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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/11/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 692/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
NT DI nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 692 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2025
nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nato in [...], il [...], C.F. entrambi con Parte_2 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. LUIGIA PIRISI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale di quest'ultima, sito a MA in via Tola n° 54;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. dare atto che le parti hanno raggiunto l'accordo di attribuirsi in esclusiva disponibilità porzioni di piano dell'immobile edificato in MA costante matrimonio, la Sig.ra disporrà Parte_1 in esclusiva dell'appartamento con ingresso dalla via Emilio Lussu n.18, il Sig. avrà Parte_2
l'esclusiva disponibilità dell'appartamento con ingresso dalla via Deledda n.31.
3. Con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del PM:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
N. R.G. V.G. 692/2025
1. Con ricorso depositato il 17/07/2025, e hanno esposto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 7.09.1991; che dall'unione sono nate, in data Per_ 30.12.1993, le gemelle e , le quali vivono nei rispettivi nuclei familiari e sono Per_1 economicamente indipendenti;
che, nel tempo, è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 9.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato il ricorso.
***
2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle parti personalmente, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi
3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico e pertanto va omologato l'accordo intervenuto tra i coniugi, i quali hanno due figlie ormai maggiorenni e autosufficienti.
4. Nulla sulle spese di lite in quanto le parti hanno proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...], il [...], (matrimonio contratto il 7.09.1991 in Parte_2
MA e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di MA anno 1991, parte II serie A n° 5) alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3.11.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu 2