Ordinanza cautelare 24 settembre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/03/2026, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01539/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04330/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4330 del 2025, proposto da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di tutrice di-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 104 - Caserta 1, Comune di Caserta, l’Azienda Speciale Consortile Distretto Regio di Caserta C01, Commissario Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario in Regione Campania, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Il Giro del Mondo - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
del verbale UVI n.-OMISSIS- con il quale sarà interrotto alla data del 31/10/2025 senza alternative il PTRI con budget di salute in corso;
Atti presupposti: 1) Decreto n.-OMISSIS- del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario nella parte in cui indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PTRI con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 2) Del G.R. Campania n. -OMISSIS- nella parte in cui (pag. 13 Linee Guida) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PRT con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 3) Decreto commissariale della Regione Campania n.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa SS EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, in proprio e in qualità di caregiver del richiedente cura, ha impugnato il verbale dell’UVI del 12.06.2025 che disponeva l’interruzione del PTRI dello stesso al 31.10.2025.
Espone in fatto che il figlio è affetto dalla nascita da grave autismo, tanto da essere riconosciuto invalido al 100%, e che la ricorrente medesima, pure affetta da morbo di Parkinson, provvede alle sue cure.
L’equilibrio della delicata predetta situazione era stato garantito da un PTRI con budget di salute a carico dell’ASL, del Comune di residenza Caserta e dell’utente e dalla collocazione del richiedente cura, soggetto aggressivo, presso “il Giro del mondo”, struttura in San Nicola la Strada al confine con il Comune di residenza.
In vista del rinnovo, stante la scadenza al 1/7/2025, la ricorrente chiedeva la convocazione dell’UVI, che si svolgeva il 12/06/2025 - in assenza degli assistenti sociali e dal rappresentante dell’Ufficio di Piano, nonché del Medico di Medicina Generale e il Dirigente della UOSM del Distretto 12 e alla presenza di soli 3 componenti su 8 – e che decideva per l’interruzione del PTRI al 31.10.2025 senza indicare ulteriori alternative.
Avverso il predetto provvedimento, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione decreto n.-OMISSIS- e linee guida del. G.r. N. -OMISSIS-
L’atto impugnato sarebbe illegittimo anche perché all’UVI sarebbe stata del tutto assente la componente comunale e il Dirigente medico della UOSM d.12.
II . Violazione di tutti i principi in tema di svolgimento Uvi per assenza della componente comunale e dei MMG e mancata convocazione
L’atto impugnato sarebbe illegittimo anche perché all’UVI sarebbe stata del tutto assente la componente comunale e il Dirigente medico della UOSM d.12.
III. Violazione art. 31 della Costituzione e di tutta la normativa vigente in tema di tutela dei portatori di handicap da parte del decreto n. 16/2013 e D.G.R. n. 483/2012 – violazione l. 03/03/2009 n. 18 di Ratifica Convenzione Onu 2006 per i diritti delle persone handicappate (CRPD) – violazione l. 104/1992 – violazione l. 134 del 18/08/2015 e l. Reg. n. 26 del 28/09/2017 sull’autismo
Il decreto n. n. -OMISSIS- e la Del. G.R. n. -OMISSIS-, laddove prevedono in maniera indiscriminata una valenza temporale limitata ad anni 2+1 per il PTRI con budget di salute anche per i malati cronici con malattie degenerative, sarebbe illegittima per diretta violazione dell’art. 32 della Costituzione e di tutte le norme a tutela dei disabili in epigrafe indicate. La previsione di un tetto temporale massimo di durata a priori ed in maniera indiscriminata sarebbe del tutto illegittimo in quanto il PTRI con budget di salute è uno strumento, in assenza di alternative, che, secondo parte ricorrente, potrebbe garantire, per tutto il tempo della malattia, la continuità degli interventi e dare dignità al soggetto autistico.
2. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la richiesta cautelare ed è stato disposto, a carico della ASL intimata, il riesame dell’atto impugnato, ai fini della rivalutazione della posizione del richiedente cura e dell’individuazione del trattamento appropriato alla gravità della situazione oggettivamente rilevabile ed evincibile dagli atti, d’intesa, eventualmente, con le Amministrazioni deputate alla somministrazione dei trattamenti socio-assistenziali, con mantenimento del trattamento in essere fino all’eventuale modifica.
3. L’Amministrazione intimata non si è costituita né ha depositato alcun atto.
4. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La ricorrente si duole dell’interruzione del PTRI al 31.10.2025 per il proprio figlio affetto da una grave forma di autismo e disabilità, all’esito della visita dell’UVI, tenutasi il 12.06.2025, che non avrebbe previsto né indicato delle soluzioni alternative per la gestione della complessa situazione del disabile.
Tale doglianza è fondata.
3. Nel provvedimento impugnato l’Asl dà conto della circostanza che “ I presenti si confrontano sugli obiettivi che il Sig. -OMISSIS- ha raggiunto, atteso che alla fine del mese di Ottobre p.v., il PTRI/BdS da egli svolto con cadenza pentasettimanale presso il cogestore 'II Giro del Mondo "dovrà essere portato a conclusione.
[…] La Specialista ha proposto alla Sig.ra-OMISSIS- di contattare la Coopertaiva Sociale "Koine" per dei colloqui conoscitivi e valutare. laddove possibile, l'inserimento di -OMISSIS- in un Progetto regionale che la stessa Cooperativa sta realizzando. La Sig.ra -OMISSIS- dichiara però di non poter prendere in considerazione la proposta del Progetto regionale per motivi legati all'aggressività di -OMISSIS-. La stessa dichiara invece di voler fare richiesta per il voucher sociale.
E' presente in UVI la Dott.ssa -OMISSIS-, Coordinatrice della componente sociale (tra cui anche i voucher) gestita dal Centro "Ozanam", la quale riferisce l'impossibilità per -OMISSIS- di afferire al beneficio del voucher sociale in quanto lo stesso é destinato solo ad utenti di medio/lieve livello assistenziale e pertanto ciò esclude -OMISSIS- dal beneficio.
I presenti propongono alla Sig.ra -OMISSIS- di inoltrare la richiesta per il beneficio dell'Assegno di Cura. La Sig.ra -OMISSIS- riferisce che effettuerà tale richiesta presso il Comune di residenza. Con l'emolumento del beneficio provvederà all'assistenza di -OMISSIS- in regime privato .”
3.1. Al riguardo, con ordinanza n. -OMISSIS-, era stata accolta la richiesta cautelare della parte ricorrente - in ragione del grave pregiudizio in capo al richiedente cura che l’interruzione del trattamento sanitario in corso, senza alcuna prospettiva concreta di inserimento in un altro percorso, neanche sociale, era suscettibile di determinare ed era stata sospesa l’esecutività del verbale del 12.06.2025, con preciso onere dell’ASL di Caserta di riesaminare l’atto impugnato, ai fini “ della rivalutazione …e dell’individuazione del trattamento appropriato alla gravità della situazione oggettivamente rilevabile ed evincibile dagli atti, d’intesa, eventualmente, con le Amministrazioni deputate alla somministrazione dei trattamenti socio-assistenziali ”.
All’ASL di Caserta, in sostanza, era stato richiesto di coordinarsi, eventualmente, con le amministrazioni competenti per i trattamenti socio assistenziali, nell’ottica della presa in carico globale del disabile e della comunicazione istituzionale fra amministrazioni, considerato che lo scenario che si sarebbe verificato dal 31.10.2025, indipendente dal rispetto nel provvedimento impugnato dei limiti temporali previsti per i soli trattamenti sanitari, avrebbe comportato la necessità per il disabile e per la sua famiglia di una ricerca di soluzioni (ancorché suggerite dall’Amministrazione ma che, tuttavia, non sarebbero state percorribili nell’immediato, come già evidenziato nello stesso verbale, né si ponevano come concrete, considerato che la concessione dell’assegno di cura si inserisce in un procedimento amministrativo, che non automaticamente determina l’ammissione del richiedente al beneficio) che, nelle more, avrebbe determinato grave pregiudizio in capo al richiedente cura (per le condizioni oggettive documentate).
L’Asl non ha adempito a tale onere, non depositando un provvedimento di riesame né una memoria atta a motivare le ragioni di tale mancata rivalutazione o a rappresentare ulteriori alternative proposte alla ricorrente.
Tali chiarimenti in ordine all’eventuale raccordo tra Amministrazioni nel passaggio dal circuito sociosanitario a quello socioassistenziale sarebbero stati, oltre che doverosi in adempimento della predetta ordinanza, chiarificatori delle eventuali azioni sociali suggerite dall’Amministrazione alla parte ricorrente o eventualmente già intraprese, stante l’assenza, durante la riunione dell’UVI del 12.06.2026, di tutta la parte comunale, nelle persone del Direttore dell’ufficio di piano o un suo delegato, dell’Assistente sociale del Comune di Caserta e l’assistente sociale di supporto al servizio sociale professionale.
3.2. L’impugnata azione amministrativa non può neppure legittimamente fondarsi sulla presupposta delibera regionale n. -OMISSIS- laddove si prevede in maniera indiscriminata una valenza temporale limitata ad anni 2+1 per il PTRI con budget di salute anche per i malati cronici con malattie degenerative, ostandovi l’esigenza di tarare le cure in funzione delle caratteristiche proprie del singolo soggetto affetto dallo spettro autistico.
Al riguardo, come affermato in un recente arresto di questo Tribunale “ si palesa illegittima la predeterminazione di rigide gabbie decisionali per la durata del trattamento, a prescindere dalle specifiche caratteristiche della sindrome e del percorso clinico del paziente ” (Tar LI, sez. V, 23.07.2025, n. 5543).
Dunque, in mancanza di soluzioni alternative individuate dall’UVI, non può assumersi come giustificazione dell’interruzione del PTRI il limite massimo temporale trascorso, in quanto ciò collide con l’esigenza di tener conto del diverso livello di gravità della patologia, del contesto globale degli interventi e delle prestazioni integrate che sono assicurate al paziente.
4. Per le suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso è accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati cui consegue, quale effetto conformativo, il ripristino del precedente trattamento ovvero quello idoneo in relazione alla condizione clinica del paziente.
Restano validi i successivi provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’A.S.L. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG SA Di LI, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
SS EF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS EF | UG SA Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.