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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/08/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 581/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N. 581/2022, promossa da:
(P.IVA e C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Ing. (C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 C.F._1
difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosamaria Berloco (C.F.: ) e Pietro C.F._2
Falcicchio (C.F.: ) entrambi del foro di Roma, giusta procura in atti C.F._3
ATTRICE
Contro
(C.F.e partita IVA: ), in persona del Sindaco, legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante, dr. rappresentato e difeso, in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 88 CP_4 del 16.09.2022 e di procura in atti, dall'Avv. Francesco Paolo Febbo, del foro di Chieti (C.F.:
[...]
) C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni e note ex art 190 c.p.c.
pagina 1 di 9 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi a codesto Tribunale, il al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: • accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
vedersi riconosciuta e corrisposta per le somme, i titoli, le voci e le ragioni di cui al paragrafo 2 e relativi sottoparagrafi, in accoglimento delle riserve nn.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,22,24,25,26,27,28,29,31,51, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la complessiva somma di € 402.489,66 oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043
c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge. • con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimb. forf., IVA e CPA, come per legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Con comparsa di costituzione del 03.12.2022 si costituiva in giudizio il , chiedendo il Controparte_3 rigetto delle avverse pretese inammissibili ed infondate e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. adito Tribunale, adversis reiectis: 1) in via principale, accertata e dichiarata
l'infondatezza di tutte le riserve iscritte nel Registro di contabilità n. 1 e confermate nel conto finale – quali oggetto dell'avverso atto di citazione e cioè, le riserve iscritte ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 51 -, conseguentemente rigettare la richiesta di condanna del
al pagamento della complessiva somma di € 402.489,66 (oltre iv.a.) - e/o anche di Controparte_3
altra, maggiore o minore -, siccome inammissibile e, comunque, infondata, in fatto ed in diritto, anche ex art. 1227 c.c., comma 2, c.c.; 2) in via subordinata, nell'eventualità di non accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1, parimenti rigettare, siccome inammissibili e in ogni caso infondate, in fatto ed in diritto, anche ex art. 1227, comma 2, c.c., le domande risarcitorie proposte ex artt. 2043 e
2041 c.c.; 3) in via ancor più subordinata, nell'eventualità di non accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 1 e/o 2, ritenere dovuta in favore dell'attrice la sola somma complessiva di € 16.609,70 (oltre
i.v.a. 10%), quale offerta dall'Ente convenuto all'attrice “pro bono pacis” ed in parziale accoglimento
pagina 2 di 9 delle riserve di cui ai n. 1, 2, 4, 6, 11, 31 (Riserva n. 1 € 1.725,39, oltre IVA;
riserva n. 2 € 3.005,82, oltre IVA;
riserva n. 4 € 7.754,81, oltre IVA;
riserva n. 6 € 2.081,34, oltre IVA;
riserva n. 11 € 932,00, oltre IVA;
riserva n. 31 € 1.110,94, oltre IVA) e/o quella minore, relativa solo ad una o più delle ridette riserve, ritenuta di Giustizia;
4) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Vanno date per note le deduzioni argomentate dalle parti a sostegno delle loro richieste e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte ai sensi dell'art. 132 c.p.c. n. 4 così come novellato dalla legge n. 69 del 18.6.2009.
Con ordinanza del 26.09.23 non venivano ammesse le prove orali richieste da parte attrice e, vertendo la causa su questioni tecniche, si riteneva necessario lo svolgimento di una CTU, nominando CTU
l'Ing. il quale non depositava comunicazione di giuramento e di accettazione Persona_1 dell'incarico per cui veniva revocato con ordinanza del 14.11.23 e veniva nominato l'ing. Per_2
Questi faceva pervenire rinuncia all'incarico per cui veniva nominato con ordinanza del
[...]
13.12.23 l'ing. Costui, dapprima chiedeva una proroga per visionare la molteplice Persona_3 documentazione e di poi comunicava la rinuncia all'incarico, vista la mole dell'incarico da eseguire e svolgendo anche altra attività. In data 25.3.24 veniva nominato l'ing. che accettava Persona_4
l'incarico e al quale venivano posti i seguenti quesiti: n°1) sulla base della documentazione fornita dalle parti descriva il concreto andamento dell'appalto; n°2) accerti se le perizie di varianti approvate nel corso dell'esecuzione delle opere appaltate siano ascrivibili a carente progettazione da parte della
Stazione Appaltante ovvero a circostanze impreviste e non prevedibili in sede di progetto iniziale;
n°3) accerti l'ammontare complessivo dei corrispettivi che, sulla base del contratto e degli atti aggiuntivi stipulati dalle parti, l'appaltatrice avrebbe avuto diritto a percepire per le opere eseguite, tenuto conto delle circostanze esposte nelle riserve iscritte dall'appaltatrice; n°4) Accerti se l'impresa abbia effettuato lavori non previsti in contratto descrivendone natura ed entità nonché quantificandone i costi. A tal riguardo dovrà essere precisato se i lavori in questione siano stati assolutamente esclusi dalle previsioni contrattuali oppure se gli stessi siano maggiori quantità di opere già previste in contratto;
n°5) In relazione ai maggiori oneri lamentati dall'appaltatore, valuti le diverse voci di danno prospettato, la loro congruità nonché se detti oneri trovino effettivo riscontro nei documenti di appalto;
n°6) Valuti singolarmente le riserve formulate dall'impresa, operando un separato calcolo sulle voci riconoscibili, e calcoli l'entità dei danni subiti dall'appaltatore per effetto dell'improduttivo prolungamento del rapporto contrattuale.
La causa veniva rinviata all'11.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, il CTU chiedeva proroga per il deposito della CTU, cosicchè la causa veniva rinviata al 27.01.25 per i pagina 3 di 9 medesimi incombenti, con trattazione scritta. In data 10.2.25 la causa veniva trattenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali e le relative repliche.
La causa è giunta all'odierna decisione mediante lo svolgimento di CTU ed acquisizione della documentazione offerta dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierno giudizio verte sul contratto di appalto stipulato dalle parti in data 17/02/2020 rep. n.900, registrato ad Ortona il 19/02/2020 al Numero: 94 Serie 1T, concernente i lavori di “Piani Regionali Edilizia Scolastica di cui all'avviso pubblico G.R. 728/2014- Interventi di miglioramento sismico, adeguamento impianti, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria presso il plesso comunale “Scuola primaria Tollo –
Istituto Comprensivo statale N. Nicolini” per un importo di € 489.221,20 al netto del ribasso d'asta del
28,791% inclusi € 5.000,00 per costi speciali della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA 22% pari ad € 48.922,12 per un totale complessivo di € 538.143,32.
I fatti oggetto di causa sono regolamentati dal D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e dal D.M. 49/2018 – Direzione e direttore dei Lavori;
nello specifico, il contratto di appalto in esame prevede la realizzazione di un'opera per la quale è stato redatto un progetto esecutivo, verificato, validato ed approvato dal R.U.P. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso di specie, parte attrice lamenta l'impossibilità del completamento dei lavori entro i termini contrattuali per responsabilità del che ha posto a gara un progetto gravemente carente Controparte_3
in violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente. Eccepisce la violazione dei principi di correttezza, buona fede e leale cooperazione da parte del richiamando l'orientamento CP_3
giurisprudenziale costante secondo cui “in tema di appalto di opere pubbliche … l'amministrazione committente … ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibili all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera” (cfr. Cass. Civ. n. 8779/2012; n. 28799/2018 e n. 9985/2003). Pertanto, chiede il ristoro dei danni subiti per aver “fatto legittimo affidamento sulla concreta eseguibilità dei lavori così come prospettati dalla stazione appaltante” e basa la richiesta risarcitoria sulle riserve iscritte durante l'esecuzione dei lavori, quantificate complessivamente in € 402.489,66. In subordine invoca l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2043 e/o art. 2041 c.c.
pagina 4 di 9 Parte convenuta chiede il rigetto della domanda facendo presente innanzitutto che parte attrice ha rilasciato una dichiarazione in sede di gara da cui si evince chiaramente l'acquiescienza da parte della per il progetto con consapevole adesione alle condizioni progettuali e Parte_1 contrattuali. Lamenta che i doveri di correttezza e buona fede sono stati violati in realtà dall'attrice che in sede di gara ha dichiarato che i lavori erano eseguibili e dopo essersi aggiudicata la gara, da subito ha mosso contestazioni, con continue richieste di chiarimenti e segnalazioni di criticità, addivenendo anche a censurare “la variante proposta dall'attrice ritendendola illegittima in quanto originata esclusivamente da errori ed omissioni presenti nel progetto originario” e non da “cause impreviste ed imprevedibili” addotte dalla convenuta.
La IT già da prima della consegna dei lavori aveva chiesto chiarimenti in merito alle CP_1
opere da eseguire e in atti risulta uno scambio di mail e pec di richieste di chiarimenti anche dopo la consegna dei lavori;
ci sono stati diversi incontri tra le parti per la definizione delle criticità, sfociati in una proposta conciliativa stragiudiziale non accettata dalla IT . La richiesta di CP_1
chiarimenti già da subito è circostanza secondo il convenuto rilevante ai fini della dimostrazione della mala fede dell'attrice. Mentre per quest'ultima è dimostrativa del fatto che il progetto era carente sin dall'inizio. Sta di fatto che sono servite tre varianti in corso d'opera per portare a termine il progetto posto in gara come si dirà di seguito.
Tanto premesso, è bene evidenziare che la causa è di natura prettamente tecnica per cui si è resa necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, l'Ing. che ha depositato la Persona_5
relazione finale dopo aver ricostruito la vicenda minuziosamente e dopo aver risposto in modo esauriente a tutti i quesiti postigli dirimendo la presente controversia.
Inannzitutto è da dire che il CTU ha riportato esattamente l'evoluzione cronologica dell'appalto oggetto di contenzioso descrivendo perfettamente tutti i passaggi così come li ha potuti ricostruire dalla documentazione fornita dalle parti. Ha precisato che “alla data odierna i lavori oggetto del contratto di appalto sono terminati ed è stata prodotta tutta la documentazione che ne certifica la fine come previsto dalla normativa vigente.”.
Ha altresì specificato che nel corso dei lavori oggetto del contratto di appalto, previa autorizzazione della parte convenuta, l'ufficio di direzione lavori ha redatto tre perizie di variante al progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto in esame. Le varianti apportate di per sè sono risultate significative circa la responsabilità del nell'aver posto a gara un progetto non Controparte_3
prontamente esecutivo.
A tal proposito, si osserva che l'art.106 – c.
1-c)-1) del D.Lgs. 50/2016 dispone che “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o pagina 5 di 9 per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
” Il C.T.U. ha ritenuto che le circostanze che hanno reso necessario la redazione delle varianti in corso d'opera, possono essere ricondotte solo in parte a circostanze impreviste e imprevedibili secondo quanto previsto dall'art 106 – c.
1-c)-1) del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, nel merito, nella relazione depositata, specifica in modo chiaro quali sono le lavorazioni
CP_ da attribuire a cause imprevedibili e quelle da imputare a carenze nella progettazione da parte dell' convenuto e quali sono da attribuire solo in parte a cause impreviste o imprevedibili.
Le parti, a seguito della bozza ricevuta, hanno svolto osservazioni critiche, l'attrice attraverso il CTP
Ing. e la convenuta attraverso il CTP Arch. a cui il CTU ha risposto puntualmente. Per_6 Per_7
In particolare, l'Ing. ha specificato per ogni variante e per ogni riserva le ragioni che ne hanno Per_4
determinato la responsabilità in capo al ed ha spiegato laddove si sono verificate le cause CP_3 impreviste o imprevedibili da non poter addebitare all'Ente appaltante. Aveva previsto dapprima un risarcimento danni in favore dell'attrice pari ad € 65.947,10. A seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni fatte dai C.T.P., il C.T.U. ha ritenuto di aggiornare con un prospetto gli importi determinati nella “Bozza della C.T.U.” del 25/10/2024 ed è giunto alla conclusione che gli addebiti di responsabilità mossi dall'attrice sono in parte fondati e l'importo aggiornato del risarcimento dovuto dal è pari ad euro 55.090,45. CP_3
Dalla ricostruzione tecnica effettuata dall'ausiliario del Giudice si delinea la responsabilità del
[...]
per non aver posto alla base di gara un progetto completamente esecutivo. Carenze di CP_3 progettazione a cui l'Ente ha posto rimedio attraverso la redazione ed approvazione delle varianti.
La Suprema Corte statuisce che: “...grava sulla committenza l'onere di fornire all'appaltatore una progettazione completa ed eseguibile, senza che detto onere possa in qualsiasi modo essere trasferito in capo a quest'ultimo” e ancora“… Per quanto concerne l'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una perizia di variante ……detta emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto prima della indizione della gara a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 18239; così Cass Civ., sez. I, 22 luglio 2004, n.
13643 o anche Cass. Civ. 11 aprile 2002 n. 5135).
L'Ing. ha chiarito perfettamente le ragioni per cui è pervenuto alle conclusioni rassegnate nella Per_4
relazione depositata e tali conclusioni, unitamente alle argomentazioni da esso svolte, sono condivise pagina 6 di 9 appieno da codesto giudicante essendo risultata la relazione completa ed esaustiva, anche alla luce delle risposte date a seguito delle osservazioni svolte dalle parti.
In merito all'art. 1227 c.c. invocato da parte convenuta per aver parte attrice concorso nel danno essendo stata consapevole sin dall'inizio delle carenze progettuali si osserva che le argomentazioni sollevate dal non possono trovare accoglimento nel caso in esame in quanto le risultanze CP_3 peritali hanno confermato come le criticità non fossero in alcun modo prevedibili da parte dell'impresa al momento della gara, essendosi le incongruenze del progetto palesate nel corso dell'esecuzione delle opere. Tra l'altro, il non ha fornito alcuna prova che le carenze fossero riconoscibili al Controparte_3
momento della partecipazione alla gara.
In conclusione, ritenuta condivisibile ed esaustiva la CTU espletata, va accolta la domanda attorea in ordine al risarcimento del danno così come accertato e prospettato dal CTU, nei limiti dell'importo da costui determinato in euro 55.090,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Vanno rigettate tutte le altre domande ed eccezioni avanzate dalle parti per tutti motivi innanzi esposti.
Infine, riguardo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza come per legge e vanno poste integralmente a carico del (non potendosi operare nel caso in esame una soccombenza Controparte_3 parziale), attese anche le seguenti considerazioni: a) in primis, l'attrice nonostante la richiesta di risarcimento di importo elevato, in effetti ha rassegnato le proprie conclusioni sin dall'inizio anche per l'accertamento e condanna al pagamento della minor somma accertabile;
b) non può ritenersi non giustificato il rifiuto della alla proposta conciliativa pervenuta dal per Parte_1 CP_3
l'importo di euro 18.000,00 in quanto tale somma, nonostante la riduzione adoperata dal CTU sulla quantificazione del dovuto, è nettamente inferiore a quella accertata in sede di consulenza.
Si evidenzia altresì che l'art. 5 del D.M. n 55/2014, ai fini della determinazione del valore della controversia, prevede che "Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa -salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del Codice di procedura civile…Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Le Sez. Un. della Corte di Cassazione in passato sono intervenute (cfr. Cass.
S.U. n. 19014/2007) affermando che “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della pagina 7 di 9 Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n.
585 del Ministro della giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum"
(ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento parziale della domanda ovvero dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della decisione (criterio del
"decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio. In questo caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, precisato che, ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (conf., da ultimo, Cass. Sez. 3, 07/11/2023, n. 30999; Cass.
n. 35195/2022; Cass. n. 29420/2019; di recente Cass. Sez. Un. n. 20805 del 23.7.2025).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale appena riportato, nel caso di specie, il valore per la liquidazione delle spese e competenze di lite va individuato nel criterio del “decisum” per cui vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto dello scaglione di valore medio tra euro 52.001,00 e
260.000,00 per tutte le fasi del giudizio svolte.
Le spese di CTU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico dell'attrice, ad oggi, all'esito del giudizio ed in via definitiva, per il principio di soccombenza si pongono a carico del convenuto
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dall'attrice nei limiti di quanto accertato e prospettato dal CTU e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 55.090,45 oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo ed oltre IVA come per legge se dovuta;
pagina 8 di 9 2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in favore dell'attrice che si liquidano in euro 14.103,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso per spese generali ed Iva e Cpa come per legge, se dovuti e al rimborso della somma di euro
1241,00 per esborsi;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Sentenza resa a seguito di deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Si comunichi.
Ortona, 19 agosto 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N. 581/2022, promossa da:
(P.IVA e C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Ing. (C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 C.F._1
difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosamaria Berloco (C.F.: ) e Pietro C.F._2
Falcicchio (C.F.: ) entrambi del foro di Roma, giusta procura in atti C.F._3
ATTRICE
Contro
(C.F.e partita IVA: ), in persona del Sindaco, legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante, dr. rappresentato e difeso, in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 88 CP_4 del 16.09.2022 e di procura in atti, dall'Avv. Francesco Paolo Febbo, del foro di Chieti (C.F.:
[...]
) C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni e note ex art 190 c.p.c.
pagina 1 di 9 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi a codesto Tribunale, il al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_3
conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: • accertare e dichiarare il diritto della in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
vedersi riconosciuta e corrisposta per le somme, i titoli, le voci e le ragioni di cui al paragrafo 2 e relativi sottoparagrafi, in accoglimento delle riserve nn.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,22,24,25,26,27,28,29,31,51, per i titoli e le ragioni in esse specificati e precisati nel corpo del presente atto, la complessiva somma di € 402.489,66 oltre IVA come per legge se dovuta, e per l'effetto condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043
c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c. ed alla rivalutazione monetaria come per legge. • con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimb. forf., IVA e CPA, come per legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Con comparsa di costituzione del 03.12.2022 si costituiva in giudizio il , chiedendo il Controparte_3 rigetto delle avverse pretese inammissibili ed infondate e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. adito Tribunale, adversis reiectis: 1) in via principale, accertata e dichiarata
l'infondatezza di tutte le riserve iscritte nel Registro di contabilità n. 1 e confermate nel conto finale – quali oggetto dell'avverso atto di citazione e cioè, le riserve iscritte ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 51 -, conseguentemente rigettare la richiesta di condanna del
al pagamento della complessiva somma di € 402.489,66 (oltre iv.a.) - e/o anche di Controparte_3
altra, maggiore o minore -, siccome inammissibile e, comunque, infondata, in fatto ed in diritto, anche ex art. 1227 c.c., comma 2, c.c.; 2) in via subordinata, nell'eventualità di non accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1, parimenti rigettare, siccome inammissibili e in ogni caso infondate, in fatto ed in diritto, anche ex art. 1227, comma 2, c.c., le domande risarcitorie proposte ex artt. 2043 e
2041 c.c.; 3) in via ancor più subordinata, nell'eventualità di non accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 1 e/o 2, ritenere dovuta in favore dell'attrice la sola somma complessiva di € 16.609,70 (oltre
i.v.a. 10%), quale offerta dall'Ente convenuto all'attrice “pro bono pacis” ed in parziale accoglimento
pagina 2 di 9 delle riserve di cui ai n. 1, 2, 4, 6, 11, 31 (Riserva n. 1 € 1.725,39, oltre IVA;
riserva n. 2 € 3.005,82, oltre IVA;
riserva n. 4 € 7.754,81, oltre IVA;
riserva n. 6 € 2.081,34, oltre IVA;
riserva n. 11 € 932,00, oltre IVA;
riserva n. 31 € 1.110,94, oltre IVA) e/o quella minore, relativa solo ad una o più delle ridette riserve, ritenuta di Giustizia;
4) in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Vanno date per note le deduzioni argomentate dalle parti a sostegno delle loro richieste e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte ai sensi dell'art. 132 c.p.c. n. 4 così come novellato dalla legge n. 69 del 18.6.2009.
Con ordinanza del 26.09.23 non venivano ammesse le prove orali richieste da parte attrice e, vertendo la causa su questioni tecniche, si riteneva necessario lo svolgimento di una CTU, nominando CTU
l'Ing. il quale non depositava comunicazione di giuramento e di accettazione Persona_1 dell'incarico per cui veniva revocato con ordinanza del 14.11.23 e veniva nominato l'ing. Per_2
Questi faceva pervenire rinuncia all'incarico per cui veniva nominato con ordinanza del
[...]
13.12.23 l'ing. Costui, dapprima chiedeva una proroga per visionare la molteplice Persona_3 documentazione e di poi comunicava la rinuncia all'incarico, vista la mole dell'incarico da eseguire e svolgendo anche altra attività. In data 25.3.24 veniva nominato l'ing. che accettava Persona_4
l'incarico e al quale venivano posti i seguenti quesiti: n°1) sulla base della documentazione fornita dalle parti descriva il concreto andamento dell'appalto; n°2) accerti se le perizie di varianti approvate nel corso dell'esecuzione delle opere appaltate siano ascrivibili a carente progettazione da parte della
Stazione Appaltante ovvero a circostanze impreviste e non prevedibili in sede di progetto iniziale;
n°3) accerti l'ammontare complessivo dei corrispettivi che, sulla base del contratto e degli atti aggiuntivi stipulati dalle parti, l'appaltatrice avrebbe avuto diritto a percepire per le opere eseguite, tenuto conto delle circostanze esposte nelle riserve iscritte dall'appaltatrice; n°4) Accerti se l'impresa abbia effettuato lavori non previsti in contratto descrivendone natura ed entità nonché quantificandone i costi. A tal riguardo dovrà essere precisato se i lavori in questione siano stati assolutamente esclusi dalle previsioni contrattuali oppure se gli stessi siano maggiori quantità di opere già previste in contratto;
n°5) In relazione ai maggiori oneri lamentati dall'appaltatore, valuti le diverse voci di danno prospettato, la loro congruità nonché se detti oneri trovino effettivo riscontro nei documenti di appalto;
n°6) Valuti singolarmente le riserve formulate dall'impresa, operando un separato calcolo sulle voci riconoscibili, e calcoli l'entità dei danni subiti dall'appaltatore per effetto dell'improduttivo prolungamento del rapporto contrattuale.
La causa veniva rinviata all'11.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, il CTU chiedeva proroga per il deposito della CTU, cosicchè la causa veniva rinviata al 27.01.25 per i pagina 3 di 9 medesimi incombenti, con trattazione scritta. In data 10.2.25 la causa veniva trattenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali e le relative repliche.
La causa è giunta all'odierna decisione mediante lo svolgimento di CTU ed acquisizione della documentazione offerta dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierno giudizio verte sul contratto di appalto stipulato dalle parti in data 17/02/2020 rep. n.900, registrato ad Ortona il 19/02/2020 al Numero: 94 Serie 1T, concernente i lavori di “Piani Regionali Edilizia Scolastica di cui all'avviso pubblico G.R. 728/2014- Interventi di miglioramento sismico, adeguamento impianti, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria presso il plesso comunale “Scuola primaria Tollo –
Istituto Comprensivo statale N. Nicolini” per un importo di € 489.221,20 al netto del ribasso d'asta del
28,791% inclusi € 5.000,00 per costi speciali della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA 22% pari ad € 48.922,12 per un totale complessivo di € 538.143,32.
I fatti oggetto di causa sono regolamentati dal D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e dal D.M. 49/2018 – Direzione e direttore dei Lavori;
nello specifico, il contratto di appalto in esame prevede la realizzazione di un'opera per la quale è stato redatto un progetto esecutivo, verificato, validato ed approvato dal R.U.P. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso di specie, parte attrice lamenta l'impossibilità del completamento dei lavori entro i termini contrattuali per responsabilità del che ha posto a gara un progetto gravemente carente Controparte_3
in violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente. Eccepisce la violazione dei principi di correttezza, buona fede e leale cooperazione da parte del richiamando l'orientamento CP_3
giurisprudenziale costante secondo cui “in tema di appalto di opere pubbliche … l'amministrazione committente … ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibili all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera” (cfr. Cass. Civ. n. 8779/2012; n. 28799/2018 e n. 9985/2003). Pertanto, chiede il ristoro dei danni subiti per aver “fatto legittimo affidamento sulla concreta eseguibilità dei lavori così come prospettati dalla stazione appaltante” e basa la richiesta risarcitoria sulle riserve iscritte durante l'esecuzione dei lavori, quantificate complessivamente in € 402.489,66. In subordine invoca l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2043 e/o art. 2041 c.c.
pagina 4 di 9 Parte convenuta chiede il rigetto della domanda facendo presente innanzitutto che parte attrice ha rilasciato una dichiarazione in sede di gara da cui si evince chiaramente l'acquiescienza da parte della per il progetto con consapevole adesione alle condizioni progettuali e Parte_1 contrattuali. Lamenta che i doveri di correttezza e buona fede sono stati violati in realtà dall'attrice che in sede di gara ha dichiarato che i lavori erano eseguibili e dopo essersi aggiudicata la gara, da subito ha mosso contestazioni, con continue richieste di chiarimenti e segnalazioni di criticità, addivenendo anche a censurare “la variante proposta dall'attrice ritendendola illegittima in quanto originata esclusivamente da errori ed omissioni presenti nel progetto originario” e non da “cause impreviste ed imprevedibili” addotte dalla convenuta.
La IT già da prima della consegna dei lavori aveva chiesto chiarimenti in merito alle CP_1
opere da eseguire e in atti risulta uno scambio di mail e pec di richieste di chiarimenti anche dopo la consegna dei lavori;
ci sono stati diversi incontri tra le parti per la definizione delle criticità, sfociati in una proposta conciliativa stragiudiziale non accettata dalla IT . La richiesta di CP_1
chiarimenti già da subito è circostanza secondo il convenuto rilevante ai fini della dimostrazione della mala fede dell'attrice. Mentre per quest'ultima è dimostrativa del fatto che il progetto era carente sin dall'inizio. Sta di fatto che sono servite tre varianti in corso d'opera per portare a termine il progetto posto in gara come si dirà di seguito.
Tanto premesso, è bene evidenziare che la causa è di natura prettamente tecnica per cui si è resa necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, l'Ing. che ha depositato la Persona_5
relazione finale dopo aver ricostruito la vicenda minuziosamente e dopo aver risposto in modo esauriente a tutti i quesiti postigli dirimendo la presente controversia.
Inannzitutto è da dire che il CTU ha riportato esattamente l'evoluzione cronologica dell'appalto oggetto di contenzioso descrivendo perfettamente tutti i passaggi così come li ha potuti ricostruire dalla documentazione fornita dalle parti. Ha precisato che “alla data odierna i lavori oggetto del contratto di appalto sono terminati ed è stata prodotta tutta la documentazione che ne certifica la fine come previsto dalla normativa vigente.”.
Ha altresì specificato che nel corso dei lavori oggetto del contratto di appalto, previa autorizzazione della parte convenuta, l'ufficio di direzione lavori ha redatto tre perizie di variante al progetto esecutivo posto alla base del contratto di appalto in esame. Le varianti apportate di per sè sono risultate significative circa la responsabilità del nell'aver posto a gara un progetto non Controparte_3
prontamente esecutivo.
A tal proposito, si osserva che l'art.106 – c.
1-c)-1) del D.Lgs. 50/2016 dispone che “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o pagina 5 di 9 per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
” Il C.T.U. ha ritenuto che le circostanze che hanno reso necessario la redazione delle varianti in corso d'opera, possono essere ricondotte solo in parte a circostanze impreviste e imprevedibili secondo quanto previsto dall'art 106 – c.
1-c)-1) del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, nel merito, nella relazione depositata, specifica in modo chiaro quali sono le lavorazioni
CP_ da attribuire a cause imprevedibili e quelle da imputare a carenze nella progettazione da parte dell' convenuto e quali sono da attribuire solo in parte a cause impreviste o imprevedibili.
Le parti, a seguito della bozza ricevuta, hanno svolto osservazioni critiche, l'attrice attraverso il CTP
Ing. e la convenuta attraverso il CTP Arch. a cui il CTU ha risposto puntualmente. Per_6 Per_7
In particolare, l'Ing. ha specificato per ogni variante e per ogni riserva le ragioni che ne hanno Per_4
determinato la responsabilità in capo al ed ha spiegato laddove si sono verificate le cause CP_3 impreviste o imprevedibili da non poter addebitare all'Ente appaltante. Aveva previsto dapprima un risarcimento danni in favore dell'attrice pari ad € 65.947,10. A seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni fatte dai C.T.P., il C.T.U. ha ritenuto di aggiornare con un prospetto gli importi determinati nella “Bozza della C.T.U.” del 25/10/2024 ed è giunto alla conclusione che gli addebiti di responsabilità mossi dall'attrice sono in parte fondati e l'importo aggiornato del risarcimento dovuto dal è pari ad euro 55.090,45. CP_3
Dalla ricostruzione tecnica effettuata dall'ausiliario del Giudice si delinea la responsabilità del
[...]
per non aver posto alla base di gara un progetto completamente esecutivo. Carenze di CP_3 progettazione a cui l'Ente ha posto rimedio attraverso la redazione ed approvazione delle varianti.
La Suprema Corte statuisce che: “...grava sulla committenza l'onere di fornire all'appaltatore una progettazione completa ed eseguibile, senza che detto onere possa in qualsiasi modo essere trasferito in capo a quest'ultimo” e ancora“… Per quanto concerne l'ipotesi di sopravvenuta necessità di approvare una perizia di variante ……detta emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto prima della indizione della gara a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare ogni cura volta ad eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 18239; così Cass Civ., sez. I, 22 luglio 2004, n.
13643 o anche Cass. Civ. 11 aprile 2002 n. 5135).
L'Ing. ha chiarito perfettamente le ragioni per cui è pervenuto alle conclusioni rassegnate nella Per_4
relazione depositata e tali conclusioni, unitamente alle argomentazioni da esso svolte, sono condivise pagina 6 di 9 appieno da codesto giudicante essendo risultata la relazione completa ed esaustiva, anche alla luce delle risposte date a seguito delle osservazioni svolte dalle parti.
In merito all'art. 1227 c.c. invocato da parte convenuta per aver parte attrice concorso nel danno essendo stata consapevole sin dall'inizio delle carenze progettuali si osserva che le argomentazioni sollevate dal non possono trovare accoglimento nel caso in esame in quanto le risultanze CP_3 peritali hanno confermato come le criticità non fossero in alcun modo prevedibili da parte dell'impresa al momento della gara, essendosi le incongruenze del progetto palesate nel corso dell'esecuzione delle opere. Tra l'altro, il non ha fornito alcuna prova che le carenze fossero riconoscibili al Controparte_3
momento della partecipazione alla gara.
In conclusione, ritenuta condivisibile ed esaustiva la CTU espletata, va accolta la domanda attorea in ordine al risarcimento del danno così come accertato e prospettato dal CTU, nei limiti dell'importo da costui determinato in euro 55.090,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Vanno rigettate tutte le altre domande ed eccezioni avanzate dalle parti per tutti motivi innanzi esposti.
Infine, riguardo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza come per legge e vanno poste integralmente a carico del (non potendosi operare nel caso in esame una soccombenza Controparte_3 parziale), attese anche le seguenti considerazioni: a) in primis, l'attrice nonostante la richiesta di risarcimento di importo elevato, in effetti ha rassegnato le proprie conclusioni sin dall'inizio anche per l'accertamento e condanna al pagamento della minor somma accertabile;
b) non può ritenersi non giustificato il rifiuto della alla proposta conciliativa pervenuta dal per Parte_1 CP_3
l'importo di euro 18.000,00 in quanto tale somma, nonostante la riduzione adoperata dal CTU sulla quantificazione del dovuto, è nettamente inferiore a quella accertata in sede di consulenza.
Si evidenzia altresì che l'art. 5 del D.M. n 55/2014, ai fini della determinazione del valore della controversia, prevede che "Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa -salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del Codice di procedura civile…Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Le Sez. Un. della Corte di Cassazione in passato sono intervenute (cfr. Cass.
S.U. n. 19014/2007) affermando che “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della pagina 7 di 9 Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n.
585 del Ministro della giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum"
(ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento parziale della domanda ovvero dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della decisione (criterio del
"decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio. In questo caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, inoltre, precisato che, ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (conf., da ultimo, Cass. Sez. 3, 07/11/2023, n. 30999; Cass.
n. 35195/2022; Cass. n. 29420/2019; di recente Cass. Sez. Un. n. 20805 del 23.7.2025).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale appena riportato, nel caso di specie, il valore per la liquidazione delle spese e competenze di lite va individuato nel criterio del “decisum” per cui vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto dello scaglione di valore medio tra euro 52.001,00 e
260.000,00 per tutte le fasi del giudizio svolte.
Le spese di CTU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico dell'attrice, ad oggi, all'esito del giudizio ed in via definitiva, per il principio di soccombenza si pongono a carico del convenuto
CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dall'attrice nei limiti di quanto accertato e prospettato dal CTU e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 55.090,45 oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo ed oltre IVA come per legge se dovuta;
pagina 8 di 9 2) condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in favore dell'attrice che si liquidano in euro 14.103,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso per spese generali ed Iva e Cpa come per legge, se dovuti e al rimborso della somma di euro
1241,00 per esborsi;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Sentenza resa a seguito di deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Si comunichi.
Ortona, 19 agosto 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
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