CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 26/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Celeste VIGORITA, Giudice
in data 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2020 depositato il 11/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Motta Montecorvino
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta Montecorvino Comune 71030 Motta Montecorvino FG Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-6 IMU 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L-1 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L-3 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17L-1 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18L-1 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava gli avvisi epigrafati inerenti l'IMU per gli anni di imposta dal
2015 al 2018, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Nessuno si costituiva per l'ente creditore, il Comune di Motta Montecorvino, pur ritualmente vocato in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie a sostegno della propria tesi.
All'udienza del 26.3.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Come rilevato nelle difese di parte resistente, in numerose precedenti occasioni questo
Giudice tributario della Capitanata ha riconosciuto le ragioni di prossimi congiunti della odierna ricorrente in controversi di spessore giuridico del tutto consimile a quello della controversi che ci occupa.
Ed invero: nel giudizio di impugnativa degli avvisi di accertamento IMU (2014/2018), iscritto innanzi
Nominativo_1la Corte adita al n. 726/2020 R.G.R., proposto dalla Sig.ra
(sorella dell'odierna ricorrente) nei confronti del Comune di Motta Montecorvino, definito con sentenza n. 2562/2024, depositata in data 30/12/2024, la Corte ha così statuito: “…nel caso di specie, poiché gli avvisi di accertamento impugnati non sono stati notificati collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius, bensì presso il domicilio della ricorrente, peraltro chiamata all'eredità e non anche erede, deve ritenersi che la notifica sia avulsa da qualsiasi schema normativo
e, per l'effetto, inesistente ovvero affetta da nullità insanabile, per la palese violazione del procedimento notificatorio previsto dall'articolo 65, comma 4, del DPR 600/197…
PQM
… Accoglie il ricorso e condanna alle spese, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge….”; nel giudizio di impugnativa degli avvisi di accertamento IMU (2014/2018), iscritto innanzi
Nominativo_2la Corte adita al n. 772/2020 R.G.R., proposto dalla Sig.ra (sorella dell'odierna ricorrente) nei confronti del Comune di Motta Montecorvino, definito con sentenza n. 1407/2024, depositata in data 15/07/2024, già passata in giudicato per decorso del termine di impugnativa, la Corte ha così statuito: “…E' invece fondata la doglianza relativa alla illegittimità nel merito dell'avviso, nel quale risulta essere stato richiesto l'intero tributo alla ricorrente, anzi che pro quota. Come ha infatti contribuito a chiarire la giurisprudenza, la disposizione dell'articolo 65, comma 1, D.P.R. 600 del 1973 sulla responsabilità solidale degli eredi, non trova applicazione con riferimento - tra gli altri- ai tributi locali, dovendosi invece farsi luogo all'applicazione delle regole generali prescritte dal codice civile, nelle quali è prevista una responsabilità pro quota ereditaria (cfr., Cass. Civ. n.
22426-22428/2014). E ciò poiché la solidarietà di cui all'art. 65 cit. rappresenta una deroga alla disciplina generale sulla responsabilità pro quota degli eredi, la quale -in mancanza di ulteriori previsioni speciali- non può essere estesa oltre alle imposte sul reddito delle persone fisiche. In altre parole, il silenzio mantenuto dal legislatore in merito alla responsabilità degli eredi nelle discipline dell'I.V.A. (ex art. 35 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e degli altri tributi, non sottintende la volontà di allargare ad essi la previsione delle imposte sui redditi;
ad essi vanno invece applicate le disposizioni generali della successione sicché l'ente impositore deve rivolgersi ai singoli eredi relativamente alle loro quote ereditarie...”.
Come può rilevarsi, quelle controversie avevano ad oggetto le medesime ragioni giuridiche di quella presente, e non rinvengono ragioni per discostarsi dagli itinerari logico-concettuali seguiti da questa
Corte dauna in tali decisioni. Ne deriva che l'atto impugnato deve essere annullato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Motta Montecorvino alle spese, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 26/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Celeste VIGORITA, Giudice
in data 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2020 depositato il 11/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Motta Montecorvino
elettivamente domiciliato presso Comune Di Motta Montecorvino Comune 71030 Motta Montecorvino FG Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-6 IMU 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L-1 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16L-3 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17L-1 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18L-1 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava gli avvisi epigrafati inerenti l'IMU per gli anni di imposta dal
2015 al 2018, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Nessuno si costituiva per l'ente creditore, il Comune di Motta Montecorvino, pur ritualmente vocato in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie a sostegno della propria tesi.
All'udienza del 26.3.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Come rilevato nelle difese di parte resistente, in numerose precedenti occasioni questo
Giudice tributario della Capitanata ha riconosciuto le ragioni di prossimi congiunti della odierna ricorrente in controversi di spessore giuridico del tutto consimile a quello della controversi che ci occupa.
Ed invero: nel giudizio di impugnativa degli avvisi di accertamento IMU (2014/2018), iscritto innanzi
Nominativo_1la Corte adita al n. 726/2020 R.G.R., proposto dalla Sig.ra
(sorella dell'odierna ricorrente) nei confronti del Comune di Motta Montecorvino, definito con sentenza n. 2562/2024, depositata in data 30/12/2024, la Corte ha così statuito: “…nel caso di specie, poiché gli avvisi di accertamento impugnati non sono stati notificati collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius, bensì presso il domicilio della ricorrente, peraltro chiamata all'eredità e non anche erede, deve ritenersi che la notifica sia avulsa da qualsiasi schema normativo
e, per l'effetto, inesistente ovvero affetta da nullità insanabile, per la palese violazione del procedimento notificatorio previsto dall'articolo 65, comma 4, del DPR 600/197…
PQM
… Accoglie il ricorso e condanna alle spese, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge….”; nel giudizio di impugnativa degli avvisi di accertamento IMU (2014/2018), iscritto innanzi
Nominativo_2la Corte adita al n. 772/2020 R.G.R., proposto dalla Sig.ra (sorella dell'odierna ricorrente) nei confronti del Comune di Motta Montecorvino, definito con sentenza n. 1407/2024, depositata in data 15/07/2024, già passata in giudicato per decorso del termine di impugnativa, la Corte ha così statuito: “…E' invece fondata la doglianza relativa alla illegittimità nel merito dell'avviso, nel quale risulta essere stato richiesto l'intero tributo alla ricorrente, anzi che pro quota. Come ha infatti contribuito a chiarire la giurisprudenza, la disposizione dell'articolo 65, comma 1, D.P.R. 600 del 1973 sulla responsabilità solidale degli eredi, non trova applicazione con riferimento - tra gli altri- ai tributi locali, dovendosi invece farsi luogo all'applicazione delle regole generali prescritte dal codice civile, nelle quali è prevista una responsabilità pro quota ereditaria (cfr., Cass. Civ. n.
22426-22428/2014). E ciò poiché la solidarietà di cui all'art. 65 cit. rappresenta una deroga alla disciplina generale sulla responsabilità pro quota degli eredi, la quale -in mancanza di ulteriori previsioni speciali- non può essere estesa oltre alle imposte sul reddito delle persone fisiche. In altre parole, il silenzio mantenuto dal legislatore in merito alla responsabilità degli eredi nelle discipline dell'I.V.A. (ex art. 35 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e degli altri tributi, non sottintende la volontà di allargare ad essi la previsione delle imposte sui redditi;
ad essi vanno invece applicate le disposizioni generali della successione sicché l'ente impositore deve rivolgersi ai singoli eredi relativamente alle loro quote ereditarie...”.
Come può rilevarsi, quelle controversie avevano ad oggetto le medesime ragioni giuridiche di quella presente, e non rinvengono ragioni per discostarsi dagli itinerari logico-concettuali seguiti da questa
Corte dauna in tali decisioni. Ne deriva che l'atto impugnato deve essere annullato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Motta Montecorvino alle spese, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.