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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/11/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere dottor Bruno Conca - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1334/2024 e promosso da:
rappresentato e difeso dall'Avv. NT NA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato – come da procura in atti
- appellante principale-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Riccio e presso il suo studio elettivamente domiciliata
- come da procura in atti
- appellata e appellante incidentale –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante principale: “Voglia l'adita Corte d'Appello così provvedere:
1.In accoglimento del proposto Appello, riformare la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione relativa al regolamento delle spese processuali ivi declinato;
per l'effetto, condannare
alla refusione delle spese processuali relative al giudizio di Controparte_2 primo grado nella misura descritta nella narrativa dell'atto introduttivo, pari ad ulteriori Euro
458,50, oltre relativi Esborsi, Oneri ed Accessori di Legge.
2. Respingere o dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto da , del tutto privo di fondamento, sotto il CP_3 profilo sia processuale che sostanziale, per le ragioni esposte in atti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente grado di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per parte appellata e appellante incidentale: “voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis dichiarare la nullità della sentenza impugnata stante la omessa integrazione del contraddittorio verso l'ente creditore, e per l'effetto rimettere gli atti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. dichiarare la nullità della sentenza impugnata che decide solo parte della domanda e riformarla comunque mandando esente da spese del giudizio di primo grado, CP_3 così contestualmente rigettando l'appello principale siccome infondato in fatto e diritto.
Vittoria di spese del presente grado, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiarata antistatario ex art. 93 cpc”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023 davanti al Tribunale di Alessandria, Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la Cartella di pagamento n.
06820230007258669000, recante un importo complessivo di euro 4.505,88 riconducibile al
Ministero della Giustizia, Tribunale di Lecco, quale ente creditore, per atti giudiziari del 2020.
L'opposizione si fondava sul difetto di motivazione e di allegazione della Cartella stessa, stante la estrema sinteticità e laconicità delle informazioni riportate nella medesima, ritenute di ardua comprensione e inidonee a farne comprendere le ragioni ed i presupposti. In particolare, l'attore lamentava che la Cartella richiamasse genericamente un "Decreto Penale di Condanna Tribunale di Lecco del 20/01/2020", asserendo di non aver mai ricevuto notifica di tale atto presupposto, di cui nulla sapeva. L'attore opponente chiedeva pertanto, previa sospensione dell'esecuzione della cartella, il suo annullamento.
1.2. Si costituiva in giudizio l , contestando le domande di parte Controparte_2 attrice e chiedendone il rigetto. insistendo sulla correttezza del proprio operato e della CP_3 cartella esattoriale, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva riguardo al procedimento di formazione del ruolo e chiedeva, in via preliminare, che l'attore fosse onerato dell'integrazione del contraddittorio verso l'ente creditore, ossia il Ministero della Giustizia –
Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Lecco, o, in subordine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di tale ente ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 112/1999.
1.3. Il Tribunale di Alessandria rigettava l'istanza sospensiva e, con ordinanza del 7.08.2024, rigettava altresì la richiesta di integrazione del contraddittorio di parte opposta, ritenendo mancante un rapporto di “garanzia propria” tra e ente creditore e ritenendo che CP_3
l'estensione del contraddittorio avrebbe portato ad un allungamento dei tempi del processo a discapito della domanda attorea;
successivamente, depositava la relata di notifica del CP_3 decreto penale di condanna del 13.02.2020 (notifica perfezionatasi per compiuta giacenza in data 24.02.2020) pervenuta dal GIP del Tribunale di Lecco, da cui risultava l'invio del medesimo decreto ad un indirizzo errato, in quanto il signor aveva trasferito la propria residenza (da Pt_1
Nizza Monferrato a Melazzo) già in data 16.9.2019.
1.4. Con la Sentenza n. 774/2024 pubblicata in data 19.10.2024, il Tribunale di Alessandria, accoglieva l'opposizione proposta da in quanto fondata nel merito e, in applicazione Parte_1 del principio della “ragione più liquida”, ritenendo superflua la disamina delle altre questioni, rilevava preliminarmente l'invalidità derivata della Cartella esattoriale in quanto l'atto presupposto (il Decreto Penale di condanna) risultava essere stato notificato in un luogo diverso
(Comune di Nizza Monferrato) dalla residenza effettiva dell'opponente (sita nel Comune di
Melazzo). Per l'effetto, dichiarava la nullità della Cartella di pagamento. In punto spese il
Tribunale, vista la soccombenza di parte opposta, liquidava a favore dell'Avv. NT NA, dichiaratosi antistatario, l'importo di euro 426,00 per onorari oltre accessori ed euro 126,00 per esborsi, liquidando tale importo in base ai valori minimi previsti dal DM 147/2022 vista "l'estrema semplicità delle questioni trattate e la qualità degli atti" con esclusione della fase istruttoria e decisionale.
2. Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Alessandria, dolendosene unicamente con riguardo alla statuizione sulle spese processuali.
L'appellante sostiene che la liquidazione disposta dal primo Giudice sia manifestamente insufficiente a compensare l'attività professionale svolta, in quanto inferiore ai minimi previsti dal D.M. 13.8.2022 n. 147 / 2022.
In particolare, l'appellante lamenta: i) L'assunto del primo Giudice circa l'estrema semplicità delle questioni trattate, in quanto non condivisibile, soprattutto in un contenzioso con Enti
Pubblici che aveva richiesto almeno cinque udienze e diverse ordinanze interlocutorie;
ii) l'errore di Diritto nell'esclusione della fase decisionale e istruttoria dal computo delle competenze spettanti al difensore vittorioso. Secondo l'appellante, una corretta liquidazione, pur calibrata sui minimi, avrebbe dovuto includere la Fase di Studio (euro 212,50), la Fase Introduttiva (euro
212,50) e la Fase Decisionale (euro 459,50), per un totale di euro 884,50, risultando un delta non liquidato pari a euro 458,50.
ha quindi concluso instando per la parziale riforma della sentenza, e condanna di Parte_1 alla rifusione delle spese processuali di primo grado per ulteriori euro 458,50, oltre oneri CP_3
e accessori di legge.
2.1. L si è costituita nel presente grado di giudizio con Controparte_2 comparsa depositata il 4 Febbraio 2025, opponendosi all'Appello principale e proponendo Appello incidentale per i seguenti motivi: 1) Mancata integrazione del contraddittorio ex art. 39 D. Lgs 112/1999. ha ribadito che, CP_3 avendo la lite riguardato la mancata notificazione del titolo (Decreto Penale di Condanna), il giudizio non interessi "esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi" di CP_3 pertanto, il Tribunale, rigettando l'istanza di chiamata in causa, avrebbe violato l'art. 39 D.
Lgs 112/1999, che obbliga l a chiamare in causa l'ente creditore Controparte_4
(nella specie, il Ministero della Giustizia – Tribunale di Lecco). pur ritenendo che non CP_3 sussista litisconsorzio necessario, sostiene che solo l'ente creditore avrebbe potuto interloquire sulla notificazione del titolo prodromico (nonché rispondere delle spese di giudizio) e che l'omessa integrazione del contraddittorio rende la sentenza nulla, dovendo rimettersi la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
2) Omessa pronuncia sulla regolarità formale della cartella impugnata. censura l'utilizzo CP_3 del principio della ragione più liquida, che ha portato il Tribunale a non pronunciarsi sulla domanda di parte attrice relativa alla regolarità formale dell'atto e quindi sull'operato
(corretto) dell stessa;
domanda su cui sarebbe risultato soccombente, CP_2 Parte_1 portando quantomeno ad una compensazione delle spese.
3) Liquidazione delle spese di lite. Per i motivi sopra dedotti, sostiene che, anche in CP_3 caso di accoglimento della domanda, le spese avrebbero dovuto essere integralmente compensate o, non attribuite alla convenuta opposta (in quanto il vizio di notifica del titolo prodromico non riguardava in alcun modo , ma solo l'ente creditore, l'unico responsabile CP_3 della notificazione del titolo); in estremo subordine, ritiene corretto il conteggio delle CP_3 spese operate dal primo giudico, con esclusione delle fasi istruttoria e decisionale.
Per le motivazioni sopra richiamate, l'appellata e appellante incidentale ha concluso come in premessa.
3. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter in data
25.02.2025, la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al Collegio per la sentenza.
3.1. In occasione della prima udienza di trattazione, parte appellante principale ha depositato note scritte con cui ha eccepito la mancanza della procura nell'atto di costituzione in giudizio avversario (ribadendo tale eccezione in sede di comparsa conclusionale), ritenendo quindi, che in difetto di ius postulandi, vada considerata non costituita in giudizio;
ha poi contestato CP_3 tutte le deduzioni avversarie sulla necessità di integrare il contraddittorio, non esistendo alcun litisconsorzio necessario. in sede di comparsa conclusionale ha prodotto la procura notarile CP_3 del legale rappresentante dell'Ente in favore Dott. regolarmente citata in Controparte_5 comparsa di costituzione e risposta, ritenendo sanato l'eventuale vizio.
4. Dato atto che con il deposito della procura notarile vengono superate eventuali CP_3 irregolarità pregresse, la Corte deve preliminarmente esaminare i motivi di Appello incidentale formulati da in quanto le censure ivi contenute, se accolte, hanno portata processuale CP_3 dirimente.
4.1. Sulla mancata integrazione del contraddittorio ex art. 39 D. Lgs 112/1999.
L'appellante incidentale, ha lamentato che il Tribunale di Alessandria abbia rigettato la CP_3 richiesta di chiamata in causa del Ministero della Giustizia – Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Lecco, quale ente creditore titolare del Decreto Penale di Condanna posto a base della Cartella esattoriale oggetto di causa.
Il motivo è infondato.
La norma, (“Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”), come è noto ed osservato in prime cure, non determina una fattispecie di litisconsorzio necessario (Cass. SSUU 2007 n. 16412) e si distingue anche dalle fattispecie disciplinate dall'art. 106 cpc (finalizzate, queste ultime, ad estendere l'efficacia del provvedimento che definisce il giudizio anche al terzo chiamato): ed infatti la sentenza pronunciata in una controversia tra il contribuente e l'agente della riscossione
è direttamente efficace nei confronti dell'ente creditore anche se non chiamato in causa, come risulta chiaramente dal tenore della disposizione sopra riportata.
L'art. 39 citato non contempla dunque una fattispecie processuale riconducibile all'art. 106 cpc ma, come anche la dottrina ha messo in evidenza, una fattispecie di semplice denuncia della lite - cd litis denuntiatio - che ha lo scopo di mettere il terzo in condizioni di poter intervenire, che non incide in alcun modo sul rapporto processuale instaurato tra il contribuente e l'agente di riscossione e che - avendo natura meramente sostanziale - può avvenire con qualunque modalità (raccomandata a.r.; notifica tramite ufficiale giudiziario, ecc.), liberamente scelta dall'agente della riscossione, idoneo a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite.
Le doglianze di sono dunque infondate e si richiama altresì e da ultimo, Cass., 2024 n. CP_3
3870: “In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale”.
4.2. Parimenti infondato e comunque qui inconferente è il secondo motivo di appello incidentale, posto che - in mancanza della notifica del titolo impositivo (decreto penale di condanna) - la regolarità formale della cartella è qui irrilevante, per quanto sopra detto, anche ai fini delle spese di causa. 4.3. Quanto sopra comporta dunque anche il rigetto del terzo motivo di appello incidentale, dovendo essere solo ribadito che come accertato dal primo giudice e non oggetto di impugnazione non è stato notificato l'atto impositivo prodromico e che a fronte di tale emergenza poteva e doveva agire in autotutela annullando la cartella oggetto di causa. CP_3
5. E' invece fondato il motivo di appello principale, avendo il primo giudice del tutto omesso di considerare la fase decisionale svoltasi. La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata sul punto, con condanna di a rimborsare a - e con distrazione a favore dell'Avv. CP_3 Parte_1
NT NA dichiaratosi antistatario - anche le spese afferenti la fase decisionale di primo grado (euro 458,50), oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda (valore inferiore ad euro 5.000,00 e di complessità bassa), dell'attività espletata e del tenore delle difese, secondo i parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, in complessivi euro 962,00, oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% e con distrazione a favore dell'Avv. NT NA dichiaratosi antistatario.
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante incidentale sia dichiarata tenuta al versamento di CP_3 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 774/2024 del Tribunale di Alessandria del 19.10.2024 nei Parte_1 confronti di , in persona del procuratore speciale p.t., ogni Controparte_2 contraria istanza disattesa:
-Rigetta l'appello incidentale;
-Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna a rimborsare a , e per esso all'Avv. Controparte_6 Parte_1
NT NA antistatario, anche le spese della fase decisionale di prima grado che liquida in euro 458,50, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
-Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
-Condanna a rimborsare a le spese Controparte_6 Parte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 962,00, oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di CP_3 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data 21.11.25
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti