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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2950/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2320/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 16/11/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239002304360000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001432203 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013883178 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013883178 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019559317 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170022827960 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170027772025 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001546008 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180033537200 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180048909789 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180059465087 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001220180 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007931245 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007931245 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033876629 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033876629 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033876629 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033876629 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190043184414 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050847715 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050847715 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296201900536240640 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296201900536240640 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001100879 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001100879 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento relativa a 17 cartelle di pagamento per tributi vari di anni diversi e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: 1.- omessa motivazione sulla validità della notificazione delle cartelle di pagamento, che si era limitata ad evidenziare la genericità dell'eccezione sollevata dal difensore. Invalidità della notificazione effettuata a mezzo PEC da indirizzo del mittente non censito nei pubblici registrati e, comunque, dimostrata a mezzo della stampa del file in formato .pdf della Ricevuta di Avvenuta Consegna. Mancata prova delle cartelle di cui ai n. 5, 6, 11, 12 del ricorso relative a tributi locali:
n. 29620170027772025
n. 29620180001546008
n. 29620190001220180
n. 29620190007931245
2. omessa pronuncia sulla somma richiesta con la cartella N. 296202000011008779 oggetto di autonomo giudizio e, quindi, soggetta alla disciplina dell'esecuzione frazionata e non per l'intero importo originariamente iscritto a ruolo.
3. riproposizione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto di intimazione.
4. omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale dei tributi locali successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento di cui alle seguenti cartelle
7) n. 296201800320421228
11) n. 29620190001220180
12) n. 29620190007931245
Proponeva appello incidentale l'Agenzia delle Entrate per i seguenti motivi:
5. omessa pronuncia sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo per non essere stato citato in giudizio all'Agente della Riscossione, che aveva emesso gli atti impugnati.
Svolgeva quindi le seguenti difese:
sub 2 l'esecuzione frazionata si applica solo agli accertamenti non ancora definitivi e, quindi, le somme iscritte a ruolo per la riscossione esattoriale non ricadono nella previsione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992.
Si costituiva il Comune di Palermo, che si associava al motivo di appello incidentale, insistendo per l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento relative ai propri tributi (6, 11, 12, 16), in quanto regolarmente notificate e non impugnate per come emerso nel giudizio concluso con la sentenza n. 439/2023 depositata il 28.02.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo prodotta nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale, tempestivamente proposto, è infondato, mentre l'appello principale, tempestivamente proposto, è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
Secondo la disciplina vigente fino alla riforma entrata in vigore all'inizio del 2024, in base al principio di diritto fissato da Cass. Sez. Un. n. 16412/07, il contribuente può chiamare in giudizio solo l'ente impositore qualora, pur impugnando un atto emesso dall'agente della riscossione, intenda discutere anche (o solo) il merito della pretesa tributaria in tesi estinta per decadenza o prescrizione, pur se dovuta ad omesse notifiche di atti dell'agente della riscossione. Questo orientamento è stato di recente fatto proprio da Cass. Sez. Un. n. 7514/22 e ribadito da recenti sentenze delle Sezioni semplici in termini (cfr.
Cass. n. 21472/25).
Il ricorso risulta, invece, inammissibile se viene proposto esclusivamente nei confronti di atti emessi dall'Agente della Riscossione, anche se viziati per l'omessa notifica degli atti presupposti di competenza dell'Ente impositore (in questo senso Cass. Sez. I 13/12/2022, n.36390 che in motivazione cita le seguenti sentenze della Sezione tributaria: 09/11/2016, n.22729; 24/04/2015, n. 8370; 11/03/2011, n.5832 in termini).
Secondo la Corte di nomofilachia, infatti, la giusta parte è determinata dal petitum sostanziale e non dalla valutazione sulla validità (o meno) delle notificazioni, pur se determinanti la domanda di estinzione del credito tributario e/o di annullamento dell'atto impugnato). A questa impostazione fondamentale si aggiunge l'altra sulla natura giuridica del rapporto fra ente impositore ed agente della riscossione, che viene inquadrato nello schema del soggetto indicato al pagamento ovvero l'agente della riscossione, il quale sta in giudizio in luogo creditore ovvero l'ente impositore. Secondo questa ricostruzione, se si discute del credito tributario, la presenza dell'uno o dell'altro ente nel giudizio tributario risulta indifferente per il contribuente ed ogni altra questione in caso di mancata produzione delle relate di notificazione rileverà nei rapporti interni fra i due enti, a meno che l'ente impositore non chieda nei termini l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'agente della riscossione, nel qual caso il giudice sarà tenuto ad autorizzare la chiamata in giudizio ed a differire la discussione in modo da consentire all'agente della riscossione di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini di legge (in questo senso molto chiaramente Cass. n. 22729/16). Ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 grava, invece, sull'agente della riscossione l'onere di notiziare tempestivamente della lite l'ente impositore secondo il meccanismo normativo della litis denuntiatio senza che possa essere richiesta l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'ente impositore non chiamato in giudizio dal contribuente.
La riforma dell'art. 14, comma 6 bis, d.lgs. n. 546/1992, ammesso che possa consentire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso di omessa citazione dell'agente della riscossione, alla luce del consolidato orientamento della Corte di nomofilachia e delle disposizioni transitorie della l. n. 220/2023, non ha certamente valenza interpretativa della precedente disciplina e, pertanto, non ha efficacia retroattiva, applicandosi solo ai giudizi di primo grado instaurati dal 2024.
Per queste ragioni il ricorso di primo grado era ammissibile ed è, quindi, infondato l'appello incidentale.
L'appello principale è, però, parzialmente inammissibile per la novità dei motivi di appello, che sono in ogni caso infondati.
L'Agenzia delle Entrate aveva tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado le relate di notificazione di tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata relativi ai propri crediti tributari.
A fronte di questa produzione il contribuente aveva l'onere di proporre nel rispetto dei termini processuali motivi aggiunti per far valere gli eventuali vizi delle notificazioni (cfr. Cass. n. 22642/24). I motivi formulati solo in questa sede sono, pertanto, nuovi e, quindi, inammissibili.
In ogni caso sono infondati perché:
- non è invalida la notificazione effettuata a mezzo PEC da indirizzo del mittente non censito nei pubblici registrati, come ormai più volte statuito dalla Corte di nomofilachia;
- valida la prova delle notificazioni effettuata a mezzo della stampa del file in formato .pdf della Ricevuta di Avvenuta Consegna, non essendovi motivi di dubitare della sua conformità al messaggio di PEC inviato al mittente per conferma dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC.
Il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla somma richiesta con la cartella N.
296202000011008779 relativa a tributi erariali già oggetto di accertamento giudiziale, ma anche in questo caso va rilevato che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata, ma soprattutto che il ruolo è quello emesso a seguito della pronuncia di primo grado e, quindi, nel rispetto della disciplina dell'esecuzione frazionata.
Ne segue il rigetto dell'appello proposto nei confronti dei crediti erariali.
La sentenza prodotta dal Comune di Palermo riguarda l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo, per cui per definizione non contiene alcun giudicato sulla notifica delle cartelle di pagamento che, anzi, il contribuente già allora affermava non aver ricevuto.
Per andare esente da responsabilità il Comune avrebbe dovuto, pertanto, produrre le notificazioni delle cartelle ovvero chiedere l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'Agente della Riscossione.
Manca, quindi, la prova della notificazione delle cartelle di cui ai n. 5, 6, 11, 12 del ricorso relative a tributi locali:
n. 29620170027772025 per euro 147,62 per ICI dovuta al Comune di Monreale;
n. 29620180001546008 per euro 1.533,84 limitatamente alle imposte locali sulla pubblicità dovute al
Comune di Palermo, difettando la giurisdizione sulle contravvenzioni al codice della strada, eccepita già in primo grado dal Comune;
n. 29620190001220180 per euro 1.068,93 per imposte locali sulla pubblicità dovute al Comune di
Palermo;
n. 29620190007931245 per euro 1.345,58 alle imposte locali per AP e TARI dovute al Comune di
Palermo.
È, quindi, ampiamente maturata la prescrizione quinquennale dei tributi locali, con conseguente assorbimento del motivo relativo alla prescrizione eventualmente successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento a causa dell'omessa produzione da parte dell'A.
La cartella n. 296201800320421228 (rectius n. 29620180032042122 000) è stata notificata il 18/04/2018, non contiene ruoli per tributi locali, ma solo una tassa automobilistica dell'anno 2012, oltre a numerose altre imposte erariali. La prescrizione triennale non è maturata, perché si applica la sospensione per l'emergenza sanitaria di 542 giorni ai ruoli consegnati prima dell'8/03/2020.
È infondato il motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto di intimazione, dal momento che l'intimazione è redatta in base al modello ministeriale e contiene tutte le indicazioni previste dall'art. 50 d.
P.R. n. 602/1973, mentre con riferimento alla natura e quantificazione dei crediti tributari fa comunque riferimento agli atti pregressi regolarmente notificati (non ovviamente per i quattro non notificati, per i quali
è maturata la prescrizione del tributo, che supera la stessa invalidità formale dell'intimazione di pagamento).
In considerazione dell'esito del giudizio il contribuente va condannato al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore medio previsto dal d.m.
55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992 in considerazione delle numerose questioni sollevate e del comportamento processuale del difensore.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio sopportate da Ricorrente_1 rispetto ai due Comuni in considerazione del comportamento processuale del difensore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione sulle contravvenzioni al codice della strada portate dalla cartella n.
29620180001546008.
Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la prescrizione dei tributi indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla le cartelle n. 29620170027772025, n.
29620180001546008 limitatamente alle imposte locali sulla pubblicità dovute al Comune di Palermo, n.
29620190001220180, n. 29620190007931245, confermando nel resto la sentenza impugnata per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 8.000,00, oltre spese forfetarie.
Compensa fra le parti le restanti spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
GI ET
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2950/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monreale
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2320/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 16/11/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239002304360000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001432203 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013883178 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013883178 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019559317 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170022827960 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170027772025 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180001546008 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032042122 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180033537200 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180048909789 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180059465087 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001220180 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007931245 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190007931245 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033876629 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033876629 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033876629 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033876629 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190043184414 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050847715 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050847715 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296201900536240640 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296201900536240640 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001100879 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001100879 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento relativa a 17 cartelle di pagamento per tributi vari di anni diversi e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: 1.- omessa motivazione sulla validità della notificazione delle cartelle di pagamento, che si era limitata ad evidenziare la genericità dell'eccezione sollevata dal difensore. Invalidità della notificazione effettuata a mezzo PEC da indirizzo del mittente non censito nei pubblici registrati e, comunque, dimostrata a mezzo della stampa del file in formato .pdf della Ricevuta di Avvenuta Consegna. Mancata prova delle cartelle di cui ai n. 5, 6, 11, 12 del ricorso relative a tributi locali:
n. 29620170027772025
n. 29620180001546008
n. 29620190001220180
n. 29620190007931245
2. omessa pronuncia sulla somma richiesta con la cartella N. 296202000011008779 oggetto di autonomo giudizio e, quindi, soggetta alla disciplina dell'esecuzione frazionata e non per l'intero importo originariamente iscritto a ruolo.
3. riproposizione del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto di intimazione.
4. omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale dei tributi locali successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento di cui alle seguenti cartelle
7) n. 296201800320421228
11) n. 29620190001220180
12) n. 29620190007931245
Proponeva appello incidentale l'Agenzia delle Entrate per i seguenti motivi:
5. omessa pronuncia sulla dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo per non essere stato citato in giudizio all'Agente della Riscossione, che aveva emesso gli atti impugnati.
Svolgeva quindi le seguenti difese:
sub 2 l'esecuzione frazionata si applica solo agli accertamenti non ancora definitivi e, quindi, le somme iscritte a ruolo per la riscossione esattoriale non ricadono nella previsione dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992.
Si costituiva il Comune di Palermo, che si associava al motivo di appello incidentale, insistendo per l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento relative ai propri tributi (6, 11, 12, 16), in quanto regolarmente notificate e non impugnate per come emerso nel giudizio concluso con la sentenza n. 439/2023 depositata il 28.02.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo prodotta nel primo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale, tempestivamente proposto, è infondato, mentre l'appello principale, tempestivamente proposto, è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
Secondo la disciplina vigente fino alla riforma entrata in vigore all'inizio del 2024, in base al principio di diritto fissato da Cass. Sez. Un. n. 16412/07, il contribuente può chiamare in giudizio solo l'ente impositore qualora, pur impugnando un atto emesso dall'agente della riscossione, intenda discutere anche (o solo) il merito della pretesa tributaria in tesi estinta per decadenza o prescrizione, pur se dovuta ad omesse notifiche di atti dell'agente della riscossione. Questo orientamento è stato di recente fatto proprio da Cass. Sez. Un. n. 7514/22 e ribadito da recenti sentenze delle Sezioni semplici in termini (cfr.
Cass. n. 21472/25).
Il ricorso risulta, invece, inammissibile se viene proposto esclusivamente nei confronti di atti emessi dall'Agente della Riscossione, anche se viziati per l'omessa notifica degli atti presupposti di competenza dell'Ente impositore (in questo senso Cass. Sez. I 13/12/2022, n.36390 che in motivazione cita le seguenti sentenze della Sezione tributaria: 09/11/2016, n.22729; 24/04/2015, n. 8370; 11/03/2011, n.5832 in termini).
Secondo la Corte di nomofilachia, infatti, la giusta parte è determinata dal petitum sostanziale e non dalla valutazione sulla validità (o meno) delle notificazioni, pur se determinanti la domanda di estinzione del credito tributario e/o di annullamento dell'atto impugnato). A questa impostazione fondamentale si aggiunge l'altra sulla natura giuridica del rapporto fra ente impositore ed agente della riscossione, che viene inquadrato nello schema del soggetto indicato al pagamento ovvero l'agente della riscossione, il quale sta in giudizio in luogo creditore ovvero l'ente impositore. Secondo questa ricostruzione, se si discute del credito tributario, la presenza dell'uno o dell'altro ente nel giudizio tributario risulta indifferente per il contribuente ed ogni altra questione in caso di mancata produzione delle relate di notificazione rileverà nei rapporti interni fra i due enti, a meno che l'ente impositore non chieda nei termini l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'agente della riscossione, nel qual caso il giudice sarà tenuto ad autorizzare la chiamata in giudizio ed a differire la discussione in modo da consentire all'agente della riscossione di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini di legge (in questo senso molto chiaramente Cass. n. 22729/16). Ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 grava, invece, sull'agente della riscossione l'onere di notiziare tempestivamente della lite l'ente impositore secondo il meccanismo normativo della litis denuntiatio senza che possa essere richiesta l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'ente impositore non chiamato in giudizio dal contribuente.
La riforma dell'art. 14, comma 6 bis, d.lgs. n. 546/1992, ammesso che possa consentire la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in caso di omessa citazione dell'agente della riscossione, alla luce del consolidato orientamento della Corte di nomofilachia e delle disposizioni transitorie della l. n. 220/2023, non ha certamente valenza interpretativa della precedente disciplina e, pertanto, non ha efficacia retroattiva, applicandosi solo ai giudizi di primo grado instaurati dal 2024.
Per queste ragioni il ricorso di primo grado era ammissibile ed è, quindi, infondato l'appello incidentale.
L'appello principale è, però, parzialmente inammissibile per la novità dei motivi di appello, che sono in ogni caso infondati.
L'Agenzia delle Entrate aveva tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado le relate di notificazione di tutti gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata relativi ai propri crediti tributari.
A fronte di questa produzione il contribuente aveva l'onere di proporre nel rispetto dei termini processuali motivi aggiunti per far valere gli eventuali vizi delle notificazioni (cfr. Cass. n. 22642/24). I motivi formulati solo in questa sede sono, pertanto, nuovi e, quindi, inammissibili.
In ogni caso sono infondati perché:
- non è invalida la notificazione effettuata a mezzo PEC da indirizzo del mittente non censito nei pubblici registrati, come ormai più volte statuito dalla Corte di nomofilachia;
- valida la prova delle notificazioni effettuata a mezzo della stampa del file in formato .pdf della Ricevuta di Avvenuta Consegna, non essendovi motivi di dubitare della sua conformità al messaggio di PEC inviato al mittente per conferma dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC.
Il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla somma richiesta con la cartella N.
296202000011008779 relativa a tributi erariali già oggetto di accertamento giudiziale, ma anche in questo caso va rilevato che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata, ma soprattutto che il ruolo è quello emesso a seguito della pronuncia di primo grado e, quindi, nel rispetto della disciplina dell'esecuzione frazionata.
Ne segue il rigetto dell'appello proposto nei confronti dei crediti erariali.
La sentenza prodotta dal Comune di Palermo riguarda l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo, per cui per definizione non contiene alcun giudicato sulla notifica delle cartelle di pagamento che, anzi, il contribuente già allora affermava non aver ricevuto.
Per andare esente da responsabilità il Comune avrebbe dovuto, pertanto, produrre le notificazioni delle cartelle ovvero chiedere l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'Agente della Riscossione.
Manca, quindi, la prova della notificazione delle cartelle di cui ai n. 5, 6, 11, 12 del ricorso relative a tributi locali:
n. 29620170027772025 per euro 147,62 per ICI dovuta al Comune di Monreale;
n. 29620180001546008 per euro 1.533,84 limitatamente alle imposte locali sulla pubblicità dovute al
Comune di Palermo, difettando la giurisdizione sulle contravvenzioni al codice della strada, eccepita già in primo grado dal Comune;
n. 29620190001220180 per euro 1.068,93 per imposte locali sulla pubblicità dovute al Comune di
Palermo;
n. 29620190007931245 per euro 1.345,58 alle imposte locali per AP e TARI dovute al Comune di
Palermo.
È, quindi, ampiamente maturata la prescrizione quinquennale dei tributi locali, con conseguente assorbimento del motivo relativo alla prescrizione eventualmente successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento a causa dell'omessa produzione da parte dell'A.
La cartella n. 296201800320421228 (rectius n. 29620180032042122 000) è stata notificata il 18/04/2018, non contiene ruoli per tributi locali, ma solo una tassa automobilistica dell'anno 2012, oltre a numerose altre imposte erariali. La prescrizione triennale non è maturata, perché si applica la sospensione per l'emergenza sanitaria di 542 giorni ai ruoli consegnati prima dell'8/03/2020.
È infondato il motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto di intimazione, dal momento che l'intimazione è redatta in base al modello ministeriale e contiene tutte le indicazioni previste dall'art. 50 d.
P.R. n. 602/1973, mentre con riferimento alla natura e quantificazione dei crediti tributari fa comunque riferimento agli atti pregressi regolarmente notificati (non ovviamente per i quattro non notificati, per i quali
è maturata la prescrizione del tributo, che supera la stessa invalidità formale dell'intimazione di pagamento).
In considerazione dell'esito del giudizio il contribuente va condannato al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore medio previsto dal d.m.
55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992 in considerazione delle numerose questioni sollevate e del comportamento processuale del difensore.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio sopportate da Ricorrente_1 rispetto ai due Comuni in considerazione del comportamento processuale del difensore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione sulle contravvenzioni al codice della strada portate dalla cartella n.
29620180001546008.
Accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la prescrizione dei tributi indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla le cartelle n. 29620170027772025, n.
29620180001546008 limitatamente alle imposte locali sulla pubblicità dovute al Comune di Palermo, n.
29620190001220180, n. 29620190007931245, confermando nel resto la sentenza impugnata per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 8.000,00, oltre spese forfetarie.
Compensa fra le parti le restanti spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
GI ET