Art. 2.
L'onere derivante dalla attuazione della presente legge sara' fronteggiato per l'anno finanziario 1965 con parte delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, e per l'anno finanziario 1966 con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dalla attuazione della presente legge sara' fronteggiato per l'anno finanziario 1965 con parte delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190 , concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, e per l'anno finanziario 1966 con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.