dott. Cruciani;
doc. 4 afferenti il periodo da maggio a settembre 2022; DOC. Pt_5
5_Istanza fruizione congedo straordinario del 04.11.2022; doc. 6 Messaggio PEC del 10.11.2022, di concessione congedo straordinario), insistendo per la relativa acquisizione.
si è costituita eccependo innanzitutto l'inammissibilità Controparte_12 della domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero in subordine l'illegittimità/illiceità dei provvedimenti impugnati per due ordini di motivi: 1)“non avendo parte appellante impugnato il capo della pronunzia resa dal Tribunale di Sondrio in cui si afferma che, “nel caso di specie, dal tenore (del) ricorso si evince che rispetto ai provvedimenti di ATS e dell'Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Sondrio aventi ad oggetto l'inottemperanza dell'obbligo vaccinale”, da parte della ricorrente, fosse stata “domandata esclusivamente la disapplicazione mentre il petitum sostanziale del giudizio” fosse “costituito dall'impugnazione dei provvedimenti di sospensione adottati dal datore di lavoro , al fine di poter fruire del congedo di cui alla CP_1 legge 104/92 e di svolgere la prestazione lavorativa”; 2) non potendo, in ogni caso, il giudice
8 ordinario pronunziarsi sulla validità degli atti amministrativi presupposti e conseguenti adottati dall' e dall' Controparte_7 Controparte_8
di Sondrio.
[...]
Nel merito chiede il rigetto dell'appello, evidenziando con riguardo al quarto motivo di appello, che la Suprema Corte (con le pronunzie 18.02.2025 n. 4245; 01.02.2025 n. 2412; 27.01.2025 n.
1888 e 27.01.2025 n. 1881) ha ripetutamente precisato come, alla luce della specificità della normativa emergenziale anti-Covid, la sospensione dal lavoro per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale debba ritenersi legittima anche in caso di altre forme di sospensione già in essere prevalendo detta misura su eventuali cause sospensive preesistenti. In ogni caso, come rilevato dal primo giudice, nel caso di specie il congedo straordinario sarebbe decorso solo a far tempo dal successivo 10.11.2021.
Quanto ai rivendicati danni morali, il ricorso introduttivo del giudizio non contiene idonee allegazioni atte ad individuare e, soprattutto, comprovare il danno morale asseritamente occorso ad del quale viene richiesto il ristoro se del caso anche in via equitativa. Pt_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto dato atto del giudicato formatosi sul capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 44/21, non essendo stato impugnato, e sul capo della sentenza nella parte in cui il giudice ha rilevato che “dal tenore ricorso si evince che rispetto ai provvedimenti di ATS e dell' Controparte_8
di Sondrio aventi ad oggetto l'inottemperanza dell'obbligo vaccinale è
[...] domandata esclusivamente la disapplicazione, mentre il petitum sostanziale del giudizio è costituito dall'impugnazione dei provvedimenti di sospensione adottati dal datore di lavoro , CP_1 al fine di poter fruire del congedo di cui alla Legge 104/92 e di svolgere la prestazione lavorativa
(come chiarito anche da parte ricorrente in sede di memoria del 01/12/2022).”, non essendo stato impugnato. Da qui anche l'inammissibilità del terzo motivo di appello.
Va dato atto anche del giudicato formatosi sul capo della citata sentenza nella parte in cui il giudice ha disatteso la eccepita carenza di giurisdizione, non essendo stato proposto appello incidentale.
Nel merito l'appello non è fondato.
Nel procedere all'esame dei motivi di gravame è opportuno richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
Con l'art. 4 del d.l. n. 44/21, convertito nella legge n. 76/21, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2” è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti
9 le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. La disposizione precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
Il medesimo art. 4 (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis all'odierna controversia) dispone altresì quanto segue: “
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con
l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
10
6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5,
l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
Successivamente, in ragione dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie interessate e con il D.L. n. 172/21, convertito dalla legge n.
3/22, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del D.L. n. 44/21. Nello specifico:
a) i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa;
b) è stato soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute (ius superveniens di cui si deve comunque tener conto per determinare le conseguenze che derivano dall'eventuale illegittimità della sospensione medesima, se disposta nella prima fase in violazione della normativa di legge, cfr.
Cass. n. 15697/24);
11 c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nella sua interezza e non delle sole prestazioni implicanti contatti interpersonali.
La disciplina successiva ha, poi, ribadito l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, stabilendo che: "L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati." (comma 3).
Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che: "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza"; ed ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del decreto legge, come riformulato.
Questo il quadro normativo, nel caso in esame l'appellante, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione con provvedimenti del 25.10.2021 e del 31.12.2021, pacificamente aveva l'obbligo di vaccinarsi in quanto esercente la professione di infermiera in servizio presso un Ospedale e pacificamente non si era sottoposta alla vaccinazione pur non sussistendo cause di esenzione o di differimento.
La certificazione del dott. , emessa a Roma in data 23.9.2021 (doc. 4bis), Persona_2
e trasmessa dall'appellante all'ATS di Montagna in data 25.9.2021 non è infatti conforme al dettato legislativo.
A norma dell'art. art. 4, co. 2, d.l. n. 44/12021, “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.”.
Nel caso in esame il certificato non proviene dal medico di medicina generale né da un medico vaccinatore dei servizi vaccinali dell'azienda del servizio sanitario regionale, né accerta quali siano
“le specifiche condizioni cliniche documentate”, e non meramente attestate, di “accertato pericolo per la salute” dell'appellante derivante dalla vaccinazione.
Il documento in questione riporta infatti solo i dati anagrafici dell'appellante e l'attestazione “Per tali motivi e degli accertamenti allegati, si attesta che i vaccini anti Covid-19, tra quelli autorizzati costituisce pericolo per la salute dalla paziente e va differita la vaccinazione”.
12 Detta attestazione è del tutto generica e soprattutto priva degli accertamenti nella stessa richiamati, così da impedire all'ASL territorialmente competente la decisione finale sulla verifica dei presupposti per l'esonero dall'obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale.
Consegue il rigetto del primo motivo.
Alla luce dell'inidoneità del documento a firma del dott. (doc.4bis), sopra riportato, inviato Per_2 dalla appellante in data 25.9.2021, va respinto anche il secondo motivo circa la ritenuta tempestività dell'invio, a seguito del secondo invito dell'ATS, della documentazione, tra cui il documento in questione, attestante l'asserita necessità di differimento della vaccinazione.
Pur a ritenere tempestivo l'invio della suindicata documentazione, resta il dato oggettivo dell'assenza della vaccinazione e dell'assenza di una causa di esonero o di differimento della vaccinazione attesa l'inidoneità del certificato a firma del dott. Per_2
A ciò, solo per completezza, va aggiunto che la richiesta di fissazione della vaccinazione per il mese di novembre di cui ai docc. 3ter e 3quater non solo è priva di qualsiasi documentazione comprovante l'asserita contrazione del “covid 19 con guarigione nel mese di marzo 2020” nonché dell'asserito “titolo anticorporale elevato” ma è anche superata dal certificato a firma del dott. sopra richiamato. Per_2
Anche il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati e vanno respinti.
È un dato pacifico che al momento della sospensione disposta con provvedimento del 25.10.2021 e decorrente dal 26.10.2021 l'appellante fosse in servizio.
Il provvedimento di concessione del congedo parentale ex L. 104/2021 è stato sì emesso in data
23.9.2021 ma con decorrenza dal 10.11.2021, come richiesto dalla stessa lavoratrice. Contr In ogni caso, come evidenziato da la sospensione dal lavoro per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale prevale su altre forme di sospensione preesistenti, da qui anche l'irrilevanza, già pronunciata dal primo giudice, della documentazione ulteriore di cui è stata chiesta l'acquisizione.
In proposito la Corte di Cassazione con sentenza n. 1888/2025 ha affermato che “In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, la sospensione dal servizio per mancata vaccinazione, prevista dall'art. 4 del
d.l. n. 44/2021 come modificato dal d.l. n. 172/2021, opera anche qualora il rapporto di lavoro sia già sospeso per altra causa (come malattia o congedo), non trovando applicazione il principio della priorità della causa sospensiva. Tale conclusione si fonda sulla specialità ed eccezionalità della normativa emergenziale che: a) ha previsto la sospensione come conseguenza necessaria del
13 mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed esentando dalla vaccinazione solo coloro esposti ad accertato pericolo per la salute;
b) ha espressamente stabilito che durante la sospensione non sono dovuti retribuzione né altri emolumenti;
c) ha reso giuridicamente impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, sanzionandone amministrativamente la violazione. La prevalenza della sospensione per mancata vaccinazione sulle altre cause sospensive non contrasta con l'art. 38 Cost., in quanto la misura, temporanea e non disciplinare, realizza un adeguato bilanciamento tra diritti individuali e tutela della salute collettiva, non incidendo sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia o il congedo e parificando il trattamento economico a quello degli altri appartenenti alla categoria non vaccinati. L'onere del repechage previsto nella prima versione della norma può eventualmente incidere sulla legittimità del provvedimento di sospensione, se impugnato sotto questo profilo, ma opera su un piano distinto rispetto alla questione della prevalenza tra cause sospensive.) (cfr. nello stesso senso Cass. n. 4245/2025, n.
2412/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
In ragione dell'allegata autocertificazione reddituale non è dovuto il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 113/2024 del Tribunale di Sondrio.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Milano, 13.5.2025
La Presidente est
AR OS CU
14