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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1882/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO LA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
ER SE n. 27;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
[...] P.IVA_1
IG e RO Di TU, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
28.12.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di autista di autobotte, addetto al trasporto del latte per conto della
F.LL NN Azienda Casearia S.p.a. di Thiesi, dal 1985 al 2019.
2. Il sig. ha rappresentato che in data 16 gennaio 2022, alle ore 06:00, mentre si Pt_1 trovava all'interno del proprio autocarro cisterna in vista dell'abituale giro di raccolta del latte presso i vari punti situati a Bitti e giunto in località Pattada, veniva raggiunto alla spalla destra ed al torace da alcuni colpi di arma da fuoco.
3. A seguito delle lesioni riportate si rendeva necessario il ricovero d'urgenza del ricorrente presso il reparto di pneumologia dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, dove venivano riscontrati “vasti esiti polmonari da trauma toracico da arma da fuoco”.
4. In esito alla denuncia di infortunio l definiva negativamente la pratica per CP_1
“mancanza di valida documentazione”; avverso il predetto rigetto il sig. ha Pt_1 proposto impugnazione in sede amministrativa, parimenti respinta con provvedimento del
17.2.2021.
5. Il ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio e contestato l'illegittimità della decisione amministrativa, rivendicando il diritto alla tutela assicurativa da infortunio sul lavoro;
ha allora chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che in data 16/01/2019 il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche;
2) per l'effetto condannare l Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede Provinciale di Sassari dell'Istituto, p.zza Marconi n. 8, a corrispondere al ricorrente tutte le somme a tale titolo dovute, con interessi di legge fino al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze del procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo l'infondatezza della domanda CP_1 per omessa dimostrazione della “occasione di lavoro”, non sussistente nella fattispecie per cui è causa. L' ha quindi domandato il rigetto del ricorso avversario. CP_1
7. A seguito dell'istruzione della causa mediante espletamento di prova orale per testi e consulenza tecnica d'ufficio, alle parti veniva concesso termine ex art 127-ter c.p.c.; all'esito, il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il giudicante ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
9. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,
2 assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
10. Tale disposizione stabilisce la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in
“occasione di lavoro”.
11. Con riferimento alla nozione di “occasione di lavoro”, la giurisprudenza di legittimità precisa che tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e cioè quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto (Cass. civ., n. 774 del 1999).
12. Con ciò si intende che l'occasione di lavoro, quale elemento costitutivo dell'infortunio indennizzabile, si verifica quando tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa vi sia una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo, per cui anche se l'infortunio non debba essere necessariamente riconducibile ad un rischio proprio insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, deve pur sempre essere ricollegabile all'espletamento dell'attività lavorativa, nel senso che il rischio di cui è conseguenza l'infortunio sia astrattamente connesso all'esecuzione dell'attività lavorativa e al perseguimento delle relative finalità (Cass. civ. cit.; Cass. civ., n. 8538 del 1997; Cass. civ., n. 3994 del 1997; Cass. civ., n. 10910 del 1996; Cass. civ., n. 11172 del 1992).
13. Poi si osserva che il comma aggiunto dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, al D.P.R.
n. 1124 del 1965, art. 2, alle condizioni specificamente previste, assimila, alla esecuzione della prestazione, gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro (cd. infortunio in itinere); la norma richiamata non incide, però, sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso, al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi (Cass. civ., n.
27279 del 2023).
14. Di talché, a fini di sintesi, nell'ambito di operatività della tutela in oggetto, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni - comprensivo del percorso da e per il lavoro - ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività o sia, almeno, occasionata dal suo esercizio.
3 15. Tale principio è valso nella giurisprudenza di legittimità ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per i fatti delittuosi da parte di terzi, in alcun modo connessi con il lavoro. In tal caso, infatti, la “mera presenza” dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa possono costituire soltanto un “indizio” della sussistenza del rapporto “occasionale” e non la prova di esso, posto che non può escludersi che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da queLL della prestazione di lavoro (sul punto si veda la giurisprudenza citata dallo stesso CP_1 nelle note difensive, Cass. civ., n. 13599 del 2009 e Cass. civ., n. 17685 del 2015, quest'ultima a Sezioni Unite).
16. Si è quindi osservato che la protezione assicurativa e solidaristica incontra il limite del
“pericolo individuale”, nel senso cioè che si arresta in presenza di una situazione di rischio personale alla quale solo la vittima è esposta, ovunque si rechi o si trovi, perché ingenerata da motivi individuali ed extralavorativi (sul punto si veda anche Cass. civ., n. 31485 del
2021).
17. Si legge infatti nelle pieghe motivazionali della pronuncia appena richiamata che “risulta così affermata, e chiarita, la regola dell'esclusione della tutela assicurativa, previdenziale
e solidaristica, nel caso in cui la causa violenta dell'evento occorso al lavoratore, sul luogo o sulle vie del lavoro, sia stata integrata dal comportamento doloso del terzo riconducibile ai rapporti personali tra l'aggressore e la vittima e, pertanto, del tutto estranei all'attività lavorativa, nel qual caso il collegamento tra evento lesivo e attività lavorativa, comprensiva del percorso da e per il lavoro, risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere la possibilità di ritenere configurata l'occasione di lavoro”.
18. La tutela, in definitiva, non consegue alla mera circostanza che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale “la sussistenza del (...) nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto l'esposizione a rischio dell'assicurato” (Cass. civ., n. 32473 del 2021).
4 19. Si tratta pertanto di accertare nella fattispecie concreta la ricorrenza di una connessione tra sinistro e attività lavorativa, tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte dall'assicurato.
20. Quanto alla vicenda per cui è causa, a livello di sussunzione della fattispecie all'interno della corretta cornice normativa, il giudicante ritiene che si rientri nell'ambito della tutela di cui all'art. 2, comma primo, D.P.R. n. 1124 del 1965, e non al comma terzo.
21. Invero, il sig. è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nell'ambito dello Pt_1 svolgimento della propria prestazione lavorativa, quale autotrasportatore che si stava recando col proprio autocarro presso le varie aziende per la raccolta del latte.
22. Ne consegue allora che non può discorrersi di infortunio in itinere, coprendo quest'ultimo il tragitto per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro, posto che il ricorrente stava svolgendo prestazione lavorativa, ovvero condurre l'automezzo, quando arrivò all'intersezione tra la S.P. 32 e la S.S. 128-bis in località Pattada (SS), luogo del ferimento.
23. È pacifico tra le parti, e comunque provato sia dalla relazione di servizio dei Carabinieri in atti (doc. 8 fasc. ricorrente), sia dalle testimonianze escusse nel presente giudizio (testi Tes_
NN e ), che il sig. è stato colpito allorché si trovava alla guida Tes_1 Pt_1 dell'autocarro. E ciò nell'ambito dei propri compiti volti a raccogliere il latte presso le varie aziende locali e portarlo presso la società casearia, circostanza concordemente riferita dai testimoni escussi.
24. Risulta invece dibattuta, con ampie difese svolte dall' , la sussistenza di un nesso CP_1 eziologico tra l'evento e l'attività lavorativa, eccependo l'Istituto che nel caso di specie quest'ultima sarebbe stata una mera occasione, non essendovi invece alcun collegamento tra il ferimento del sig. e la mansione svolta. Pt_1
25. Il giudicante invece ritiene, contrariamente a quanto contestato dalla parte resistente, che sussista un collegamento tra attività lavorativa e sinistro, per cui si è venuto a concretizzare il rischio assicurato, costituendo occasione di lavoro in senso tecnico ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui
è rivolto l'operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse (Cass. civ., n. 32257 del 2021).
5 26. Sul punto, il primo elemento da valorizzare è quello relativo alla cornice in cui si inserisce l'evento oggetto del presente scrutinio, occorso al sig. in data 16 gennaio 2019, Pt_1 autotrasportatore dedito alla raccolta del latte per conto della società F.LL NN Azienda
Casearia S.p.a.
27. Ancorché la c.d. Rivolta del Latte vada inquadrata nel febbraio e marzo 2019 quanto alle rimostranze più consistenti e persistenti dell'ambiente agropastorale (fatto notorio e che comunque emerge dagli articoli di stampa e dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso, docs. 11-16), va comunque ravvisato un collegamento tra il ferimento del ricorrente e il trasporto del latte cui era addetto.
28. Il teste nonostante dichiari che “il ricorrente subì l'attentato prima della c.d. Tes_1 guerra del latte”, poi comunque rappresenta che “ancora non vi era grande fermento
c'era però già stata una riduzione del prezzo del latte ed il malcontento degli allevatori”.
29. Sul punto poi il teste NN, presidente del CdA della società per cui lavorava il sig.
dichiara che “L'attentato al avvenne nel periodo iniziale delle agitazioni Pt_1 Pt_1 determinate dal prezzo del latte reputato dai pastori troppo basso”. Tes_ 30. A sua volta il testimone conferma che il ferimento del ricorrente è avvenuto nel periodo della c.d. Rivolta del Latte, evidenziando inoltre che “in zona vi furono altri attentati ad altri camionisti”.
31. Il teste NN ha poi confermato che l'azienda da lui rappresentata ha subito altre azioni dimostrative, anche se con inizio dal febbraio 2019.
32. Sicché, appare sussistente una contiguità temporale tra la Rivolta del Latte e quanto occorso in data 16 gennaio 2019 al sig. tanto è vero che sia il teste sia il Pt_1 Tes_1 teste NN riportano la sussistenza già da allora del malcontento degli allevatori con riferimento al prezzo del latte, ritenuto troppo basso.
33. Testi, inoltre, che hanno confermato la circostanza secondo cui le autocisterne dedite al Tes_ trasporto del latte erano oggetto delle azioni dimostrative;
nello specifico, il teste ha sostenuto che ciò è quanto occorso ad altri camionisti nella medesima zona.
34. Quanto evidenziato è rafforzato dal fatto che il sig. operava quale Pt_1 autotrasportatore proprio per conto della società F.LL NN Azienda Casearia S.p.a., destinataria delle proteste da parte degli allevatori nel periodo in discussione;
peraltro, a marzo 2020, e dunque a distanza di un anno dagli eventi di cui si discute, è stato rinvenuto
6 nei locali della predetta azienda un ordigno inesploso, ciò dimostrando la sussistenza di azioni nei confronti della società anche a significativa distanza di tempo (doc. 13 fasc. ricorrente).
35. Alle circostanze messe in luce, va aggiunto poi quanto emerge dal contenuto della richiesta di archiviazione del procedimento penale prodotta da parte dell' nel CP_1 fascicolo telematico in data 9.6.2025. Così si legge, con riferimento a cinque indagati per il tentato omicidio dell'odierno ricorrente:
36. La stessa pubblica accusa, dopo aver osservato che nel periodo esaminato vi erano le predette forti agitazioni contro il prezzo del latte, ha evidenziato che erano stati raccolti degli elementi meramente indiziari nei confronti del principale indagato, “tendenzialmente dimostrativi del solo interesse del prevenuto a commettere un gesto dimostrativo ed indirettamente intimidatorio nei confronti dell'impresa concorrente F.LL NN spa
(movente)”. Ciononostante il P.M. non ha potuto escludere che il gesto fosse riconducibile a dinamiche eccentriche, e dunque estranee, rispetto alle battute piste investigative con riferimento alla riconducibilità del fatto nell'ambito delle predette agitazioni agropastorali.
37. Ai fini qui in esame, si osserva che diversamente da quanto opinato dall , CP_1
l'accertamento condotto in fase di indagine consente di acclarare un legame tra il gesto compiuto ai danni del sig. e l'attività lavorativa da quest'ultimo svolta. Difatti, Pt_1 nell'ambito della causalità civilistica, il principio che regola la sussistenza del nesso
7 eziologico è quello del più probabile che non, diversamente dall'accertamento in sede penale, che impone l'archiviazione degli atti ove non siano emersi sufficienti elementi a sostenere l'accusa in giudizio, ovverosia ad affermare la responsabilità degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio.
38. Pertanto, la finalità che ha animato il ferimento del sig. è stata quella di Pt_1 procurare nocumento, anche sotto forma di intimidazione, alla F.LL NN Azienda
Casearia S.p.a.; difetta, a contrario, invece qualsiasi evidenza che il ricorrente sia stato ferito per ragioni personali e che esulino dal collegamento col rapporto lavorativo.
39. La circostanza che poi la pubblica accusa non abbia potuto escludere differenti scenari comunque non scalfisce tale nesso di causalità, non essendo emersi ulteriori elementi concreti e alternativi che possano sconfessare tale ricostruzione.
40. Ne consegue che sulla base di una valutazione unitaria e non atomistica di tutti gli elementi di prova in atti, va ritenuta accertata l'esistenza di un collegamento tra l'attività lavorativa svolta dal sig. e il ferimento da quest'ultimo subito;
nello specifico, si Pt_1 deve concludere che il ricorrente è stato ferito dai colpi di arma da fuoco in quanto si trovava alla guida del mezzo di trasporto dedito alla raccolta del latte e al conferimento presso la F.LL NN Azienda Casearia S.p.a., nell'ambito delle proteste agropastorali che hanno interessato il prezzo del latte nel periodo di cui si discute.
41. Tale ferimento sarebbe quindi potuto accadere a qualsiasi autotrasportatore dedito alla raccolta del latte per conto della predetta società casearia, in assenza di elementi contrari che possano smentire tale ricostruzione.
42. Per le ragioni addotte, va dunque ritenuta sussistente l'occasione di lavoro, con la conseguente qualificazione del fatto occorso quale infortunio sul lavoro tutelato dall' . CP_1
43. Rispetto poi alle conseguenze riportate dall'infortunato è stato disposto accertamento medico-legale.
44. Il CTU incaricato, dopo aver dato conto del percorso clinico del sig. e della Pt_1 documentazione sanitaria presente in atti, ha così espresso il proprio apprezzamento con riferimento all'esame obiettivo del paziente: “Vigile, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante. A carico del braccio di destra a liveLL del III inferiore è presente una cicatrice da guarigione per seconda intenzione che salda il muscolo bicipite all'omero
8 sottostante con perdita di sostanza muscolare e tendinea costituendo due ventri poiché lo stesso è stato spezzato in due. La cicatrice risulta a tutto spessore ed è solidale all'osso omero. Ne risulta una perdita di sostanza muscolare e di forza del braccio di destra nella funzione flessoria dell'avambraccio sul braccio con sofferenza in atteggiamento dinamico
e limitata escursione articolare antalgica coinvolgente il gomito. La limitazione articolare coinvolge la spalla omolaterale con adduzione, abduzione, rotazione esterna ed interna di entità lieve-media, causa di dolore spontaneo e dolore alla palpazione superficiale e profonda dei tessuti del braccio.
Appare che il tragitto del proiettile da terzo medio inferiore laterale si è portato al terzo superiore medialmente e di qui sia penetrato nel torace a livello dell'arco anteriore della
IV costa destra (cicatrice stellata) provocandone la frattura scomposta, attraversando il torace in senso latero-laterale e fuoriuscendo all'altezza della IV costa sinistra, arco anteriore provocandone la frattura e fuoriuscendo all'altezza dell'ascella sinistra nel suo pilastro posteriore. L'attraversamento del proiettile nel torace ha lesionato entrambi i polmoni, lobo inferiore a destra e lobo superiore e apicale a sinistra provocando pneumotorace ed emotorace bilaterale, fenomeni atelettasici ed enfisematosi a carico di entrambi, l'enfisema si è esteso, in acuto, nei tessuti sottocutanei e profondi del torace ed alla base del collo.
Attualmente il quadro respiratorio è caratterizzato da un excursus respiratorio ridotto con toracoalgia specie all'emitorace di sinistra;
il murmure vescicolare polmonare è diffusamente ridotto maggiormente in regione dorsale/basale a sinistra e presenza di bolle di enfisema a carico di entrambi i polmoni (lobi superiori)
E parametri spirometrici compatibili per deficit ventilatorio di grado moderato/grave”.
45. Sulla base di quanto rilevato, il dott. ha espresso le seguenti considerazioni medico- Per_1 legali: “Alla luce dell'attenta disamina di tali documenti e dall'esame clinico e l'anamnesi assunta posso affermare che il ricorrente sig. è affetto da: Parte_1
Toracodinia, deficit ventilatorio di grado moderato/grave, dispnea in lesione bilaterale polmonare in esiti cicatriziali atelettasici ed enfisematosi;
ectasia del tratto ascendente dell'aorta toracica;
9 Esiti cicatriziali di lesione del muscolo bicipite omerale destro con predita di sostanza, alterazione della funzione flessoria dell'avambraccio sull'omero e sofferenza della spalla omolaterale.
La integrità psicofisica viene valutata ai sensi del DM del 12/07/2000:
334 = insufficienza respiratoria media = 40%
228 = esito di lesione tendinea del muscolo bicipite brachiale = 6%;
219 = esiti di fratture costali multiple viziosamente consolidata = 2%
183 = disturbo psicotico di lieve entità = 10%;
l'invalidità temporanea totale è lecito individuarla dal 16/01/2019 al 30/09/2019.
CONCLUSIONI
Tali lesioni hanno origine diretta dall'evento traumatico sofferto il 16/01/2019, non sono emendabili e sicuramente subiranno un peggioramento futuro.
È legittimo individuare la perdita dell'integrità psico fisica nella misura del 50-52% dal
30/09/2019 come da documentazione esibita”.
46. Nei confronti della bozza dell'elaborato peritale, il CTP dell' ha ritenuto di non CP_1 poter eccepire alcunché con riferimento al quantum di danno biologico rispetto agli esiti riportati dal CTU nei predetti due punti che precedono, dissentendo invece unicamente in ordine alla individuata diagnosi di disturbo psicotico di lieve entità.
47. Nello specifico, l' ha contestato che dagli atti non risultava alcuna certificazione CP_1 attestante la sussistenza di disturbi psichiatrici, né della necessità di cure in tal senso. Allo stesso modo, il CTP eccepisce che neanche in sede di operazioni peritali aveva individuato un quadro patologico sul versante psichiatrico.
48. Il CTU, preso atto di tali osservazioni, ha così replicato: “Elemento critico della mia ctu appare essere la dizione Disturbo psicotico /Sindrome dissociativa di lieve entità originata dall'evento traumatico sofferto e per il quale è insorta una importante compromissione della qualità della vita e la conseguente difficoltà a continuare il proprio lavoro.
La dizione appropriata in questa ctu è Sindrome dissociativa di lieve entità: la dizione completa da me riportata è riferita al DM 12/7/2000 da cui ho direttamente attinto.
Tale vissuto e le importanti sequele fisiche che ne sono derivate hanno generato quello che recentemente viene accreditato in psichiatria ne modello vulnerabilità da stress causa
10 di soggettivo disturbo e franca espressione influenzato da tale trigger e le sue conseguente fisiche e psicosociali. Si è determinato, quindi, uno stato mentale a rischio, fase prodromica della psicosi in cui il soggetto non presenta sintomi psicotici tout court, ma in cui le alterazioni emotive, cognitive e comportamentali sono peculiari di uno stato mentale a rischio per aumento di vulnerabilità indirizzata allo sviluppo psicotico e/o disturbo psichiatrico maggiore. A riprova di questo il ricorrente si è rifugiato in casa ed elemento di distrazione risulta l'occuparsi di due solchi di orticello avendo liquidato la propria azienda di trasporto latte vendendone a terzi la licenza ed il mezzo di trasporto.
Quindi non riesce a lavorare più come prima quasi ne avesse perso la capacità di fare o come se non potesse più concentrarsi ed assumere decisioni: l'evento ne ha cambiato le emozioni causando cambiamenti a livello cognitivo (difficoltà di concentrazione, preoccupazioni……) con mutamento della percezione di se nei confronti degli altri e del mondo associandosi disturbi del sonno, cambiamenti dell'appetito, perdita di energia e motivazioni”.
49. Il giudicante reputa la replica del CTU soddisfacente ed esaustiva rispetto all'obiezione mossa dal CTP, rilevando che il dott. specialista in neurochirurgia, ha dato puntuale Per_1 conto delle ragioni per cui ha ritenuto di poter diagnosticare il suddetto disturbo psicotico;
motivazioni che risultano analitiche e lineari rispetto agli elementi valorizzati dall'ausiliare.
50. Nelle note di trattazione da ultimo depositate la parte resistente contesta poi che nella
CTU viene fatto riferimento all'esame della funzionalità respiratoria tramite pletismografia corporea, senza tuttavia rendere disponibili i referti strumentali su cui poi l'ausiliare ha basato la valutazione dell'insufficienza respiratoria media con danno biologico del 40%.
51. Ebbene, tali valutazioni risultano tuttavia contraddittorie rispetto a quanto replicato dal
CTP nelle osservazioni alla bozza di elaborato peritale, avendo ivi ritenuto di non poter sollevare obiezioni con riferimento alla valutazione del CTU, ad eccezione di quanto sopra riferito in ordine al disturbo psicotico, e dunque condividendo la diagnosi rispetto all'insufficienza respiratoria riscontrata dal dott. Per_1
52. Peraltro, si osserva che nello stesso elaborato peritale si fa riferimento ai parametri spirometrici risultanti dalla documentazione, rifacendosi il CTU al documento 7.
11 53. Di talché, ai fini della diagnosi l'ausiliare si è basato su quanto risultante dall'esame dei suddetti parametri;
documentazione che è stata citata nell'elaborato peritale e presumibilmente esaminata dal CTP dell' presente durante lo svolgimento delle CP_1 operazioni di consulenza. Tanto è vero che quest'ultimo non ha obiettato alcunché rispetto all'operato e alle conclusioni raggiunte dal dott. Per_1
54. Per tutte le ragioni evidenziate, va dunque integralmente condiviso il giudizio diagnostico rassegnato dal CTU, all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici, dai certificati in atti e dall'anamnesi patologica), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi.
55. L'ausiliare ha difatti espresso il proprio convincimento tenendo in considerazione tutta la documentazione medica disponibile agli atti, individuando nello specifico il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente e che ne pregiudica in maniera permanente l'integrità psicofisica.
56. Ne consegue che l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente quanto CP_1 dovuto nel periodo di inabilità temporanea indicato dal CTU (dal 16/01/2019 al
30/09/2019), nonché a costituire una rendita commisurata alla percentuale di invalidità del
51% (valore mediano tra i due indicati dal CTU), come conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 16.1.2019.
57. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
58. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha riportato Parte_1 dall'infortunio sul lavoro del 16.1.2019 un'inabilità temporanea fino al 30.9.2019, nonché postumi invalidanti permanenti nella misura del 51%;
− condanna l a corrispondere a le somme dovute a titolo CP_1 Parte_1 di inabilità temporanea, nonché a costituire una rendita da invalidità permanente rapportata alla misura percentuale di cui sopra (51%) con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
12 − condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Sassari, 15/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
13
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO LA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
ER SE n. 27;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
[...] P.IVA_1
IG e RO Di TU, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
28.12.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di autista di autobotte, addetto al trasporto del latte per conto della
F.LL NN Azienda Casearia S.p.a. di Thiesi, dal 1985 al 2019.
2. Il sig. ha rappresentato che in data 16 gennaio 2022, alle ore 06:00, mentre si Pt_1 trovava all'interno del proprio autocarro cisterna in vista dell'abituale giro di raccolta del latte presso i vari punti situati a Bitti e giunto in località Pattada, veniva raggiunto alla spalla destra ed al torace da alcuni colpi di arma da fuoco.
3. A seguito delle lesioni riportate si rendeva necessario il ricovero d'urgenza del ricorrente presso il reparto di pneumologia dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, dove venivano riscontrati “vasti esiti polmonari da trauma toracico da arma da fuoco”.
4. In esito alla denuncia di infortunio l definiva negativamente la pratica per CP_1
“mancanza di valida documentazione”; avverso il predetto rigetto il sig. ha Pt_1 proposto impugnazione in sede amministrativa, parimenti respinta con provvedimento del
17.2.2021.
5. Il ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio e contestato l'illegittimità della decisione amministrativa, rivendicando il diritto alla tutela assicurativa da infortunio sul lavoro;
ha allora chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che in data 16/01/2019 il ricorrente subiva un infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche;
2) per l'effetto condannare l Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede Provinciale di Sassari dell'Istituto, p.zza Marconi n. 8, a corrispondere al ricorrente tutte le somme a tale titolo dovute, con interessi di legge fino al saldo;
3) con vittoria di spese e competenze del procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l , eccependo l'infondatezza della domanda CP_1 per omessa dimostrazione della “occasione di lavoro”, non sussistente nella fattispecie per cui è causa. L' ha quindi domandato il rigetto del ricorso avversario. CP_1
7. A seguito dell'istruzione della causa mediante espletamento di prova orale per testi e consulenza tecnica d'ufficio, alle parti veniva concesso termine ex art 127-ter c.p.c.; all'esito, il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il giudicante ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
9. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,
2 assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
10. Tale disposizione stabilisce la norma fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in
“occasione di lavoro”.
11. Con riferimento alla nozione di “occasione di lavoro”, la giurisprudenza di legittimità precisa che tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e cioè quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto (Cass. civ., n. 774 del 1999).
12. Con ciò si intende che l'occasione di lavoro, quale elemento costitutivo dell'infortunio indennizzabile, si verifica quando tra l'evento lesivo e la prestazione lavorativa vi sia una correlazione che vada al di là della mera concomitanza di tempo e di luogo, per cui anche se l'infortunio non debba essere necessariamente riconducibile ad un rischio proprio insito nelle mansioni svolte dall'assicurato, deve pur sempre essere ricollegabile all'espletamento dell'attività lavorativa, nel senso che il rischio di cui è conseguenza l'infortunio sia astrattamente connesso all'esecuzione dell'attività lavorativa e al perseguimento delle relative finalità (Cass. civ. cit.; Cass. civ., n. 8538 del 1997; Cass. civ., n. 3994 del 1997; Cass. civ., n. 10910 del 1996; Cass. civ., n. 11172 del 1992).
13. Poi si osserva che il comma aggiunto dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, al D.P.R.
n. 1124 del 1965, art. 2, alle condizioni specificamente previste, assimila, alla esecuzione della prestazione, gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro (cd. infortunio in itinere); la norma richiamata non incide, però, sul requisito dell'occasione di lavoro, da riferire, in tal caso, al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi (Cass. civ., n.
27279 del 2023).
14. Di talché, a fini di sintesi, nell'ambito di operatività della tutela in oggetto, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni - comprensivo del percorso da e per il lavoro - ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività o sia, almeno, occasionata dal suo esercizio.
3 15. Tale principio è valso nella giurisprudenza di legittimità ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per i fatti delittuosi da parte di terzi, in alcun modo connessi con il lavoro. In tal caso, infatti, la “mera presenza” dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa possono costituire soltanto un “indizio” della sussistenza del rapporto “occasionale” e non la prova di esso, posto che non può escludersi che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da queLL della prestazione di lavoro (sul punto si veda la giurisprudenza citata dallo stesso CP_1 nelle note difensive, Cass. civ., n. 13599 del 2009 e Cass. civ., n. 17685 del 2015, quest'ultima a Sezioni Unite).
16. Si è quindi osservato che la protezione assicurativa e solidaristica incontra il limite del
“pericolo individuale”, nel senso cioè che si arresta in presenza di una situazione di rischio personale alla quale solo la vittima è esposta, ovunque si rechi o si trovi, perché ingenerata da motivi individuali ed extralavorativi (sul punto si veda anche Cass. civ., n. 31485 del
2021).
17. Si legge infatti nelle pieghe motivazionali della pronuncia appena richiamata che “risulta così affermata, e chiarita, la regola dell'esclusione della tutela assicurativa, previdenziale
e solidaristica, nel caso in cui la causa violenta dell'evento occorso al lavoratore, sul luogo o sulle vie del lavoro, sia stata integrata dal comportamento doloso del terzo riconducibile ai rapporti personali tra l'aggressore e la vittima e, pertanto, del tutto estranei all'attività lavorativa, nel qual caso il collegamento tra evento lesivo e attività lavorativa, comprensiva del percorso da e per il lavoro, risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere la possibilità di ritenere configurata l'occasione di lavoro”.
18. La tutela, in definitiva, non consegue alla mera circostanza che l'infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece, come requisito essenziale “la sussistenza del (...) nesso tra lavoro e rischio, nel senso che il lavoro determina non tanto il verificarsi dell'evento quanto l'esposizione a rischio dell'assicurato” (Cass. civ., n. 32473 del 2021).
4 19. Si tratta pertanto di accertare nella fattispecie concreta la ricorrenza di una connessione tra sinistro e attività lavorativa, tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte dall'assicurato.
20. Quanto alla vicenda per cui è causa, a livello di sussunzione della fattispecie all'interno della corretta cornice normativa, il giudicante ritiene che si rientri nell'ambito della tutela di cui all'art. 2, comma primo, D.P.R. n. 1124 del 1965, e non al comma terzo.
21. Invero, il sig. è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nell'ambito dello Pt_1 svolgimento della propria prestazione lavorativa, quale autotrasportatore che si stava recando col proprio autocarro presso le varie aziende per la raccolta del latte.
22. Ne consegue allora che non può discorrersi di infortunio in itinere, coprendo quest'ultimo il tragitto per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro, posto che il ricorrente stava svolgendo prestazione lavorativa, ovvero condurre l'automezzo, quando arrivò all'intersezione tra la S.P. 32 e la S.S. 128-bis in località Pattada (SS), luogo del ferimento.
23. È pacifico tra le parti, e comunque provato sia dalla relazione di servizio dei Carabinieri in atti (doc. 8 fasc. ricorrente), sia dalle testimonianze escusse nel presente giudizio (testi Tes_
NN e ), che il sig. è stato colpito allorché si trovava alla guida Tes_1 Pt_1 dell'autocarro. E ciò nell'ambito dei propri compiti volti a raccogliere il latte presso le varie aziende locali e portarlo presso la società casearia, circostanza concordemente riferita dai testimoni escussi.
24. Risulta invece dibattuta, con ampie difese svolte dall' , la sussistenza di un nesso CP_1 eziologico tra l'evento e l'attività lavorativa, eccependo l'Istituto che nel caso di specie quest'ultima sarebbe stata una mera occasione, non essendovi invece alcun collegamento tra il ferimento del sig. e la mansione svolta. Pt_1
25. Il giudicante invece ritiene, contrariamente a quanto contestato dalla parte resistente, che sussista un collegamento tra attività lavorativa e sinistro, per cui si è venuto a concretizzare il rischio assicurato, costituendo occasione di lavoro in senso tecnico ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui
è rivolto l'operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse (Cass. civ., n. 32257 del 2021).
5 26. Sul punto, il primo elemento da valorizzare è quello relativo alla cornice in cui si inserisce l'evento oggetto del presente scrutinio, occorso al sig. in data 16 gennaio 2019, Pt_1 autotrasportatore dedito alla raccolta del latte per conto della società F.LL NN Azienda
Casearia S.p.a.
27. Ancorché la c.d. Rivolta del Latte vada inquadrata nel febbraio e marzo 2019 quanto alle rimostranze più consistenti e persistenti dell'ambiente agropastorale (fatto notorio e che comunque emerge dagli articoli di stampa e dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso, docs. 11-16), va comunque ravvisato un collegamento tra il ferimento del ricorrente e il trasporto del latte cui era addetto.
28. Il teste nonostante dichiari che “il ricorrente subì l'attentato prima della c.d. Tes_1 guerra del latte”, poi comunque rappresenta che “ancora non vi era grande fermento
c'era però già stata una riduzione del prezzo del latte ed il malcontento degli allevatori”.
29. Sul punto poi il teste NN, presidente del CdA della società per cui lavorava il sig.
dichiara che “L'attentato al avvenne nel periodo iniziale delle agitazioni Pt_1 Pt_1 determinate dal prezzo del latte reputato dai pastori troppo basso”. Tes_ 30. A sua volta il testimone conferma che il ferimento del ricorrente è avvenuto nel periodo della c.d. Rivolta del Latte, evidenziando inoltre che “in zona vi furono altri attentati ad altri camionisti”.
31. Il teste NN ha poi confermato che l'azienda da lui rappresentata ha subito altre azioni dimostrative, anche se con inizio dal febbraio 2019.
32. Sicché, appare sussistente una contiguità temporale tra la Rivolta del Latte e quanto occorso in data 16 gennaio 2019 al sig. tanto è vero che sia il teste sia il Pt_1 Tes_1 teste NN riportano la sussistenza già da allora del malcontento degli allevatori con riferimento al prezzo del latte, ritenuto troppo basso.
33. Testi, inoltre, che hanno confermato la circostanza secondo cui le autocisterne dedite al Tes_ trasporto del latte erano oggetto delle azioni dimostrative;
nello specifico, il teste ha sostenuto che ciò è quanto occorso ad altri camionisti nella medesima zona.
34. Quanto evidenziato è rafforzato dal fatto che il sig. operava quale Pt_1 autotrasportatore proprio per conto della società F.LL NN Azienda Casearia S.p.a., destinataria delle proteste da parte degli allevatori nel periodo in discussione;
peraltro, a marzo 2020, e dunque a distanza di un anno dagli eventi di cui si discute, è stato rinvenuto
6 nei locali della predetta azienda un ordigno inesploso, ciò dimostrando la sussistenza di azioni nei confronti della società anche a significativa distanza di tempo (doc. 13 fasc. ricorrente).
35. Alle circostanze messe in luce, va aggiunto poi quanto emerge dal contenuto della richiesta di archiviazione del procedimento penale prodotta da parte dell' nel CP_1 fascicolo telematico in data 9.6.2025. Così si legge, con riferimento a cinque indagati per il tentato omicidio dell'odierno ricorrente:
36. La stessa pubblica accusa, dopo aver osservato che nel periodo esaminato vi erano le predette forti agitazioni contro il prezzo del latte, ha evidenziato che erano stati raccolti degli elementi meramente indiziari nei confronti del principale indagato, “tendenzialmente dimostrativi del solo interesse del prevenuto a commettere un gesto dimostrativo ed indirettamente intimidatorio nei confronti dell'impresa concorrente F.LL NN spa
(movente)”. Ciononostante il P.M. non ha potuto escludere che il gesto fosse riconducibile a dinamiche eccentriche, e dunque estranee, rispetto alle battute piste investigative con riferimento alla riconducibilità del fatto nell'ambito delle predette agitazioni agropastorali.
37. Ai fini qui in esame, si osserva che diversamente da quanto opinato dall , CP_1
l'accertamento condotto in fase di indagine consente di acclarare un legame tra il gesto compiuto ai danni del sig. e l'attività lavorativa da quest'ultimo svolta. Difatti, Pt_1 nell'ambito della causalità civilistica, il principio che regola la sussistenza del nesso
7 eziologico è quello del più probabile che non, diversamente dall'accertamento in sede penale, che impone l'archiviazione degli atti ove non siano emersi sufficienti elementi a sostenere l'accusa in giudizio, ovverosia ad affermare la responsabilità degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio.
38. Pertanto, la finalità che ha animato il ferimento del sig. è stata quella di Pt_1 procurare nocumento, anche sotto forma di intimidazione, alla F.LL NN Azienda
Casearia S.p.a.; difetta, a contrario, invece qualsiasi evidenza che il ricorrente sia stato ferito per ragioni personali e che esulino dal collegamento col rapporto lavorativo.
39. La circostanza che poi la pubblica accusa non abbia potuto escludere differenti scenari comunque non scalfisce tale nesso di causalità, non essendo emersi ulteriori elementi concreti e alternativi che possano sconfessare tale ricostruzione.
40. Ne consegue che sulla base di una valutazione unitaria e non atomistica di tutti gli elementi di prova in atti, va ritenuta accertata l'esistenza di un collegamento tra l'attività lavorativa svolta dal sig. e il ferimento da quest'ultimo subito;
nello specifico, si Pt_1 deve concludere che il ricorrente è stato ferito dai colpi di arma da fuoco in quanto si trovava alla guida del mezzo di trasporto dedito alla raccolta del latte e al conferimento presso la F.LL NN Azienda Casearia S.p.a., nell'ambito delle proteste agropastorali che hanno interessato il prezzo del latte nel periodo di cui si discute.
41. Tale ferimento sarebbe quindi potuto accadere a qualsiasi autotrasportatore dedito alla raccolta del latte per conto della predetta società casearia, in assenza di elementi contrari che possano smentire tale ricostruzione.
42. Per le ragioni addotte, va dunque ritenuta sussistente l'occasione di lavoro, con la conseguente qualificazione del fatto occorso quale infortunio sul lavoro tutelato dall' . CP_1
43. Rispetto poi alle conseguenze riportate dall'infortunato è stato disposto accertamento medico-legale.
44. Il CTU incaricato, dopo aver dato conto del percorso clinico del sig. e della Pt_1 documentazione sanitaria presente in atti, ha così espresso il proprio apprezzamento con riferimento all'esame obiettivo del paziente: “Vigile, orientato nel tempo e nello spazio, collaborante. A carico del braccio di destra a liveLL del III inferiore è presente una cicatrice da guarigione per seconda intenzione che salda il muscolo bicipite all'omero
8 sottostante con perdita di sostanza muscolare e tendinea costituendo due ventri poiché lo stesso è stato spezzato in due. La cicatrice risulta a tutto spessore ed è solidale all'osso omero. Ne risulta una perdita di sostanza muscolare e di forza del braccio di destra nella funzione flessoria dell'avambraccio sul braccio con sofferenza in atteggiamento dinamico
e limitata escursione articolare antalgica coinvolgente il gomito. La limitazione articolare coinvolge la spalla omolaterale con adduzione, abduzione, rotazione esterna ed interna di entità lieve-media, causa di dolore spontaneo e dolore alla palpazione superficiale e profonda dei tessuti del braccio.
Appare che il tragitto del proiettile da terzo medio inferiore laterale si è portato al terzo superiore medialmente e di qui sia penetrato nel torace a livello dell'arco anteriore della
IV costa destra (cicatrice stellata) provocandone la frattura scomposta, attraversando il torace in senso latero-laterale e fuoriuscendo all'altezza della IV costa sinistra, arco anteriore provocandone la frattura e fuoriuscendo all'altezza dell'ascella sinistra nel suo pilastro posteriore. L'attraversamento del proiettile nel torace ha lesionato entrambi i polmoni, lobo inferiore a destra e lobo superiore e apicale a sinistra provocando pneumotorace ed emotorace bilaterale, fenomeni atelettasici ed enfisematosi a carico di entrambi, l'enfisema si è esteso, in acuto, nei tessuti sottocutanei e profondi del torace ed alla base del collo.
Attualmente il quadro respiratorio è caratterizzato da un excursus respiratorio ridotto con toracoalgia specie all'emitorace di sinistra;
il murmure vescicolare polmonare è diffusamente ridotto maggiormente in regione dorsale/basale a sinistra e presenza di bolle di enfisema a carico di entrambi i polmoni (lobi superiori)
E parametri spirometrici compatibili per deficit ventilatorio di grado moderato/grave”.
45. Sulla base di quanto rilevato, il dott. ha espresso le seguenti considerazioni medico- Per_1 legali: “Alla luce dell'attenta disamina di tali documenti e dall'esame clinico e l'anamnesi assunta posso affermare che il ricorrente sig. è affetto da: Parte_1
Toracodinia, deficit ventilatorio di grado moderato/grave, dispnea in lesione bilaterale polmonare in esiti cicatriziali atelettasici ed enfisematosi;
ectasia del tratto ascendente dell'aorta toracica;
9 Esiti cicatriziali di lesione del muscolo bicipite omerale destro con predita di sostanza, alterazione della funzione flessoria dell'avambraccio sull'omero e sofferenza della spalla omolaterale.
La integrità psicofisica viene valutata ai sensi del DM del 12/07/2000:
334 = insufficienza respiratoria media = 40%
228 = esito di lesione tendinea del muscolo bicipite brachiale = 6%;
219 = esiti di fratture costali multiple viziosamente consolidata = 2%
183 = disturbo psicotico di lieve entità = 10%;
l'invalidità temporanea totale è lecito individuarla dal 16/01/2019 al 30/09/2019.
CONCLUSIONI
Tali lesioni hanno origine diretta dall'evento traumatico sofferto il 16/01/2019, non sono emendabili e sicuramente subiranno un peggioramento futuro.
È legittimo individuare la perdita dell'integrità psico fisica nella misura del 50-52% dal
30/09/2019 come da documentazione esibita”.
46. Nei confronti della bozza dell'elaborato peritale, il CTP dell' ha ritenuto di non CP_1 poter eccepire alcunché con riferimento al quantum di danno biologico rispetto agli esiti riportati dal CTU nei predetti due punti che precedono, dissentendo invece unicamente in ordine alla individuata diagnosi di disturbo psicotico di lieve entità.
47. Nello specifico, l' ha contestato che dagli atti non risultava alcuna certificazione CP_1 attestante la sussistenza di disturbi psichiatrici, né della necessità di cure in tal senso. Allo stesso modo, il CTP eccepisce che neanche in sede di operazioni peritali aveva individuato un quadro patologico sul versante psichiatrico.
48. Il CTU, preso atto di tali osservazioni, ha così replicato: “Elemento critico della mia ctu appare essere la dizione Disturbo psicotico /Sindrome dissociativa di lieve entità originata dall'evento traumatico sofferto e per il quale è insorta una importante compromissione della qualità della vita e la conseguente difficoltà a continuare il proprio lavoro.
La dizione appropriata in questa ctu è Sindrome dissociativa di lieve entità: la dizione completa da me riportata è riferita al DM 12/7/2000 da cui ho direttamente attinto.
Tale vissuto e le importanti sequele fisiche che ne sono derivate hanno generato quello che recentemente viene accreditato in psichiatria ne modello vulnerabilità da stress causa
10 di soggettivo disturbo e franca espressione influenzato da tale trigger e le sue conseguente fisiche e psicosociali. Si è determinato, quindi, uno stato mentale a rischio, fase prodromica della psicosi in cui il soggetto non presenta sintomi psicotici tout court, ma in cui le alterazioni emotive, cognitive e comportamentali sono peculiari di uno stato mentale a rischio per aumento di vulnerabilità indirizzata allo sviluppo psicotico e/o disturbo psichiatrico maggiore. A riprova di questo il ricorrente si è rifugiato in casa ed elemento di distrazione risulta l'occuparsi di due solchi di orticello avendo liquidato la propria azienda di trasporto latte vendendone a terzi la licenza ed il mezzo di trasporto.
Quindi non riesce a lavorare più come prima quasi ne avesse perso la capacità di fare o come se non potesse più concentrarsi ed assumere decisioni: l'evento ne ha cambiato le emozioni causando cambiamenti a livello cognitivo (difficoltà di concentrazione, preoccupazioni……) con mutamento della percezione di se nei confronti degli altri e del mondo associandosi disturbi del sonno, cambiamenti dell'appetito, perdita di energia e motivazioni”.
49. Il giudicante reputa la replica del CTU soddisfacente ed esaustiva rispetto all'obiezione mossa dal CTP, rilevando che il dott. specialista in neurochirurgia, ha dato puntuale Per_1 conto delle ragioni per cui ha ritenuto di poter diagnosticare il suddetto disturbo psicotico;
motivazioni che risultano analitiche e lineari rispetto agli elementi valorizzati dall'ausiliare.
50. Nelle note di trattazione da ultimo depositate la parte resistente contesta poi che nella
CTU viene fatto riferimento all'esame della funzionalità respiratoria tramite pletismografia corporea, senza tuttavia rendere disponibili i referti strumentali su cui poi l'ausiliare ha basato la valutazione dell'insufficienza respiratoria media con danno biologico del 40%.
51. Ebbene, tali valutazioni risultano tuttavia contraddittorie rispetto a quanto replicato dal
CTP nelle osservazioni alla bozza di elaborato peritale, avendo ivi ritenuto di non poter sollevare obiezioni con riferimento alla valutazione del CTU, ad eccezione di quanto sopra riferito in ordine al disturbo psicotico, e dunque condividendo la diagnosi rispetto all'insufficienza respiratoria riscontrata dal dott. Per_1
52. Peraltro, si osserva che nello stesso elaborato peritale si fa riferimento ai parametri spirometrici risultanti dalla documentazione, rifacendosi il CTU al documento 7.
11 53. Di talché, ai fini della diagnosi l'ausiliare si è basato su quanto risultante dall'esame dei suddetti parametri;
documentazione che è stata citata nell'elaborato peritale e presumibilmente esaminata dal CTP dell' presente durante lo svolgimento delle CP_1 operazioni di consulenza. Tanto è vero che quest'ultimo non ha obiettato alcunché rispetto all'operato e alle conclusioni raggiunte dal dott. Per_1
54. Per tutte le ragioni evidenziate, va dunque integralmente condiviso il giudizio diagnostico rassegnato dal CTU, all'esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici, dai certificati in atti e dall'anamnesi patologica), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi.
55. L'ausiliare ha difatti espresso il proprio convincimento tenendo in considerazione tutta la documentazione medica disponibile agli atti, individuando nello specifico il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente e che ne pregiudica in maniera permanente l'integrità psicofisica.
56. Ne consegue che l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente quanto CP_1 dovuto nel periodo di inabilità temporanea indicato dal CTU (dal 16/01/2019 al
30/09/2019), nonché a costituire una rendita commisurata alla percentuale di invalidità del
51% (valore mediano tra i due indicati dal CTU), come conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 16.1.2019.
57. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
58. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha riportato Parte_1 dall'infortunio sul lavoro del 16.1.2019 un'inabilità temporanea fino al 30.9.2019, nonché postumi invalidanti permanenti nella misura del 51%;
− condanna l a corrispondere a le somme dovute a titolo CP_1 Parte_1 di inabilità temporanea, nonché a costituire una rendita da invalidità permanente rapportata alla misura percentuale di cui sopra (51%) con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
12 − condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . CP_1
Sassari, 15/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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