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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr. Sebastiano Napolitano, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 25/09/2025, nella causa RG 2312/2024, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti Dario Abbate Lorenzo Zamprotta, Parte_1 domiciliato presso di loro in via Verdi n. 6, CASERTA appellante
E
, in persona del Direttore Generale L. difesa dagli avv.ti CP_1 CP_2
Margherita Dell'Anno e Marina Ragozzino, domiciliata presso la sede dell'Ente alla Via
Unità Italiana n. 28, CASERTA appellata
* * *
Con ricorso depositato in data 8/09/2014 al Tribunale di S. Maria C.V., -sezione lavoro- il dr. convenne in giudizio la , della quale era stato Parte_1 CP_1 dirigente medico fino al 14/12/2006 quando fu stato posto in quiescenza, deducendo:
- che aveva presentato, in data 12/12/1999, istanza di riconoscimento di infermità da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, ritenendo che le patologie di diabete mellito iatrogeno NTD, malattia da reflusso gastroesofageo, artrosi
Pag. 1 di 8 polidistrettuale del rachide, cardiopatia ischemica trattata con by pass coronarico, dipendessero da fatti di servizio;
- che con determina n. 686 del 22/02/2007 la aveva liquidato, in suo Parte_2 favore, erroneamente un equo indennizzo di importo inferiore a quanto riconosciuto, pari alla 3^ categoria della tabella A, in luogo dello spettante maggior equo indennizzo di cui alla 1^ categoria riconosciuta;
- che la Commissione Medica di Verifica, con nota prot. 60040 del 22/10/2009, aveva riconosciuto che tali patologie, nel cumulo, comportavano una iscrizione alla 1^ categoria della tabella A;
- che con nota del 26/02/2010, aveva trasmesso alla la comunicazione Parte_3 della Commissione Medica di verifica del 2009 che aveva riconosciuto che le patologie nel cumulo determinavano un complesso morboso ascrivibile alla tabella A 1^ Parte categoria, ed aveva chiesto sempre alla resistente la differenza tra quanto riconosciuto e quanto liquidato, e tuttavia la resistente non aveva provveduto al pagamento del dovuto, quantificato in € 13.856,90, come da conteggi indicati in ricorso.
Tanto premesso, chiese di “dichiarare l'esistenza del credito, pari ad € 18.600,02, vantato nei confronti della a motivo della differenza tra quanto Parte_3
Parte riconosciuto dalla Commissione Medica di Verifica e quanto liquidato dalla stessa Parte con condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di € 18.600,02, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria fino al 30.08.2014, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese vinte, con attribuzione.
Si costituì tempestivamente la resistente che eccepì la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda, e concluse chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In particolare, la resistente dedusse di aver liquidato in favore del ricorrente tutto quanto spettante a titolo di equo indennizzo, attraverso le determine n. 9457/2003, n. 686/2007
e n. 2791/2008.
Pag. 2 di 8 Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza n.
505/2024 del 26 febbraio 2024, in questa sede impugnata, rigettò il ricorso compensando integralmente le spese di lite.
In sintesi, il giudice di prime cure, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, ritenne che era stato liquidato tutto quanto dovuto al ricorrente con la determina n. 2791 del 1° agosto 2008 ed inoltre nel ricorso mancava la deduzione a fondamento della debenza di somme ulteriori rispetto all'importo complessivamente già ricevuto in base alle patologie dipendenti dalla causa di servizio.
In particolare, sempre secondo il giudice di prime cure, parte ricorrente da un lato non aveva contestato le determine del 2003, del 2007 e del 2008 (al contrario le aveva prodotte unitamente al ricorso introduttivo e richiamate espressamente nelle note depositate in data 11/04/2016), dall'altro, tuttavia, non aveva tenuto conto, ai fini dell'individuazione della somma ulteriore asseritamente dovuta, del complessivo importo già ricevuto, a titolo di liquidazione per le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio. Nemmeno nei conteggi riportati nel ricorso introduttivo poteva rinvenirsi un riferimento alla determina del 2008, né alcuna deduzione a fondamento della debenza di somme ulteriori rispetto all'importo complessivamente già ricevuto.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 09.08.2024, ha Parte_1 impugnato la predetta Sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Si è ricostituita l'appellata l' con memoria difensiva e di costituzione del CP_1
20/02/2025, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 25/09/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
* * *
Motivi della decisione.
L'appello è infondato.
Pag. 3 di 8 L'appellante ripropone in questa sede, la domanda, rigettata in primo grado, volta ad Cont ottenere la condanna della al pagamento di una somma ulteriore asseritamente dovuta a titolo di riliquidazione dell'equo indennizzo per le patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio, per un importo richiesto di € 18.600,02 (di cui €
13.856,90 per sorte più € 2.095,63 per rivalutazione monetaria e € 2.677,49 per interessi fino al 30 agosto 2014), oltre ulteriori interessi e rivalutazione.
In particolare, l'appellante, nel presente giudizio insiste nella richiesta di ricalcolo delle somme dovute a titolo di equo indennizzo per le patologie liquidate nella Determina n.
686/2007 con riferimento alla 3^ categoria, mentre a suo avviso dovrebbero essere ricalcolate e liquidate in base alla 1^ categoria, anziché la 3^.
Nel ricorso in appello ha precisato che, a seguito della ascrizione delle patologie alla 1^ categoria, fondata sulla comunicazione della Commissione Medica di Verifica del 22 ottobre 2009 la somma dell'equo indennizzo da riconoscere nella determina n. 686/2007 avrebbe dovuto essere di € 55.427,58 anziché di € 41.571,57.
A suo avviso, la determina n. 2791/2008 riguardava invece differenti patologie Cont ascrivibili alla categoria 4^ della tabella A e per tale ragione la stessa non avrebbe sottratto dall'importo erogato con tale determina le somme erogate per altre patologie con le precedenti determine del 2003 e del 2007.
Cont Ha insistito, pertanto, per la condanna della al pagamento della somma di €
13.856,90, pari alla differenza tra quanto spettante (€ 55.427,58) e quanto ricevuto (€
41.571,57) per sorte, più € 2.095,63 per rivalutazione monetaria e € 2.677,49 per interessi fino al 30 agosto 2014, per un totale di € 18.600,02, oltre successivi ulteriori interessi e rivalutazioni.
Tale ricalcolo, come da conteggio di cui al ricorso introduttivo, sarebbe fondato su una relazione tecnica di parte redatta dal dr. Persona_1
Cont La appellata, da parte sua, ha ribadito di aver attribuito e quantificato l'equo indennizzo secondo i criteri stabiliti nel DPR 915/78, precisando che la determinazione della categoria derivante dal cumulo di più infermità va operata con la formula c.d “a scalare”, secondo la tabella F1 del citato decreto, e che avrebbe già liquidato tutto quanto spettante per gli equi indennizzi conseguenti al riconoscimento delle infermità
Pag. 4 di 8 riconosciute per causa di servizio in base alle determine n. 9457/2003, 686/2007 e
2791/2008.
Tanto premesso, osserva il Collegio che l'appello è infondato non avendo il ricorrente fornito prova sufficiente del credito a suo favore rivendicato.
Cont Invero, da un esame complessivo degli atti di causa, risulta che la ha erogato all'odierno appellante a titolo di equo indennizzo i seguenti importi, come da relative Cont determinazioni in atti, non contestate e prodotte da entrambe le parti:
- Determina n. 9457/2003 € 13.219,99;
- Determina n. 686/2007 € 28.350,69;
- Determina n. 2791/2008 € 33.810,82.
Ora, ad avviso dell'appellante, l'ultima determina di pagamento del 2008, riguarderebbe patologie non oggetto di causa, diverse da quelle precedenti, ed a sostegno di tale deduzione afferma che le patologie di cui alla determina del 2008 sarebbero relative alla
4^ categoria.
Ritiene il Collegio che tale doglianza è infondata in quanto dalla lettura della determina n. 2791/2008 si evince chiaramente che in essa viene richiamato il medesimo verbale della Commissione di Verifica n.1577/CS del 20/11/2006, posto a base della liquidazione di cui alla precedente determina n.686/2007 di cui si chiede il ricalcolo.
Cont Come ha precisato la (vedasi anche corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio), con l'istanza depositata in data 13.07.2006, il ricorrente aveva chiesto sia l'aggravamento di una patologia già dichiarata dipendente da causa di servizio, sia il riconoscimento di nuove patologie, attivando così due procedimenti, definiti uno con il verbale n.1577/CS del 22.11.2006 e l'altro con il successivo verbale definitivo del
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma, che peraltro non ha riconosciuto dipendenti da causa di servizio alcune delle patologie richieste dal ricorrente.
Invero, dalla lettura del verbale definitivo del Comitato di Verifica per le Cause di
Servizio di Roma del 09.05.2008, adunanza n. 144/2008, prodotto da entrambe le parti e non contestato, risulta che tale Comitato di Roma ha preso atto del verbale n.1577/CS del 20/11/2006, ed ha menzionato le medesime infermità indicate nel ricorso introduttivo dall'odierno appellante, quali la “labirontopatia” non riconosciuta dipendente da fatti di servizio, ed altre infermità quali il diabete mellito, il reflusso
Pag. 5 di 8 gastroesofageo da farmaci, l'artrosi polidistrettuale del rachide riconosciute si dipendenti da fatti di servizio. Mentre sulla cardiopatia e sul disturbo d'ansia il Comitato non si è pronunciato avendo già espresso parere sulla dipendenza da causa di servizio.
Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma è stato poi recepito Cont nella Determina n. 2791/2008, previa menzione nel provvedimento anche del verbale della Commissione Medica di verifica di Caserta n. 1577/CS del 20.11.2006, ed
è stata liquidata in favore de ricorrente l'ulteriore somma di € 33.810,82.
Dunque, ritiene il Collegio che non sia condivisibile l'affermazione dell'appellante Cont secondo cui la determina n. 2791/2008 si riferirebbe ad altre patologie e l'indennizzo erogato non dovrebbe essere conteggiato. Tale determina richiama infatti espressamente anche il verbale della Commissione Medica di verifica di Caserta n.
1577/CS del 20.11.2006, già posto a base anche della precedente liquidazione di cui alla seconda Determina n. 686/2007.
In altri termini, anche la terza Determina di liquidazione n. 2791/2008, con la quale la Cont ha corrisposto l'ulteriore importo di € 33.810,82, riguarda anche il verbale n.
1577/CS del 20.11.2006, oltre a quello della Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma del 09.05.2008, adunanza n. 144/2008 e le patologie menzionate nei verbali sono sempre le stesse.
Dai conteggi contenuti nel ricorso introduttivo risulta invece che il ricorrente ha computato come percepiti solo gli importi di cui alla prima Determina n. 9457/2003, per
€ 13.219,99, ed alla seconda Determina n. 686/2007, per € 28.350,69, omettendo qualsiasi riferimento agli importi liquidati con la terza Determina n. 2791/2008, per €
33.810,82.
Da ciò consegue che la domanda originaria, ed anche l'appello, sono carenti sul punto delle allegazioni delle infermità riconosciute, degli aggravamenti, delle nuove informità denunciate e degli importi complessivamente ricevuti.
Peraltro, nel ricorso introduttivo si fa riferimento ad una “consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , dalla quale risulterebbe che l'indennizzo dovuto Persona_1 ammonterebbe complessivamente ad €.55.427,58, ma di tale consulenza non vi è traccia tra le produzioni dell'appellante.
Pag. 6 di 8 Ritiene il Collegio che, in mancanza di più precise allegazioni, deduzioni e prove Cont documentali dell'appellante, appare fondata la tesi difensiva della appellata secondo cui è stato già liquidato tutto quanto spettante per gli equi indennizzi conseguenti al riconoscimento delle infermità riconosciute per causa di servizio in base alle determine n. 9457/2003, 686/2007 e 2791/2008.
A questo punto occorre valutare la rilevanza della lettera/comunicazione della
Commissione Medica di Verifica del 22 ottobre 2009, a firma del Presidente della
Commissione, ed indirizzata allo studio legale del ricorrente, nella quale, in riferimento al verbale n.1577/CS del 20/11/2006 (menzionato nell'oggetto), si afferma che le affezioni determinano un complesso morboso ascrivibile, ai sensi della tab. F1 annessa al D.P.R. 834/81, alla tab. A 1^ categoria.
Orbene, tale “comunicazione” non sembra sufficiente ad integrare, o modificare, i verbali della in senso più favorevole al ricorrente, e comunque non sembra CP_3 tenere conto del successivo parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio di
Roma del 09.05.2008, emesso nell'adunanza n. 144/2008, in atti.
In ogni caso, come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure nella sentenza impugnata, nel ricorso introduttivo manca la deduzione a fondamento della debenza di somme ulteriori rispetto all'importo complessivamente già ricevuto in base alle patologie dipendenti dalla causa di servizio, ivi compreso l'importo di cui alla determina n. 2791 del 1° agosto 2008, che non è stato né detratto né menzionato, pur avendo ad oggetto le medesime infermità di cui verbale della Commissione di Caserta n.1577/CS del 20/11/2006 e del Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma del
09.05.2008.
La terza Determina 2008 (n. 2791 del 1° agosto 2008), va letta insieme ai verbali della
Commissione Medica di Verifica di Caserta e di Roma menzionati nel medesimo provvedimento, e sembrerebbe che si faccia riferimento sempre alle stesse patologie già oggetto delle determine 2003 e 2007, anche se liquidate stavolta ponendole in 4ª categoria, e non ad infermità differenti.
Il ricorrente, ha omesso di specificare le singole infermità riconosciute, gli indennizzi liquidati e percepiti in relazione alle singole infermità, e soprattutto di chiarire a quale titolo avrebbe percepito le somme liquidate con le determine del 2003, del 2007 e del
Pag. 7 di 8 2008 (prodotte unitamente al ricorso introduttivo e non contestate), ed infine di allegare dettagliati conteggi, detraendo le somme percepite.
In mancanza di tali deduzioni in fatto, non può essere disposta nemmeno una CTU che si rivelerebbe esplorativa, e come tale inammissibile, in quanto “Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
In conclusione, per tali motivi, l'appello è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, con applicazione dei valori minimi trattandosi di causa non particolarmente complessa, con attribuzione.
Infine, trattandosi di giudizio instaurato in appello successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA se dovute;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 25/09/2025. Il Giudice Ausiliario Relatore est. Il Presidente
(Dr. Anselmo Del Fiacco) (Dr.ssa Vincenza Totaro)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr. Sebastiano Napolitano, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 25/09/2025, nella causa RG 2312/2024, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti Dario Abbate Lorenzo Zamprotta, Parte_1 domiciliato presso di loro in via Verdi n. 6, CASERTA appellante
E
, in persona del Direttore Generale L. difesa dagli avv.ti CP_1 CP_2
Margherita Dell'Anno e Marina Ragozzino, domiciliata presso la sede dell'Ente alla Via
Unità Italiana n. 28, CASERTA appellata
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Con ricorso depositato in data 8/09/2014 al Tribunale di S. Maria C.V., -sezione lavoro- il dr. convenne in giudizio la , della quale era stato Parte_1 CP_1 dirigente medico fino al 14/12/2006 quando fu stato posto in quiescenza, deducendo:
- che aveva presentato, in data 12/12/1999, istanza di riconoscimento di infermità da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, ritenendo che le patologie di diabete mellito iatrogeno NTD, malattia da reflusso gastroesofageo, artrosi
Pag. 1 di 8 polidistrettuale del rachide, cardiopatia ischemica trattata con by pass coronarico, dipendessero da fatti di servizio;
- che con determina n. 686 del 22/02/2007 la aveva liquidato, in suo Parte_2 favore, erroneamente un equo indennizzo di importo inferiore a quanto riconosciuto, pari alla 3^ categoria della tabella A, in luogo dello spettante maggior equo indennizzo di cui alla 1^ categoria riconosciuta;
- che la Commissione Medica di Verifica, con nota prot. 60040 del 22/10/2009, aveva riconosciuto che tali patologie, nel cumulo, comportavano una iscrizione alla 1^ categoria della tabella A;
- che con nota del 26/02/2010, aveva trasmesso alla la comunicazione Parte_3 della Commissione Medica di verifica del 2009 che aveva riconosciuto che le patologie nel cumulo determinavano un complesso morboso ascrivibile alla tabella A 1^ Parte categoria, ed aveva chiesto sempre alla resistente la differenza tra quanto riconosciuto e quanto liquidato, e tuttavia la resistente non aveva provveduto al pagamento del dovuto, quantificato in € 13.856,90, come da conteggi indicati in ricorso.
Tanto premesso, chiese di “dichiarare l'esistenza del credito, pari ad € 18.600,02, vantato nei confronti della a motivo della differenza tra quanto Parte_3
Parte riconosciuto dalla Commissione Medica di Verifica e quanto liquidato dalla stessa Parte con condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di € 18.600,02, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria fino al 30.08.2014, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese vinte, con attribuzione.
Si costituì tempestivamente la resistente che eccepì la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda, e concluse chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In particolare, la resistente dedusse di aver liquidato in favore del ricorrente tutto quanto spettante a titolo di equo indennizzo, attraverso le determine n. 9457/2003, n. 686/2007
e n. 2791/2008.
Pag. 2 di 8 Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza n.
505/2024 del 26 febbraio 2024, in questa sede impugnata, rigettò il ricorso compensando integralmente le spese di lite.
In sintesi, il giudice di prime cure, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, ritenne che era stato liquidato tutto quanto dovuto al ricorrente con la determina n. 2791 del 1° agosto 2008 ed inoltre nel ricorso mancava la deduzione a fondamento della debenza di somme ulteriori rispetto all'importo complessivamente già ricevuto in base alle patologie dipendenti dalla causa di servizio.
In particolare, sempre secondo il giudice di prime cure, parte ricorrente da un lato non aveva contestato le determine del 2003, del 2007 e del 2008 (al contrario le aveva prodotte unitamente al ricorso introduttivo e richiamate espressamente nelle note depositate in data 11/04/2016), dall'altro, tuttavia, non aveva tenuto conto, ai fini dell'individuazione della somma ulteriore asseritamente dovuta, del complessivo importo già ricevuto, a titolo di liquidazione per le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio. Nemmeno nei conteggi riportati nel ricorso introduttivo poteva rinvenirsi un riferimento alla determina del 2008, né alcuna deduzione a fondamento della debenza di somme ulteriori rispetto all'importo complessivamente già ricevuto.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 09.08.2024, ha Parte_1 impugnato la predetta Sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Si è ricostituita l'appellata l' con memoria difensiva e di costituzione del CP_1
20/02/2025, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 25/09/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
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Motivi della decisione.
L'appello è infondato.
Pag. 3 di 8 L'appellante ripropone in questa sede, la domanda, rigettata in primo grado, volta ad Cont ottenere la condanna della al pagamento di una somma ulteriore asseritamente dovuta a titolo di riliquidazione dell'equo indennizzo per le patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio, per un importo richiesto di € 18.600,02 (di cui €
13.856,90 per sorte più € 2.095,63 per rivalutazione monetaria e € 2.677,49 per interessi fino al 30 agosto 2014), oltre ulteriori interessi e rivalutazione.
In particolare, l'appellante, nel presente giudizio insiste nella richiesta di ricalcolo delle somme dovute a titolo di equo indennizzo per le patologie liquidate nella Determina n.
686/2007 con riferimento alla 3^ categoria, mentre a suo avviso dovrebbero essere ricalcolate e liquidate in base alla 1^ categoria, anziché la 3^.
Nel ricorso in appello ha precisato che, a seguito della ascrizione delle patologie alla 1^ categoria, fondata sulla comunicazione della Commissione Medica di Verifica del 22 ottobre 2009 la somma dell'equo indennizzo da riconoscere nella determina n. 686/2007 avrebbe dovuto essere di € 55.427,58 anziché di € 41.571,57.
A suo avviso, la determina n. 2791/2008 riguardava invece differenti patologie Cont ascrivibili alla categoria 4^ della tabella A e per tale ragione la stessa non avrebbe sottratto dall'importo erogato con tale determina le somme erogate per altre patologie con le precedenti determine del 2003 e del 2007.
Cont Ha insistito, pertanto, per la condanna della al pagamento della somma di €
13.856,90, pari alla differenza tra quanto spettante (€ 55.427,58) e quanto ricevuto (€
41.571,57) per sorte, più € 2.095,63 per rivalutazione monetaria e € 2.677,49 per interessi fino al 30 agosto 2014, per un totale di € 18.600,02, oltre successivi ulteriori interessi e rivalutazioni.
Tale ricalcolo, come da conteggio di cui al ricorso introduttivo, sarebbe fondato su una relazione tecnica di parte redatta dal dr. Persona_1
Cont La appellata, da parte sua, ha ribadito di aver attribuito e quantificato l'equo indennizzo secondo i criteri stabiliti nel DPR 915/78, precisando che la determinazione della categoria derivante dal cumulo di più infermità va operata con la formula c.d “a scalare”, secondo la tabella F1 del citato decreto, e che avrebbe già liquidato tutto quanto spettante per gli equi indennizzi conseguenti al riconoscimento delle infermità
Pag. 4 di 8 riconosciute per causa di servizio in base alle determine n. 9457/2003, 686/2007 e
2791/2008.
Tanto premesso, osserva il Collegio che l'appello è infondato non avendo il ricorrente fornito prova sufficiente del credito a suo favore rivendicato.
Cont Invero, da un esame complessivo degli atti di causa, risulta che la ha erogato all'odierno appellante a titolo di equo indennizzo i seguenti importi, come da relative Cont determinazioni in atti, non contestate e prodotte da entrambe le parti:
- Determina n. 9457/2003 € 13.219,99;
- Determina n. 686/2007 € 28.350,69;
- Determina n. 2791/2008 € 33.810,82.
Ora, ad avviso dell'appellante, l'ultima determina di pagamento del 2008, riguarderebbe patologie non oggetto di causa, diverse da quelle precedenti, ed a sostegno di tale deduzione afferma che le patologie di cui alla determina del 2008 sarebbero relative alla
4^ categoria.
Ritiene il Collegio che tale doglianza è infondata in quanto dalla lettura della determina n. 2791/2008 si evince chiaramente che in essa viene richiamato il medesimo verbale della Commissione di Verifica n.1577/CS del 20/11/2006, posto a base della liquidazione di cui alla precedente determina n.686/2007 di cui si chiede il ricalcolo.
Cont Come ha precisato la (vedasi anche corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio), con l'istanza depositata in data 13.07.2006, il ricorrente aveva chiesto sia l'aggravamento di una patologia già dichiarata dipendente da causa di servizio, sia il riconoscimento di nuove patologie, attivando così due procedimenti, definiti uno con il verbale n.1577/CS del 22.11.2006 e l'altro con il successivo verbale definitivo del
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di Roma, che peraltro non ha riconosciuto dipendenti da causa di servizio alcune delle patologie richieste dal ricorrente.
Invero, dalla lettura del verbale definitivo del Comitato di Verifica per le Cause di
Servizio di Roma del 09.05.2008, adunanza n. 144/2008, prodotto da entrambe le parti e non contestato, risulta che tale Comitato di Roma ha preso atto del verbale n.1577/CS del 20/11/2006, ed ha menzionato le medesime infermità indicate nel ricorso introduttivo dall'odierno appellante, quali la “labirontopatia” non riconosciuta dipendente da fatti di servizio, ed altre infermità quali il diabete mellito, il reflusso
Pag. 5 di 8 gastroesofageo da farmaci, l'artrosi polidistrettuale del rachide riconosciute si dipendenti da fatti di servizio. Mentre sulla cardiopatia e sul disturbo d'ansia il Comitato non si è pronunciato avendo già espresso parere sulla dipendenza da causa di servizio.
Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma è stato poi recepito Cont nella Determina n. 2791/2008, previa menzione nel provvedimento anche del verbale della Commissione Medica di verifica di Caserta n. 1577/CS del 20.11.2006, ed
è stata liquidata in favore de ricorrente l'ulteriore somma di € 33.810,82.
Dunque, ritiene il Collegio che non sia condivisibile l'affermazione dell'appellante Cont secondo cui la determina n. 2791/2008 si riferirebbe ad altre patologie e l'indennizzo erogato non dovrebbe essere conteggiato. Tale determina richiama infatti espressamente anche il verbale della Commissione Medica di verifica di Caserta n.
1577/CS del 20.11.2006, già posto a base anche della precedente liquidazione di cui alla seconda Determina n. 686/2007.
In altri termini, anche la terza Determina di liquidazione n. 2791/2008, con la quale la Cont ha corrisposto l'ulteriore importo di € 33.810,82, riguarda anche il verbale n.
1577/CS del 20.11.2006, oltre a quello della Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma del 09.05.2008, adunanza n. 144/2008 e le patologie menzionate nei verbali sono sempre le stesse.
Dai conteggi contenuti nel ricorso introduttivo risulta invece che il ricorrente ha computato come percepiti solo gli importi di cui alla prima Determina n. 9457/2003, per
€ 13.219,99, ed alla seconda Determina n. 686/2007, per € 28.350,69, omettendo qualsiasi riferimento agli importi liquidati con la terza Determina n. 2791/2008, per €
33.810,82.
Da ciò consegue che la domanda originaria, ed anche l'appello, sono carenti sul punto delle allegazioni delle infermità riconosciute, degli aggravamenti, delle nuove informità denunciate e degli importi complessivamente ricevuti.
Peraltro, nel ricorso introduttivo si fa riferimento ad una “consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , dalla quale risulterebbe che l'indennizzo dovuto Persona_1 ammonterebbe complessivamente ad €.55.427,58, ma di tale consulenza non vi è traccia tra le produzioni dell'appellante.
Pag. 6 di 8 Ritiene il Collegio che, in mancanza di più precise allegazioni, deduzioni e prove Cont documentali dell'appellante, appare fondata la tesi difensiva della appellata secondo cui è stato già liquidato tutto quanto spettante per gli equi indennizzi conseguenti al riconoscimento delle infermità riconosciute per causa di servizio in base alle determine n. 9457/2003, 686/2007 e 2791/2008.
A questo punto occorre valutare la rilevanza della lettera/comunicazione della
Commissione Medica di Verifica del 22 ottobre 2009, a firma del Presidente della
Commissione, ed indirizzata allo studio legale del ricorrente, nella quale, in riferimento al verbale n.1577/CS del 20/11/2006 (menzionato nell'oggetto), si afferma che le affezioni determinano un complesso morboso ascrivibile, ai sensi della tab. F1 annessa al D.P.R. 834/81, alla tab. A 1^ categoria.
Orbene, tale “comunicazione” non sembra sufficiente ad integrare, o modificare, i verbali della in senso più favorevole al ricorrente, e comunque non sembra CP_3 tenere conto del successivo parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio di
Roma del 09.05.2008, emesso nell'adunanza n. 144/2008, in atti.
In ogni caso, come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure nella sentenza impugnata, nel ricorso introduttivo manca la deduzione a fondamento della debenza di somme ulteriori rispetto all'importo complessivamente già ricevuto in base alle patologie dipendenti dalla causa di servizio, ivi compreso l'importo di cui alla determina n. 2791 del 1° agosto 2008, che non è stato né detratto né menzionato, pur avendo ad oggetto le medesime infermità di cui verbale della Commissione di Caserta n.1577/CS del 20/11/2006 e del Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma del
09.05.2008.
La terza Determina 2008 (n. 2791 del 1° agosto 2008), va letta insieme ai verbali della
Commissione Medica di Verifica di Caserta e di Roma menzionati nel medesimo provvedimento, e sembrerebbe che si faccia riferimento sempre alle stesse patologie già oggetto delle determine 2003 e 2007, anche se liquidate stavolta ponendole in 4ª categoria, e non ad infermità differenti.
Il ricorrente, ha omesso di specificare le singole infermità riconosciute, gli indennizzi liquidati e percepiti in relazione alle singole infermità, e soprattutto di chiarire a quale titolo avrebbe percepito le somme liquidate con le determine del 2003, del 2007 e del
Pag. 7 di 8 2008 (prodotte unitamente al ricorso introduttivo e non contestate), ed infine di allegare dettagliati conteggi, detraendo le somme percepite.
In mancanza di tali deduzioni in fatto, non può essere disposta nemmeno una CTU che si rivelerebbe esplorativa, e come tale inammissibile, in quanto “Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
In conclusione, per tali motivi, l'appello è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, con applicazione dei valori minimi trattandosi di causa non particolarmente complessa, con attribuzione.
Infine, trattandosi di giudizio instaurato in appello successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA se dovute;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 25/09/2025. Il Giudice Ausiliario Relatore est. Il Presidente
(Dr. Anselmo Del Fiacco) (Dr.ssa Vincenza Totaro)
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