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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 03.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 826 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Angelo Migliozzi ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2024 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione d'inabilità civile (in subordine dell'assegno mensile di assistenza), ex l. n. 118/1971 e succ. mod. e integraz., negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 25.01.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 30.01.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Venendo al merito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., emerge che: “In particolare, in merito alle certificazioni allegate al fascicolo attestanti la patologia psichiatrica è emerso in corso di visita medica
l'assenza di quanto riportato nelle relazioni specialistiche. Di fatti a fronte di una diagnosi di disturbo depressivo endogeno cronico grave descritti in due certificazioni (…) Inoltre. anche l'ultimo certificato allegato (risalente al 25 gennaio 2024 e redatto dal dott. Per_1
) non apporta alcuna variazione rispetto a quanto già valutato e riconosciuto alla
[...] periziata (…) in merito al mancato riconoscimento delle problematiche cardiache, si fa notare che tale affermazione non corrisponde alla realtà. Alla periziata è stata riconosciuta una percentuale del 30%, congrua con quanto emergeva dall'esame clinico e da quanto riportato nelle certificazioni (…) Al terzo punto, sottovalutazioni delle problematiche del ginocchio, benché vi fosse un limite in flessione, la presenza di dolore e di una protesi, una corretta valutazione non poteva essere quella dell'anchilosi, ma per la possibilità di muovere in parte il ginocchio la percentuale più adatta era quella del 30% (…)
Al quarto punto, la mancata valutazione delle problematiche artrosiche, si risponde, facendo notare che i disturbi della periziata sono stati idoneamente valutati, assegnando come per il ginocchio anche per l'artrosi una percentuale di invalidità. Di fatti all'esame obiettivo era presente una deambulazione con appoggio monolaterale (bastone canadese). Passaggi posturali autonomi. Stazione eretta possibile. I movimenti di flessione ed estensione del rachide sono presenti, con leggera contrattura antalgica a livello delle vertebre cervicali.
Infine, al quinto punto, sottovalutazione delle problematiche urogenitali, rispetto alle certificazioni presenti il quadro clinico è stato elaborato sulla scorta delle certificazioni presenti e sulla sintomatologia descritta della periziata. La percentuale indicate appare idonea rispetto a quanto presente nel fascicolo in termini di valutazione e descrizione del quadro sintomatologico e funzionale (…) Pertanto, il quadro morboso della sig.ra
rimane del 75% a far data dal 25-06-2020” (cfr. integraz. perizia dr. Parte_1
. Per_2 Inoltre, a seguito del disposto rinnovo delle operazioni peritali, il secondo consulente ha evidenziato quanto segue: “… Grave artrosi polidistrettuale in soggetto affetto da artroprotesi ginocchio sinistro, riprotesizzato, cardiopatia ischemico-ipertensiva, II classe
NYHA, cistocele con incontinenza urinaria ed sindrome depressiva endogena di grado medio. Posta tale diagnosi, potremo quantizzare l'incidenza percentuale di tale patologia nel 100%, percentuale che pur non essendo tabellarmente valutata, scaturisce da una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe, così come dettato dal D.M. n°43 del 06/02/92; potremo quindi riconoscere alla richiedente lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa a far data, considerata la cronicità delle patologie diagnosticate e considerata la documentazione in atti, dal mese di Gennaio 2024” (cfr. conclusioni dr. ). Per_3
Pertanto, comparando le risultanze degli accertamenti peritali eseguiti da entrambi gli ausiliari tecnici, si può concludere per la sussistenza a carico della ricorrente del primo requisito sanitario in contestazione sin dall'epoca della domanda amministrativa
(25.06.2020), mentre solo a far data da gennaio 2024 la ricorrente versa in condizione di totale inabilità.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente e congruamente argomentate
(né altrimenti contestate), in coerenza con gli accertamenti eseguiti e con la documentazione in atti.
Sicché deve riconoscersi che l'istante è in possesso del requisito sanitario per l'accesso all'assegno di invalidità civile sin dalla data della domanda amministrativa (25.06.2020), e che dal mese di gennaio del 2024 è invalso altresì il requisito sanitario che giustifica l'accesso dell'odierna ricorrente alla pensione d'inabilità.
CP_ Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell , così come quelle di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
a) Dichiara che è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 13 l. Parte_1
n. 118/1971 e succ. mod. e integraz. (assegno d'invalidità), con decorrenza dal
25.06.2020, nonché del requisito sanitario di cui all'art. 12 l. n. 118/1971 (pensione d'inabilità), con decorrenza dal mese di gennaio del 2024; CP_ b) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 11.09.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino