TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 686 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
RA
, nato in data [...], a [...], Stato di Rio de Parte_1
Janeiro, Brasile, Documento Passaporto e CPF (codice fiscale brasiliano) n° Numer_1
; C.F._1
nato in [...] 20 /03/1991, a Rio de Janeiro, Stato di Rio Controparte_1 de Janeiro, Brasile, Documento Passaporto e CPF (codice fiscale brasiliano) n° Numer_2
; C.F._2
, nata in data [...], a [...], Stato di Rio Grande do Sul, Controparte_2
Brasile, Documento Passaporto e CPF (codice fiscale brasiliano) n° Numer_3
; C.F._3
, nata in data [...], a [...], Stato di Rio de Parte_2
Janeiro, Brasile, Documento Passaporto FV987243 e CPF (codice fiscale brasiliano) n°
; C.F._4
, nata in data [...], a [...], Stato di Rio Parte_3 de Janeiro, Brasile, Documento Passaporto e CPF (codice fiscale brasiliano) n° Numer_4
; C.F._5
, nata in data [...], a [...], Stato di Rio Grande do Parte_4
Sul, Brasile, Documento Passaporto e CPF (codice fiscale brasiliano) n° Numer_5
; C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Allegrucci e dell'Advogada Olga Paladino
Marques De iscritta al Foro di Lisbona e stabilita presso il COA di Roma, Parte_5 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in Catanzaro alla Via G. Da Fiore n. 34;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
1 Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 24 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note scritte in sostituzione d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_3 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da un avo cittadino il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di , nato Persona_1 il 14 gennaio 1861 nel comune di Grimaldi (CS) (doc. 1);
non risulta essersi mai naturalizzato brasiliano ed è deceduto Persona_1 in data 5 gennaio 1914, trasmettendo la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi discendenti (doc.ti 2 e 3).
contraeva matrimonio in Brasile con Persona_1 Persona_2
(doc. 4). Da detta unione veniva alla luce, in data 21 maggio 1900,
[...] [...]
che, a sua volta, si univa in matrimonio con unione dalla quale Persona_3 Persona_4 nasceva in data 14 ottobre 1934. Persona_5
Dall'unione in matrimonio di con Persona_5 CP_4 Persona_6 venivano alla luce , in data 4 gennaio 1962, , Controparte_2 Parte_4 in data 19 febbraio 1963 e , in data 10 maggio 1968, tutte ricorrenti Parte_3 nel presente ricorso.
Successivamente, contraeva matrimonio con Controparte_2 [...]
e dava alla luce, in data 20 marzo 1991, l'odierno ricorrente Persona_7
Controparte_1
Dall'unione in matrimonio di con , Parte_3 Persona_8 nascevano, in data 24 aprile 1999, l'odierna ricorrente e Parte_6 in data 7 ottobre 2001, l'odierno ricorrente . Parte_7
Dalla sopra esposta linea di discendenza, emerge come , figlio Persona_3 dell'avo nato in [...] e, quindi, di stirpe italiana, fosse cittadino italiano alla luce dell'allora vigente normativa;
inoltre, in quanto figlio di padre italiano che non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e che, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana, ha trasmesso quest'ultima “iure sanguinis” a tutti i suoi discendenti compresi gli odierni ricorrenti.
Dall'esame della sequenza genealogica riportata dagli istanti che va dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano dei ricorrenti.
Il si è costituito in giudizio contestando la domanda di cittadinanza, Controparte_3 chiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
2 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 24/03/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del
05.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del
1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U.,
n. 4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre
3 incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, così trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. Infine, quanto all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani all'estero, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_8
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. Parte_9
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. n. 28873/2008).
4 La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_3 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
(nata in data [...]); Controparte_2
(nato in data [...]); Controparte_1
(nata in [...] 19 febbraio1963); Parte_4
(nata in [...] 10 maggio1968); Parte_3
(nata in [...] 24 aprile1999); Parte_6
(nato in data [...]). Parte_7
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Pietro Caré
5