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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8689/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TURATO VALENTINA
ATTORE
c o n t r o
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AS AR ES
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione e con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare, anche in via istruttoria:
1. In via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria dell'odierna convenuta ai sensi dell'articolo 5- bis, comma 1, D.Lgs. 28/2010, e assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
2. Nel merito (a) in via preliminare accertare che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, per l'effetto, rigettare
pagina 1 di 10 l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1699/2024, poiché – per le ragioni meglio esposte in narrativa - non ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 648 c.p.c.; (b) in via principale accertare (i) i gravi inadempimenti dell'odierna convenuta degli obblighi di manutenzione e ripristino di cui al Contratto e la violazione delle regole di buona fede da parte della medesima, nonché (ii) l'avvenuto saldo da parte dell'attrice dell'importo residuo di cui alla fattura n. 112 del 12 dicembre 2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la totale insussistenza del credito vantato da e/o l'integrale compensazione dello stesso con l'importo dei danni causati da CP_1 Cont
a e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque porre nel nulla il CP_1 decreto ingiuntivo opposto n.1699/2024 per le causali meglio indicate in narrativa;
(c) in via riconvenzionale condannare al risarcimento di tutti i danni subiti da parte di CP_1 Cont
, con particolare riferimento a (i) i danni da mancato guadagno causati dai difetti di funzionamento dei macchinari forniti dall'odierna convenuta e (ii) i danni di immagine Cont riportati da in costanza dell'impossibilità di fornire alla clientela un servizio di lavanderia adeguato a causa del mancato intervento ripristinatorio dei macchinari da parte di
[...]
il tutto in misura non inferiore ad Euro 20.000,00, salva l'ulteriore quantificazione CP_1 dei danni relativi ai mancati introiti conseguiti in conseguenza dell'incremento dell'afflusso turistico presso le strutture nella stagione 2023, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, fatta in ogni caso applicazione dei criteri di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'articolo 1226 c.c.; (d) in via gradata determinare la minor somma eventualmente dovuta dall'attrice nei confronti dell'odierna convenuta, comunque in misura pari e non superiore a Euro 8.416,00, oltre iva, così come risultante dall'applicazione del criterio di calcolo dei compensi pattuito dalle parti in seno all'Addendum. Con vittoria di spese, competenze professionali e onorari del presente procedimento e di tutte le altre successive occorrende”.
Parte opposta:
“Tutto ciò premesso, come ut supra rappresentata, difesa e CP_1 Controparte_1 domiciliata, chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, rigettata ogni avversa richiesta, eccezione e domanda, accolga le seguenti: (i) rigettare, per le ragioni esposte in atti, le domande e le eccezioni formulate da poiché infondate in fatto ed in diritto e non Parte_1 provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1699/2024 emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 6729/2024, nella minor misura di € 60.497,99 in sorte capitale, per l'intervenuto parziale pagamento avvenuto nelle more del giudizio (oltre interessi e spese); (ii) condannare, per tutte le ragioni esposte in atti, al risarcimento del danno subito da Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo [aggiuntivo rispetto a quello di cui al precedente punto (i)] di € 406.800,00 o nella
pagina 2 di 10 diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio (ivi compresa il rimborso del contributo unificato) anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1699/2024 emesso nei suoi confronti ed in favore di per la Controparte_1 somma di € 63.653,86, oltre spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nelle fatture nn. 12 del 12.12.2022 e 19 del 4.4.2024 emesse in relazione al contratto di comodato stipulato tra le parti in data 1.4.2022 in forza del quale CP_1 si era obbligata a mettere a disposizione lavatrici e asciugatrici a gettoni in
[...] favore di la quale, a sua volta, si era impegnata a corrispondere Parte_1 una somma pari ad € 1,50 + IVA (in seguito ad addendum del 1.1.2023 pari ad € 2,00
IVA inclusa) a ciclo effettuato. A fondamento dell'opposizione ha dedotto: Parte_1 che, a causa del malfunzionamento dei suddetti impianti e all'omesso intervento da parte della società comodante, essa aveva comunicato la propria volontà di sciogliere il rapporto contrattuale;
che la sospensione dei pagamenti è dipesa dalla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino da parte di;
CP_1 che ha subito un danno da mancato guadagno e all'immagine considerato che i macchinari erano destinati alle strutture ricettive gestite dalla società; che le modalità di restituzione dei macchinari prospettate dall'opposta erano incompatibili con le esigenze della comodataria di garantire la continuità del servizio offerto considerata la stagione turistica in corso e pertanto contrarie al principio di buona fede;
che in ogni caso è erroneo il calcolo della penale contrattuale per ritardata consegna sia nei giorni conteggiati che nell'importo applicato così come arbitraria è la cifra richiesta per l'utilizzo dei macchinari dopo la risoluzione del contratto, divergente rispetto alle previsioni contrattuali;
che la fattura n. 112/2022 è stata saldata mentre non è dovuto l'ulteriore importo della fattura n. 19/2024. Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni nella misura di € 20.000,00. In via subordinata, ha pagina 3 di 10 chiesto accertarsi la minore somma dovuta dall'opponente nei confronti della comodante pari a € 8.416,00.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle deduzioni avverse osservando che la risoluzione del contratto richiesta dall'opponente non risultava fondata in quanto basata su contestazioni tardive e inadempimenti relativi all'omessa manutenzione e riparazione non provati. Ha assunto che, a seguito dell'intervenuta risoluzione consensuale, la restituzione delle macchine da parte dell'opponente sarebbe avvenuta a febbraio 2024 e che tale circostanza dimostrerebbe la mala fede di controparte, stante la risalenza della risoluzione del contratto al 29.3.2023 e la richiesta di interventi di ripristino dei macchinari effettuata solo in un momento successivo. Peraltro, ha osservato che l'opponente in alcun modo avrebbe rispettato le date previste per la riconsegna e che, contrariamente a quanto da essa contestato, non avrebbe sofferto alcun danno da mancato guadagno. Infatti, laddove l'opponente avesse subito i pregiudizi dei quali ha chiesto il risarcimento, essa avrebbe dovuto provvedere a riconsegnare prontamente i macchinari per munirsi di apparecchiature idonee in tempo utile.
Relativamente al quantum azionato in sede monitoria, l'opposta ha riconosciuto che l'importo di € 3.564,41 risulta saldato e, per quanto concerne la somma di € 60.497,99, ha precisato che l'importo di € 6,00 a ciclo è giustificato in ragione del fatto che il differente importo contrattualmente stabilito di € 2,00 non sarebbe più applicabile essendo il contratto risolto, valutato altresì ritardo con il quale sarebbero state riconsegnate le macchine. Ha infine proposto domanda riconvenzionale chiedendo, in virtù dei danni subiti per il ritardo con cui le macchine sarebbero state restituite, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo complessivo di € 503.320,00. Ha dunque chiesto rigettarsi l'opposizione, confermarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo predetto a titolo di danno patrimoniale.
°°°
1. Sullo scioglimento del contratto Date le sopracitate premesse, occorre anzitutto constatare che lo scioglimento del rapporto contrattuale si è verificato per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Infatti, alla proposta presentata dall'opponente in data 29.03.2023, CP_1 ha risposto manifestando la volontà di accettare la richiesta di risoluzione (doc. 11 opponente).
pagina 4 di 10 Pur contestando reciproci inadempimenti è chiara pertanto la volontà delle parti di sciogliere comunque consensualmente il vincolo contrattuale. È pertanto da tale momento, ossia dal 14.04.2023, che il contratto deve considerarsi sciolto. Pertanto, ogni indagine sull'imputabilità e sulla gravità degli inadempimenti risulta superflua ai fini dello scioglimento del contratto.
2. Sulla domanda risarcitoria dell'opponente La domanda risarcitoria formulata dall'opponente risulta infondata atteso che i danni relativi all'asserito mancato guadagno e all'immagine sono genericamente allegati e non risultano dimostrati né dal punto di visto dell'an né del quantum debeatur. Le contestazioni avanzate dall'opponente nel corso del 2022 (docc. 33, 34 mem. 3 opponente) –addotte a supporto della domanda risarcitoria e dell'eccezione di inadempimento - si riferiscono peraltro solo ad un numero limitato di macchine e in ogni caso non è provato il collegamento tra i fatti lamentati e gli asseriti danni patiti.
3. Sul credito per l'utilizzo dei macchinari È pacifico che la fattura n. 112 del 12.12.2022 sia stata integralmente saldata. La fattura n. 19 del 4.4.2024 concerne invece i canoni per l'utilizzo dei macchinari dal 1.12.2022 sino alla risoluzione del contratto e per il periodo successivo, in cui le apparecchiature sono rimaste nella disponibilità dell'opponente. Occorre distinguere:
- fino alla risoluzione (14.04.2023), l'opposta ha diritto al corrispettivo calcolato sui cicli effettivamente registrati;
- dopo la risoluzione, l'opponente è tenuta a corrispondere quanto dovuto per il godimento sine titulo dei macchinari trattenuti. L'opposta ha quantificato il credito applicando € 6,00 a ciclo, in luogo dei € 2,00 previsti contrattualmente, assumendo che il parametro originario non fosse più applicabile. Tale argomentazione è priva di fondamento. Il contratto (art. 4 lett. b) stabilisce che i conteggi devono essere verificati congiuntamente dalle parti, e l'opponente aveva manifestato la disponibilità a condividere i dati (doc. 29, pag. 2 opponente). invero ha allegato l'inadempimento dell'opposta all'obbligo Parte_1 di verificare in contraddittorio i cicli ma si è limitata a Controparte_1 dedurre che non le era stato possibile verificare l'effettivo numero dei cicli essendo le pagina 5 di 10 macchine state scollegate al momento del ritiro in maniera errata, circostanza contestata. Le prove per testi richieste dall'opposta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. per comprovare tale fatto sono formulate in maniera generica e nemmeno sono conclusive in quanto non dimostrano l'impossibilità di risalire al numero dei cicli. In sintesi, l'opposta non ha provato di aver effettuato la verifica dei cicli in contraddittorio come contrattualmente previsto né di aver incontrato un impedimento oggettivo. L'onere probatorio gravava sul creditore, che non lo ha assolto di talché il calcolo prospettato e posto alla base della richiesta di ingiunzione risulta arbitrario. Pertanto, la quantificazione deve basarsi sui cicli riconosciuti e non contestati dall'opponente, pari a € 8.416,00 (cfr. tabella allegata alla missiva del 18.04.2024, doc. 29 opponente).
3. Sulla penale per ritardata restituzione
3.1. Dallo scioglimento del rapporto è sorto l'obbligo della comodataria di restituire i macchinari entro due giorni (art. 5 contratto), con penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Non vi è motivo di ritenere che tale termine non si applicasse in presenza di risoluzione consensuale del rapporto considerato peraltro che l'opponente, nella comunicazione inviata e accettata dalla controparte, non aveva indicato alcun termine per la risoluzione chiedendo invero lo scioglimento immediato del rapporto. È pacifico che non abbia restituito immediatamente le Parte_1 apparecchiature, avendo messo a disposizione i macchinari solo dal 30.06.2023 (docc. 18, 19, 20 opponente). L'opposta ha dedotto che il ritiro è avvenuto solo a febbraio 2024, ma non ha provato l'esistenza di circostanze che avrebbero impedito alla stessa di acquisire le apparecchiature stesse nel momento in cui la comodataria le aveva messe a disposizione, costringendola ad una posticipazione ad essa non imputabile. Deve peraltro essere osservato che la comunicazione del 30.6.2023 per mezzo della quale l'opponente ha dato atto della disponibilità di tutti i macchinari per il ritiro (doc. 18 opponente) rappresenta una offerta non formale di cui all'art. 1220 c.c. tale che non può la parte essere considerata in mora avendo fatto offerta della prestazione dovuta (di restituzione) e non risultando che il creditore abbia manifestato un legittimo motivo per rifiutarla. Pertanto, la penale va calcolata dal terzo giorno successivo alla risoluzione (14.04.2023) sino alla messa a disposizione (30.06.2023).
pagina 6 di 10 3.2. In ordine al quantum, è controversa tra le parti l'interpretazione del contratto in ordine alla determinazione della penale ovvero se la stessa (€ 50,00 per ogni giorno di ritardo) debba intendersi riferita al complesso dei macchinari ovvero debba calcolarsi per ciascun apparecchio. L'art. 5 del contratto prevede testualmente che “Alla scadenza del contratto il comodatario si impegna a riconsegnare i macchinari entro i 2 giorni successivi alla scadenza, in tal caso il comodante provvederà al loro ritiro. In mancanza della restituzione nel suddetto termine, il comodatario sarà tenuto a corrispondere in favore del comodante una penale pari a 50€ per ogni giorno di ritardo nella consegna. A tal fine quest'ultimo dovrà comunicare per iscritto alla comodante la propria disponibilità alla riconsegna dei macchinari”. Il Tribunale ritiene che, in assenza di una diversa specificazione dell'applicazione della penale per ogni singolo macchinario, come sostenuto dall'opposta, la stessa debba intendersi omnicomprensiva (art. 1362 c.c.). Oltre al dato letterale della clausola, che non indica la necessità di effettuare un calcolo per ogni singolo dispositivo, anche l'interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.) avvalora tale soluzione ermeneutica. Infatti, occorre evidenziare che il contratto di cui si discute non è un accordo quadro contenente clausole di carattere generale a cui fanno riferimenti successivi contratti applicativi (per la fornitura di specifici macchinari) essendo invero riguardante un complesso di macchinari indicati nell'allegato A e considerati pertanto dalle parti in maniera unitaria. Se le parti avessero pertanto, ai fini dell'applicazione della penale, voluto far riferimento alle singole macchine lo avrebbero dovuto specificare, dovendo essere tutelato altresì l'affidamento dell'altra parte rispetto all'accordo raggiunto per come formalizzato.
In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta".
Ora, applicando il criterio di calcolo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo ad ogni macchinario, facendo applicazione del criterio di quantificazione della penale indicato dalla convenuta-opposta, si perverrebbe a un importo manifestamente sproporzionato se rapportato all'interesse riposto da nell'adempimento, considerato CP_1 comunque il diritto alla percezione di una ulteriore somma per l'utilizzo del bene.
pagina 7 di 10 Non può quindi accedersi ad una interpretazione del testo contrattuale che imporrebbe successivamente l'esercizio del potere-dovere di riduzione ad equità ex art. 1384 c.c. quando, proprio in virtù del canone di buona fede, la clausola contrattuale può essere interpretata in una maniera che meglio contempera gli interessi delle parti e che appare anche più aderente alla lettera. Alla luce di tali premesse, considerato preliminarmente che l'opposta ha rinunciato alla domanda di maggior danno, deve essere applicata la penale per tutto il periodo intercorrente tra l'intervenuta risoluzione del contratto (14.04.2023) e la messa a disposizione dei macchinari da parte dell'opponente (30.06.2023) da quantificare secondo il criterio di calcolo stabilito ex contractu, ossia di € 50,00 dal terzo giorno successivo alla risoluzione, per un ammontare complessivo di € 3,700,00.
4. Sul cumulo tra penale e indennità di godimento Come evidenziato l'interpretazione secondo buona fede della clausola penale deve tener conto del fatto che la stessa copre esclusivamente il pregiudizio patito per il ritardo nella consegna e ben può cumularsi con la somma dovuta per il godimento del bene dalla data di risoluzione alla messa a disposizione, parametrato al corrispettivo pattuito.
In proposito si può richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indennità di occupazione trattandosi di un principio che, seppure espresso in tema di contratto preliminare, risulta estensibile anche ad altre tipologie contrattuali. I giudici di legittimità hanno affermato che la penale “predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute”; mentre l'indennità da occupazione è volta a ripagare “da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire” (Cass. sez. III, 23.2.2023, n. 5651).
Invero, “l'art. 1383 c.c., che vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella
pagina 8 di 10 determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore” (Cass. n. 21207 del 2021, n. 27994/2018; Cass. n. 10660 dell'1.04.2022). Deve essere quindi ritenuto legittimo il cumulo tra le somme dovute a titolo di indennità per lo sfruttamento sine titulo delle attrezzature - essendo il contratto già stato risolto – e la penale convenuta per il ritardo stante la diversità di funzioni. Lo scopo sotteso è infatti differente: l'indennità per l'utilizzo di un bene è diretta a compensare la controparte della mancata disponibilità del bene, anche in termini di mancata percezione del corrispettivo, mentre la penale ha natura coercitiva e liquidatoria, essendo volta a indurre il comodatario a restituire il bene nel tempo stabilito ovvero a quantificare anticipatamente il danno derivato dal ritardo con cui le attrezzature sono state restituite, e quindi ad esempio la necessità di reperire altrove tali attrezzature ovvero eventuali occasioni perse per la ricollocazione dei beni. Del resto, come statuisce la giurisprudenza in merito al contenuto di cui all'art. 1591 c.c., espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con cui viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo, tale norma “si compone di due parti: l'una relativa all'obbligo a carico del conduttore in mora nella restituzione del bene locato di corrispondere al locatore fino alla riconsegna una somma a titolo di indennità, determinata forfettariamente assumendo come parametro di riferimento minimo il canone locativo precedentemente convenuto;
l'altra, eventuale, relativa al risarcimento del maggior danno patito dal conduttore” (Cass. 13.11.2019 n. 29330). Conseguentemente, è legittimo che il comodante possa pretendere sia il quantum dovuto a titolo di corrispettivo, sia un'ulteriore somma di natura risarcitoria che ristori il creditore dei pregiudizi scaturiti dall'inadempimento dell'obbligo restitutorio nonché dall'indebito arricchimento del comodatario. Alla luce di tali premesse, la somma di € 3.700,00 può pertanto legittimamente aggiungersi a quello dovuta come corrispettivo e indennità per il godimento del bene pari a € 8.416,00, nei limiti dei cicli riconosciuti dall'opponente.
5. Somme dovute e spese di lite Va quindi revocato il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al pagamento di € 8.416,00 + IVA a titolo di corrispettivo e indennità di utilizzo delle macchine successiva alla risoluzione e € 3.700,00 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese di lite vanno integralmente compensate considerato il parziale accoglimento della domanda rispetto all'entità della somma richiesta oggetto di pagina 9 di 10 ingiunzione, il rigetto della domanda riconvenzionale, valutata la mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. , di importo superiore rispetto all'esito del giudizio, a cui invece aveva aderito l'opponente (v. verbale udienza del 25.2.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1699/2024;
3) condanna al pagamento della somma di € 8416,00 + Parte_1 iva per l'utilizzo dei macchinari e dell'ulteriore somma di € 3700,00 a titolo di penale in favore di oltre interessi legali dalla domanda Controparte_1 giudiziale al saldo;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8689/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TURATO VALENTINA
ATTORE
c o n t r o
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AS AR ES
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione e con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare, anche in via istruttoria:
1. In via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria dell'odierna convenuta ai sensi dell'articolo 5- bis, comma 1, D.Lgs. 28/2010, e assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
2. Nel merito (a) in via preliminare accertare che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione e, per l'effetto, rigettare
pagina 1 di 10 l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1699/2024, poiché – per le ragioni meglio esposte in narrativa - non ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 648 c.p.c.; (b) in via principale accertare (i) i gravi inadempimenti dell'odierna convenuta degli obblighi di manutenzione e ripristino di cui al Contratto e la violazione delle regole di buona fede da parte della medesima, nonché (ii) l'avvenuto saldo da parte dell'attrice dell'importo residuo di cui alla fattura n. 112 del 12 dicembre 2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la totale insussistenza del credito vantato da e/o l'integrale compensazione dello stesso con l'importo dei danni causati da CP_1 Cont
a e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque porre nel nulla il CP_1 decreto ingiuntivo opposto n.1699/2024 per le causali meglio indicate in narrativa;
(c) in via riconvenzionale condannare al risarcimento di tutti i danni subiti da parte di CP_1 Cont
, con particolare riferimento a (i) i danni da mancato guadagno causati dai difetti di funzionamento dei macchinari forniti dall'odierna convenuta e (ii) i danni di immagine Cont riportati da in costanza dell'impossibilità di fornire alla clientela un servizio di lavanderia adeguato a causa del mancato intervento ripristinatorio dei macchinari da parte di
[...]
il tutto in misura non inferiore ad Euro 20.000,00, salva l'ulteriore quantificazione CP_1 dei danni relativi ai mancati introiti conseguiti in conseguenza dell'incremento dell'afflusso turistico presso le strutture nella stagione 2023, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, fatta in ogni caso applicazione dei criteri di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'articolo 1226 c.c.; (d) in via gradata determinare la minor somma eventualmente dovuta dall'attrice nei confronti dell'odierna convenuta, comunque in misura pari e non superiore a Euro 8.416,00, oltre iva, così come risultante dall'applicazione del criterio di calcolo dei compensi pattuito dalle parti in seno all'Addendum. Con vittoria di spese, competenze professionali e onorari del presente procedimento e di tutte le altre successive occorrende”.
Parte opposta:
“Tutto ciò premesso, come ut supra rappresentata, difesa e CP_1 Controparte_1 domiciliata, chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, rigettata ogni avversa richiesta, eccezione e domanda, accolga le seguenti: (i) rigettare, per le ragioni esposte in atti, le domande e le eccezioni formulate da poiché infondate in fatto ed in diritto e non Parte_1 provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1699/2024 emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 6729/2024, nella minor misura di € 60.497,99 in sorte capitale, per l'intervenuto parziale pagamento avvenuto nelle more del giudizio (oltre interessi e spese); (ii) condannare, per tutte le ragioni esposte in atti, al risarcimento del danno subito da Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo [aggiuntivo rispetto a quello di cui al precedente punto (i)] di € 406.800,00 o nella
pagina 2 di 10 diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio (ivi compresa il rimborso del contributo unificato) anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1699/2024 emesso nei suoi confronti ed in favore di per la Controparte_1 somma di € 63.653,86, oltre spese ed interessi. Il credito ingiunto trova fondamento nelle fatture nn. 12 del 12.12.2022 e 19 del 4.4.2024 emesse in relazione al contratto di comodato stipulato tra le parti in data 1.4.2022 in forza del quale CP_1 si era obbligata a mettere a disposizione lavatrici e asciugatrici a gettoni in
[...] favore di la quale, a sua volta, si era impegnata a corrispondere Parte_1 una somma pari ad € 1,50 + IVA (in seguito ad addendum del 1.1.2023 pari ad € 2,00
IVA inclusa) a ciclo effettuato. A fondamento dell'opposizione ha dedotto: Parte_1 che, a causa del malfunzionamento dei suddetti impianti e all'omesso intervento da parte della società comodante, essa aveva comunicato la propria volontà di sciogliere il rapporto contrattuale;
che la sospensione dei pagamenti è dipesa dalla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino da parte di;
CP_1 che ha subito un danno da mancato guadagno e all'immagine considerato che i macchinari erano destinati alle strutture ricettive gestite dalla società; che le modalità di restituzione dei macchinari prospettate dall'opposta erano incompatibili con le esigenze della comodataria di garantire la continuità del servizio offerto considerata la stagione turistica in corso e pertanto contrarie al principio di buona fede;
che in ogni caso è erroneo il calcolo della penale contrattuale per ritardata consegna sia nei giorni conteggiati che nell'importo applicato così come arbitraria è la cifra richiesta per l'utilizzo dei macchinari dopo la risoluzione del contratto, divergente rispetto alle previsioni contrattuali;
che la fattura n. 112/2022 è stata saldata mentre non è dovuto l'ulteriore importo della fattura n. 19/2024. Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni nella misura di € 20.000,00. In via subordinata, ha pagina 3 di 10 chiesto accertarsi la minore somma dovuta dall'opponente nei confronti della comodante pari a € 8.416,00.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle deduzioni avverse osservando che la risoluzione del contratto richiesta dall'opponente non risultava fondata in quanto basata su contestazioni tardive e inadempimenti relativi all'omessa manutenzione e riparazione non provati. Ha assunto che, a seguito dell'intervenuta risoluzione consensuale, la restituzione delle macchine da parte dell'opponente sarebbe avvenuta a febbraio 2024 e che tale circostanza dimostrerebbe la mala fede di controparte, stante la risalenza della risoluzione del contratto al 29.3.2023 e la richiesta di interventi di ripristino dei macchinari effettuata solo in un momento successivo. Peraltro, ha osservato che l'opponente in alcun modo avrebbe rispettato le date previste per la riconsegna e che, contrariamente a quanto da essa contestato, non avrebbe sofferto alcun danno da mancato guadagno. Infatti, laddove l'opponente avesse subito i pregiudizi dei quali ha chiesto il risarcimento, essa avrebbe dovuto provvedere a riconsegnare prontamente i macchinari per munirsi di apparecchiature idonee in tempo utile.
Relativamente al quantum azionato in sede monitoria, l'opposta ha riconosciuto che l'importo di € 3.564,41 risulta saldato e, per quanto concerne la somma di € 60.497,99, ha precisato che l'importo di € 6,00 a ciclo è giustificato in ragione del fatto che il differente importo contrattualmente stabilito di € 2,00 non sarebbe più applicabile essendo il contratto risolto, valutato altresì ritardo con il quale sarebbero state riconsegnate le macchine. Ha infine proposto domanda riconvenzionale chiedendo, in virtù dei danni subiti per il ritardo con cui le macchine sarebbero state restituite, la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo complessivo di € 503.320,00. Ha dunque chiesto rigettarsi l'opposizione, confermarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo predetto a titolo di danno patrimoniale.
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1. Sullo scioglimento del contratto Date le sopracitate premesse, occorre anzitutto constatare che lo scioglimento del rapporto contrattuale si è verificato per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Infatti, alla proposta presentata dall'opponente in data 29.03.2023, CP_1 ha risposto manifestando la volontà di accettare la richiesta di risoluzione (doc. 11 opponente).
pagina 4 di 10 Pur contestando reciproci inadempimenti è chiara pertanto la volontà delle parti di sciogliere comunque consensualmente il vincolo contrattuale. È pertanto da tale momento, ossia dal 14.04.2023, che il contratto deve considerarsi sciolto. Pertanto, ogni indagine sull'imputabilità e sulla gravità degli inadempimenti risulta superflua ai fini dello scioglimento del contratto.
2. Sulla domanda risarcitoria dell'opponente La domanda risarcitoria formulata dall'opponente risulta infondata atteso che i danni relativi all'asserito mancato guadagno e all'immagine sono genericamente allegati e non risultano dimostrati né dal punto di visto dell'an né del quantum debeatur. Le contestazioni avanzate dall'opponente nel corso del 2022 (docc. 33, 34 mem. 3 opponente) –addotte a supporto della domanda risarcitoria e dell'eccezione di inadempimento - si riferiscono peraltro solo ad un numero limitato di macchine e in ogni caso non è provato il collegamento tra i fatti lamentati e gli asseriti danni patiti.
3. Sul credito per l'utilizzo dei macchinari È pacifico che la fattura n. 112 del 12.12.2022 sia stata integralmente saldata. La fattura n. 19 del 4.4.2024 concerne invece i canoni per l'utilizzo dei macchinari dal 1.12.2022 sino alla risoluzione del contratto e per il periodo successivo, in cui le apparecchiature sono rimaste nella disponibilità dell'opponente. Occorre distinguere:
- fino alla risoluzione (14.04.2023), l'opposta ha diritto al corrispettivo calcolato sui cicli effettivamente registrati;
- dopo la risoluzione, l'opponente è tenuta a corrispondere quanto dovuto per il godimento sine titulo dei macchinari trattenuti. L'opposta ha quantificato il credito applicando € 6,00 a ciclo, in luogo dei € 2,00 previsti contrattualmente, assumendo che il parametro originario non fosse più applicabile. Tale argomentazione è priva di fondamento. Il contratto (art. 4 lett. b) stabilisce che i conteggi devono essere verificati congiuntamente dalle parti, e l'opponente aveva manifestato la disponibilità a condividere i dati (doc. 29, pag. 2 opponente). invero ha allegato l'inadempimento dell'opposta all'obbligo Parte_1 di verificare in contraddittorio i cicli ma si è limitata a Controparte_1 dedurre che non le era stato possibile verificare l'effettivo numero dei cicli essendo le pagina 5 di 10 macchine state scollegate al momento del ritiro in maniera errata, circostanza contestata. Le prove per testi richieste dall'opposta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. per comprovare tale fatto sono formulate in maniera generica e nemmeno sono conclusive in quanto non dimostrano l'impossibilità di risalire al numero dei cicli. In sintesi, l'opposta non ha provato di aver effettuato la verifica dei cicli in contraddittorio come contrattualmente previsto né di aver incontrato un impedimento oggettivo. L'onere probatorio gravava sul creditore, che non lo ha assolto di talché il calcolo prospettato e posto alla base della richiesta di ingiunzione risulta arbitrario. Pertanto, la quantificazione deve basarsi sui cicli riconosciuti e non contestati dall'opponente, pari a € 8.416,00 (cfr. tabella allegata alla missiva del 18.04.2024, doc. 29 opponente).
3. Sulla penale per ritardata restituzione
3.1. Dallo scioglimento del rapporto è sorto l'obbligo della comodataria di restituire i macchinari entro due giorni (art. 5 contratto), con penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. Non vi è motivo di ritenere che tale termine non si applicasse in presenza di risoluzione consensuale del rapporto considerato peraltro che l'opponente, nella comunicazione inviata e accettata dalla controparte, non aveva indicato alcun termine per la risoluzione chiedendo invero lo scioglimento immediato del rapporto. È pacifico che non abbia restituito immediatamente le Parte_1 apparecchiature, avendo messo a disposizione i macchinari solo dal 30.06.2023 (docc. 18, 19, 20 opponente). L'opposta ha dedotto che il ritiro è avvenuto solo a febbraio 2024, ma non ha provato l'esistenza di circostanze che avrebbero impedito alla stessa di acquisire le apparecchiature stesse nel momento in cui la comodataria le aveva messe a disposizione, costringendola ad una posticipazione ad essa non imputabile. Deve peraltro essere osservato che la comunicazione del 30.6.2023 per mezzo della quale l'opponente ha dato atto della disponibilità di tutti i macchinari per il ritiro (doc. 18 opponente) rappresenta una offerta non formale di cui all'art. 1220 c.c. tale che non può la parte essere considerata in mora avendo fatto offerta della prestazione dovuta (di restituzione) e non risultando che il creditore abbia manifestato un legittimo motivo per rifiutarla. Pertanto, la penale va calcolata dal terzo giorno successivo alla risoluzione (14.04.2023) sino alla messa a disposizione (30.06.2023).
pagina 6 di 10 3.2. In ordine al quantum, è controversa tra le parti l'interpretazione del contratto in ordine alla determinazione della penale ovvero se la stessa (€ 50,00 per ogni giorno di ritardo) debba intendersi riferita al complesso dei macchinari ovvero debba calcolarsi per ciascun apparecchio. L'art. 5 del contratto prevede testualmente che “Alla scadenza del contratto il comodatario si impegna a riconsegnare i macchinari entro i 2 giorni successivi alla scadenza, in tal caso il comodante provvederà al loro ritiro. In mancanza della restituzione nel suddetto termine, il comodatario sarà tenuto a corrispondere in favore del comodante una penale pari a 50€ per ogni giorno di ritardo nella consegna. A tal fine quest'ultimo dovrà comunicare per iscritto alla comodante la propria disponibilità alla riconsegna dei macchinari”. Il Tribunale ritiene che, in assenza di una diversa specificazione dell'applicazione della penale per ogni singolo macchinario, come sostenuto dall'opposta, la stessa debba intendersi omnicomprensiva (art. 1362 c.c.). Oltre al dato letterale della clausola, che non indica la necessità di effettuare un calcolo per ogni singolo dispositivo, anche l'interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.) avvalora tale soluzione ermeneutica. Infatti, occorre evidenziare che il contratto di cui si discute non è un accordo quadro contenente clausole di carattere generale a cui fanno riferimenti successivi contratti applicativi (per la fornitura di specifici macchinari) essendo invero riguardante un complesso di macchinari indicati nell'allegato A e considerati pertanto dalle parti in maniera unitaria. Se le parti avessero pertanto, ai fini dell'applicazione della penale, voluto far riferimento alle singole macchine lo avrebbero dovuto specificare, dovendo essere tutelato altresì l'affidamento dell'altra parte rispetto all'accordo raggiunto per come formalizzato.
In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta".
Ora, applicando il criterio di calcolo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo ad ogni macchinario, facendo applicazione del criterio di quantificazione della penale indicato dalla convenuta-opposta, si perverrebbe a un importo manifestamente sproporzionato se rapportato all'interesse riposto da nell'adempimento, considerato CP_1 comunque il diritto alla percezione di una ulteriore somma per l'utilizzo del bene.
pagina 7 di 10 Non può quindi accedersi ad una interpretazione del testo contrattuale che imporrebbe successivamente l'esercizio del potere-dovere di riduzione ad equità ex art. 1384 c.c. quando, proprio in virtù del canone di buona fede, la clausola contrattuale può essere interpretata in una maniera che meglio contempera gli interessi delle parti e che appare anche più aderente alla lettera. Alla luce di tali premesse, considerato preliminarmente che l'opposta ha rinunciato alla domanda di maggior danno, deve essere applicata la penale per tutto il periodo intercorrente tra l'intervenuta risoluzione del contratto (14.04.2023) e la messa a disposizione dei macchinari da parte dell'opponente (30.06.2023) da quantificare secondo il criterio di calcolo stabilito ex contractu, ossia di € 50,00 dal terzo giorno successivo alla risoluzione, per un ammontare complessivo di € 3,700,00.
4. Sul cumulo tra penale e indennità di godimento Come evidenziato l'interpretazione secondo buona fede della clausola penale deve tener conto del fatto che la stessa copre esclusivamente il pregiudizio patito per il ritardo nella consegna e ben può cumularsi con la somma dovuta per il godimento del bene dalla data di risoluzione alla messa a disposizione, parametrato al corrispettivo pattuito.
In proposito si può richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indennità di occupazione trattandosi di un principio che, seppure espresso in tema di contratto preliminare, risulta estensibile anche ad altre tipologie contrattuali. I giudici di legittimità hanno affermato che la penale “predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute”; mentre l'indennità da occupazione è volta a ripagare “da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire” (Cass. sez. III, 23.2.2023, n. 5651).
Invero, “l'art. 1383 c.c., che vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella
pagina 8 di 10 determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore” (Cass. n. 21207 del 2021, n. 27994/2018; Cass. n. 10660 dell'1.04.2022). Deve essere quindi ritenuto legittimo il cumulo tra le somme dovute a titolo di indennità per lo sfruttamento sine titulo delle attrezzature - essendo il contratto già stato risolto – e la penale convenuta per il ritardo stante la diversità di funzioni. Lo scopo sotteso è infatti differente: l'indennità per l'utilizzo di un bene è diretta a compensare la controparte della mancata disponibilità del bene, anche in termini di mancata percezione del corrispettivo, mentre la penale ha natura coercitiva e liquidatoria, essendo volta a indurre il comodatario a restituire il bene nel tempo stabilito ovvero a quantificare anticipatamente il danno derivato dal ritardo con cui le attrezzature sono state restituite, e quindi ad esempio la necessità di reperire altrove tali attrezzature ovvero eventuali occasioni perse per la ricollocazione dei beni. Del resto, come statuisce la giurisprudenza in merito al contenuto di cui all'art. 1591 c.c., espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con cui viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più il titolo, tale norma “si compone di due parti: l'una relativa all'obbligo a carico del conduttore in mora nella restituzione del bene locato di corrispondere al locatore fino alla riconsegna una somma a titolo di indennità, determinata forfettariamente assumendo come parametro di riferimento minimo il canone locativo precedentemente convenuto;
l'altra, eventuale, relativa al risarcimento del maggior danno patito dal conduttore” (Cass. 13.11.2019 n. 29330). Conseguentemente, è legittimo che il comodante possa pretendere sia il quantum dovuto a titolo di corrispettivo, sia un'ulteriore somma di natura risarcitoria che ristori il creditore dei pregiudizi scaturiti dall'inadempimento dell'obbligo restitutorio nonché dall'indebito arricchimento del comodatario. Alla luce di tali premesse, la somma di € 3.700,00 può pertanto legittimamente aggiungersi a quello dovuta come corrispettivo e indennità per il godimento del bene pari a € 8.416,00, nei limiti dei cicli riconosciuti dall'opponente.
5. Somme dovute e spese di lite Va quindi revocato il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al pagamento di € 8.416,00 + IVA a titolo di corrispettivo e indennità di utilizzo delle macchine successiva alla risoluzione e € 3.700,00 a titolo di penale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese di lite vanno integralmente compensate considerato il parziale accoglimento della domanda rispetto all'entità della somma richiesta oggetto di pagina 9 di 10 ingiunzione, il rigetto della domanda riconvenzionale, valutata la mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. , di importo superiore rispetto all'esito del giudizio, a cui invece aveva aderito l'opponente (v. verbale udienza del 25.2.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede:
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1699/2024;
3) condanna al pagamento della somma di € 8416,00 + Parte_1 iva per l'utilizzo dei macchinari e dell'ulteriore somma di € 3700,00 a titolo di penale in favore di oltre interessi legali dalla domanda Controparte_1 giudiziale al saldo;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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