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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 10 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3190/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Domenico Naso
APPELLANTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, non costituto in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lav., n.
10971/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1 modificare e/o riformare il capo relativo alla compensazione delle spese di lite della sentenza n. 10971/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro - Giudice Dott.ssa
Claudia Canè e per l'effetto: condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 1.864,76 o nella maggiore / minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre
Iva e Cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario;
condannare il , in persona del Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio e alla rifusione del valore del C.U. versato, da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva nei confronti del
[...]
al fine di far accertare il proprio diritto, quale docente assunto con Controparte_1 contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente istituita per l'aggiornamento e la formazione di ai Cont sensi dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, e, per l'effetto, sentir condannare il ad assegnargli la somma di € 3.000,00 nelle modalità previste dalla legge in relazione alle seguenti annualità: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 10971/2024, espressamente indicata nelle conclusioni del ricorso in appello e allegata agli atti, ha accolto la domanda così statuendo:
- dichiara il diritto del ricorrente – avendo prestato servizio di docente a tempo determinato - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. dal 2017-2018 al 2022- 2023
- per l'effetto condanna il resistente a provvedere all'attribuzione di euro CP_1
3.000,00 tramite carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2 Compensa le spese tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice di primo grado ha così motivato:
“In ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della
Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della
Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impedisce al
il riconoscimento del beneficio e la mancata costituzione dello stesso che di CP_1 fatto non si è opposto, si compensano le spese tra le parti”.
ha impugnato il capo della sentenza sulle spese, deducendo: Parte_1
I. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – principio della soccombenza;
II. violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. erronea interpretazione del giudice di primo grado in ordine alla “novità della questione giuridica esaminata” giustificativo della compensazione delle spese di lite. Motivazione contraddittoria e meramente apparente.
L'appellante lamenta in particolare che il Tribunale abbia compensato integralmente le spese a fronte del pieno accoglimento della domanda e in base alla stessa giurisprudenza indicata in sentenza, in assenza della “novità” della questione, ai sensi dell'art. 92 cpc, nonché il fatto che la motivazione sulle spese, non aderente all'esito del giudizio, sarebbe sostanzialmente apparente.
Il , benché ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituto in appello.
All'udienza del 10 settembre 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Come già affermato da questa Corte in precedenti sentenze, (v. tra le altre la sentenza n. 1571/2023), l'art. 92 comma 2 c.p.c. come riformulato dall'art.13 comma 1
3 d.l.n.132/14 conv. in l. n.162/14 prevede che il giudice possa compensare le spese processuali in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.77/18, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla norma processuale. Nello specifico, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza appellata, non sussisteva il carattere della novità assoluta della questione, come peraltro emerge già dai procedenti citati dalla stessa sentenza (C.d.S., sentenza 1842/22, Corte UE ord. 18.5.22, Cass., sent.
27.10.2023) e il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 15.6.2024. Pertanto, alla data di instaurazione del giudizio la questione non poteva affatto definirsi controvertibile perché era già intervenuta sentenza della Suprema Corte che aveva accertato il diritto della docente al reinserimento, per cui le spese processuali gravavano sulla parte soccombente.
Né sussistono gravi ed eccezionali ragioni per il fatto che, come motiva la sentenza, la normativa avrebbe impedito al il riconoscimento del beneficio, atteso che CP_1 tale aspetto integra il contenzioso e non è affatto grave od eccezionale, e questo anche a prescindere dalla rilevanza di tale innominata ragione di rilevanza della circostanza a mente dell'art. 92 c.p.c.; né rileverebbe la mancata costituzione del convenuto, cosa che ha già un valore neutro nel merito e non integra neppure essa grave o eccezionale motivo per compensare le spese.
In definitiva, come già ritenuto da questo stesso Collegio in altre analoghe controversie (v. per tutte sentenza 2101/2025), la questione discussa nel giudizio non era nuova, anzi al momento della domanda si era già assestata una giurisprudenza favorevole al lavoratore, comprovata dagli stessi precedenti richiamati nella stessa sentenza appellata. Anche la sentenza della Sezioni Unite citata dal Tribunale (sentenza del
27.10.2023) è stata infatti pronunziata ancor prima del deposito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sicché non sussiste affatto la “assoluta novità” della questione, a mente dell'art. 93 c.p.c.
La sentenza impugnata va pertanto riformata nella parte in cui regolamenta le spese, che vanno poste a carico del in base al principio della Controparte_1
4 soccombenza ex art. 91 c.p.c., liquidate in base al valore della domanda (€ 3.000,00).
Tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014, e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Anche le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo in relazione al valore determinato dalla somma riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di lite per il primo grado.
Anche in questo grado, tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014,
e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dall'appellante.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio determinate Parte_1 in € 1.030,00 per compensi oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del grado di appello, determinate in € 247,00 per compensi oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 10 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3190/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 per procura in atti dall'Avv. Domenico Naso
APPELLANTE
E
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, non costituto in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lav., n.
10971/2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
1 modificare e/o riformare il capo relativo alla compensazione delle spese di lite della sentenza n. 10971/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro - Giudice Dott.ssa
Claudia Canè e per l'effetto: condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 1.864,76 o nella maggiore / minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre
Iva e Cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario;
condannare il , in persona del Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio e alla rifusione del valore del C.U. versato, da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva nei confronti del
[...]
al fine di far accertare il proprio diritto, quale docente assunto con Controparte_1 contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente istituita per l'aggiornamento e la formazione di ai Cont sensi dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, e, per l'effetto, sentir condannare il ad assegnargli la somma di € 3.000,00 nelle modalità previste dalla legge in relazione alle seguenti annualità: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 10971/2024, espressamente indicata nelle conclusioni del ricorso in appello e allegata agli atti, ha accolto la domanda così statuendo:
- dichiara il diritto del ricorrente – avendo prestato servizio di docente a tempo determinato - ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. dal 2017-2018 al 2022- 2023
- per l'effetto condanna il resistente a provvedere all'attribuzione di euro CP_1
3.000,00 tramite carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2 Compensa le spese tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice di primo grado ha così motivato:
“In ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della
Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della
Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impedisce al
il riconoscimento del beneficio e la mancata costituzione dello stesso che di CP_1 fatto non si è opposto, si compensano le spese tra le parti”.
ha impugnato il capo della sentenza sulle spese, deducendo: Parte_1
I. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – principio della soccombenza;
II. violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. erronea interpretazione del giudice di primo grado in ordine alla “novità della questione giuridica esaminata” giustificativo della compensazione delle spese di lite. Motivazione contraddittoria e meramente apparente.
L'appellante lamenta in particolare che il Tribunale abbia compensato integralmente le spese a fronte del pieno accoglimento della domanda e in base alla stessa giurisprudenza indicata in sentenza, in assenza della “novità” della questione, ai sensi dell'art. 92 cpc, nonché il fatto che la motivazione sulle spese, non aderente all'esito del giudizio, sarebbe sostanzialmente apparente.
Il , benché ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituto in appello.
All'udienza del 10 settembre 2025, la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Come già affermato da questa Corte in precedenti sentenze, (v. tra le altre la sentenza n. 1571/2023), l'art. 92 comma 2 c.p.c. come riformulato dall'art.13 comma 1
3 d.l.n.132/14 conv. in l. n.162/14 prevede che il giudice possa compensare le spese processuali in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.77/18, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla norma processuale. Nello specifico, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza appellata, non sussisteva il carattere della novità assoluta della questione, come peraltro emerge già dai procedenti citati dalla stessa sentenza (C.d.S., sentenza 1842/22, Corte UE ord. 18.5.22, Cass., sent.
27.10.2023) e il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 15.6.2024. Pertanto, alla data di instaurazione del giudizio la questione non poteva affatto definirsi controvertibile perché era già intervenuta sentenza della Suprema Corte che aveva accertato il diritto della docente al reinserimento, per cui le spese processuali gravavano sulla parte soccombente.
Né sussistono gravi ed eccezionali ragioni per il fatto che, come motiva la sentenza, la normativa avrebbe impedito al il riconoscimento del beneficio, atteso che CP_1 tale aspetto integra il contenzioso e non è affatto grave od eccezionale, e questo anche a prescindere dalla rilevanza di tale innominata ragione di rilevanza della circostanza a mente dell'art. 92 c.p.c.; né rileverebbe la mancata costituzione del convenuto, cosa che ha già un valore neutro nel merito e non integra neppure essa grave o eccezionale motivo per compensare le spese.
In definitiva, come già ritenuto da questo stesso Collegio in altre analoghe controversie (v. per tutte sentenza 2101/2025), la questione discussa nel giudizio non era nuova, anzi al momento della domanda si era già assestata una giurisprudenza favorevole al lavoratore, comprovata dagli stessi precedenti richiamati nella stessa sentenza appellata. Anche la sentenza della Sezioni Unite citata dal Tribunale (sentenza del
27.10.2023) è stata infatti pronunziata ancor prima del deposito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sicché non sussiste affatto la “assoluta novità” della questione, a mente dell'art. 93 c.p.c.
La sentenza impugnata va pertanto riformata nella parte in cui regolamenta le spese, che vanno poste a carico del in base al principio della Controparte_1
4 soccombenza ex art. 91 c.p.c., liquidate in base al valore della domanda (€ 3.000,00).
Tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014, e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Anche le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno determinate nella misura indicata in dispositivo in relazione al valore determinato dalla somma riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di lite per il primo grado.
Anche in questo grado, tenuto conto degli indici indicati dall'art. 4 del DM 55/2014,
e considerati, in particolare, la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, si ritiene di diminuire i valori medi del 50% in relazione alle seguenti fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dall'appellante.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese di lite del primo grado di giudizio determinate Parte_1 in € 1.030,00 per compensi oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del grado di appello, determinate in € 247,00 per compensi oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Vito Francesco Nettis
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