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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 308 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 24/12/1964, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Fiore (PEC
e dell'avv. Annalisa Badami (PEC Email_1
Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA) in data 09/07/1966, con il patrocinio dell'avv. Chiara Monaco (PEC
Email_3
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3281/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 20-22/07/2022
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di pag. 1 di Palermo 11 Conclusioni per l'appellante:
«Accogliere il presente appello e facendovi diritto nel merito, riformare la sentenza n. 3281/2022 emessa dal Tribunale di Palermo Sezione I Civile in composizione collegiale depositata in cancelleria il 22.07.2022 e non notificata, in esito al giudizio iscritto al n. 13495/2019 R.G., per l'effetto:
In via principale:
Dichiarare nullo, annullare e/o revocare ogni statuizione del provvedimento impugnato o, in subordine, quantomeno quelle a carattere economico riguardanti l'attribuzione dell'assegno divorzile, confermando la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
In subordine:
Revocare l'ordinanza del Giudice del 14.06.2021 emessa fuori udienza con cui non sono state ammesse le prove testimoniali del ricorrente su tutti i capitoli articolati a prova diretta nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 C.p.c. nonché a prova contraria sui capitoli formulati da controparte e ammessi e su quelli contenuti nella memoria ex art. 183 co. VI n. 3 con i testi Sig.re e , per l'effetto: Tes_1 Testimone_2
disporre la rinnovazione istruttoria e ammettere, pertanto, i mezzi istruttori come richiesti nelle memorie ex art. 183 co. VI nn. 2 e 3 (ammettere tutti i capitolati di prova per testi - diretta e contraria - esclusi e a prova contraria con i propri testi su quelli ammessi a controparte); disporre la rinnovazione istruttoria ordinando l'esibizione di documenti non prodotti dalla resistente e quelli richiesti dal ricorrente con la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 2 C.p.c. e infine disporre indagini patrimoniali e fiscali valendosi della polizia tributaria o mediante nomina di CTU al fine di accertare la reale consistenza economica e patrimoniale nonché il tenore di vita della resistente;
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 22.07.1989 a Palermo, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al N. 488 Parte II S. A dell'anno 1989, dai Sig.ri , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile C.F._2 competente di procedere all'annotazione dell'emittenda sentenza;
Ritenere e dichiarare che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 5 L. 898/1970 per l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della Sig.ra
e di conseguenza la quota del TFR, in subordine Controparte_1
Corte di Appello di pag. 2 di
Palermo 11 ridurlo sensibilmente nella misura conforme a criteri di equità e giustizia;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.»
Conclusioni per l'appellata:
«1) Preliminarmente al tutto, ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., essendo l'appello proposto infondato sia in fatto che in diritto e non essendo presenti ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame, dichiarare, all'udienza di cui all'art 350 cpc, l'inammissibilità dell'impugnazione, provvedendo sulle spese;
2) Confermare la impugnata sentenza per essere la stessa ineccepibile, priva di vizi logici e valutativi, con riguardo al rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto non provate;
3) Conseguentemente rigettare le richieste tutte avanzate dall'appellante nei confronti dell'appellata ; Controparte_1
4) Condannare l'appellante, per i motivi esposti in narrativa, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
5) Condannare l'appellante al pagamento delle spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio oltre IVA e CPA e spese generali nella misura di legge.»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 25/7/2019, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo , chiedendo la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Palermo il 22/9/1989, senza la previsione di alcun obbligo di contribuzione a suo carico.
2. La resistente si costituiva con comparsa del 24/4/2020, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedeva in via riconvenzionale la condanna del al versamento di un assegno Parte_1 mensile dell'importo di euro 400,00 mensili, aumentato ad euro 500,00 nei mesi di giugno e di dicembre.
3. Con successiva memoria del 14/1/2021 la rilevava di aver CP_1 appreso che il ricorrente era stato collocato in quiescenza e chiedeva l'attribuzione della quota del 40% del TFR maturato nel corso del rapporto coniugale.
Corte di Appello di pag. 3 di
Palermo 11 4. Con sentenza n. 3281/2022 dei 20-22/07/2022, il Tribunale di Palermo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
un assegno mensile dell'importo di euro 350,00 e dichiarava CP_1 il diritto della stessa alla percezione della quota del 40% del TFR spettante al ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. Con ricorso del 21/2/2023, ha proposto appello Parte_1 avverso, chiedendo, previo accoglimento delle richieste istruttorie rigettate nel giudizio di primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande riconvenzionali proposte nei suoi confronti dalla . CP_1
6. Con comparsa del 29/9/2023, si è costituita in giudizio l'appellata, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Il Procuratore Generale, cui è stata ritualmente comunicata la proposizione dell'impugnazione, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 13/10/2023 e la causa è stata, quindi, posta in decisione con ordinanza del 20/6-3/7/2024.
9. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce l'omessa motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al rigetto delle richieste istruttorie formulate sia in via diretta che contraria su circostanze rilevanti, quali la spontanea decisione della di Parte_2 non intraprendere alcuna attività lavorativa e le richieste volte alla ricostruzione delle sue effettive capacità patrimoniali. Rileva, al riguardo, che le numerose richieste sarebbero state disattese in assenza di idonea motivazione, giacché il giudice di primo grado si sarebbe limitato a rinviare a una precedente ordinanza emanata in corso di causa.
10. Il provvedimento impugnato, in risposta alla reiterazione delle istanze istruttorie proposte nel corso del giudizio, ha confermato il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie proposte dalle parti, ribadendo quanto già esplicitato con l'ordinanza pronunciata in data 14/6/2021.
11. La censura relativa alla assenza di motivazione è infondata, dovendosi condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale «la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo». (così Cass. n. 18754 del
Corte di Appello di pag. 4 di
Palermo 11 2016, in una ipotesi di rinvio a un'ordinanza del giudice risultante dal verbale di causa, ma si v. anche Cass. SS.UU. n. 642 del 2015).
12. Con la predetta ordinanza, confermata dalla sentenza oggetto di appello, il Tribunale di Palermo in relazione alle istanze istruttorie proposte dall'odierno appellante ebbe a statuire:
- quanto alle richieste istruttorie formulate nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.,:
o che l'interrogatorio formale di fosse Controparte_1
«ammissibile e rilevante limitatamente al capitolo 3), essendo i restanti capitoli relativi a circostanze non rilevanti ai fini della decisione ovvero documentate (cap.4)»;
o che la prova per testi richiesta con la medesima memoria fosse inammissibile «in quanto le circostanze indicate nei capitoli sono in parte irrilevanti ai fini decisori e in parte genericamente formulate»;
- quanto alle indicazioni di prova contraria formulate dal ricorrente nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., che:
o la prova contraria per testi non potesse essere ammessa, non essendo stata ammessa la correlata prova diretta richiesta dalla;
CP_1
- che ogni altra richiesta di emissione di ordini di esibizione non potesse essere accolta, avendo finalità esplorative.
13. A fronte di tale motivazione, l'odierno appellante non formula puntuali contestazioni, ad eccezione di due singole istanze istruttorie.
14. In particolar modo, l'appellante, pur contestando genericamente la mancata ammissione della prova per testi nella sua interezza, rileva specificamente la necessità della prova richiesta con il capitolo n. 12 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. del 15/2/2021, evidenziando che la stessa verteva su circostanze rilevanti ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, poiché mirava a dimostrare che il mancato espletamento di attività lavorativa da parte dell'appellata fosse il frutto di una sua personale scelta.
15. Il capitolo di domanda in questione risulta formulato nei seguenti termini: «vero è che la SIg.ra si è costantemente rifiutata di CP_1 svolgere attività lavorativa malgrado il Sig. abbia sempre Parte_1 manifestato il desiderio che la moglie si dedicasse ad una propria occupazione» (così nella memoria del 15/2/2021). Tale articolo di domanda si conferma essere inammissibile, perché del tutto generico, essendo del tutto privo dell'indicazione di circostanze di tempo e di luogo
Corte di Appello di pag. 5 di
Palermo 11 utili a individuare quando, come e dove l'appellata avrebbe manifestato la propria volontà.
16. A ciò deve aggiungersi che l'istanza istruttoria in questione risulta, altresì, irrilevante ai fini della decisione.
17. Le prove delle quali l'odierno appellante lamenta la mancata ammissione sarebbero state volte e dimostrare che la stessa CP_1 avrebbe deciso di non lavorare durante la convivenza coniugale e che tale scelta non sarebbe stata condivisa dal . Parte_1
18. Orbene, secondo la comune ammissione di entrambe le parti, durante tutto l'arco della convivenza coniugale, protrattasi per 27 anni, la non svolse alcuna attività lavorativa, ma si dedicò in via CP_1 esclusiva alla cura delle esigenze domestiche. Anche laddove tale scelta di vita fosse stata adottata spontaneamente dall'appellata, tale stato di cose è rimasto immutato durante tutto l'arco della convivenza dei coniugi, di tal che, se anche il avesse manifestato il proprio dissenso, si è Parte_1 comunque protratto per un lunghissimo lasso di tempo, quantomeno con la sua tolleranza. Da ciò si può agevolmente dedurre che tale stato di cose è stato in ogni caso il frutto di un programma di vita che non poteva dirsi non essere stato condiviso da entrambi i coniugi.
19. L'odierno appellante contesta, inoltre, il mancato accoglimento delle richieste di ordini di esibizione e il mancato espletamento di indagini di polizia tributaria, benché la avesse ammesso, in sede di CP_1 interrogatorio formale, di svolgere attività lavorativa, smentendo quanto inizialmente dichiarato nelle proprie difese.
20. Con riguardo alla richiesta di ordine di esibizione nei confronti della società Padre Pio G.I. S.r.l., della quale l'appellata ha dichiarato di essere lavoratrice dipendente in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 14/10/2021, la richiesta in questione deve ritenersi comunque superflua, alla luce del fatto che la stessa in data CP_1
8/10/2021 ha depositato un estratto conto previdenziale e un CUD attestanti i redditi da lavoro percepiti, e che in data 24/3/2022 ha depositato la comunicazione di licenziamento ricevuta dalla predetta datrice di lavoro in data 7/2/2022.
21. In relazione, poi, alla richiesta di espletamento di indagini di polizia tributaria, va considerato che l'art. 5, comma VIII, della L. 1 dicembre 1970 n. 898, e l'art. 337 ter, comma VI, c.c. derogano al principio generale sull'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c. nella parte in cui consentono indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Tale
Corte di Appello di pag. 6 di
Palermo 11 deroga, tuttavia, non inverte l'onere probatorio, trasferendo sul soggetto nei cui confronti l'assegno è richiesto l'onere di dimostrare che non ne sussistono i presupposti, bensì impone ad entrambi i soggetti interessati un obbligo di collaborazione nella formazione di tale prova, in relazione al quale, ove sorgano contestazioni sul suo esatto adempimento, sono attribuiti al giudice poteri di accertamento di ufficio. Un siffatto obbligo di collaborazione si traduce in un onere di allegazione, ad opera della parte istante, di circostanze tali da costituire utili spunti di indagine per gli accertamenti dei quali viene invocato l'espletamento, di tal che in assenza di indizi o di allegazioni sufficientemente dettagliate non possono ritenersi sussistere i presupposti per l'esercizio del potere ufficioso in questione che, se esercitato sulla base di mere indicazioni generiche, verrebbe a tradursi in una chiara violazione del principio dispositivo che presiede pur sempre il giudizio di separazione.
22. Nel caso di specie la parte appellante non ha allegato alcun utile spunto di indagine, e, soprattutto, non ha chiarito quali elementi dovrebbero indurre a dubitare della genuinità delle dichiarazioni fiscali prodotte in atti dalla parte appellata, di tal che non sussistono i presupposti per attivare il potere istruttorio d'ufficio in questione e il motivo di appello in esame va, pertanto, integralmente rigettato.
23. Le considerazioni già svolte in relazione al rigetto del primo motivo di appello valgono, altresì, a rigettare il secondo motivo di appello, che risulta sostanzialmente ripetitivo del primo, essendo volto all'ammissione delle medesime richieste istruttorie.
24. Con l'ulteriore mezzo di impugnazione, l'appellante sollecita una nuova valutazione delle rispettive condizioni economiche delle parti, dalle quali emergerebbe l'insussistenza di alcuna concreta disparità economica, evidenziando:
- che il Tribunale di Palermo non avrebbe adeguatamente considerato che la aveva inizialmente omesso di CP_1 dichiarare la propria attività lavorativa e di produrre le dichiarazioni dei redditi richieste;
- he la stessa ha comunque dimostrato di essere dotata di una capacità lavorativa specifica;
- di avere come unico reddito quello da pensione, maturato nelle more del giudizio e di sostenere ingenti esposizioni debitorie, alcune delle quali contratte durante la convivenza coniugale e altre al fine di adempiere gli oneri contributivi posti a suo carico e di non poter contare sul sostegno economico del proprio nucleo
Corte di Appello di pag. 7 di
Palermo 11 familiare di origine;
- che l'appellata negli anni 2020 e 2021 risultava aver percepito un reddito valido ai fini ISEE di oltre euro 23.000 e un patrimonio immobiliare di euro 43.000
25. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha basato la valutazione della sussistenza di una sperequazione economica tra le parti sulla base dei seguenti dati:
- il all'epoca dell'inizio del giudizio di divorzio svolgeva Parte_1 attività lavorativa come militare dell'Arma dei Carabinieri da 37 anni, con uno stipendio mensile di € 1.900,00 che al netto di una cessione del quinto era di € 1.400/1.600,00 mensili;
- lo stesso aveva stipulato un contratto di locazione per una casa a Catania che prevedeva il pagamento di un canone di € 500,00 mensili;
- dal modello 730 del 2020 relativo all'anno di imposta 2019 risulta un reddito da lavoro dipendente di € 40.551,00 annui;
dal modello 730 del 2021 relativo all'anno di imposta 2020 risulta un reddito da lavoro dipendente di € 38.093,00
- nelle more del giudizio l'appellante è stato collocato a riposo, con una pensione di € 1.461,73 per il mese di aprile 2022;
- la all'epoca dell'inizio del giudizio di divorzio CP_1 dichiarava di non essere titolare di alcun reddito e di vivere ospite della sorella e del cognato;
- dall'attestazione del 2020 risulta un ISEE di € 11.442,25; e dall'attestazione del 2021 risulta un ISEE di € 11.748,63;
- all'esito dell'interrogatorio formale reso in data 14/10/2021 l'appellante ha confessato di essere stata assunta dal gennaio 2020 presso l'Azienda Padre Pio G.I. S.r.l. e di essere titolare del reddito previdenziale attestato dalla documentazione prodotta dal;
Parte_1
- l'appellante ha documentato di aver cessato tale attività lavorativa nel febbraio del 2022
26. Orbene, dai dati che fotografano la situazione sussistente all'epoca della conclusione del primo grado del presente giudizio, con riguardo alla situazione economica dell'appellante si evince che: Parte_1
- è titolare emerge di un reddito da pensione di circa euro 1.461,73 netti mensili;
- non è proprietario di beni immobili;
- sostiene spese abitative per un importo di euro 500 mensili;
Corte di Appello di pag. 8 di
Palermo 11 - ha sottoscritto un mutuo con la in data 10/5/2016, Controparte_2 ricevendo l'importo di euro 32.656 a fronte dell'obbligo di restituire n. 120 rate mensili dell'importo di euro 374;
- ha sottoscritto un secondo mutuo con la in data Controparte_2
12/5/2016, ricevendo l'importo di euro 8.630 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 72 rate mensili dell'importo di euro 150;
- ha sottoscritto un terzo mutuo con la Findomestic S.p.A. in data 12/12/2016, ricevendo l'importo di euro 15.000 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 108 rate mensili dell'importo di euro 195,60;
- usufruisce di una carta Findomestic con una linea di credito di euro
4.000, per la quale corrisponde rate di importo variabile, in relazione all'utilizzo di tale linea di credito;
- ha sottoscritto un quarto mutuo con la Agos Ducato S.p.A. in data
1/10/2019, ricevendo l'importo di euro 54.504 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 144 rate mensili dell'importo di euro 625,00;
- ha sottoscritto un quarto mutuo con la in data Controparte_3
30/05/2019, al fine di consolidare un precedente debito e reperire liquidità, ricevendo l'importo di euro 18.698 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 120 rate mensili dell'importo di euro 221,95;
- ha sottoscritto un quinto mutuo con la in data Controparte_3
17/12/2019, ricevendo l'importo di euro 3.000 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 84 rate mensili dell'importo di euro 45,13;
- è proprietario di un'autovettura Hyundai Tucson acquistata nell'aprile del 2011;
27. Dalla documentazione prodotta in atti, si evince, inoltre, con riguardo alla condizione economica dell'appellata, che quest'ultima:
- dal febbraio 2022 non risulta svolgere attività lavorativa, pur possedendo una capacità lavorativa specifica, attestata dal pregresso svolgimento di attività lavorativa alle dipendenza della società Padre Pio G.I. S.r.l. negli anni 2020 e 2021;
- è proprietaria di un'autovettura Hyundai Atos MXI acquistata nel novembre 2017;
- non sostiene spese abitative, usufruendo dell'ospitalità di familiari, avendo dichiarato di vivere ospite della sorella, pur risultando formalmente residente con i genitori;
- non risulta proprietaria di beni immobili (al riguardo va evidenziato che dall'esame delle dichiarazioni ISEE 2020 e 2021 il valore
Corte di Appello di pag. 9 di
Palermo 11 immobiliare è interamente imputabile a un bene immobile di cui è titolare la sola madre ) Parte_3
28. Dai dati precedentemente riepilogati emerge che permane una condizione di disparità economica tra le parti, tale da giustificare l'attribuzione di un assegno di divorzio, sia in funzione compensativo- perequativa, alla luce dei lunghi anni di convivenza durante i quali la ha dedicato in via esclusiva le sue energie al soddisfacimento CP_1 delle esigenze domestiche, sia in funzione meramente assistenziale, alla luce del mancato possesso di redditi.
29. Tale disparità, tuttavia, deve ritenersi sensibilmente attenuata alla luce della riduzione del reddito goduto dall'appellante causata dal suo collocamento in quiescenza, e del suo cronico stato di indebitamento, eloquentemente attestato dai numerosi mutui sottoscritti.
30. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che l'impugnazione proposta possa trovare solo parziale accoglimento, mediante la riduzione dell'importo dell'assegno posto a carico del
[...]
dall'originario importo di euro 350,00 all'importo di euro 200,00 Pt_1 mensili, a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, avvenuto nel gennaio del 2021, dovendo trovare applicazione, per il periodo precedente, i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati nel corso del giudizio di primo grado.
31. Alla luce del parziale accoglimento dell'appello e della sussistenza di una complessiva situazione di parziale reciproca soccombenza tra le parti, va confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, e va disposta, altresì, la compensazione delle spese processuali anche con riguardo al presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con ricorso del
[...] Controparte_1
21/2/2023, avverso la sentenza n. 3281/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 20-22/07/2022, e in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo dell'assegno mensile posto a carico dell'appellante a titolo di assegno di divorzio in euro 200,00 a decorrere dal mese di gennaio del 2021;
Corte di Appello di pag. 10 di
Palermo 11 • conferma per il resto la sentenza impugnata;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 15/10/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino. ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di pag. 11 di
Palermo 11
SENTENZA nella causa iscritta al n. 308 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 24/12/1964, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Fiore (PEC
e dell'avv. Annalisa Badami (PEC Email_1
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appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA) in data 09/07/1966, con il patrocinio dell'avv. Chiara Monaco (PEC
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appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3281/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 20-22/07/2022
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di pag. 1 di Palermo 11 Conclusioni per l'appellante:
«Accogliere il presente appello e facendovi diritto nel merito, riformare la sentenza n. 3281/2022 emessa dal Tribunale di Palermo Sezione I Civile in composizione collegiale depositata in cancelleria il 22.07.2022 e non notificata, in esito al giudizio iscritto al n. 13495/2019 R.G., per l'effetto:
In via principale:
Dichiarare nullo, annullare e/o revocare ogni statuizione del provvedimento impugnato o, in subordine, quantomeno quelle a carattere economico riguardanti l'attribuzione dell'assegno divorzile, confermando la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
In subordine:
Revocare l'ordinanza del Giudice del 14.06.2021 emessa fuori udienza con cui non sono state ammesse le prove testimoniali del ricorrente su tutti i capitoli articolati a prova diretta nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 C.p.c. nonché a prova contraria sui capitoli formulati da controparte e ammessi e su quelli contenuti nella memoria ex art. 183 co. VI n. 3 con i testi Sig.re e , per l'effetto: Tes_1 Testimone_2
disporre la rinnovazione istruttoria e ammettere, pertanto, i mezzi istruttori come richiesti nelle memorie ex art. 183 co. VI nn. 2 e 3 (ammettere tutti i capitolati di prova per testi - diretta e contraria - esclusi e a prova contraria con i propri testi su quelli ammessi a controparte); disporre la rinnovazione istruttoria ordinando l'esibizione di documenti non prodotti dalla resistente e quelli richiesti dal ricorrente con la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 2 C.p.c. e infine disporre indagini patrimoniali e fiscali valendosi della polizia tributaria o mediante nomina di CTU al fine di accertare la reale consistenza economica e patrimoniale nonché il tenore di vita della resistente;
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 22.07.1989 a Palermo, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al N. 488 Parte II S. A dell'anno 1989, dai Sig.ri , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile C.F._2 competente di procedere all'annotazione dell'emittenda sentenza;
Ritenere e dichiarare che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 5 L. 898/1970 per l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore della Sig.ra
e di conseguenza la quota del TFR, in subordine Controparte_1
Corte di Appello di pag. 2 di
Palermo 11 ridurlo sensibilmente nella misura conforme a criteri di equità e giustizia;
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.»
Conclusioni per l'appellata:
«1) Preliminarmente al tutto, ai sensi dell'art 348 bis c.p.c., essendo l'appello proposto infondato sia in fatto che in diritto e non essendo presenti ragionevoli probabilità di accoglimento del gravame, dichiarare, all'udienza di cui all'art 350 cpc, l'inammissibilità dell'impugnazione, provvedendo sulle spese;
2) Confermare la impugnata sentenza per essere la stessa ineccepibile, priva di vizi logici e valutativi, con riguardo al rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, in quanto non provate;
3) Conseguentemente rigettare le richieste tutte avanzate dall'appellante nei confronti dell'appellata ; Controparte_1
4) Condannare l'appellante, per i motivi esposti in narrativa, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
5) Condannare l'appellante al pagamento delle spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio oltre IVA e CPA e spese generali nella misura di legge.»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 25/7/2019, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo , chiedendo la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Palermo il 22/9/1989, senza la previsione di alcun obbligo di contribuzione a suo carico.
2. La resistente si costituiva con comparsa del 24/4/2020, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e chiedeva in via riconvenzionale la condanna del al versamento di un assegno Parte_1 mensile dell'importo di euro 400,00 mensili, aumentato ad euro 500,00 nei mesi di giugno e di dicembre.
3. Con successiva memoria del 14/1/2021 la rilevava di aver CP_1 appreso che il ricorrente era stato collocato in quiescenza e chiedeva l'attribuzione della quota del 40% del TFR maturato nel corso del rapporto coniugale.
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Palermo 11 4. Con sentenza n. 3281/2022 dei 20-22/07/2022, il Tribunale di Palermo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
un assegno mensile dell'importo di euro 350,00 e dichiarava CP_1 il diritto della stessa alla percezione della quota del 40% del TFR spettante al ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. Con ricorso del 21/2/2023, ha proposto appello Parte_1 avverso, chiedendo, previo accoglimento delle richieste istruttorie rigettate nel giudizio di primo grado, in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande riconvenzionali proposte nei suoi confronti dalla . CP_1
6. Con comparsa del 29/9/2023, si è costituita in giudizio l'appellata, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Il Procuratore Generale, cui è stata ritualmente comunicata la proposizione dell'impugnazione, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 13/10/2023 e la causa è stata, quindi, posta in decisione con ordinanza del 20/6-3/7/2024.
9. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce l'omessa motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al rigetto delle richieste istruttorie formulate sia in via diretta che contraria su circostanze rilevanti, quali la spontanea decisione della di Parte_2 non intraprendere alcuna attività lavorativa e le richieste volte alla ricostruzione delle sue effettive capacità patrimoniali. Rileva, al riguardo, che le numerose richieste sarebbero state disattese in assenza di idonea motivazione, giacché il giudice di primo grado si sarebbe limitato a rinviare a una precedente ordinanza emanata in corso di causa.
10. Il provvedimento impugnato, in risposta alla reiterazione delle istanze istruttorie proposte nel corso del giudizio, ha confermato il rigetto delle ulteriori istanze istruttorie proposte dalle parti, ribadendo quanto già esplicitato con l'ordinanza pronunciata in data 14/6/2021.
11. La censura relativa alla assenza di motivazione è infondata, dovendosi condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale «la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo». (così Cass. n. 18754 del
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Palermo 11 2016, in una ipotesi di rinvio a un'ordinanza del giudice risultante dal verbale di causa, ma si v. anche Cass. SS.UU. n. 642 del 2015).
12. Con la predetta ordinanza, confermata dalla sentenza oggetto di appello, il Tribunale di Palermo in relazione alle istanze istruttorie proposte dall'odierno appellante ebbe a statuire:
- quanto alle richieste istruttorie formulate nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.,:
o che l'interrogatorio formale di fosse Controparte_1
«ammissibile e rilevante limitatamente al capitolo 3), essendo i restanti capitoli relativi a circostanze non rilevanti ai fini della decisione ovvero documentate (cap.4)»;
o che la prova per testi richiesta con la medesima memoria fosse inammissibile «in quanto le circostanze indicate nei capitoli sono in parte irrilevanti ai fini decisori e in parte genericamente formulate»;
- quanto alle indicazioni di prova contraria formulate dal ricorrente nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., che:
o la prova contraria per testi non potesse essere ammessa, non essendo stata ammessa la correlata prova diretta richiesta dalla;
CP_1
- che ogni altra richiesta di emissione di ordini di esibizione non potesse essere accolta, avendo finalità esplorative.
13. A fronte di tale motivazione, l'odierno appellante non formula puntuali contestazioni, ad eccezione di due singole istanze istruttorie.
14. In particolar modo, l'appellante, pur contestando genericamente la mancata ammissione della prova per testi nella sua interezza, rileva specificamente la necessità della prova richiesta con il capitolo n. 12 della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. del 15/2/2021, evidenziando che la stessa verteva su circostanze rilevanti ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, poiché mirava a dimostrare che il mancato espletamento di attività lavorativa da parte dell'appellata fosse il frutto di una sua personale scelta.
15. Il capitolo di domanda in questione risulta formulato nei seguenti termini: «vero è che la SIg.ra si è costantemente rifiutata di CP_1 svolgere attività lavorativa malgrado il Sig. abbia sempre Parte_1 manifestato il desiderio che la moglie si dedicasse ad una propria occupazione» (così nella memoria del 15/2/2021). Tale articolo di domanda si conferma essere inammissibile, perché del tutto generico, essendo del tutto privo dell'indicazione di circostanze di tempo e di luogo
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Palermo 11 utili a individuare quando, come e dove l'appellata avrebbe manifestato la propria volontà.
16. A ciò deve aggiungersi che l'istanza istruttoria in questione risulta, altresì, irrilevante ai fini della decisione.
17. Le prove delle quali l'odierno appellante lamenta la mancata ammissione sarebbero state volte e dimostrare che la stessa CP_1 avrebbe deciso di non lavorare durante la convivenza coniugale e che tale scelta non sarebbe stata condivisa dal . Parte_1
18. Orbene, secondo la comune ammissione di entrambe le parti, durante tutto l'arco della convivenza coniugale, protrattasi per 27 anni, la non svolse alcuna attività lavorativa, ma si dedicò in via CP_1 esclusiva alla cura delle esigenze domestiche. Anche laddove tale scelta di vita fosse stata adottata spontaneamente dall'appellata, tale stato di cose è rimasto immutato durante tutto l'arco della convivenza dei coniugi, di tal che, se anche il avesse manifestato il proprio dissenso, si è Parte_1 comunque protratto per un lunghissimo lasso di tempo, quantomeno con la sua tolleranza. Da ciò si può agevolmente dedurre che tale stato di cose è stato in ogni caso il frutto di un programma di vita che non poteva dirsi non essere stato condiviso da entrambi i coniugi.
19. L'odierno appellante contesta, inoltre, il mancato accoglimento delle richieste di ordini di esibizione e il mancato espletamento di indagini di polizia tributaria, benché la avesse ammesso, in sede di CP_1 interrogatorio formale, di svolgere attività lavorativa, smentendo quanto inizialmente dichiarato nelle proprie difese.
20. Con riguardo alla richiesta di ordine di esibizione nei confronti della società Padre Pio G.I. S.r.l., della quale l'appellata ha dichiarato di essere lavoratrice dipendente in occasione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 14/10/2021, la richiesta in questione deve ritenersi comunque superflua, alla luce del fatto che la stessa in data CP_1
8/10/2021 ha depositato un estratto conto previdenziale e un CUD attestanti i redditi da lavoro percepiti, e che in data 24/3/2022 ha depositato la comunicazione di licenziamento ricevuta dalla predetta datrice di lavoro in data 7/2/2022.
21. In relazione, poi, alla richiesta di espletamento di indagini di polizia tributaria, va considerato che l'art. 5, comma VIII, della L. 1 dicembre 1970 n. 898, e l'art. 337 ter, comma VI, c.c. derogano al principio generale sull'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c. nella parte in cui consentono indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Tale
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Palermo 11 deroga, tuttavia, non inverte l'onere probatorio, trasferendo sul soggetto nei cui confronti l'assegno è richiesto l'onere di dimostrare che non ne sussistono i presupposti, bensì impone ad entrambi i soggetti interessati un obbligo di collaborazione nella formazione di tale prova, in relazione al quale, ove sorgano contestazioni sul suo esatto adempimento, sono attribuiti al giudice poteri di accertamento di ufficio. Un siffatto obbligo di collaborazione si traduce in un onere di allegazione, ad opera della parte istante, di circostanze tali da costituire utili spunti di indagine per gli accertamenti dei quali viene invocato l'espletamento, di tal che in assenza di indizi o di allegazioni sufficientemente dettagliate non possono ritenersi sussistere i presupposti per l'esercizio del potere ufficioso in questione che, se esercitato sulla base di mere indicazioni generiche, verrebbe a tradursi in una chiara violazione del principio dispositivo che presiede pur sempre il giudizio di separazione.
22. Nel caso di specie la parte appellante non ha allegato alcun utile spunto di indagine, e, soprattutto, non ha chiarito quali elementi dovrebbero indurre a dubitare della genuinità delle dichiarazioni fiscali prodotte in atti dalla parte appellata, di tal che non sussistono i presupposti per attivare il potere istruttorio d'ufficio in questione e il motivo di appello in esame va, pertanto, integralmente rigettato.
23. Le considerazioni già svolte in relazione al rigetto del primo motivo di appello valgono, altresì, a rigettare il secondo motivo di appello, che risulta sostanzialmente ripetitivo del primo, essendo volto all'ammissione delle medesime richieste istruttorie.
24. Con l'ulteriore mezzo di impugnazione, l'appellante sollecita una nuova valutazione delle rispettive condizioni economiche delle parti, dalle quali emergerebbe l'insussistenza di alcuna concreta disparità economica, evidenziando:
- che il Tribunale di Palermo non avrebbe adeguatamente considerato che la aveva inizialmente omesso di CP_1 dichiarare la propria attività lavorativa e di produrre le dichiarazioni dei redditi richieste;
- he la stessa ha comunque dimostrato di essere dotata di una capacità lavorativa specifica;
- di avere come unico reddito quello da pensione, maturato nelle more del giudizio e di sostenere ingenti esposizioni debitorie, alcune delle quali contratte durante la convivenza coniugale e altre al fine di adempiere gli oneri contributivi posti a suo carico e di non poter contare sul sostegno economico del proprio nucleo
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Palermo 11 familiare di origine;
- che l'appellata negli anni 2020 e 2021 risultava aver percepito un reddito valido ai fini ISEE di oltre euro 23.000 e un patrimonio immobiliare di euro 43.000
25. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha basato la valutazione della sussistenza di una sperequazione economica tra le parti sulla base dei seguenti dati:
- il all'epoca dell'inizio del giudizio di divorzio svolgeva Parte_1 attività lavorativa come militare dell'Arma dei Carabinieri da 37 anni, con uno stipendio mensile di € 1.900,00 che al netto di una cessione del quinto era di € 1.400/1.600,00 mensili;
- lo stesso aveva stipulato un contratto di locazione per una casa a Catania che prevedeva il pagamento di un canone di € 500,00 mensili;
- dal modello 730 del 2020 relativo all'anno di imposta 2019 risulta un reddito da lavoro dipendente di € 40.551,00 annui;
dal modello 730 del 2021 relativo all'anno di imposta 2020 risulta un reddito da lavoro dipendente di € 38.093,00
- nelle more del giudizio l'appellante è stato collocato a riposo, con una pensione di € 1.461,73 per il mese di aprile 2022;
- la all'epoca dell'inizio del giudizio di divorzio CP_1 dichiarava di non essere titolare di alcun reddito e di vivere ospite della sorella e del cognato;
- dall'attestazione del 2020 risulta un ISEE di € 11.442,25; e dall'attestazione del 2021 risulta un ISEE di € 11.748,63;
- all'esito dell'interrogatorio formale reso in data 14/10/2021 l'appellante ha confessato di essere stata assunta dal gennaio 2020 presso l'Azienda Padre Pio G.I. S.r.l. e di essere titolare del reddito previdenziale attestato dalla documentazione prodotta dal;
Parte_1
- l'appellante ha documentato di aver cessato tale attività lavorativa nel febbraio del 2022
26. Orbene, dai dati che fotografano la situazione sussistente all'epoca della conclusione del primo grado del presente giudizio, con riguardo alla situazione economica dell'appellante si evince che: Parte_1
- è titolare emerge di un reddito da pensione di circa euro 1.461,73 netti mensili;
- non è proprietario di beni immobili;
- sostiene spese abitative per un importo di euro 500 mensili;
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Palermo 11 - ha sottoscritto un mutuo con la in data 10/5/2016, Controparte_2 ricevendo l'importo di euro 32.656 a fronte dell'obbligo di restituire n. 120 rate mensili dell'importo di euro 374;
- ha sottoscritto un secondo mutuo con la in data Controparte_2
12/5/2016, ricevendo l'importo di euro 8.630 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 72 rate mensili dell'importo di euro 150;
- ha sottoscritto un terzo mutuo con la Findomestic S.p.A. in data 12/12/2016, ricevendo l'importo di euro 15.000 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 108 rate mensili dell'importo di euro 195,60;
- usufruisce di una carta Findomestic con una linea di credito di euro
4.000, per la quale corrisponde rate di importo variabile, in relazione all'utilizzo di tale linea di credito;
- ha sottoscritto un quarto mutuo con la Agos Ducato S.p.A. in data
1/10/2019, ricevendo l'importo di euro 54.504 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 144 rate mensili dell'importo di euro 625,00;
- ha sottoscritto un quarto mutuo con la in data Controparte_3
30/05/2019, al fine di consolidare un precedente debito e reperire liquidità, ricevendo l'importo di euro 18.698 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 120 rate mensili dell'importo di euro 221,95;
- ha sottoscritto un quinto mutuo con la in data Controparte_3
17/12/2019, ricevendo l'importo di euro 3.000 a fronte dell'obbligo di corrispondere n. 84 rate mensili dell'importo di euro 45,13;
- è proprietario di un'autovettura Hyundai Tucson acquistata nell'aprile del 2011;
27. Dalla documentazione prodotta in atti, si evince, inoltre, con riguardo alla condizione economica dell'appellata, che quest'ultima:
- dal febbraio 2022 non risulta svolgere attività lavorativa, pur possedendo una capacità lavorativa specifica, attestata dal pregresso svolgimento di attività lavorativa alle dipendenza della società Padre Pio G.I. S.r.l. negli anni 2020 e 2021;
- è proprietaria di un'autovettura Hyundai Atos MXI acquistata nel novembre 2017;
- non sostiene spese abitative, usufruendo dell'ospitalità di familiari, avendo dichiarato di vivere ospite della sorella, pur risultando formalmente residente con i genitori;
- non risulta proprietaria di beni immobili (al riguardo va evidenziato che dall'esame delle dichiarazioni ISEE 2020 e 2021 il valore
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Palermo 11 immobiliare è interamente imputabile a un bene immobile di cui è titolare la sola madre ) Parte_3
28. Dai dati precedentemente riepilogati emerge che permane una condizione di disparità economica tra le parti, tale da giustificare l'attribuzione di un assegno di divorzio, sia in funzione compensativo- perequativa, alla luce dei lunghi anni di convivenza durante i quali la ha dedicato in via esclusiva le sue energie al soddisfacimento CP_1 delle esigenze domestiche, sia in funzione meramente assistenziale, alla luce del mancato possesso di redditi.
29. Tale disparità, tuttavia, deve ritenersi sensibilmente attenuata alla luce della riduzione del reddito goduto dall'appellante causata dal suo collocamento in quiescenza, e del suo cronico stato di indebitamento, eloquentemente attestato dai numerosi mutui sottoscritti.
30. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che l'impugnazione proposta possa trovare solo parziale accoglimento, mediante la riduzione dell'importo dell'assegno posto a carico del
[...]
dall'originario importo di euro 350,00 all'importo di euro 200,00 Pt_1 mensili, a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza, avvenuto nel gennaio del 2021, dovendo trovare applicazione, per il periodo precedente, i provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati nel corso del giudizio di primo grado.
31. Alla luce del parziale accoglimento dell'appello e della sussistenza di una complessiva situazione di parziale reciproca soccombenza tra le parti, va confermata la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, e va disposta, altresì, la compensazione delle spese processuali anche con riguardo al presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con ricorso del
[...] Controparte_1
21/2/2023, avverso la sentenza n. 3281/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 20-22/07/2022, e in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo dell'assegno mensile posto a carico dell'appellante a titolo di assegno di divorzio in euro 200,00 a decorrere dal mese di gennaio del 2021;
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Palermo 11 • conferma per il resto la sentenza impugnata;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 15/10/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino. ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
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