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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA CO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
vista la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore, avv. Giacomo Falcone, nell'interesse di CA CO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/09/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull'appello proposto da CO CA avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 22/07/2025, con cui era stata rigettata la istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata, rigettava l'appello e condannava il CA al pagamento delle spese della procedura incidentale. 1 Ve/ (111— Penale Sent. Sez. 2 Num. 2445 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 17/12/2025 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso il difensore di fiducia, avv. Giacomo Falcone, nell'interesse del CA, articolando quattro motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché violazione del diritto di difesa. 2.2. Con secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. 2.3. Con terzo e quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 189, 192, 234 e 273 cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla valutazione delle registrazioni audio e delle prove documentali. 2.4. In data 28 novembre 2025 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell'art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta da CO CA, con sottoscrizione autenticata dal suo difensore, avv. Giacomo Falcone, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha altresì allegato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, documentando l'intervenuto annullamento con rinvio, disposto da altra Sezione di questa Corte, della ordinanza con cui, in sede di riesame, era stata confermata la ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari. Alla pronuncia di inammissibilità non può conseguire, pertanto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell' interesse alla decisione non configura, nella specie, un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 17/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
vista la rinuncia al ricorso, depositata dal difensore, avv. Giacomo Falcone, nell'interesse di CA CO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/09/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sull'appello proposto da CO CA avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 22/07/2025, con cui era stata rigettata la istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata, rigettava l'appello e condannava il CA al pagamento delle spese della procedura incidentale. 1 Ve/ (111— Penale Sent. Sez. 2 Num. 2445 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 17/12/2025 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso il difensore di fiducia, avv. Giacomo Falcone, nell'interesse del CA, articolando quattro motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., nonché violazione del diritto di difesa. 2.2. Con secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. 2.3. Con terzo e quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 189, 192, 234 e 273 cod. proc. pen., con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed alla valutazione delle registrazioni audio e delle prove documentali. 2.4. In data 28 novembre 2025 il difensore ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Essendo intervenuta rinuncia al ricorso a norma dell'art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta da CO CA, con sottoscrizione autenticata dal suo difensore, avv. Giacomo Falcone, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha altresì allegato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, documentando l'intervenuto annullamento con rinvio, disposto da altra Sezione di questa Corte, della ordinanza con cui, in sede di riesame, era stata confermata la ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari. Alla pronuncia di inammissibilità non può conseguire, pertanto, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell' interesse alla decisione non configura, nella specie, un'ipotesi di soccombenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 17/12/2025