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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2683/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: RUSSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11369/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240275637357000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1798/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.11369/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore 1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0275637357 000, dell'importo di
€.105,25, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma per recupero contributo unificato di cui all'iNvito al pagamenton.171167/24 del 26/03/2024 notificato in data 26/03/2024, notificata dall'agenzia delle Entrate Riscossione in data 31/03/2025, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce la carenza di motivazione della cartella;
l'avvenuto pagamento del contributo unificato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore 2, si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Preliminarmente, con riferimento alle questioni relative al credito tributario vantato dall'Ente impositore e all'attività compiuta da quest'ultimo, eccepisce il difetto di legittimazione passiva della comparente, poichè titolare delle pretese creditorie non è il Concessionario ADER, bensì l'Ente impositore Corte di Giustizia Tributaria di I grado Roma come indicato nell'estratto di ruolo allegato, il quale proverà certamente di aver adempiuto alle richieste di rito.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma si è costituito in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. In via preliminare l'Ufficio, in relazione alle eccezioni concernenti l'attività di esclusiva competenza dell'Agente di Riscossione, dichiara la propria carenza di legittimazione passiva non potendo rispondere che dell'attività preliminare alla riscossione di propria spettanza, eseguita in perfetta osservanza delle norme recate dal d.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) e delle indicazioni operative dettate in suddetta materia, e pertanto, in relazione alle stesse si rimette alle difese dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione evocata in giudizio. Ancora preliminarmente, in considerazione dell'avvenuta notifica in data 29/05/2025 del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (all'indirizzo PEC corte.
Email_4) anziché all'indirizzo PEC dell'Ufficio, (PEC: corte.tributaria.rm/@pce.finanze. it riportato sui propri atti, rinvenibile nel Portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria), il ricorso in parola deve essere dichiarato inammissibile. In via del tutto subordinata, l'Ufficio, ritiene che il ricorso in parola sia totalmente infondato in fatto e in diritto. Ed invero, contrariamente a quanto ex adverso asserito dalla parte ricorrente, in relazione al citato ricorso RGR n. 4008/2024 l'Ufficio notificava correttamente alla parte ricorrente, a mezzo PEC presso il domicilio eletto (PEC: Email_1) in data
26/03/2024, l'invito di pagamento prot. n. 171167/2024 - ATTO U91 2024 000338408 C - recante il maggior
CUT di € 30,00, oltre accessori, scaturente dal controllo formale del ricorso de quo, eseguito ex art. 15 del TUSG, che aveva evidenziato l'insufficiente versamento del contributo dovuto in relazione al valore della controversia instaurata, concernente due atti con valore rientrante nel primo scaglione previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del citato d.P.R. n. 115/2002. Nell'invito di pagamento la parte ricorrente veniva, inoltre, resa edotta della circostanza che in caso di mancata adesione allo stesso, entro i termini indicati, l'Ufficio avrebbe proceduto alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo del contributo dovuto e degli interessi nonché alla irrogazione della sanzione dovuta così come testualmente riportato: “Decorsi i termini indicati senza che sia avvenuto il pagamento richiesto, l'Ufficio procederà ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R.
n.115/2002, alla riscossione coattiva del contributo unificato tributario, tramite iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali saranno calcolati gli interessi al saggio legale. Qualora il pagamento fosse omesso o effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'Ufficio applicherà, ai sensi dell'art 248, comma 1, e ss.mm.ii, del D.P.R. n. 115/2002, la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del citato D.P.R., quantificata in relazione ai giorni di ritardo, decorrenti dalla notifica dell'invito, come di seguito indicato: 33% in caso di versamento effettuato entro 60 giorni, 150% in caso di versamento effettuato tra 61° e 90° giorno, 200% in caso di versamento effettuato oltre i 90 giorni o non effettuato, mediante iscrizione a ruolo del relativo importo.
(..)". Venivano infine richiamati i riferimenti normativi e di prassi cui l'Ufficio si è conformato. Ciò premesso, la parte ricorrente non eseguiva il versamento dell'importo dovuto, né impugnava il menzionato atto ed essendosi reso definitivo, con il consolidamento della pretesa in esso recata, l'Ufficio rendeva esecutivo il ruolo n. 2024/017749 in data 21.10.2024, consegnandolo all'AdeR il 25.12.2024, per l'attività di competenza di quest'ultima, la quale provvedeva alla notifica della impugnata cartella di pagamento, contenente anche la relativa sanzione.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Ufficio ha documentato la notifica a mezzo Pec in data 26/03/2024 dell'Invito al pagamento del contributo unificato prot n. 0171167/2004, Atto n. U91 2024 000338408 C, nel domicilio eletto.
La Suprema Corte ha statuito che "L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.
P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento" (cfr.
Cassazione civ., sez. VI, 15/12/2021, n. 40233; Cass. civ., 7/7/2022, n. 21538; Cass. civ., 4/2/2020 n. 3743;
Cass. Civ. 25/2/2019, n. 5473; Cass. Civ. 21/12/2016, n. 26510; Cass. Civ. 21/12/2016, n. 26510; Cass.
Civ., 7/2/2018, n. 2944).
La Corte evidenzia che avverso l'Invito al pagamento il ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione.
Poichè la cartella di pagamento individua dal punto di vista procedimentale una fase successiva a quella dell'Invito al pagamento, atto principe che deve essere corredato da tutti gli elementi che hanno la finalità di porre il contribuente nelle condizioni di poter avere piena contezza della pretesa fiscale e conseguentemente di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto, la mancata impugnazione dell'Invito al pagamento rende inammissibile l'opposizione proposta. Infatti ove l'Invito al pagamento sia stato regolarmente notificato, e l'interessato non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata.
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando l'Invito al pagamento.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e dell'Agenzia delle Entrate riscossione, congruamente liquidate in € 507,84=, cadauno, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: RUSSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11369/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240275637357000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1798/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.11369/2025, depositato telematicamente, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore 1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 0275637357 000, dell'importo di
€.105,25, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma per recupero contributo unificato di cui all'iNvito al pagamenton.171167/24 del 26/03/2024 notificato in data 26/03/2024, notificata dall'agenzia delle Entrate Riscossione in data 31/03/2025, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce la carenza di motivazione della cartella;
l'avvenuto pagamento del contributo unificato.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore 2, si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Preliminarmente, con riferimento alle questioni relative al credito tributario vantato dall'Ente impositore e all'attività compiuta da quest'ultimo, eccepisce il difetto di legittimazione passiva della comparente, poichè titolare delle pretese creditorie non è il Concessionario ADER, bensì l'Ente impositore Corte di Giustizia Tributaria di I grado Roma come indicato nell'estratto di ruolo allegato, il quale proverà certamente di aver adempiuto alle richieste di rito.
L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma si è costituito in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. In via preliminare l'Ufficio, in relazione alle eccezioni concernenti l'attività di esclusiva competenza dell'Agente di Riscossione, dichiara la propria carenza di legittimazione passiva non potendo rispondere che dell'attività preliminare alla riscossione di propria spettanza, eseguita in perfetta osservanza delle norme recate dal d.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) e delle indicazioni operative dettate in suddetta materia, e pertanto, in relazione alle stesse si rimette alle difese dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione evocata in giudizio. Ancora preliminarmente, in considerazione dell'avvenuta notifica in data 29/05/2025 del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (all'indirizzo PEC corte.
Email_4) anziché all'indirizzo PEC dell'Ufficio, (PEC: corte.tributaria.rm/@pce.finanze. it riportato sui propri atti, rinvenibile nel Portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria), il ricorso in parola deve essere dichiarato inammissibile. In via del tutto subordinata, l'Ufficio, ritiene che il ricorso in parola sia totalmente infondato in fatto e in diritto. Ed invero, contrariamente a quanto ex adverso asserito dalla parte ricorrente, in relazione al citato ricorso RGR n. 4008/2024 l'Ufficio notificava correttamente alla parte ricorrente, a mezzo PEC presso il domicilio eletto (PEC: Email_1) in data
26/03/2024, l'invito di pagamento prot. n. 171167/2024 - ATTO U91 2024 000338408 C - recante il maggior
CUT di € 30,00, oltre accessori, scaturente dal controllo formale del ricorso de quo, eseguito ex art. 15 del TUSG, che aveva evidenziato l'insufficiente versamento del contributo dovuto in relazione al valore della controversia instaurata, concernente due atti con valore rientrante nel primo scaglione previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del citato d.P.R. n. 115/2002. Nell'invito di pagamento la parte ricorrente veniva, inoltre, resa edotta della circostanza che in caso di mancata adesione allo stesso, entro i termini indicati, l'Ufficio avrebbe proceduto alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo del contributo dovuto e degli interessi nonché alla irrogazione della sanzione dovuta così come testualmente riportato: “Decorsi i termini indicati senza che sia avvenuto il pagamento richiesto, l'Ufficio procederà ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R.
n.115/2002, alla riscossione coattiva del contributo unificato tributario, tramite iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali saranno calcolati gli interessi al saggio legale. Qualora il pagamento fosse omesso o effettuato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, l'Ufficio applicherà, ai sensi dell'art 248, comma 1, e ss.mm.ii, del D.P.R. n. 115/2002, la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del citato D.P.R., quantificata in relazione ai giorni di ritardo, decorrenti dalla notifica dell'invito, come di seguito indicato: 33% in caso di versamento effettuato entro 60 giorni, 150% in caso di versamento effettuato tra 61° e 90° giorno, 200% in caso di versamento effettuato oltre i 90 giorni o non effettuato, mediante iscrizione a ruolo del relativo importo.
(..)". Venivano infine richiamati i riferimenti normativi e di prassi cui l'Ufficio si è conformato. Ciò premesso, la parte ricorrente non eseguiva il versamento dell'importo dovuto, né impugnava il menzionato atto ed essendosi reso definitivo, con il consolidamento della pretesa in esso recata, l'Ufficio rendeva esecutivo il ruolo n. 2024/017749 in data 21.10.2024, consegnandolo all'AdeR il 25.12.2024, per l'attività di competenza di quest'ultima, la quale provvedeva alla notifica della impugnata cartella di pagamento, contenente anche la relativa sanzione.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Ufficio ha documentato la notifica a mezzo Pec in data 26/03/2024 dell'Invito al pagamento del contributo unificato prot n. 0171167/2004, Atto n. U91 2024 000338408 C, nel domicilio eletto.
La Suprema Corte ha statuito che "L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.
P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento" (cfr.
Cassazione civ., sez. VI, 15/12/2021, n. 40233; Cass. civ., 7/7/2022, n. 21538; Cass. civ., 4/2/2020 n. 3743;
Cass. Civ. 25/2/2019, n. 5473; Cass. Civ. 21/12/2016, n. 26510; Cass. Civ. 21/12/2016, n. 26510; Cass.
Civ., 7/2/2018, n. 2944).
La Corte evidenzia che avverso l'Invito al pagamento il ricorrente non ha proceduto ad alcuna impugnazione.
Poichè la cartella di pagamento individua dal punto di vista procedimentale una fase successiva a quella dell'Invito al pagamento, atto principe che deve essere corredato da tutti gli elementi che hanno la finalità di porre il contribuente nelle condizioni di poter avere piena contezza della pretesa fiscale e conseguentemente di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto, la mancata impugnazione dell'Invito al pagamento rende inammissibile l'opposizione proposta. Infatti ove l'Invito al pagamento sia stato regolarmente notificato, e l'interessato non abbia proposto opposizione nei termini previsti, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare con il suo comportamento la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata.
Pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente potevano essere fatte valere solo impugnando l'Invito al pagamento.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Roma, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e dell'Agenzia delle Entrate riscossione, congruamente liquidate in € 507,84=, cadauno, oltre oneri di legge, se dovuti.